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Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2023, n. 46886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46886 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa in data 11 novembre 2022, riformava solo riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, confermandola nel resto, la pronuncia del Tribunale fiorentino, che aveva accertato la responsabilità penale di LO LL in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, nonché di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. In particolare, LL veniva ritenuto amministratore di fatto della Sanicontrol S.r.l., dichiarata fallita il 16 febbraio 2013, e concorrente con l'amministratore di diritto, Santino Di MA, nella distrazione di oltre 60mila euro, nonché della distruzione e sottrazione delle scritture e dei libri contabili. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46886 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 22/09/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di LO LL consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale con riferimento all'art. 495 cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe valutato correttamente l'impugnazione mossa alla sentenza di primo grado sul punto della mancata escussione del consulente di parte, a seguito della rinuncia di quello nominato, non avendo consentito il Collegio di primo grado alla nomina di altro consulente, per altro in difetto di un provvedimento di revoca della ammissione del relativo mezzo di prova. 4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla qualità ritenuta di amministratore di fatto del ricorrente. La Corte territoriale avrebbe valorizzato, per ritenere sussistente la prova della qualità predetta, le dichiarazioni inattendibili di CO, già indagato, gestore unico dell'operazione di cessione di una ambulanza, unica effettuata dalla fallita;
la proprietà delle quote della fallita in capo a LL e l'intestazione delle stesse a una società fiduciaria;
le dichiarazioni di DE IO, titolare della DE IO & Partners S.r.l., che era cliente, come la fallita, di LL quale professionista, dal che il valore neutro delle dichiarazioni del primo, che indicavano il secondo come unico referente della fallita. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe valutato che LL non aveva poteri bancari e che non vi era prova di un accordo con l'amministratore di diritto, Di MA, accordo indispensabile, quindi, in assenza dei menzionati poteri, per la distrazione. 4. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alle condotte distrattive e alla riconducibilità delle stesse a LL. Il ricorrente evidenzia come la cessione dell'ambulanza non fu atto distrattivo, bensì una operazione commerciale nell'interesse della società, come anche che il valore dell'importo ottenuto dalla cessione menzionata, unica operazione della società fallita, era pari a 36.000,00 euro, mentre quanto prelevato dai conti della società, secondo l'impostazione accusatoria, pari a circa 60.000,00 euro, renderebbe illogico il versamento nelle casse sociali, da parte dei soci, per poi operare la successiva distrazione dei medesimi importi. Anche l'utilizzo delle risorse per un accordo con Di MA, in ordine alla acquisizione da parte di Elvin S.r.l. di Di MA della Contaserver S.r.l. di LL, 2 non consente di ritenere che LL abbia utilizzato le risorse della fallita per estinguere debiti propri, in quanto tali risorse LL ebbe a riceverle da Di MA, come prezzo della operazione di cessione e, dunque, in assenza di consapevolezza della provenienza distrattiva da Sanicontrol. 6. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di bancarotta documentale e alla attribuzione al ricorrente. Il ricorrente reitera le ragioni di censura quanto al ruolo di amministratore di fatto, non potendo l'inattendibilità delle scritture contabili essere contestata al professionista che ne cura la tenuta. Inoltre, la consegna dei libri è avvenuta a cura del Di MA e non di LL, come anche la sufficienza delle scritture è palesata dalla ricostruzione operata all'esito dell'istruttoria. 7. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione, quanto alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, da riconoscersi invece, in quanto uno solo era il creditore insoddisfatto e il ricorrente aveva versato «capitale fresco» nella società fallita. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, va premesso come la Corte di appello ricostruisca le vicende relative alla citazione del consulente della difesa, dapprima ammesso nella persona del Cappelli, poi nel corso del giudizio sostituito con AL, il tutto acconsentendo a plurimi differimenti al fine di procedere alla escussione 3 dell'esperto, rinviandosi infine l'udienza dal 25 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018, salvo registrare in tale data l'indisponibilità di AL a espletare l'incarico. A fronte di tali innumerevoli rinvii, corretta è stata la valutazione del Tribunale, confermata anche dalla Corte di appello, nel senso di ritenere che l'istanza di un ulteriore rinvio per individuare un ulteriore consulente, il terzo, risultava esclusivamente ispirata da una finalità dilatoria. A ben vedere, è stato affermato con principio condiviso da questa Corte, che il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la revoca dell'ammissione di un teste che, per l'intera durata del processo, aveva tenuto una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale, non ottemperando alle citazioni ed impedendo l'esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo ed infine, nell'ultima udienza, dando assicurazione telefonica di una generica disponibilità a comparire in una prossima udienza, elemento che, alla luce del suo pregresso comportamento, era apparso un modo per procrastinare la definizione del processo). D'altra parte è onere di chi ha chiesto l'ammissione del mezzo di prova assicurarne l'espletamento tanto che, se la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, consente comunque al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva (Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito, il quale non aveva revocato l'ordinanza ammissiva della prova dei testi del pubblico ministero, non citati, sul rilievo che gli stessi avrebbero potuto essere escussi all'udienza successiva, già fissata per il giorno seguente;
