Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2006, n. 7582
CASS
Sentenza 7 novembre 2006

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La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova è necessaria quando la misura sia applicata al solo fine di tutelare la suddetta esigenza, ma non lo è nel caso in cui la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2006, n. 7582
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7582
    Data del deposito : 7 novembre 2006

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