Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova è necessaria quando la misura sia applicata al solo fine di tutelare la suddetta esigenza, ma non lo è nel caso in cui la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2006, n. 7582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7582 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 07/11/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 1242
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 003484/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NO AGOSTINO, N. IL 17/09/1962;
avverso ORDINANZA del 11/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. MARINI Lionello;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2005 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo applicava a NO LV la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato nei confronti del predetto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai seguenti delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73:
1) detenzione e trasporto da Genova a Palermo, in data 30 giugno 2001 - in concorso con AM NO, AN AN, UC AN, De CA EA, RA OR e RA MO, di kg. 1,069 di cocaina, ritenuti integrare "ingente quantità" ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 (capo A della imputazione provvisoria);
2) detenzione e trasporto, in quel medesimo contesto spazio-temporale e con le medesime modalità, in concorso con gli stessi soggetti di cui sopra, di grammi 186,6 di hashish (capo B);
3) cessione, in data 13 settembre 2001 ed in concorso con UC AN, di 10 grammi di hashish ad un acquirente non identificato;
4) tentativo, in data 26 ottobre 2001 ed in concorso con AM NO, di cessione a RA GI di un quantitativo imprecisato di cocaina (capo H).
Con atto depositato il giorno 4 novembre 2005 il NO chiedeva, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., l'annullamento il riesame della suddetta ordinanza, formulando anche, in subordine, la richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto.
Nella udienza camerale davanti al Tribunale del riesame di Palermo il difensore produceva copia dell'ordinanza datata 30 maggio 2005 con la quale il Tribunale di Genova, all'epoca ritenuto territorialmente competente - investito del riesame dell'ordinanza custodiale emessa il 15 aprile 2004 dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale in relazione ai medesimi delitti che sono divenuti oggetto del presente procedimento incidentale cautelare, radicatosi davanti all'Autorità giudiziaria di Palermo dopo che (come si apprende dall'ordinanza oggi gravata di ricorso) la Corte di cassazione aveva dichiarato la incompetenza ratione loci del suddetto G.I.P. del Tribunale genovese - aveva escluso che fosse configurabile nella specie la circostanza aggravante della ingente quantità prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. Con ordinanza pronunciata il giorno 11 novembre 2005 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame affermando la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del NO in ordine a tutti i quattro delitti per i quali egli era indagato, quello sub capo A) aggravato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, sia delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lettere a) e c), sia della necessità di tener ferma la misura graviore in atto, sia, infine, della proporzionalità di tale misura ai sensi dell'art. 275 c.p.p.. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'indagato deducendo i vizi di violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lettera b), e di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto, con un primo motivo concernente i gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), che il Tribunale del riesame di Palermo non ha motivato in ordine alla qualificabilità come "idonei e diretti in modo non equivoco" (art. 56 c.p.) a commettere il delitto di cui al capo H) degli atti a lui ascritti nel capo della imputazione provvisoria concernente il delitto tentato di cessione di cocaina, ed ha sostenuto che, alla luce delle risultanze delle conversazioni telefoniche intercettate, gli atti a lui rimproverati dovevano essere qualificati, a tutto concedere, come meramente preparatori e, pertanto, non punibili.
Ha affermato, inoltre, che erroneamente i giudici del riesame hanno ritenuto sussistente la circostanza aggravante del delitto di cui al capo A); ciò in quanto, alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, i 650 grammi netti di sostanza stupefacente (Kg. 1,609 di cocaina con un principio attivo pari al 62,2%) sequestrati nella specie non potevano essere considerati quantità ingente e che, comunque, i giudici del Tribunale di Palermo - i quali non hanno neppure dato atto dell'avvenuta produzione, da parte della difesa, della ordinanza emessa dall'omologo Tribunale di Genova che aveva escluso la sussistenza della suddetta aggravante - non avrebbero potuto neppure pronunciarsi difformemente su tale punto, essendosi formato sul medesimo il cosiddetto giudicato cautelare per effetto della mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero della ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Genova, sicché l'ordinanza oggetto del presente ricorso è affetta da un bis in idem in materia cautelare.
Il motivo di ricorso in esame si articola ulteriormente nella deduzione di erroneo avvenuto conferimento di una valenza indiziante alla circostanza che l'indagato NO si è avvalso, in sede di interrogatorio, della facoltà di non rispondere, essendo stata così valutata negativamente una condotta che rientra nell'ambito dei diritti che sono riconosciuti a chi è sottoposto a procedimento penale.
