Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
In tema di impugnazioni, nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato non presente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito.
Commentario • 1
- 1. Art. 148 c.p.p. - Organi e forme delle notificazionihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2019, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
193 2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2952 MATILDE CAMMINO - Presidente - UP 21/11/2019- LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 34010/2019 MARIA DANIELA BORSELLINO Relatore IGNAZIO PARDO FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FA RI nata a [...] l'[...] avverso la sentenza del 18 marzo 2019 della CORTE APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Caccavalle in sostituzione dell'avv. Andrea Della Pietra per la parte civile Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. si associa e deposita nota spese. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino resa il 9 marzo 2017, che ha dichiarato l'imputata colpevole del reato previsto dall'articolo 642 codice penale per avere denunziato un sinistro mai accaduto alla compagnia Intesa San Paolo Assicura S.p.A.
2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione dell'articolo 601 comma 1 cod.proc.pen. per omessa citazione dell'imputata nel giudizio di appello e nullità degli atti successivi. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato solo il 30 gennaio 2019 per l'udienza del 12 febbraio 2019, non rispettando i termini di legge previsti. All'udienza del 12 febbraio 2019 il difensore ha rilevato la violazione del termine a comparire, e la corte ha rinviato l'udienza a data fissa successiva ai 20 giorni liberi, senza disporre alcuna notifica del nuovo avviso all'imputata, ritenendo sufficiente l'avviso orale della nuova data di udienza comunicato al difensore di fiducia presente alla lettura dell'ordinanza.
2.2 Violazione degli articoli 120 e 124 cod. proc.pen. con riferimento alla tempestività della querela, poiché i termini per proporla decorrono dalla effettiva conoscenza del fatto reato e secondo la ricostruzione del tribunale la società Intesa San Paolo avrebbe avuto contezza completa della vicenda solo allorché l'agenzia investigativa incaricata trasmetteva la comunicazione ricevuta da parte del soggetto indicato come coinvolto nel sinistro denunziato dall'imputata e ritenuto falso. Tale relazione è stata consegnata il 12 dicembre 2012 e pertanto da quella data alla querelante erano ben chiari tutti i punti della questione. Nessun ulteriore elemento di conoscenza veniva apportato con l'invio dell'integrazione investigativa il 21 dicembre 2012. La querela è stata sporta il 15 marzo 2013 e pertanto deve essere dichiarata intempestiva, poiché il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza non di qualunque fatto ma del fatto che costituisce reato. Deve rilevarsi peraltro che la corte nel respingere la specifica eccezione già sollevata in sede di discussione non ha fornito congrua e corretta motivazione.
2.3 Violazione dell'articolo 605 cod. proc.pen. in relazione all'articolo 642 codice penale e insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché dall'istruzione è emerso che l'incarico per la pratica di risarcimento del danno è stato conferito dal marito dell'imputata che era il proprietario della vettura e l'assegno del risarcimento è stato consegnato a costui, mentre la De BI si è limitata a firmare la sottoscrizione del mandato difensivo. Rileva il ricorrente che l'imputata nel corso del suo esame ha disconosciuto il sinistro avvenuto in quella data, perché da lei non è mai stata indicata come data del sinistro, come chiarito dall'avvocato Esposito che nel corso del suo esame ha precisato di essere stato incaricato dal marito dell'imputata, il quale aveva fornito la data del sinistro. Ne consegue che l'imputata è soggetto del tutto estraneo alla vicenda poiché la pratica del sinistro è stata curata dal marito.
2.4 Violazione dell'articolo 605 cod.proc.pen. con riferimento agli articoli 62 e 131 bis codice penale poiché la corte territoriale ha disatteso la doglianza relativa alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale per la particolare tenuità del fatto, ritenendo ostativa al suo riconoscimento una presunta abitualità dell'imputata, così formulando una motivazione solo apparente poiché basata su presunte condotte delittuose dell'imputata mai accertate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'eccezione processuale sollevata con il primo motivo di ricorso è infondata. 