Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. d), cod. proc. pen., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen. , essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9777 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 25/02/2004
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 333
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 043637/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DO CE PA N. IL 15/05/1964;
avverso ORDINANZA del 19/08/2003 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati che conclude per l'inammissibilità per manifesta infondatezza;
Udito il difensore Avv. Condullo Raffaele del foro di Roma. OSSERVA
Con ordinanza del 19 agosto 2003, il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di riesame avanzata da DO ES AO avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 24 luglio 2003, con la quale era stata applicata nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di tentata estorsione, precisando tuttavia che, relativamente alle esigenze di cui all'art. 274 lett. a), cod. proc. pen., la misura stessa dovesse aver termine
60 giorni dopo la pronuncia della ordinanza medesima. Avverso la decisione adottata dal giudice del riesame ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato, il quale ha dedotto vari motivi a sostegno della impugnazione. Nel primo sottolinea il decorso del termine fissato per la misura, con la conseguente perdita di efficacia dell'intero titolo custodiale. Nel secondo si prospetta violazione di legge, in riferimento all'art. 629 cod. pen., in quanto il reato ipotizzato non sussisterebbe alla luce degli elementi a difesa offerti in sede di merito e della documentazione che attesterebbe l'esistenza di rapporti di credito nei confronti della parte offesa e della intestazione solo fittizia a quest'ultimo della vettura indicata nella imputazione. Si lamenta, poi, vizio di motivazione in rapporto al rigetto della richiesta di applicazione di una misura gradata e si prospetta, infine, violazione della legge processuale in rapporto alle registrazioni delle conversazioni effettuate dalle persone offese, potendosi "legittimamente sollevare il dubbio circa l'effettiva integrità del testo registrato e trasmesso all'autorità giudiziaria".
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Quanto, infatti, alla prospettata perdita di efficacia dell'intero titolo custodiale per decorso del termine apposto dal tribunale del riesame in ordine alle esigenze di tipo probatorio, basterà rilevare che, essendo stata la misura disposta - e confermata - anche in riferimento alle esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., l'apposizione del termine era del tutto superflua. Va la riguardo ribadito che la fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non anche se la misura stessa sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate dall'art. 274 cod. proc. pen., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari. D'altra parte, posto che la fissazione del termine anzidetto ha l'evidente finalità nel sistema di accelerare il completamento delle attività di indagine, in ipotesi compromesse dallo status libertatis - ed evitare, dunque, la protrazione della limitazione della libertà in dipendenza di esigenze che compete allo stesso pubblico ministero rimuovere - ne deriva che non avrebbe alcun senso circoscrivere ad tempus l'efficacia di una misura disposta per fronteggiare gli altri pericula, per loro natura di imponderabile durata, ed il cui venir meno fa cadere lo stesso presupposto di mantenimento della misura, a norma dell'art. 299 cod. proc. pen. (v. Cass., Sez. 6^, 29 gennaio 1999, Diouf;
Cass., Sez. 5^, 28 settembre 1999, Isola). Quanto, poi, alla prospettata insussistenza del reato contestato, il relativo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali, per di più fondata, in via esclusiva, su deduzioni in fatto, a fronte di un provvedimento il cui sviluppo motivazionale si presenta del tutto immune da rilievi sul piano della correttezza giuridica e della coerenza intrinseca;
adeguatezza e puntualità motivazionale che rende incensurabile la decisione impugnata anche per ciò che attiene alla ritenuta impossibilità di applicare una misura gradata.
Per ciò che infine riguarda l'ultimo motivo di ricorso, anche a voler prescindere dal non pertinente richiamo - come parametro normativo di cui si assume la violazione - alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, trattandosi nella specie, come deduce lo stesso ricorrente, di registrazioni relative a conversazioni operate dalle stesse persone offese (v. Cass., Sez. un. 28 maggio 2003, Torcasio, RV 225465), è inconsistente la doglianza relativa al "dubbio" circa la riferibilità di quelle conversazioni alla persona del ricorrente, trattandosi di tematica palesemente estranea ai confini entro cui può svolgersi l'odierno scrutinio di legittimità. Segue, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seicento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004