Osserva la Corte che il motivo sopra riportato è infondato in ogni sua articolazione.
In primo luogo, seguendo l'ordine di proposizione delle plurime doglianze del ricorrente che sono ricomprese nel motivo suddetto, va rilevato che, se effettivamente il Tribunale, nell'affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del NO per il delitto tentato di cui al capo H), non ha espressamente definito come "idonei e diretti in modo non equivoco" a commetterlo gli atti che, sulla base delle risultanze delle eseguite intercettazioni di conversazioni telefoniche, ha ritenuto essere stati posti in essere dall'odierno ricorrente con il finalismo di cessione di un imprecisato quantitativo di cocaina a RA GI, tuttavia l'articolato tessuto motivazionale dell'ordinanza - valorizzante il contenuto delle ripetute conversazioni telefoniche tra il NO e AM AR come indubbiamente rappresentativo di un'operazione, in corso, di acquisto di sostanza stupefacente destinata al predetto RA, nonché esplicativa della ragioni della mancata consegna a quest'ultimo, rinvenute nella mera momentanea difficoltà che il NO aveva avuto ad effettuare un immediato pagamento del prezzo richiesto dal fornitore per venire in possesso della sostanza commissionata dal RA - rappresenta chiaramente, al di là del mancato uso, da parte dei giudici del riesame, della formula di cui all'art. 56 c.p., comma 2, gli estremi del ravvisato delitto di tentata cessione di sostanza stupefacente.
L'affermazione del ricorrente secondo la quale, a tutto concedere, gli atti considerati sarebbero stati qualificabili come meramente preparatori e, quindi, non punibili, è priva di pregio, non soltanto perché non sorretta da alcuna argomentazione di natura giuridico- fattuale e, quindi, meramente assertiva, ma anche perché la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente insegnato (vedasi, tra le altre, Cass. Sez. 6^, 17 febbraio 2004, n. 23706, P.M. in proc. Fasano) che anche in un'attività preparatoria può ravvisarsi l'ipotesi del tentativo quando - sulla base di una valutazione con giudizio ex ante che tenga conto (così come hanno fatto, nella specie, i giudici del riesame, sia pur rendendo, in parte qua, una motivazione articolata discorsivamente) delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità della sua condotta - essa sia qualificabile come idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del delitto, essendo stata creata una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene-interesse protetto dalla norma incriminatrice. Non fondata è l'ulteriore censura che concerne la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, riferita al delitto di cui al capo A).
Invero - premesso, per quanto possa valere, che non corrisponde a verità l'affermazione del ricorrente che il Tribunale del riesame di Palermo non avrebbe neppure dato atto dell'avvenuta produzione da parte della difesa, nella udienza camerale di trattazione, della ordinanza a suo tempo emessa ex art. 309 c.p.p. dal Tribunale di Genova, atteso che, invece, nella ordinanza impugnata con il ricorso qui in esame si da atto di tale avvenuta produzione nonché dell'avvenuta esclusione, nel provvedimento prodotto, della circostanza aggravante in parola (vedansi i fogli 1 e 2 dell'ordinanza del Tribunale di Palermo) - va rilevato quanto segue. In primo luogo, il ricorrente trae infondatamente dall'avvenuta esclusione della suddetta aggravante da parte del (non impugnato) Tribunale del riesame di Genova la conseguenza che l'omologo Tribunale di Palermo, nell'affermare, invece, la sussistenza della circostanza de qua, avrebbe violato il giudicato cautelare che si sarebbe formato sul punto, preclusivo di una nuova e diversa valutazione, sul punto medesimo, da parte dei giudici palermitani. Tale affermazione non tiene conto, invero, della circostanza che la Corte di cassazione ebbe a dichiarare l'incompetenza ratione loci del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, il quale aveva, in data 15 aprile 2005, emesso la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del NO, e non considera, quindi, che gli effetti di tale pronuncia del giudice di legittimità si sono riverberati sull'intero procedimento incidentale de libertate svoltosi in un primo tempo presso il Tribunale genovese, ne' che tale procedimento è conseguentemente ripreso ab initio nel