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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17966 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IU JI, nato in [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Gentiloni Severj, in difesa di, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e depositando nota spese;
udito l'Avv., in difesa di JI UI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17966 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 11/04/2023 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 1.7.2021, aveva riconosciuto IU JI responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. e 474 cod. pen. e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi lieve contemplata dall'art. 648 cod. pen., rcon la contestata recidiva e l'aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo A), lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 6.100 di multa;
2. ricorre per cassazione il difensore di UI JI deducendo: 2.1 violazione di norma processuale a pena di nullità; violazione dell'art. 552 comma 3 cod. proc. pen. e mancata osservanza del termine per la notifica del decreto di citazione a giudizio: rileva che la difesa aveva sollevato, in primo grado, eccezione di tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio segnalando che essa era stata eseguita in data 16.4.2019 rispetto alla udienza dibattimentale fissata per il giorno 12 giugno 2019; osserva che l'eccezione, tempestivamente proposta, era stata respinta con ordinanza a verbale di cui, tuttavia, a causa dello smarrimento del fascicolo processuale da parte della Cancelleria, non era stato possibile rinvenire una copia;
segnala che, riproposta la questione con l'atto di appello, la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame rilevando che proprio la mancanza del verbale della prima udienza impediva di valutare la tempestività dell'eccezione, in tal modo ponendo a carico della difesa un fatto ascrivibile alla Cancelleria;
osserva che la Corte ha spiegato che la celebrazione di altre due udienze, senza alcuna attività processuale, aveva consentito di realizzare lo scopo cui è funzionale il termine dilatorio di cui all'art. 552 cod. proc. pen. e rileva come si tratti di argomentazione del tutto inconferente proprio alla luce delle facoltà esercitabili entro e non oltre la prima udienza;
2.2 vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha disatteso tutti i rilievi difensivi a partire da quello relativo al difetto di prova circa i beni a marchio "Vespa" e segnala la inconferenza della argomentazione contenuta nella sentenza impugnata laddove le immagini impresse sui prodotti riguardavano semplici scooter senza pretesa di somigliare a prodotti a marchio Piaggio o altro;
aggiunge che la responsabilità è stata affermata con riguardo a tutti i prodotti indicati nella imputazione senza alcuna differenza o selezione;
2.3 erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.: rileva che il primo giudice aveva ritenuto la recidiva qualificata contestata all'imputato operando un aumento di 2/3 sulla pena di cui, tuttavia, con l'atto di appello, era stata evidenziata la erroneità sotto due profili: il primo, in quanto quella contestata era la recidiva non reiterata ma (solo) specifica ed infraquinquennale non potendo perciò applicarsi 2 un aumento relativo ad una recidiva più grave;
segnala che, sul punto, la sentenza di appello è rimasta del tutto silente aggiungendo che, nelle due precedenti occasioni, il ricorrente non era mai stato dichiarato recidivo;
2.4 vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.: rileva la infondatezza giuridica delle motivazioni con cui i giudici di merito hanno escluso di poter riconoscere le attenuanti generiche;
segnala, in particolare, l'erroneità della affermazione della Corte di appello sul fatto che il primo giudice avrebbe fatto riferimento alla personalità dell'imputato che aveva invece riguardato il diverso e distinto profilo della recidiva;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata: rileva, infatti, con riguardo alla censura di natura processuale, che lo smarrimento e l'eventuale incompleta ricostruzione del fascicolo del giudizio di primo grado non può riflettersi negativamente sulla posizione dell'imputato la cui eccezione, alla stregua degli atti disponibili, era obiettivamente fondata;
rileva, ancora, che la successione delle udienze del giudizio di primo grado è stata operata, dalla Corte di appello, sulla scorta delle annotazioni esistenti sul frontespizio del fascicolo sicché il principio giurisprudenziale pure correttamente richiamato non può trovare applicazione al caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al rilievo concernente la recidiva;
inammissibile, nel resto, perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo, alla luce della verifica degli atti consentita e, anzi, imposta alla Corte dalla natura processuale della censura, è tuttavia manifestamente infondato "in fatto". Risulta, infatti, che, alla prima udienza, del 12.6.2019, quale indicata nel decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 552, cod. proc. pen., la difesa (in persona di un sostituto - ex art. 102 cod. proc. pen. - del difensore di fiducia) aveva puntualmente eccepito il mancato rispetto, per quanto concerne l'imputato, del termine dilatorio di sessanta giorni da garantire dalla data della notifica a quella dell'udienza. 3 Il Tribunale, preso atto dell'eccezione, e senza dar corso alla discussione delle questioni preliminari e tantomeno, procedere alla apertura del dibattimento, aveva rinviato all'udienza del 22.1.2020 "... per completare la costituzione della parti ...". In quella occasione, la difesa aveva ribadito l'eccezione sollevata all'udienza precedente segnalando, nel contempo, che non era intervenuta, nei confronti dell'imputato, una nuova notifica del decreto di citazione;
