Sentenza 7 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, fra i "comportamenti" o "atti" concreti sulla cui base deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell'imputato ai fini della verifica, a norma dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., del pericolo di reiterazione del reato, possono ricomprendersi anche le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla prima parte della medesima disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2000, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELLA PENNA Brunello Presidente del 07.02.2000
1. Dott. CONZATTI Alessandro Consigliere SENTENZA
2. " AT NA " N.726
3. " DO MA " REGISTRO GENERALE
4. " D'ER EP " N.44741/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE RI IG, nato il [...] a [...] (D),
avverso l'ordinanza 04.10.99 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Napoli.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Alessandro Conzatti, udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Antonio G. Abbate che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto
In fatto e in diritto
De RE UI, indagato per rapina, violazione di domicilio, violazione della legge sulle armi, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza 04.10.99 ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Napoli che confermava l'ordinanza 20.09.99 di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo la violazione dell'art. 274 lett. c), in relazione all'art.606, lett. b), cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale del riasame non ha tenuto conto che l'indagato è incensurato;
che la presunta violenza posta a base del giudizio di pericolosità sociale presuppone un giudizio anticipato, e perciò illegittimo in sede cautelare, sulla colpevolezza nel reato di rapina;
che il giudizio di pericolosità è stato desunto solo dalle modalità del fatto senza alcuna considerazione della personalità del De RE;
che l'incensuratezza e la modestissima entità dell'episodio consentono di ipotizzare, in caso di condanna, la richiesta di rito abbreviato, il risarcimento del piccolissimo danno arrecato, il contenimento della pena nel limite di due anni di reclusione e la concessione della sospensione condizionale della stessa.
Osserva il Collegio che la norma, in forza della quale il primo parametro per stabilire l'esistenza delle esigenze cautelari è costituito dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto", deve essere interpretata nel senso che per "fatto" si intende il reato contestato e posto a fondamento della misura cautelare, mentre per "specifiche modalità e circostanze" si intendono sia elementi già presi in considerazione nel giudizio sulla gravità degli indizi riferiti al delitto per cui si procede, sia eventuali elementi diversi concernenti o meno il reato contestato, ben potendo il giudice basarsi su qualsiasi emergenza informativa e processuale attinente alla condotta (Cass. 2719/99 rv 214440). In secondo parametro è costituito dalla "personalità" dell'indagato (o dell'imputato): a tale proposito la norma stabilisce che la personalità dell'indagato deve essere desunta "da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali". Un ulteriore limite alla decisione discende dalla finalizzazione di entrambi i parametri all'oggetto del giudizio, vale a dire il "concreto pericolo" di commissione di ulteriori gravi delitti.
Osserva il Collegio che non vi è alcun rapporto di esclusione tra la prima e la seconda parte della disposizione, per cui non si ritiene di accedere all'orientamento giurisprudenziale che limita l'accertamento in questione alla condotta diversa dal fatto reato, cioè alla condotta anteatta e successiva (Cass. 743/99 rv 214139), secondo il quale sarebbe impedito al giudice di valutare, nel giudizio sulla personalità, anche le "specifiche modalità e circostanze del fatto".
Ad avviso del Collegio, una tale valutazione appare doverosa per il giudice, in quanto l'elemento della personalità entra in discussione ai fini della cautela non in assoluto, bensì relativamente a fattispecie criminali ben specificate dal legislatore ("gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede"), logicamente collegate con la tipologia della reato per cui si procede.
Conferma una tale interpretazione del testo normativo la considerazione che l'alternativa offerta al giudice di utilizzare vari elementi, tra i quali si pongono anche i precedenti penali, vale a dire condotte già sottoposte al vaglio del dibattimento e definitivamente accertate e che devono essere ciò non ostante nuovamente valutate, dimostra che accanto a "comportamenti" o "atti concreti" diversi nel senso suddetto, si colloca, nell"iter" che conduce al convincimento del giudice (Cass. 2719/99 cit.). In secondo luogo, osserva il Collegio che il nesso tra il delitto contestato e le esigenze di cui alla lettera c) dell'art. 274 può cogliersi altresì dall'ostacolo che la ritenuta pericolosità sociale dell'indagato ex art. 274 lett. c) frappone ad una prognosi favorevole alla possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. 2416/99 rv 214231), a sua volta dipendente dalla valutazione della personalità dell'autore. E difatti, seppure nell'art. 164 c.p. la prognosi avviene in termini negativi (si presume che il colpevole "si asterrà" dal commettere ulteriori reati), mentre nell'art. 274 lett. c) avviene in termini positivi (si accerta che "sussiste" un "concreto pericolo" di reiterazione), il giudizio non potrà che muovere in entrambi i casi dal valore sintomatico della personalità deducibile dalle modalità stesse della condotta per cui si procede.
Alle medesime conclusioni, per cui il concreto pericolo di recidivanza può essere desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto-reato, si perviene con l'argomento che "la negativa valutazione della personalità dell'indagato ben può fondarsi sugli specifici criteri oggettivi indicati dall'art. 133 c.p. (tra i quali rientrano, appunto, la gravità del reato e le modalità della sua commissione), senza che il giudice sia tenuto a motivare singolarmente sulla ricorrenza di tutti gli elementi valutativi previsti dal predetto articolo" (Cass. 2416/99 rv 214139), poiché la norma è espressamente richiamata dalle disposizioni sulla sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.p). Alla luce delle considerazioni che precedono, che assorbono la difesa relativa alla possibile applicazione del rito abbreviato o della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 4 e 6 cod. pen., tenuto conto che l'incensuratezza del De RE è stata considerata nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso appare infondato e viene respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1^ ter d.a.c.p.p. Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 7 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2000