Tribunale di Palermo dichiarato territorialmente competente, il cui GIP ha legittimamente emesso una nuova ordinanza applicativa di misura cautelare per i medesimi fatti delittuosi che erano stati oggetto di quella emessa dal GIP del Tribunale di Genova. Evidentemente, il provvedimento emesso dal competente GIP di Palermo non poteva soffrire di alcun vincolo preclusivo, in ordine alla valutazione dei fatti, delle loro giuridiche connotazioni e delle condizioni legittimanti l'adozione della misura, ed altrettanto vale, con pari evidenza, nei confronti del Tribunale Palermo, cui è stata rimessa la valutazione, ex art. 309 c.p.p., del provvedimento applicativo della misura emesso dal suddetto giudice per le indagini preliminari. In secondo luogo, quanto al formulato giudizio di sussistenza della più volte citata circostanza aggravante ad effetto speciale prevista nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non sono fondate le censure di vizio di motivazione e di violazione di legge, articolate sul duplice assunto di un mero richiamo operato, nell'ordinanza impugnata, a massime giurisprudenziali in materia e della radicale insuscettibilità della quantità di cocaina "pura", pari a 650 grammi, interessata dalla fattispecie concreta in esame a configurare l'aggravante suddetta. Il Tribunale di Palermo, nell'affermare la sussistenza dell'aggravante contestata, non si è discostato dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della quantità ingente, il giudice deve tenere conto sia della qualità della sostanza, con riferimento alla sua purezza ed alla conseguente idoneità ad essere "tagliata" per il confezionamento delle dosi, sia della quantità della sostanza medesima sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze di un vasto numero di consumatori per un periodo congruamente lungo (Cass. Sez. 4, 3 maggio 2005, n. 28548, Godena ed altri) rappresentata dal dato ponderale (nella specie, pari a kg. 1,069).
Tali elementi di fatto, ove congiuntamente considerati così come devesi fare (mentre il ricorrente valorizza unicamente il dato ponderale di cocaina "pura"), hanno condotto i giudici del riesame a ritenere - non erroneamente ne' illogicamente, essendo notorio che la cocaina viene ceduta al minuto dopo essere stata "tagliata" - la confezionabilità, nel caso di specie, di una quantità di "dosi" tale da creare un sensibile incremento del pericolo per la salute pubblica e condizioni di agevolazione del consumo da parte di un rilevante numero di tossicodipendenti (vedasi Cass. Sezioni Unite 21 giugno 2000, n. 17, Primavera ed altri;
vedasi anche Cass. Sez. 4^, 28 settembre 2004, n. 47891, Mauro ed altri, relativa a fattispecie di cessioni di un chilo di sostanza stupefacente).
Pertanto, la motivazione resa sul punto nella ordinanza gravata va ritenuta immune dai dedotti vizi di legittimità, qui ricordato anche che la valutazione in esame costituisce un apprezzamento di fatto che è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sorretto da adeguata e congrua motivazione (Cass.n. 47891/2004, cit.).
Per il resto, la motivazione resa dal Tribunale in ordine alla ritenuta sussistenza, nei confronti del NO, dei gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati a lui ascritti è ampia ed esaustiva nonché tale da sottrarsi alle censure del ricorrente. Invero il Tribunale di Palermo ha descritto e valutato il complessivo dato indiziante, costituito dalle risultanze di conversazioni telefoniche intercettate, del cui significato ha dato conto, una volta decrittati alcuni termini "criptici" usati talvolta dagli interlocutori mediante argomentazioni che, in quanto tutt'altro che illogiche od arbitrarie, non sono censurabili nella presente sede di legittimità e che tra l'altro, a ben guardare, non sono neppure state oggetto di critiche dotate da un minimo di necessaria specificità, posto che il ricorrente si limita ad affermare, apoditticamente, che "Una attenta e critica lettura degli atti processuali ed in particolare di ogni singola e sporadica intercettazione telefonica che vede il NO come interlocutore, non solo avrebbe convinto i Giudici ad escludere ogni ipotesi di una sua partecipazione all'attività di che trattasi, ma ne avrebbe confermato la totale estraneità ed il coinvolgimento nella vicenda in modo del tutto casuale, inconsapevole, involontario ed accidentale".