l'eccezione era stata respinta dal Tribunale "... atteso che il congruo rinvio ha sanato la tardività della notifica". L'eccezione, ribadita in appello, è stata respinta con argomentazioni da cui questa Corte, trattandosi di questione processuale, ben può discostarsi per fondare la propria decisione su un percorso sia pure in parte diverso. Prescindendo, perciò, dalle considerazioni svolte dalla Corte di appello relative alla "imputabilità" ed alle implicazioni dello smarrimento del fascicolo di primo grado, si deve convenire nel senso che la soluzione è comunque assolutamente corretta ben avendo trovato applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2 - , n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832 - 01; conf., Sez. 2 - , n. 193 del 21/11/2019, De Fabbio, Rv. 277816 - 01 che lo aveva affermato con riguardo alla analoga situazione del mancato rispetto del termine dilatorio in appello). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, inoltre, articolato su censure che suppongono una valutazione di merito e la considerazione di circostanze fattuali non apprezzabili in questa sede. La Corte di appello, infatti, ha motivato, in termini congrui ed esaustivi, sia sua quanto all'aspetto della confondibilità dei prodotti commercializzati dal ricorrente con quelli "autentici" sia, anche, sul diritto di privativa, avuto riguardo, quanto a quest'ultimo profilo, al principio, largamente condiviso, secondo cui ai 4 fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (cfr., Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01; Sez. 5, n. 5215 del 24/10/2013, Ngom, Rv. 258673 - 01; Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rossi, Rv. 240414 - 01). La Corte di appello ha inoltre congruamente e, perciò, incensurabilmente valorizzato la circostanza, tanto più emblematica se si considera che l'imputato era professionalmente impegnato nella conduzione di una attività commerciale, della inesistenza di fatture di acquisto a dimostrazione della linearità delle transazioni e della provenienza degli oggetti di cui si discute e su cui il ricorrente non è mai stato in grado di fornire spiegazioni o chiarimenti. 3. Il motivo sulla recidiva è, invece, fondato. Il Tribunale, nel quantificare la pena, ritenuta la ipotesi "lieve" del delitto di ricettazione, era perciò partito dalla pena per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. che aveva quantificato in anni 1 di reclusione ed euro 3.600 di multa, su cui aveva operato l'aumento per la recidiva nella misura di mesi 8 di reclusione ed euro 2.400 di multa e, poi, l'ulteriore aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo B). Il procedimento è caratterizzato da un duplice errore solo in parte emendabile in questa sede indipendentemente dalla formulazione di una specifica censura sul punto. Una volta, infatti, ritenuta la ipotesi "lieve" del delitto di ricettazione, non era possibile operare l'aumento per la recidiva in quanto l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, Cacciaglia, Rv. 258479 - 01). Se non ché, recentemente, le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale - rilevabile di ufficio - soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano 5 alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). La censura era stata invece puntualmente articolata dalla difesa con riguardo alla tipologia di recidiva ed alla entità dell'aumento operato dal primo giudice. Al UI era stata infatti contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale che, ai sensi dell'art. 99, comma 3, comporta, se ritenuta, un aumento della pena nella misura della metà laddove, come si è visto, il Tribunale aveva applicato un aumento pari ad un terzo della pena base e corrispondente a quello stabilito per la recidiva qualificata di cui al comma 4 dell'art. 99 cod. pen.. Fermo restando che, alla luce della informazione provvisoria diramata all'esito dell'udienza delle SS.UU. del 30.3.2023 secondo cui è sufficiente, per ritenere la recidiva reiterata, che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, si deve tuttavia procedere, ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., correggere la pena "riducendo" l'aumento per la recidiva nei termini di cui al comma 2 dell'art. 99 cod. pen. La pena finale va dunque rideterminata in anni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 5.500 di multa (p.b. anni 1 di reclusione ed euro 3.600 di multa, aumentata della metà, anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.400 di multa, aumentata, per la continuazione, nella immutata misura di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa). 3. Alla inammissibilità dei motivi sulla responsabilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute, nel presente grado, dalla parte civile, liquidate come in dispositivo alla luce della prodotta notula.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 1, mesi 7 di reclusione ed euro 5.500 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Mons. Paul Tscherrig, 6 Nunzio Apostolico in Italia, che liquida in complessivi euro 4.752, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'11.4.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Gentiloni Severj, in difesa di, che ha concluso associandosi alle richieste del PG e depositando nota spese;
