Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 595/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Composto dai m agist rat i: dott. Stefano Bill et Presi dent e dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudi ce rel. ed est. dott. Ni col a Latour Giudi ce ha pronunci at o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa ci vil e i scritt a al num ero 595/2022 del regist ro generale, avente ad oggetto la separazione giudizi al e, vertente t ra:
C.F. , nat a a Oul ad Sai d (Marocco) il Parte_1 C.F._1
27 sett embre 1981, residente in Buggi ano (PT), vi a Lucchese n. 124, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Vittiman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito i n Mont ecati n i t erm e (P T), pi azza C. Batti sti n. 10, giust a procura in atti
R ICORR ENTE
e
, C.F. , nat o in Marocco il 20 april e 1975, CP_1 C.F._2 residente in Buggiano (PT), via Lucchese n. 124, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefano Panconesi ed el ettivam ent e domi cili ato presso il suo studi o sito i n Pistoi a, vicolo Mal cons i glio n. 4 , gi ust a procura i n atti
RES ISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1
1. Con ricorso depos itato il 4 m arzo 2022 , l a si g.ra ha chi est o l a Parte_1
pronunci a dell a s eparazione dal si g. , con il quale aveva cont rat t o CP_1
mat rimonio in M arocco nel giugno 2009, accert ato con sentenza n. 4879 del 13 ottobre 2011 d ell a Cort e d i appell o di Marrakech , Tribunal e di prim a i stanza di esponendo che dall a loro unione sono nat i i fi gli (il 28 Controparte_2 Per_1
Perso dicembre 2011), (il 30 gennai o 2014) e (il 15 di cembre 2015 ) e deducendo Per_3
di essere st ata vitti ma di a tti di v iol enza posti i n essere dal m arit o anche all a presenza dei figli mi nori .
La ricorrent e ha precis ato : di aver sporto querela nei confront i del m arito nel sett embre 2017 in M arocco e nel gi ugno 2019 e nel gennai o 2022 i n It ali a;
che i n seguito dell a s econda querel a è st at o instaurat o a cari co del resist ente il procedim ento penal e r.g.n.r. 2426/2019 per m altratt am ent i i n famigl ia e l esi oni personal i aggravat e;
che dal luglio 2021 il sig. si è disi nt eressat o del la CP_1
fam igli a, om ett endo di cont ribuire, se non in mi nim a parte, al mantenim ento dell a prol e minorenne .
La si g.ra ha chi est o pert ant o di: affidare i minor i in via esclusiva all a Parte_1
madre “con di ritto di visit a del padre uni camente all a presenza di un adulto di fiducia della r icorr ente e per non più di due ore setti manali ”; assegna re l a casa coniugal e in propri o favore;
porr e a cari co del m arito l 'obbl igo di contri bui re al mant eni mento de i fi gli corris pondendo un importo annual e pari a compl essive euro
9.000 (euro 3.000 per ci as cun figlio), olt re al 50% dell e spese st raordinarie;
condannare il m arito al pagam ento di un asseg no m ensil e di euro 250 a titol o di contri buto al mant eniment o del l a mogli e;
ri conoscere il dirit t o della ri corrent e di percepire i nt egral mente l'ass egno uni co universal e.
Si è t empest ivament e costi tuito in giudizio il sig. contestando la CP_1
ricost ruzione dei fatt i offert a dalla ri corrente e chiedendo di : disporre l 'affid am ento condivi so dei figl i m inori ad ent ram bi i genit ori con coll ocam ent o preval ente pres s o la m adre;
dis porre l 'ass egnazione del la casa coniugal e i n favore del l a ri corrent e;
regol am ent are l e frequent azi oni del padre con i figli;
porre a cari co d el padre l'obbligo di versare una somma mensile di complessivi euro 400 a titolo di contri buto al m ant eniment o de i fi gli m inori;
oltre al 50% del le spese st raordinari e.
Sentit e le part i all 'udienza del 6 lugl io 2022 e all 'udi enza del 21 lugli o 2022 , con ordi nanza del 2 8 agosto 2022 il gi udi ce dell a fase presidenzi ale ha autori zzato i
2 coniugi a vivere s eparati e ha adot tat o gli opportuni provvedimenti provvi sori e urgent i, ha disposto la pros ecuzione de l giudi zi o dinanzi al giudi ce ist rut tore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria i ntegrativa deposit at a in dat a 15 febbraio 2023 part e resist ent e, a parzial e modi fi ca delle propri e dom ande, ha chi est o di det erm inare n ell a misura di euro 450 m ensili, l 'i mporto dell 'ass egno perequativo dovut o a titolo di m ant enim ent o dei fi gli.
