Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Nel procedimento in materia di riesame o di appello avverso misure cautelari, esula dai poteri del Tribunale la modifica della originaria contestazione mossa dal P.M. con la richiesta di applicazione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2009, n. 24481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24481 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 26/05/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1094
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11285/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AN, nato il [...];
avverso l'ordinanza 22 dicembre 2008 del Tribunale del riesame di Perugia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna ED, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
RA RI ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l'ordinanza 22 dicembre 2008 del Tribunale del riesame di Perugia, che ha rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa il 1 dicembre 2008 dal G.I.P. del Tribunale di Terni.
L'ordinanza della misura cautelare rappresenta l'esito processuale di due distinti tronconi di indagine, l'uno avviato dalla Guardia di Finanza di Terni nel gennaio 2008 e l'altro condotto dalla Squadra Mobile della Questura di Viterbo a partire dal marzo 2008 (v. atti del proc. N.38/08 Rg, poi trasmesso a Terni per competenza territoriale).
La misura impugnata è stata applicata a RI RA in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e art. 80, comma 2, in relazione a plurime condotte di ricezione, in concorso con AL ED, di ingenti quantitativi di cocaina, acquistata da ST EF, RU TO e AL Shkelqim, ai fini di successiva cessione ad altri soggetti, tra cui PE AN, AR TO, OR RU e IO RT NA IR (v. capo n. 2 dell'imputazione provvisoria), fatti posti in essere da gennaio a settembre 2008. Le condotte illecite in questione sono emerse nell'ambito di un'indagine che ha visto coinvolti, oltre all'odierno ricorrente, numerosi altri soggetti, parimenti attinti da misura cautelare.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce carenza insufficienza e contraddittorietà della motivazione per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alla aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e successive modifiche.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge sempre con riferimento alla contestata aggravante ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con riferimento a detta contestazione.
Entrambi i motivi sono palesemente infondati.
Per risalente e condivisa giurisprudenza (Cass. pen. sez. 6, 677/1966 Rv.204257 Bulfaro) solo in sede di udienza preliminare, l'art. 423 c.p.p. consente al G.I.P. di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica (anche in punto di circostanze che aggravano il reato) rispetto a quella indicata nella richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, mentre siffatta facoltà è preclusa nella fase delle indagini preliminari. In detta fase, la qualificazione giuridica del fatto, cui il giudice deve far riferimento, ai fini dell'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p. è esclusivamente quella data nella richiesta di applicazione della misura cautelare. Ne consegue che, anche nel procedimento in materia di riesame o di appello avverso misure cautelari, la modifica della originaria contestazione mossa dal P.M. esula dai poteri del Tribunale. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione, con conseguente nullità dell'ordinanza genetica cautelare, per carenza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in combinato disposto con l'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis, art. 309 c.p.p., comma 9 e comma 2 ter e art. 327 bis c.p.p. con riferimento alla omessa valutazione delle investigazioni difensive (dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. da SI RA) attinenti la valutazione dell'attendibilità del chiamante in reità Del Monte Patrizio. Per il ricorrente non una parola sarebbe stata spesa dal giudice del riesame sulle allegazioni difensive consistite appunto nelle dichiarazioni rese al difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. da SI RA, già gestore del circolo ENAL di Terni frequentato abitualmente dagli indagati RI e AL e dal chiamante in reità Del Monte Patrizio.
Il motivo è radicalmente infondato considerato che il Tribunale del riesame (pag.3 e 4), nell'illustrare l'ipotesi difensiva ed il suo preteso avvallo ad opera delle dichiarazioni rese ex art. 391 bis c.p.p. dal SI, ha successivamente ribadito il ruolo dell'RI nella vicenda, con ciò escludendo, con motivazione che si sottrae a critiche in questa sede, il valore e l'efficacia liberatoria attribuita in ricorso alle dichiarazioni del SI.
Con un quarto motivo il difensore prospetta ancora carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e art. 292 c.p.p., n. 2, lett. c) e c bis, per omessa ovvero insufficiente esposizione delle specifiche ragioni per le quali l'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), non poteva dirsi soddisfatta con la misura gradata degli arresti domiciliari.
Anche questo motivo non ha alcun pregio.
È ben vero che il G.I.P. aveva ritenuto sussistenti congiuntamente le tre esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. e che il tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente la sola esigenza special preventiva di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), ma va rilevato, contrariamente all'assunto difensivo, che la motivazione sul punto appare del tutto logica, adeguata e corretta, considerato che la misura custodialistica è stata ragionevolmente giustificata:
a) dalle modalità della condotta e dalla gravità del fatto;
b) dalla necessità di un controllo costante dei contatti e degli spostamenti del ricorrente, ottenibile soltanto con la misura custodiale inframuraria, l'unica in grado di assicurare l'interruzione dei legami con l'ambiente dei fornitori e degli acquirenti.
Trattasi di un giudizio di mero fatto, come già detto, adeguatamente argomentato ed indenne da vizi logico-giuridici e pertanto insindacabile in questa sede.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, per l'inserimento nella cartella personale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009