Sulla ritenuta valenza gravemente indiziante dei risultati delle eseguite intercettazioni i giudici di merito hanno reso, dunque, congrua ed esaustiva motivazione, includente anche l'apprezzamento dello specifico e significativo elemento di riscontro che interessa il più grave delitto di cui al capo A, rappresentato dall'avvenuto sequestro della sostanza oggetto delle conversazioni, trasportata via mare da Genova a Palermo, nel luogo di occultamento indicato dal NO ad uno dei concorrenti.
Del tutto infondato è, infine, l'ulteriore profilo di censura che concerne l'asserita valutazione, da parte dei giudici del riesame, del silenzio serbato dal NO in sede di interrogatorio quale ulteriore elemento gravemente indiziante.
Invero, se indubbiamente dall'esercizio della facoltà di non rispondere all'interrogatorio non può farsi discendere, a carico dell'indagato, alcuna conseguenza negativa sul piano della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (nè su quello della sussistenza di esigenze cautelari di qualsiasi natura, pur se il relativo divieto enunciato nella lettera a), comma 1, di detta norma come modificato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 8, è espresso con esclusivo riferimento al pericolo di cosiddetto "inquinamento della prova": vedasi Cass. Cass. Sez. 2^, 27 marzo 1996, n. 1428, Papaina), tuttavia della mancata risposta, da parte del NO in sede di interrogatorio i giudici del riesame non hanno tratto - diversamente da quanto il ricorrente opina - conseguenza alcuna, atteso che nella motivazione dell'ordinanza impugnata si rinviene soltanto (foglio 5 della medesima) l'affermazione, nella parte narrativa, che "L'indagato in sede di interrogatorio di garanzia del 26 novembre 2003 si avvaleva della facoltà di non rispondere", dopo di che non si rinviene, nel testo del provvedimento impugnato, alcun cenno ulteriore a tale circostanza, la quale non è stata, dunque, minimamente utilizzata ne' nella valutazione sui gravi indizi di colpevolezza ne' nell'apprezzamento delle esigenze cautelari ritenute sussistenti.
Con un secondo motivo il ricorrente ha censurato, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c) ed alla lettera a), affermando che, quanto al ravvisato pericolo che il NO commettesse, ove posto in libertà od assoggettato a misura meno affittiva di quella della custodia in carcere in atto, delitti della stessa specie di quelli per i quali si procedeva, i giudici del riesame non hanno tenuto conto del tempo (circa tre anni) decorso dall'epoca di commissione dei fatti di reato ascritti e non ha descritto collegamenti attuali del NO con l'associazione criminosa la cui sussistenza è stata affermata dai giudici di merito;
quanto, poi, alla diversa esigenza di cautela costituita dal concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova ex art. 274 c.p.p., lettera a), il ricorrente ha sottolineato il fatto che la stessa era stata esclusa dalla ordinanza 30 maggio 2005 del Tribunale del riesame di Genova, non impugnata, ed ha affermato che, comunque l'esigenza medesima, quand'anche sussistente, non poteva esser fatta valere sine die, ma soltanto nei ristretti limiti cronologici delineati dal legislatore nell'art. 301 c.p.p., commi 2 bis e 2 ter. Osserva la Corte, esaminando per prima la censura nella parte concernente la ravvisata esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), che la stessa non coglie nel segno, avendo i giudici del riesame motivatamente tratto la sussistenza del pericolo di recidivanza dalla puntuale valutazione dei parametri ai quali esso è normativamente rapportato, e precisamente:
1) dalle modalità del fatto, ritenute indicative di spiccata pericolosità sociale del NO, quali emergenti dalla descritta articolata condotta criminosa dell'indagato, massimamente riferita ai gravi delitti di cui ai capi A) e B) della imputazione provvisoria, in un contesto di collegamento con più soggetti e di assunzione, da parte del NO, nella organizzazione di un trasporto via mare da Genova a Palermo di quantità rilevanti di droga pesante oltre che di hashish, di un ruolo di primaria importanza, avendo questi, come emerso da conversazioni telefoniche intercettate, dato anche ordini, puntualmente osservati, sulle modalità di occultamento della sostanza fornita da AN AN e AM AN una volta che la stessa fosse pervenuta a destinazione, nonché, prima, organizzato il trasporto ed impartito le necessarie direttive al "corriere" NZ EO;
il tutto mediante l'uso, nelle suddette conversazioni, di quei medesimi termini convenzionali "criptici" che venivano utilizzati dai coimputati, a dimostrazione quanto meno, di un'organizzazione articolata e coesa nella esecuzione dell'operazione delittuosa in esame e di forti contatti dell'odierno ricorrente con l'ambiente criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, dimostrativi di una situazione di contiguità che - osserva questa Corte - non può dirsi elisa, nella propria intrinseca attitudine a dar vita a nuovi crimini, eo ipso e dall'avvenuta incarcerazione dell'indagato e di altri soggetti concorrenti inseriti nell'illecito traffico di sostanze stupefacenti de quo, o dal mero decorso del tempo, diversamente da quanto il ricorrente sembra sottendere;
2) dai precedenti penali del NO LV.
