Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/03/2026, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2023, proposto dal signor RI AG, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori DO UB e ER GN, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 2.12.2022, relativo alla determinazione dei compensi dei commissari straordinari delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria cessati dalla carica a decorrere dal 1.06.2019;
b) della nota del Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione Generale per la riconversione industriale e per le grandi filiere produttive – Divisione amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza del 2.12.2022, con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale sub a) ;
c) di ogni atto a questo ammesso, connesso, presupposto e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. AV De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 31.01.2023 e depositato il 14.02.2023, il ricorrente ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il decreto del 2.12.2022, con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha provveduto alla determinazione del residuo importo dei compensi spettanti ai commissari straordinari delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria cessati dalla carica a decorrere dal 1.06.2019.
2. – Con memoria depositata il 3.02.2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in ragione del fatto che, decreto del 2.12.2025, il Ministero resistente ha provveduto ad una nuova determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari di Ilva S.p.A., essendo stato il precedente decreto (che costituisce oggetto anche del presente giudizio) annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7926 del 2025.
Riservandosi di proporre un nuovo ricorso avverso il provvedimento sopravvenuto di liquidazione del compenso, il ricorrente ha quindi chiesto che il presente giudizio sia dichiarato improcedibile, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali secondo il criterio della soccombenza virtuale.
3. – Con memoria depositata il 9.02.2026, l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce delle considerazioni svolte dalle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 36592 del 25 novembre 2021.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 13 marzo 2026, sentite le parti presenti, la causa è stata trattenuta decisione.
5. – Secondo i principi stabiliti dall’Adunanza plenaria (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), l’ordine di esame delle questioni processuali in primo grado sono sottratte alle scelte processuali vincolanti delle parti, dovendosi prioritariamente procedere all’« accertamento dei presupposti del processo (nell’ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità e rimessione in termini, contraddittorio, estinzione del giudizio), e delle condizioni dell’azione (interesse ad agire, titolo o legittimazione al ricorso, legitimatio ad causam) ».
La pronunzia sulla giurisdizione, quindi, non può che precedere quella sull’interesse ad agire (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2025, n. 9375; Id., 11 novembre 2025, n. 8786).
6. – Muovendo, dunque, dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’Amministrazione resistente, la stessa deve essere scrutinata – come pure questo Tribunale ha fatto recentemente proprio con riguardo al provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti ai commissari straordinari delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 27 novembre 2025, n. 21431; v. anche TAR Lazio, sez. IV, 3 marzo 2025, n. 4578; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 6 giugno 2022, n. 1536) – alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione invocata dalla difesa dello Stato (Cass. civ., sez. unite, 25 novembre 2021, n. 36592), che ha affermato che la controversia relativa alla liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale ai sensi del d.m. n. 570 del 1992 appartiene alla giurisdizione ordinaria, venendo in rilievo un diritto soggettivo pieno, intangibile e non degradabile ad interesse legittimo. In particolare, non sussiste la giurisdizione amministrativa né esclusiva, poiché non prevista dall’art. 133 cod. proc. amm. o da una ulteriore disposizione normativa esplicita, né generale di legittimità, venendo in questione l’esercizio non di un potere amministrativo autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, estesa alla sola determinazione del quantum e non al profilo dell’ an . « Se, infatti, va escluso che, nella specie, ricorra un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rientrando la questione dibattuta – quantificazione del compenso del Commissario straordinario da definirsi ai sensi del D.M. n. 570 del 1992 – in nessuna delle tassative ipotesi disciplinate dall’art. 133 c.p.a.; né la controversia potrebbe farsi rientrare nella giurisdizione generale di legittimità del g.a., non essendo in discussione l’esercizio di un potere amministrativo, secondo i ben noti principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 e 191 del 2006 e più volte recepiti ed attuati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28651 del 2018). Conforta siffatta ricostruzione l’orientamento giurisprudenziale, che nell’ambito dell’architettura disegnata dalla Corte costituzionale, e in osservanza del principio di riparto, ha statuito la distinzione tra impugnazione diretta di atti di macro-organizzazione d’interesse generale, devoluta al giudice amministrativo, e tutela di posizione giuridiche individuali, devoluta al giudice ordinario, emersa anche in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011 n. 22733; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n. 11387) e nel contenzioso catastale (Cass., Sez. Un., 18 aprile 2016 n. 7665), nonché, sia pure con accenti e ambiti differenti, riguardo all’albo degli psicologi (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2017 n. 6821). In sintesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, il discrimen tra diritto soggettivo e interesse legittimo risiede nella discrezionalità in cui si articola il procedimento con cui la p.a. stabilisce se il compenso che remunera l’incarico pubblico da essa conferito sia dovuto e la sua misura. Con la conseguenza che nella specie va riconosciuto al Commissario straordinario di procedura concorsuale un diritto pieno ed intangibile a percepire il compenso e l’atto amministrativo impugnato costituisce espressione non già di un potere autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, perché estesa alla sola determinazione del quantum, e non anche al profilo dell’an comunque previsto per legge, da compiersi in ossequio ai criteri predeterminati secondo una forbice, tra minimo e massimo, stabilita dallo stesso decreto ministeriale richiamato ».
La circostanza che con sentenza n. 7926 del 10 ottobre 2025 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, abbia accolto il ricorso proposto da altri commissari straordinari avverso lo stesso decreto qui impugnato non è per sé decisiva ai fini dell’affermazione della giurisdizione amministrativa, dal momento che sulla questione della giurisdizione, superata dal giudice di primo grado, non era stato dedotto in appello, né in via principale né in via incidentale, alcuno specifico motivo e che, dunque, il Giudice di appello non si è dovuto pronunziare su di essa (si veda, per analoghe considerazioni, sempre in materia di giurisdizione sui provvedimenti di liquidazione dei compensi dovuti ai commissari straordinari delle imprese in amministrazione straordinaria, Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2023, n. 10503).
7. – Dalle suesposte considerazioni discende che, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Amministrazione resistente deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la relativa potestas iudicandi al giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere eventualmente riproposta nei termini di cui all’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
8. – Le spese possono essere compensate per la peculiarità delle questioni trattate e per la definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinnanzi al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente
AV De IA, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De IA | ZO ND |
IL SEGRETARIO