Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2000, n. 726
CASS
Sentenza 7 febbraio 2000

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In tema di esigenze cautelari, fra i "comportamenti" o "atti" concreti sulla cui base deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell'imputato ai fini della verifica, a norma dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., del pericolo di reiterazione del reato, possono ricomprendersi anche le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla prima parte della medesima disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2000, n. 726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 726
    Data del deposito : 7 febbraio 2000

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