2 La corte di appello, preso atto della mancata concessione all'imputato dei 20 giorni liberi per comparire ha rinviato l'udienza, concedendo altro termine superiore a 20 giorni, ma non ha rinnovato la notifica, ritenendo sufficiente l'avviso orale fatto al difensore di fiducia presente in udienza, nel rispetto di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni precisato che nell'ipotesi in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire, di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato. (Sez. 4, n. 45758 del 15/04/2016 - dep. 31/10/2016, Sbarro, Rv. 26812501; Sez. 2, n. 52599 del 04/12/2014 - dep. 18/12/2014, Chines, Rv. 26163001) Il collegio conosce e non condivide il difforme orientamento recentemente emerso, secondo cui la rinnovazione della citazione a giudizio impone non soltanto il rispetto del termine libero di venti giorni ma una nuova notifica. (Sez. 3 sentenza n. 48367 del 18/04/2018 Ud. (dep. 24/10/2018) Rv. 274738 01). In questa pronunzia, è stato affermato che la tempestiva eccezione di nullità sollevata dalla difesa per la tardività della notifica, nel caso in cui l'imputato non sia comparso, non consente di procedere in sua assenza e di considerare lo stesso rappresentato dal difensore ai fini della conoscenza della data di rinvio del processo, assicurandogli per intero un nuovo termine di venti giorni liberi, ma impone la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato, unitamente all'estratto del verbale d'udienza nella parte contenente la data del rinvio,. Questa conclusione si basa su due premesse: che il mancato rispetto dei termini comporti la nullità del decreto di citazione, anche se a regime intermedio, e che il difensore di fiducia dell'imputato sia incapace di rappresentarlo fino a quando questi non è stato dichiarato assente, proprio in ragione della tardività della notifica della vocatio in ius. E tuttavia entrambe le premesse non possono essere pienamente condivise: nel giudizio di appello la vocatio in ius è eseguita tramite notifica di un decreto di citazione semplificato definito avviso di udienza che deve contenere solo le generalità dell'imputato e la data e il luogo dell'udienza e il giudice competente, nonchè la sua sottoscrizione. Il comma 6 dell'art. 601 cod. proc.pen. sanziona con la nullità solo la mancata indicazione della data, ora e luogo di udienza, mentre nulla prevede in merito al mancato rispetto del termine di venti giorni liberi. Poiché il termine è previsto per garantire il diritto di difesa dell'imputato, la giurisprudenza lo ha ricompreso tra le nullità a regime intermedio previste dall'articolo 178 cod. proc.pen., sanabili in caso di mancata eccezione. Ma nel caso in cui venga eccepito il mancato rispetto del termine, in presenza della notifica di un decreto di citazione completo nei suoi elementi necessari e idoneo ad eseguire la vocatio, non sembra necessario provvedere ad un'ulteriore notifica del decreto e del verbale di udienza di rinvio, essendo sufficiente rimettere sostanzialmente l'imputato nei termini utili a garantirgli il dovuto spatium deliberandi, previsto dall'art. 601 cod.proc.pen.. A diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi nell'ipotesi in cui il decreto di citazione fosse mancante della indicazione del giudice competente o della data e del luogo di udienza, carenza che lo rende inidoneo a perseguire il suo scopo. Anche l'altro presupposto su cui si fonda questo recente orientamento sembra basato su una lettura eccessivamente formale del nuovo istituto dell'assenza, che persegue lo scopo di garantire la effettività della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato assente e, nel contempo, di superare alcuni adempimenti onerosi per la cancelleria connessi all'istituto della contumacia. Non va infatti trascurato che l'art. 420 bis cod.proc.pen. stabilisce che se l'imputato non è presente espressione che fa esplicito riferimento ad una situazione di fatto e non sussiste un legittimo impedimento a comparire, il giudice procede in sua assenza e l'imputato è rappresentato dal difensore. È evidente la sostanziale differenza rispetto all'istituto della contumacia, regolato dal precedente art. 420 quater cod. proc.pen., in forza del quale l'imputato non comparso in udienza veniva dichiarato contumace e, solo quando si procedeva in contumacia, era rappresentato dal suo difensore. Un ulteriore argomento a sostegno della capacità del difensore di rappresentare, sin dalla prima udienza di secondo grado, l'imputato non presente, a prescindere da un'eventuale dichiarazione di assenza, che non è esplicitamente richiesta dalla norma, si trae dall'articolo 157 comma 8 bis cod. proc.pen., in forza del quale le notificazioni successive alla prima, in caso di nomina di difensore di fiducia, sono eseguite mediante consegna al difensore. In conclusione da questi interventi normativi più recenti emerge il chiaro orientamento del legislatore verso una semplificazione delle modalità di notifica della vocatio, attraverso la valorizzazione del ruolo del difensore di fiducia che, unitamente all'imputato, costituisce la parte processuale. Sembra opportuno considerare che secondo il recente difforme orientamento suesposto, il difensore di fiducia potrebbe ex art. 157 comma otto bis cod. proc.pen. ricevere la notifica dell'udienza di rinvio destinata all'imputato, ma non potrebbe ricevere l'avviso orale dato in udienza dal giudice per l'imputato non presente, il che sembra obiettivamente paradossale. E' pertanto del tutto coerente con il sistema ritenere che nel momento in cui il difensore di fiducia eccepisce il mancato rispetto dei termini di comparizione dell'imputato nel giudizio di appello, il vulnus del diritto di difesa deve ritenersi integralmente riparato 4 attraverso il rinvio preliminare dell'udienza con la previsione di un nuovo termine a comparire che garantisca il rispetto dei 20 giorni liberi, e non si renda necessario disporre la rinnovazione della notifica all'imputato non presente in udienza, poiché questi rappresentato dal suo difensore di fiducia.