E se è vero che, come lamenta il ricorrente, nella ordinanza impugnata non si fa cenno al tempo decorso dall'epoca di commissione dei reati ascritti, va tuttavia considerato, sotto il primo profilo, che la motivazione resa nell'ordinanza impugnata è comunque tale da dar conto della sussistenza del pericolo considerato nell'art. 274 c.p.p., lettera c), così come normativamente descritto, e che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. Sez. 5^, 16/11/2005, n. 45950, Salucci;
vedansi, inoltre, le seguenti conformi pronunce di questa Corte: Sez. 2^, 7/2/2000, n. 726, De Core;
Sez. 1^, 13/11/2003, n. 45542, Russo;
Sez. 6^, 13/11/2003, n. 48502, Plasencia;
18/3/2004, n. 19045, Ristic;
Sez. 5^ 7/4/2004, n. 21805, Rascunà; Sez. 4^, 19/1/2005, n. 11179, Miranda ed altri;
sez. 6^, 17/2/2005, n. 12404, Ganna)), ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità (presente nel caso in esame) dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo. Quanto, poi, alla ulteriore esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lettera a), ribadito quanto superiormente si è affermato in ordine alla inconsistenza della tesi di pretesa violazione di un bis in idem nel procedimento cautelare, la Corte rileva che a norma dell'art. 292 c.p.p., comma 2, l'ordinanza applicativa della misura - nella specie, l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 21 ottobre 2005 - deve contenere la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza suddetta.
Orbene, il ricorrente si limita ad affermare che la cautela probatoria "non può essere prospettata sino die in quanto è soggetta a precisi limiti cronologici delineati dal legislatore nell'art. 301 c.p.p., comma 2 bis e ter", aggiungendo soltanto che l'avvenuta fissazione "per ben tre volte" dell'udienza preliminare significa che l'Accusa ha ritenuto, per tre volte, gli elementi probatori raccolti idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Osserva la Corte che l'operato richiamo all'avvenuta fissazione dell'udienza preliminare non ha efficacia dimostrativa della insussistenza della esigenza de qua, la quale attiene non soltanto all'acquisizione della prova ma anche alla assicurazione che la genuinità della medesima non venga intaccata, ravvisata nelle date (21 ottobre 2005) di emissione dell'ordinanza applicativa della misura e (11 novembre 2005) di pronuncia della ordinanza emessa dal tribunale di Palermo in sede di riesame, date alle quali la valutazione di esistenza e, rispettivamente, di permanenza del pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova va riferita. La tesi del ricorrente poggia, inoltre, sull'erroneo presupposto secondo il quale l'avvenuta fissazione dell'udienza preliminare condurrebbe eo ipso all'esclusione della sussistenza dell'esigenza di cautela in questione.