Sentite le parti all'udienza del 16 febbraio 2023 e acquisiti gli atti dei procedimenti penali r.g.n.r. 2426/ 2019 concl usosi con sent enza di cond anna del resistente n.
1912/ 202 e r.g.n.r. 258/2022, con ordinanza del 3 m arzo 2023 il gi udi ce ist rutt ore ha m odi ficat o l'ordinanza pres idenzi ale affidando i figli m inori in vi a escl usi va all a madre, di sponendo la pres a a cari co del nucl eo famili are da par t e del servi zio soci al e territ ori alm ente com pet ent e e dis ponendo incont ri prot etti t ra il padre e i figl i.
Nel corso del giudi zio sono st at e acqui site l e relazi oni predisposte dal servi zi o sociale sull'andamento degli incontri dei figli con il padre e sugli esiti degli intervent i attivati in favore del nucleo familiare .
Nel corso del giudizi o le parti sono addi venute ad un accordo sull e condi zioni dell a separazi one.
Lett e l e not e s crit te deposit at e dall e parti i n sostituzi one dell 'udi enza di precisazi one del le concl usioni , con ordinanza de l 18 dicembre 2024 l a causa è st at a rim essa al C ollegio per l a decisione, senza concessi one dei t erm ini di cui all 'art . 190
c.p.c. a cui l e parti hanno espress am ent e rinunci ato.
2. P reliminarm ent e deve es sere afferm ata la giurisdizione del Tri bunal e a dito sul la domanda di separazione, in applicazione dell'articolo 3 del Regolamento (Ce) del
Consiglio n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, che prevede tra i vari crit eri per individuare il foro competente quello del territorio in cui si trova l'ultima reside nza abit ual e dei coniugi se uno di es si vi risi ede ancora.
Osserva il C ollegio che l a giurisdizi one it ali ana non è escl usa dall a circostanza che il matrimonio celebrato all'estero non sia stato trascritto nei registri italiani dello stat o civi le. Nell a s pe cie, il m at rimonio cel ebrat o dai ri corrent i è pienam ente vali do nell o St ato i n cui fu cel ebrato, come risult a dal l a docum entazione prodott a in giudi zio (doc. n. 1 fas cicolo ri corrent e) e la mancat a t rascrizione del vincol o coniugal e in Italia non è di per s é el emento ost ati vo a ri conoscere i l vincol o nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine
3 pubbl ico, il m at rim onio che gli strani eri abbi a no cel ebrat o nel loro Paese di appart enenza va considerato efficace anche i n It ali a per il rispett o dell e relazi oni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a null a ril evando l a mancat a tras crizi one dello stesso n ei regist ri di st at o civile (Cort e di Appell o Genova 23 di cembre 1999, Tri bunal e di Mi lano Sez. IX 5 settembre 2011;
Tri bunal e Cuneo, 19 febbraio 2018, n. 116).
Nel caso di speci e l e parti sono ent rambe residenti i n t erritori o itali ano (cfr. doc. 2 fasci c olo part e ricorrent e) e pert anto sussist e la com petenza giurisdizi onal e dell'intestato Tribunale.
2.1. Quant o all a l egge appli cabil e all a domanda di separazione, poi ché il ri cors o introdutt ivo è st ato deposit ato in dat a 4 marzo 2022 , è appli cabil e il rego l am ent o
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzat a nel settore dell a l egge appl icabil e al divorzio ed all a separazione personal e per l e cont roversi e ist aurate a decorrere dal 21 gi ugno 2012, i l cui art . 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale s ono di sci plinati dalla legge del lo Stato: a) della resi denz a abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in manca nza;
b) dell'ultima r esi denza abit ual e dei coniugi sempre che tal e periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coni ugi sono cittadini nel momento i n cui è adit a
l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizi onal e”.
Nel caso di speci e, al mom ent o dell a proposi zi one del ricorso ent rambe le parti risul tavan o residenti in [...]ia, pertanto deve essere applicat a l a l egge it ali ana.
