Sentenza 21 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2001, n. 8463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8463 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
C. b8463 /01 0 E 6 8 N . 9 O 1 I 5 / Z . 4 / A A N 6 I R 2 - R T . B S R I A . . P T G L . L E REPUBBLICA ITALIANA D U R. G. N. 19943/99 A R B L . I E B A D R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A D I T T S A E N I 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T 3 R Rep. S 1 (RON. 19392 N E I E . A T S SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- N E A M Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 26/01/2001 - Presidente - Giovanni OLLA - Consigliere - Enrico ALTIERI Mario CICALA -> Antonio MERONE -> Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi - Registro Benefici prima casa ex sul ricorso n. 19943/99 R.G. proposto da Legge n. 118/1985. Requisito residenza DE LUCA LAURA, residente in [...], rappresentata e da uno dei posseduto coniugi acquirenti difesa dall'Avv. Aldo Tosini, assieme al quale è elettivamente domiciliata presso il sig. Cosimo Iorio, in Roma, Via Nomentana, 316 - Ricorrente-
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro in ске carica, per legge difesa e rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato E presso i cui Uffici è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. N E O I L Z I A 12, S V I S A C C -Controricorrente - I D E 7 A N per la cassazione della sentenza n. 146, resa dalla Commissione Tributaria M E 1 O R I P 4 U Regionale di Napoli, Sez. 44, in data 25-6-1998, depositata il 4-8-1998 P S 6 E M T R A 6 O C C . N 6 3 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di liquidazione, art. 8395 del 19-5-1994, notificato il 3-6-1994, a RA De UC ed a UR IS, l'Ufficio Registro di Salerno, recuperava le normali imposte di registro ed accessori, riconoscendo non essere dovuti, in riferimento all'atto di compravendita in Notar Liguori, registrato il 19-3-1992, i benefici fiscali previsti dalla Legge 5-4-1985 n. 118, per l'acquisto della prima casa, a causa della mancata residenza degli interessati nel Comune in cui l'immobile era ubicato. Il ricorso proposto dai contribuenti veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno nella considerazione che i contribuenti fossero in possesso del requisito della residenza. L'appello dell'Ufficio veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale, giusta sentenza in epigrafe indicata, riteneva insussistente il prescritto requisito dal momento che dalla documentazione prodotta risultava che il contribuente IS UR alla data della stipula del rogito di compravendita non risultava risiedere nel Comune di Salerno. La contribuente, De UC RA, con ricorso notificato al Ministero delle Finanze, presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, il 26-10-1999, ha chiesto la cassazione parziale della decisione di appello per non averle riconosciuto il diritto a fruire della chiesta agevolazione, malgrado la stessa fosse 2 pacificamente in possesso del requisito della residenza, ed ha affidato le proprie ragioni a due mezzi. Il Ministero delle Finanze resiste con controricorso 4-12-1999 in atti che non risulta notificato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la signora De UC RA censura l'impugnata decisione per violazione della Legge 5-4-85 n. 118. Il denunciato vizio viene ricollegato alla circostanza che i giudici di merito hanno ritenuto di accogliere l'appello dell'Ufficio, così denegando ad entrambi i contribuenti il diritto a godere del chiesto beneficio, malgrado fosse incontestata la residenza di essa ricorrente nel Comune in cui era ubicato l'immobile acquistato e, quindi, non potesse revocarsi in dubbio la spettanza, ad essa ricorrente, dell'agevolazione fiscale. Il motivo è fondato. L'art. 2 della precitata legge, infatti, per la parte che qui rileva, pone come condizione, per il riconoscimento del beneficio, la residenza del compratore nel Comune dove è ubicato l'immobile da acquistare. Ritiene, invero, il Collegio che il dato letterale della norma e l'esigenza di darne una interpretazione rispettosa, al contempo, del dettato costituzionale e delle finalità alla stessa proprie, portino ad escludere la possibilità di attribuire alla previsione normativa un significato diametralmente opposto a quello palesato dal senso letterale dell'espressione adoperata, ed una portata, più ampia di quella voluta dal Legislatore. In sostanza, il precludere l'accesso al beneficio a chi è in possesso dei prescritti requisiti, solo per avere operato l'acquisto in comunione con 3 soggetto non avente titolo, non è, assolutamente, desumibile dalla norma e, pertanto, integra il denunciato vizio. La problematica, peraltro, è già stata sottoposta a questa Corte che con sentenza n. 3159 del 4-4-1996 ha avuto modo di chiarire il senso e la portata della disposizione, affermando il principio, che si condivide e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo, in regime di comunione tra coniugi, la presenza, rispetto ad uno solo dei compratori dei requisiti prescritti per ottenere le agevolazioni contemplate per la prima casa, giustifica la diversificazione della tassazione dell'atto, con il riconoscimento di dette agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel coniuge. Oltretutto, questa Corte, con recente pronuncia (Sent. n. 14237 del 28- 10-2000), in fattispecie analoga, valorizzando il disposto dell'art. 177 C.C., è giunta, addirittura, ad affermare che "Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'altro ne diviene comproprietario ex art. 177 C.C. con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all'acquisto della prima casa anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente". Principio, quest'ultimo, inapplicabile nel caso in esame avuto riguardo ai limiti del petitum quali fissati con il ricorso di legittimità. Il ricorso va, dunque, accolto ed, assorbito quant'altro, va cassata l'impugnata decisione, nei limiti della domanda proposta da De UC RA. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per risolvere la controversia, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, primo comma C.p.C., con il riconoscimento del diritto di De UC RA a godere dell'agevolazione prevista dall'art. 2 della Legge 5-4-1985 n. 118, limitatamente alla quota di pertinenza acquistata con riferimento all'immobile oggetto del rogito in Notar Liguori registrato il 19-3-1992, e con la declaratoria di infondatezza della pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione nei confronti della stessa. Le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in complessive L.2.150.000, ivi incluse L.
2.000.000 per onorario e L. 150.000 per spese vive.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza relativamente alla posizione della ricorrente De UC RA e pronunciando nel merito dichiara infondata la pretesa tributaria nei confronti della medesima ricorrente. Condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive L.
2.150.000 ivi incluse L.
2.000.000 per onorario e L. 150.000 per spese. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001. Il Presidente Dot. Giovanni Olla COR Il Consigliere Relatore - Esters E N Dott. instpiBlas O I Z A IL CANCELLIERE C1 "Que s Casano E 6 N 8 5 O 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA I 1 . Z / N 4 A Oggi 2-1 / IL CANCEANCELU 2001 R 6 2 K T B S . I A Arnaldo Casano R L . новов G T L P . E A U D R . B L B I E A A R D T A D T I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N S A A E M