TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/03/2026, n. 5349
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Ha affermato che la controversia relativa alla liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno. Ha altresì chiarito che la circostanza che il Consiglio di Stato abbia accolto il ricorso di altri commissari straordinari avverso lo stesso decreto non è decisiva ai fini dell'affermazione della giurisdizione amministrativa, poiché la questione di giurisdizione non era stata dedotta in appello.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Ha affermato che la controversia relativa alla liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno. Ha altresì chiarito che la circostanza che il Consiglio di Stato abbia accolto il ricorso di altri commissari straordinari avverso lo stesso decreto non è decisiva ai fini dell'affermazione della giurisdizione amministrativa, poiché la questione di giurisdizione non era stata dedotta in appello.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. Ha affermato che la controversia relativa alla liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno. Ha altresì chiarito che la circostanza che il Consiglio di Stato abbia accolto il ricorso di altri commissari straordinari avverso lo stesso decreto non è decisiva ai fini dell'affermazione della giurisdizione amministrativa, poiché la questione di giurisdizione non era stata dedotta in appello.

  • Altro
    Perdita di interesse alla decisione

    La domanda di improcedibilità è stata presentata dal ricorrente. Il Collegio, tuttavia, ha prima esaminato l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente, dichiarando inammissibile il ricorso per tale motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/03/2026, n. 5349
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5349
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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