Sentenza 24 novembre 2003
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2003, n. 47819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47819 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Francesco Romano Consigliere
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Agnello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AU;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo dell'11 aprile 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Serpico;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG Dr. L. Ciampoli che ha concluso per: rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto dal locale Pubblico Ministero avverso l'ordinanza dell'1 aprile 2003 con la quale il Gip presso il Tribunale di Agrigento, in accoglimento di istanza difensiva, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari applicata a LL AU in ordine al reato di concorso in detenzione continuata illegale di stupefacenti ex artt. 81, 110 cod. pen., 73 DPR 309/90, il Tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza dell'11 aprile 2003, annullava il provvedimento del GIP, ripristinando la misura cautelare domiciliare con le medesime modalità prima applicate, ritenendo, in accoglimento dei motivi di gravame del cennato P.M., che il semplice trascorrere del tempo, in uno con la osservanza delle imposizioni cautelari per la custodia domiciliare, non rappresentassero fatti idonei a modificare le ragioni della misura applicata, in assenza di fatti nuovi, sopravvenuti ed idonei a legittimare la modifica del preesistente quadro cautelare. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il LL, deducendo, a motivi di gravame, la insussistenza di fondate ragioni per le quali il decorso del tempo dalla commissione del fatto ed il buon comportamento del ricorrente nel corso della sottoposizione alla misura non potessero costituire elementi giustificativi della revoca della misura cautelare, stante anche la giovane età dell'imputato, coniugato, padre di due figli ed autorizzato ad esplicare attività di lavoro. Ad avviso del ricorrente, il contrario orientamento dei giudici del riesame era immotivato, stante un generico richiamo a "giurisprudenza pacifica". Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi addotti, peraltro manifestamente infondati. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Regolamento di esecuzione del cod. proc. pen.. Ed invero, la mera, generica giustificazione addotta dal ricorrente in relazione al decorso del tempo rispetto all'applicazione della misura ed al "buon comportamento" nel corso della sottoposizione ad essa, senza che si fossero offerti in concreto apprezzabili elementi non solo sopravvenuti, ma anche già preesistenti all'imposizione di tale misura, letti, però, in corretta chiave di nuova ragionevole loro valutazione sostanziale, si risolve in sorta di petizione di principio, sprovvista di caratteri giustificativi della doglianza proposta. Giova, in merito, ribadire il principio in materia di revoca o sostituzione delle misure, ex art. 299 comma primo e secondo che, agli effetti della mancanza o attenuazione delle condizioni della loro applicazione, giusta le disposizioni ex art.274 cod. proc. pen. in tema di esigenze cautelari, il solo decorso del tempo in cui ha trovato applicazione la misura cautelare, in sè o accompagnato da circostanze valide unicamente quale mero indice di assoluta normalità nella doverosa e puntuale osservanza delle prescrizioni connotanti la custodia cautelare domiciliare, non è elemento significativo ed apprezzabile ai fini della revoca della misura predetta, con un mutamento sostanziale dello status libertatis dell'interessato, in difetto (come nella specie) di altri elementi offerti da comprovati fatti sopravvenuti o rivalutabili, certamente sintomatici e giustificativi di un mutamento della complessiva situazione inerente a detto status, tale da legittimare la revoca della misura per carenza o assoluta attenuazione delle esigenze cautelari (cfr. in termini, tra le altre, Cass. pen. Sez. I, 19 luglio 1996 n. 3958, Rinaldi). Ed è proprio in corretta e motivata applicazione di tale principio di diritto che la decisione del Tribunale del riesame palermitano risulta improntata, di guisa che va immune dalle censure dedotte in ricorso, in termini di assoluta aspecificità e manifesta infondatezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Regolamento per l'esecuzione del cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.