Così, invece, non è, atteso che (Cass. Sez. 2^, 12/6/1997, n. 3900, Gava) l'esigenza suddetta non si esaurisce con la chiusura delle indagini preliminari e neppure con la conclusione del giudizio di primo grado;
ciò in quanto nel procedimento penale la prova conosce le fasi della individuazione e dell'acquisizione delle sue fonti, quella della vera e propria formazione, poi dell'avanzamento e infine della conservazione, sicché ostacoli al corretto evolversi di questo processo formativo e conservativo possono evidentemente insorgere in ciascuno di questi momenti;
donde la conseguenza che il potere coercitivo attribuito al giudice, con la possibilità dell'imposizione delle misure cautelari nella loro funzione di tutela di esigenze di tipo probatorio, si estende lungo tutto l'arco del processo di merito, compreso quello di appello ove la prova può attraversare l'ulteriore fase della rinnovazione. Inoltre va rilevato che - in un contesto nel quale il ricorrente neppure afferma che nell'ordinanza genetica della misura il termine previsto dall'art. 292 c.p.p., comma 2 o che esso sia scaduto, non essendone stata ordinata dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, la rinnovazione entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308 c.p.p., a norma dell'art. 301 c.p.p., comma 2, ovvero che sia decorso anche il termine rinnovato dal giudice ai sensi dell'art. 301 c.p.p. appena citato - per consolidata giurisprudenza di legittimità
(vedasi, per tutte, (Cass. Sez. 2^, 25/2/2004, n. 9777, Lombardo) la fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova è necessaria quando la misura sia applicata al solo fine di tutelare la suddetta esigenza, ma non lo è nel caso in cui (come nella fattispecie concreta in esame) la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c.p.p., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari. In tale caso (presente nel procedimento in esame), la eventuale scadenza del termine non può determinare la inefficacia della misura.
Infine, va osservato che, quand'anche - a prescindere da quanto appena rilevato in ordine alla mancata fissazione di un termine per tutelare la esigenza cautelare in questione od alla avvenuta scadenza ed alla non ulteriore prorogabilità del medesimo - i giudici del Tribunale di Palermo avessero dovuto ritenere la esigenza prevista dall'art. 274 c.p.p., lettera a) insussistente ab initio (per ragioni che il ricorrente non indica) oppure venuta meno alla data della pronuncia dell'ordinanza di riesame, comunque, poiché, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, al pericolo di fuga ed al pericolo di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura, ove fossero sussistiti elementi positivi per escludere, nel caso di specie, la seconda delle suddette esigenze, ugualmente legittimi sarebbero state l'applicazione e la conservazione della misura cautelare in carcere, donde anche la non pronunciabilità, nel presente giudizio di legittimità, dell'invocato annullamento della gravata ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p. per tale sola ragione.
A sostegno del ricorso è stato formulato un terzo ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente afferma, deducendo anche sotto questo aspetto i vizi di legittimità previsti nelle lettere c) ed e) del codice di rito, che i giudici del riesame hanno omesso di tenere conto, sotto il profilo della proporzionalità della misura cautelare maggiormente affittiva, del lungo periodo di detenzione (ben 17 mesi) trascorso in carcere dall'odierno ricorrente in esecuzione della misura, e sostiene che la durata della restrizione della libertà personale, unitamente alla "sostanziale incensuratezza" ed all'"assenza di cautele attuali e concrete traduce la vigente misura in una "anticipazione della pena detentiva", oltre ad avere "una decisiva defluenza sulle cautele di cui all'art. 274 c.p.p., lettere a) e c) in primo luogo ritenute esistenti".
Anche tale ultimo motivo è infondato, in ogni sua articolazione. Invero, in tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione (che è stata subordinatamente invocata, nel caso qui in esame, con la disattesa richiesta di riesame) con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari (costituente il presupposto giuridico-fattuale della suddetta sostituzione) non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (giurisprudenza consolidata: vedasi, per tutte, Cass. Sez. 6^, 24/11/2003, n. 47819 Camilleri), elementi che nella specie il ricorrente non allega minimamente.
Tanto si osserva senza contare che il tempo di esecuzione della misura, per il Tribunale di Palermo, giudice del riesame dell'ordinanza custodiale emessa il 21 ottobre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale era, a rigore, quello decorso da tale data alla data (11 novembre 2005) nella quale la decisione sul riesame è stata adottata.
Infine, l'ordinanza impugnata è congruamente, sia pur assai sinteticamente, motivata sia in ordine alla inidoneità, in considerazione della personalità dell'indagato quale emersa dalle modalità commissive dei plurimi delitti ascrittigli nonché dai precedenti penali, a tutelare le ravvisate esigenze di cautela, sia in ordine alla ritenuta proporzionalità della misura della custodia cautelare in carcere alla entità della pena presumibilmente irroganda per i suddetti reati, non ipotizzarle in misura tale da consentire la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena medesima, sì da resistere - sotto tutti i considerati profili - anche alle censure mosse dal ricorrente in partibus quibus.
Per le ragioni sin qui esposte il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Risultando il NO tuttora ristretto in carcere in esecuzione della misura de qua, la Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007