2.Il secondo motivo è infondato. In ordine alla tempestività della querela la corte di appello ha affermato che la parte civile ha raggiunto la piena conoscenza del fatto di reato solo il 24 dicembre 2012, attraverso la ricezione della relazione integrativa che conteneva in allegato due documenti essenziali: la lettera del 21 dicembre con cui il presunto autore del sinistro negava che il suo veicolo fosse stato coinvolto e la copia della denunzia da lui presentata ai Carabinieri in merito al furto dei documenti di circolazione e di proprietà relativi al detto veicolo. La corte ha spiegato che solo a seguito dell'acquisizione di questi documenti emergeva l'effettiva rilevanza penale della condotta ascritta all'imputata e formale e sicuro disconoscimento documentale del sinistro, nonché la denuncia di furto dei documenti utilizzati per la denunzia del sinistro. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva che risulta rispettosa dei principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità.
3.Il terzo motivo di ricorso è generico poiché ripropone pedissequamente quanto già dedotto dinanzi alla corte di appello e non si confronta con le argomentazioni della stessa. La corte, condividendo motivatamente le osservazioni del primo giudice, ha evidenziato le contraddizioni in cui è incorsa l'imputata, che nel corso del suo esame del 16 gennaio 2017 aveva negato di essere mai stata coinvolta in un incidente mentre si trovava alla guida di quell'auto nel mese di febbraio 2012 e di avere firmato un mandato all'avvocato Esposito per curare in giudizio la relativa pratica di risarcimento, mentre poi, nel corso del confronto con l'avvocato Esposito, ha dovuto riconoscere di avere firmato una procura in suo favore, sostenendo tuttavia che la stessa si riferiva ad altro piccolo incidente occorsole, e di avere proposto un giudizio per il risarcimento dei danni, all'esito del quale aveva incassato personalmente l'assegno liquidato. La corte ha pertanto ritenuto non dirimente ai fini del giudizio di responsabilità dell'imputata la circostanza che fosse stato il marito a contattare l'avvocato Esposito e a trasmettergli i dati relativi all'incidente, in quanto costui agiva in nome e per conto della moglie, che era peraltro l'intestataria del veicolo, era perfettamente consapevole dell'oggetto del contenzioso da lei proposto, attraverso il rilascio della procura speciale all'avvocato Esposito, e ha poi incassato l'assegno liquidato dalla compagnia, rilasciando la relativa quietanza. La corte di appello ha sottolineato, inoltre, che l'imputata non ha saputo fornire una dinamica dell'incidente compatibile con quella prospettata nella causa civile, a riprova 5 della falsità della sua denunzia. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva che risulta del tutto immune dai vizi dedotti dal ricorrente.
4. Ampia motivazione è stata formulata anche in ordine al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, correttamente respinta valorizzando la grave modalità esecutiva della condotta dell'imputata, che non ha esitato a denunziare un sinistro mai avvenuto, avvalendosi dei dati anagrafici di una persona a cui erano stati sottratti illecitamente i relativi documenti, a richiedere i danni alla compagnia e ad intraprendere un giudizio civile, avvalendosi anche della testimonianza falsa della propria madre. La corte ha altresì valorizzato l'elemento della abitualità della condotta posta in essere dall'imputata, che dagli atti processuali risulta avere denunziato altri cinque sinistri stradali avvenuti nel 2012, per i quali è stata pronunciata sentenza di improcedibilità per mancanza di tempestiva querela, pur avendo dichiarato nel corso del suo esame di non avere subito alcun incidente mentre si trovava alla guida del veicolo. Deve in effetti convenirsi con il collegio di secondo grado che l'imputata ha manifestato nella sua condotta una particolare determinazione criminale, attraverso la programmazione di distinte condotte tutte finalizzate all'obiettivo dell'ingiusto profitto e che questo suo atteggiarsi risulta ostativo al riconoscimento di una causa di non punibilità che il legislatore ha previsto per escludere la rilevanza penale di condotte di infima offensività, tra cui certamente non può essere annoverata quella oggetto del presente giudizio. Il ricorrente rileva che la somma di € 1153 liquidate in favore dell'imputata deve ritenersi di particolare tenuità in relazione al patrimonio della compagnia assicurativa. Ma anche in merito al diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità la corte ha fornito esaustiva motivazione, osservando che la compagnia assicurativa ha subito non soltanto l'esborso ingiustificato della somma capitale dovuta per il risarcimento del finto sinistro, ma anche quello per le spese sostenute dal difensore dell'imputata e per quelle relative all'attività professionale svolta dal proprio difensore e da altri soggetti per la detta pratica, e ha valorizzato il danno di immagine causato alla parte civile in relazione alla soccombenza giudiziale. Il difensore non si confronta con questa motivazione e si limita a reiterare la richiesta già sollevata con il gravame, che deve pertanto ritenersi generica. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile costituita che si ritiene congruo liquidare nella misura di euro 3510 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile Intesa Sanpaolo Assicura s.p.a. delle spese del 6 grado che liquida in euro I.V.A.. Così deciso il 21/11/2019 Il consigliere est. Borselli 3510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 7 GEN. 2020 IL CANCELLIERE CASSA Claudia Planelli A R P S E T R O C ہو