udito l'Avv., in difesa di JI UI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 17966 Anno 2023 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 11/04/2023 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale capitolino, in data 1.7.2021, aveva riconosciuto IU JI responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. e 474 cod. pen. e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi lieve contemplata dall'art. 648 cod. pen., rcon la contestata recidiva e l'aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo A), lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 6.100 di multa;
2. ricorre per cassazione il difensore di UI JI deducendo: 2.1 violazione di norma processuale a pena di nullità; violazione dell'art. 552 comma 3 cod. proc. pen. e mancata osservanza del termine per la notifica del decreto di citazione a giudizio: rileva che la difesa aveva sollevato, in primo grado, eccezione di tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio segnalando che essa era stata eseguita in data 16.4.2019 rispetto alla udienza dibattimentale fissata per il giorno 12 giugno 2019; osserva che l'eccezione, tempestivamente proposta, era stata respinta con ordinanza a verbale di cui, tuttavia, a causa dello smarrimento del fascicolo processuale da parte della Cancelleria, non era stato possibile rinvenire una copia;
segnala che, riproposta la questione con l'atto di appello, la Corte territoriale ha respinto il motivo di gravame rilevando che proprio la mancanza del verbale della prima udienza impediva di valutare la tempestività dell'eccezione, in tal modo ponendo a carico della difesa un fatto ascrivibile alla Cancelleria;
osserva che la Corte ha spiegato che la celebrazione di altre due udienze, senza alcuna attività processuale, aveva consentito di realizzare lo scopo cui è funzionale il termine dilatorio di cui all'art. 552 cod. proc. pen. e rileva come si tratti di argomentazione del tutto inconferente proprio alla luce delle facoltà esercitabili entro e non oltre la prima udienza;
2.2 vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha disatteso tutti i rilievi difensivi a partire da quello relativo al difetto di prova circa i beni a marchio "Vespa" e segnala la inconferenza della argomentazione contenuta nella sentenza impugnata laddove le immagini impresse sui prodotti riguardavano semplici scooter senza pretesa di somigliare a prodotti a marchio Piaggio o altro;
aggiunge che la responsabilità è stata affermata con riguardo a tutti i prodotti indicati nella imputazione senza alcuna differenza o selezione;
2.3 erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen.: rileva che il primo giudice aveva ritenuto la recidiva qualificata contestata all'imputato operando un aumento di 2/3 sulla pena di cui, tuttavia, con l'atto di appello, era stata evidenziata la erroneità sotto due profili: il primo, in quanto quella contestata era la recidiva non reiterata ma (solo) specifica ed infraquinquennale non potendo perciò applicarsi 2 un aumento relativo ad una recidiva più grave;
segnala che, sul punto, la sentenza di appello è rimasta del tutto silente aggiungendo che, nelle due precedenti occasioni, il ricorrente non era mai stato dichiarato recidivo;
2.4 vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.: rileva la infondatezza giuridica delle motivazioni con cui i giudici di merito hanno escluso di poter riconoscere le attenuanti generiche;
segnala, in particolare, l'erroneità della affermazione della Corte di appello sul fatto che il primo giudice avrebbe fatto riferimento alla personalità dell'imputato che aveva invece riguardato il diverso e distinto profilo della recidiva;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata: rileva, infatti, con riguardo alla censura di natura processuale, che lo smarrimento e l'eventuale incompleta ricostruzione del fascicolo del giudizio di primo grado non può riflettersi negativamente sulla posizione dell'imputato la cui eccezione, alla stregua degli atti disponibili, era obiettivamente fondata;
rileva, ancora, che la successione delle udienze del giudizio di primo grado è stata operata, dalla Corte di appello, sulla scorta delle annotazioni esistenti sul frontespizio del fascicolo sicché il principio giurisprudenziale pure correttamente richiamato non può trovare applicazione al caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al rilievo concernente la recidiva;
inammissibile, nel resto, perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Il primo motivo, alla luce della verifica degli atti consentita e, anzi, imposta alla Corte dalla natura processuale della censura, è tuttavia manifestamente infondato "in fatto". Risulta, infatti, che, alla prima udienza, del 12.6.2019, quale indicata nel decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art. 552, cod. proc. pen., la difesa (in persona di un sostituto - ex art. 102 cod. proc. pen. - del difensore di fiducia) aveva puntualmente eccepito il mancato rispetto, per quanto concerne l'imputato, del termine dilatorio di sessanta giorni da garantire dalla data della notifica a quella dell'udienza. 3 Il Tribunale, preso atto dell'eccezione, e senza dar corso alla discussione delle questioni preliminari e tantomeno, procedere alla apertura del dibattimento, aveva rinviato all'udienza del 22.1.2020 "... per completare la costituzione della parti ...". In quella occasione, la difesa aveva ribadito l'eccezione sollevata all'udienza precedente segnalando, nel contempo, che non era intervenuta, nei confronti dell'imputato, una nuova notifica del decreto di citazione;