2.2. La dom anda di s eparazione deve essere accolt a.
L'esame degli atti evidenzi a chi aram ent e i l det erminarsi di una persi stent e situazi one di contras to e di conflittualit à tra i coniugi, pal esement e suscett ibil e di rendere int oll erabi le la pros ecuzione dell a convi venza e di ri fl esso, di l egitt imare la pronunci a di s eparazione personal e.
3. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del la prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana in applicazione dell'art. 8, par. I del citato
Regolamento CE n. 2201/2003 a mente del quale “L e aut orit à giurisdizionali di uno
4 Stato membr o s ono compet enti per l e domande rel ative alla responsabil it à genitori al e su un mi nor e, s e il minore ri siede abitualmente i n quello Stato membro alla data i n cui s ono adit e”. Sussiste altresì la giurisdizione italiana quan to alla regol am ent azione delle condi zi oni di m antenimento de i minori, ai sensi dell'art. 3, lett. d) del Regolamento CE n. 4 del 2009, a mente del quale “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla r es ponsabilità genitori ale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia f ondata uni camente sull a cittadinanza di una dell e parti”.
Risult a i nfatti incont roverso che i figl i mi nori de ll e parti risiedono in It ali a.
3.1. Sem pre i n ragi one dell a residenza abi tuale dei mi nori in It ali a, l a l egge applicabile all e condizi oni di affidam ento e m antenim ento dei figl i dell e parti è quella italiana, in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aj a del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101 con riferimento alle questioni relative all'affidamento dei figli e in virtù dell'art. 15 del Reg. CE n. 4/
2009 per ciò che concerne il m ant eniment o dell a prol e.
3.2. L'accor do raggi unto dalle part i sul le condi zioni dell a separazi one prevede quanto segue:
“• disporre l'affidamento dei minori (28.12.2011), Persona_4 Per_5
(30.1.2014), e (15.12.2015) alla madre sig.ra con Per_6 Parte_1
esercizi o escl usi vo dell a r espons abilit à genitori al e per l e questioni di ordi nar ia gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggio r int er ess e per i minori riguardanti l a relati va i struzione, educazi one e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre;
• Disporre il prosegui mento del monitoraggio del nucl eo famil iare da part e del servizi o soci al e dell a Soci età della Salute dell a Valdinievol e, che provvederà ad organizzare gli incontri padre figli con cadenza di almeno un'ora alla settimana, con l e modalità c he ess o Ser vizi o Social e rit errà opport une;
• det erminare a cari co del s ig. un contribut o al mant enimento dei fi gli minori CP_1 per un importo pari ad €. 5400,00 (cinquemilaquattrocento=) annui, (euro 1800,00 - per ciascun fi glio) da versar e in rat e mensili di €. 450,00 (quattrocentocinquanta= )
5 ciascuna, oltr e rival utazi one IST AT, oltre i l pagament o per l a quota del 50% dell e spese straordinarie,
• da versarsi s ul cont o postal e della moglie entro i l giorno 10 di ogni mese, fi no al raggiungimento dell'autonomi a economica degli stessi figli;
• det erminare a cari co del sig. un assegno di mant eniment o a favore dell a CP_1
mogli e pari ad euro 150,00 mensili , oltre rivalutazione ISTAT , da versarsi sul cont o postale del la mogli e entr o il gi orno 10 di ogni mese;
tal e i mporto potrà es sere riquantifi cat o nel momento i n cui la ri corrent e reperirà occupazi one lavorati va a tempo indet er minat o e pieno;
• disporre che l e sopr adette s omme a favore della mogli e e dei figli siano ver sat e direttamente dal dat ore di lavor o del si g. , attualment e Galvanot ecni ca di CP_1
Tamberi Stef ano & c. s . (p. IVA ), all a quale sarà notifi cata l a CP_3 P.IVA_1 sentenza resa in questo giudizio e l'ordine di pagamento diretto;
• l'assegno unico a favore dei figli sarà riscosso integralmente dalla ric orrente, atteso l'affidamento esclusivo;
• assegnare la casa coniugal e alla mogli e, con t utto ciò i vi cont enuto, che vi continuerà ad abitar e con i fi gli;
• spese compensat e”.
3.3. Le condi zioni concordat e dal le part i sono congrue, conformi a legge e i donee a tutel are gli i nt eres si dell a prole in quanto conformi all a volont à dell e parti e coerenti con l e conclusioni cont enut e nell e rel azi oni del servizio soci al e che ha in cari co il nucleo fam ili are. Es s e poss ono, pert anto, essere poste a fondament o de ll a deci sione.
4. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di gi udi zio.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a i n composi zione collegi al e, defi niti vam ent e decidendo:
a) pronunci a la separazi one pers onal e dei coniugi sig nori e Parte_1 CP_1
, i qual i si sono uniti in mat rim onio in Marocco nel giugno 2009;
[...]
b) affi da i figli mi nori fi gli (nat o il 28 di cembre 2011), (nat a Persona_4 Per_5
il 30 gennai o 2014) e (nat o il 15 di cem bre 2015) alla m adre , con Per_6
eserci zio escl usi vo dell a respons abi lità genitoriale per le quest ioni di ordinari a gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni
6 di ma ggior i nteress e per i mi nori ri guardanti l a rel ativa istruzi one, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, anche senza il consenso del padre. Dispone che i minori risi eda no st abilmente presso l'abi t azione m at erna;
c) dispone l 'ass egnazione del la casa coniugal e, si ta in B uggi ano (PT), vi a Lucches e n. 124, in favore del l a si g.ra che vi abit erà unitam ent e ai fi gli;
Parte_1
d) dispone che, s alvo diverso accordo tra l e parti, l e frequentazioni dei mi nori con il padre si svol gano s econdo l e modali tà e nei t empi previsti nell'accordo raggiunto dall e parti e tras critt i nella parte moti va del presente provvediment o;
e) dispone l a pros ecuzi one dell a presa i n carico del nucl eo fam ili are da part e del servi zio soci al e del la S ociet à dell a sal ute dell a Valdi nievole con funzione di sost egno e di m onit oraggi o;
i s ervizi soci ali dovranno far perveni re con cadenza sem est rale al giudice t ut elar e com pet ent e territori al e una relazi one di aggiornamento s ul nucleo famili are , relazionando in parti colare sull 'andam ento degli incont ri dei mi nori con il padre;
f) det ermina nell a mi sura di 450 euro mensile l 'assegno perequativo dovuto dal sig.
a tit olo di cont ributo al m ant enim ent o ordinari o dei figl i minori (euro CP_1
150 i n favore di cias cun figlio) da corri spondere al la si g. ra ent ro Parte_1
il gi orno 10 di ogni mese, con le modalità concordat e dal l e parti e i ndi cate i n motivazione, con decorrenza dal m ese di gennaio 2025 (dat a dell a conclus ione dell'accordo tra le parti) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
g) di spone che l e part i cont ribui scano nell a misura del 50% ci ascuno all e spese straordi nari e necess arie per i figli , com e i ndivi duate com e i ndi viduat e e secondo l e modalit à indi cat e nel Protocol lo d'Intesa concluso tra l'int est ato Tri bunal e e i l
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia del 1 ottobre 2018
h) pone a cari co del sig. l 'obbligo di cont ri bui re al m ant enim ento del CP_1
coniuge corri spondendo in favore dell a si g.ra ent ro il gi orno 1 0 di Parte_1
ci ascun mese, con decorrenza dal m ese di gennai o 2025 , l a somm a di euro 150, rivalut abile al t ermine di ogni anno secondo indi ci ISTAT;
i) ordi na alla soci età . IVA Parte_2
, in persona del l egal e rappresent ant e pro -tempore, di vers are P.IVA_1
dirett am ent e alla sig .ra a part ire dal m ese successivo all a notifica Parte_1
del present e provvedimento, l'importo mensile di euro 600, olt re rival utazi one,
7 prel evandola dagli i mporti m ensil i erogati a qualsi asi ti tolo al sig. , C.F. CP_1
, nat o in M arocco il 20 april e 1975; C.F._2
j) accert a il diritto dell a ri corrent e a percepi re l 'i ntero importo dell 'assegno uni co universale spett ant e per i fi gli;
k) prende att o di ogni ulteriore condi zione di cui all 'accordo raggiunto t ra l e parti;
l) dichiara i nteram ente com pens at e t ra i coniugi l e spese processuali del giudi zio.
Si comuni chi anche al ser vi zio s ocial e del la soci età del la Salut e della Val dini evol e .
Così deciso in Pistoi a nell a cam era di consigli o del l '8 gennai o 2025 .
La Gi udice Il Presidente
Gi ulia Gargi ulo Stef ano Bill et
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione e integrazioni.
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