Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9777
CASS
Sentenza 25 febbraio 2004

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La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. d), cod. proc. pen., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen. , essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2004, n. 9777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9777
    Data del deposito : 25 febbraio 2004

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