l'eccezione era stata respinta dal Tribunale "... atteso che il congruo rinvio ha sanato la tardività della notifica". L'eccezione, ribadita in appello, è stata respinta con argomentazioni da cui questa Corte, trattandosi di questione processuale, ben può discostarsi per fondare la propria decisione su un percorso sia pure in parte diverso. Prescindendo, perciò, dalle considerazioni svolte dalla Corte di appello relative alla "imputabilità" ed alle implicazioni dello smarrimento del fascicolo di primo grado, si deve convenire nel senso che la soluzione è comunque assolutamente corretta ben avendo trovato applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2 - , n. 11986 del 05/02/2020, Borsani, Rv. 278832 - 01; conf., Sez. 2 - , n. 193 del 21/11/2019, De Fabbio, Rv. 277816 - 01 che lo aveva affermato con riguardo alla analoga situazione del mancato rispetto del termine dilatorio in appello). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, inoltre, articolato su censure che suppongono una valutazione di merito e la considerazione di circostanze fattuali non apprezzabili in questa sede. La Corte di appello, infatti, ha motivato, in termini congrui ed esaustivi, sia sua quanto all'aspetto della confondibilità dei prodotti commercializzati dal ricorrente con quelli "autentici" sia, anche, sul diritto di privativa, avuto riguardo, quanto a quest'ultimo profilo, al principio, largamente condiviso, secondo cui ai 4 fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (cfr., Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01; Sez. 5, n. 5215 del 24/10/2013, Ngom, Rv. 258673 - 01; Sez. 2, n. 22693 del 13/05/2008, Rossi, Rv. 240414 - 01). La Corte di appello ha inoltre congruamente e, perciò, incensurabilmente valorizzato la circostanza, tanto più emblematica se si considera che l'imputato era professionalmente impegnato nella conduzione di una attività commerciale, della inesistenza di fatture di acquisto a dimostrazione della linearità delle transazioni e della provenienza degli oggetti di cui si discute e su cui il ricorrente non è mai stato in grado di fornire spiegazioni o chiarimenti. 3. Il motivo sulla recidiva è, invece, fondato. Il Tribunale, nel quantificare la pena, ritenuta la ipotesi "lieve" del delitto di ricettazione, era perciò partito dalla pena per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. che aveva quantificato in anni 1 di reclusione ed euro 3.600 di multa, su cui aveva operato l'aumento per la recidiva nella misura di mesi 8 di reclusione ed euro 2.400 di multa e, poi, l'ulteriore aumento per la continuazione con il delitto di cui al capo B). Il procedimento è caratterizzato da un duplice errore solo in parte emendabile in questa sede indipendentemente dalla formulazione di una specifica censura sul punto. Una volta, infatti, ritenuta la ipotesi "lieve" del delitto di ricettazione, non era possibile operare l'aumento per la recidiva in quanto l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, Cacciaglia, Rv. 258479 - 01). Se non ché, recentemente, le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale - rilevabile di ufficio - soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano 5 alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). La censura era stata invece puntualmente articolata dalla difesa con riguardo alla tipologia di recidiva ed alla entità dell'aumento operato dal primo giudice. Al UI era stata infatti contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale che, ai sensi dell'art. 99, comma 3, comporta, se ritenuta, un aumento della pena nella misura della metà laddove, come si è visto, il Tribunale aveva applicato un aumento pari ad un terzo della pena base e corrispondente a quello stabilito per la recidiva qualificata di cui al comma 4 dell'art. 99 cod. pen.. Fermo restando che, alla luce della informazione provvisoria diramata all'esito dell'udienza delle SS.UU. del 30.3.2023 secondo cui è sufficiente, per ritenere la recidiva reiterata, che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, si deve tuttavia procedere, ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., correggere la pena "riducendo" l'aumento per la recidiva nei termini di cui al comma 2 dell'art. 99 cod. pen. La pena finale va dunque rideterminata in anni 1 e mesi 7 di reclusione ed euro 5.500 di multa (p.b. anni 1 di reclusione ed euro 3.600 di multa, aumentata della metà, anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.400 di multa, aumentata, per la continuazione, nella immutata misura di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa). 3. Alla inammissibilità dei motivi sulla responsabilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute, nel presente grado, dalla parte civile, liquidate come in dispositivo alla luce della prodotta notula.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 1, mesi 7 di reclusione ed euro 5.500 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Mons. Paul Tscherrig, 6 Nunzio Apostolico in Italia, che liquida in complessivi euro 4.752, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 1'11.4.2023