mass. conf. N. 48303 del 2017 Rv. 271143 - 01, N. 13507 del 2010 Rv. 246604 - 01, N. 21788 del 2019 Rv. 275593 - 01, N. 29562 del 2014 Rv. 262523 - 01). Nel caso in esame, quindi, la valutazione operata dal Tribunale che ha provveduto a una presa d'atto del venire meno del consulente di parte, di fatto provvedendo a una revoca dell'ordinanza di ammissione, rigettando l'istanza di un ulteriore rinvio, risulta corretta e adeguatamente motivata, cogliendo il primo Collegio la natura generica e dilatoria e il venir meno di ogni diligenza della parte interessata. \\ 4 E a riprova di ciò basti evidenziare, per altro, come la stessa Corte di appello rileva, che anche l'istanza di rinnovazione istruttoria rimane generica in quanto anche in quel grado e in quella fase di giudizio non viene indicato il nome del nuovo consulente e le circostanze sulle quali lo stesso doveva essere sentito. Il motivo è pertanto manifestamente infondato, oltre a essere generico in quanto non chiarisce su quali profili la dedotta nullità avrebbe inciso. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che aspecifico. La Corte di appello chiarisce quali siano gli elementi che conducono a ritenere LL amministratore di fatto della fallita: le dichiarazioni di CO, DE IO, LV, che indicavano LL come referente unico della Sanicontrol per l'operazione di cessione dell'ambulanza, come anche come referente quanto ai rapporti commerciali avuti da costoro con la fallita, ignorando invece del tutto i dichiaranti il ruolo di amministratore di diritto del Di MA. Anche le dipendenti nello studio professionale di LL, OL e Leone, riferivano del ruolo di amministratore di fatto di LL e della incapacità a gestire di Di MA (fol. 6 della sentenza impugnata). Di MA muratore, dipendente di una piccola impresa, ritenuto incapace di gestire la società fallita come altre società, risultava per altro essere suocero di LL. Pertanto, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). D'altro canto, il ricorrente per un verso chiede una rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni di CO e DE IO, operazione di 'rilettura' non consentita in questa sede;
per altro verso non si confronta con le dichiarazioni di LV e di OL e Leone, come anche con l'affermazione della prima, che la Corte territoriale puntualmente richiama, che LL non avesse necessità di una delega formale a operare sui conti correnti, perché ne disponeva comunque firmando gli assegni. In ciò il motivo è dunque generico per aspecificità. 5 4. Quanto al terzo motivo, anche in questo caso il motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente torna a censurare le valutazioni operate dalla Corte di appello in ordine all'operazione di acquisto e rivendita dell'ambulanza: ma la Corte territoriale aveva chiarito, senza che di ciò il ricorrente tenga conto, che la distrazione non riguardava tale operazione, bensì i prelievi, come contestati, dal conto corrente della società fallita, funzionali al pagamento a mezzo assegni a soggetti terzi del tutto estranei rispetto alle dinamiche commerciali con San icontrol. In tal senso, quindi, il motivo è aspecifico, perché non si confronta con la motivazione impugnata. Quanto alla circostanza che gli assegni siano stati utilizzati per oltre 58mila euro per operazioni di pagamento non attinenti all'attività sociale, la Corte di appello al fol. 5 chiarisce, con dovizia di particolari e con motivazione immune di vizi, le ragioni di tale affermazione, dimostrando come solo LL avesse interesse, e non altri, alle operazioni di pagamento, riguardanti fra l'altro le proprie dipendenti di studio e il canone di locazione dello stesso, utilizzando quindi le risorse della fallita per finalità personali e non sociali. Anche correttamente la Corte di appello replica al motivo di appello ora reiterato in questa sede: il versamento da parte del socio nelle casse della società non legittima il socio medesimo a riutilizzare per proprie finalità quanto versato, in quanto ciò integra distrazione. Infatti, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 - 01); ciò vale anche per l'utilizzazione di somme disponibili per la società per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo (cfr. Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli, Rv. 247471 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, oltre che la sua genericità per quanto evidenziato. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La bancarotta fraudolenta documentale contestata è quella di tipo specifico, per la quale è richiesto, appunto, il dolo specifico, e quanto all'elemento oggettivo, è stato osservato di recente come «non è necessario che detta omissione annotativa sia perdurata per tutta la vita dell'impresa, né che essa riguardi tutte 6 le scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all'oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico. Ciò, peraltro, emerge inequivocabilmente dal testo della disposizione normativa, che chiarisce come la condotta riguarda "...in tutto o in parte...." le scritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza di tutte o di parte delle scritture e dei libri contabili» (così, testualmente, Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02). Pertanto, premesso che la contestazione riguarda la sola bancarotta documentale specifica, è del tutto irrilevante dedurre che parte delle scritture fu consegnata da Di MA, per un verso perché anche l'omessa consegna di altra parte delle stesse, per distruzione o sottrazione, integra la fattispecie di reato in contestazione. Per altro verso, sono manifestamente infondate le censure quanto al ruolo di amministratore di fatto di LL, correttamente riconosciuto dalla Corte territoriale, per quanto in precedenza evidenziato. Oltre alla circostanza che Di MA accusi LL di avere tenuto le scritture e di non averle consegnate, è la qualità «di fatto» che onera LL del dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società. Infatti, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., l'amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettive, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.( Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094). Ma nel caso in esame il ruolo di dominus, per come emerso, e di tenutario delle scritture rende corretta e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come LL non abbia provveduto alla consegna delle scritture al curatore. 4. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato. Generico quanto alla dosimetria della pena, in quanto non viene portata alcuna censura specifica sul punto, tanto più che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il trattamento edittale con riferimento ad una condotta non occasionale, come dimostra la precedente condanna per quindici reati di truffa, con la quale non si confronta il ricorrente. Tali argomentazioni consentono di ritenere congrua la motivazione anche in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche 7 Il Consigliere estensore hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame il riferimento a tale precedente condanna per plurimi fatti integra un congruo motivo ostativo non sindacabile in questa sede. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22/09/2023 Il Pfèsidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa in data 11 novembre 2022, riformava solo riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, confermandola nel resto, la pronuncia del Tribunale fiorentino, che aveva accertato la responsabilità penale di LO LL in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, nonché di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica. In particolare, LL veniva ritenuto amministratore di fatto della Sanicontrol S.r.l., dichiarata fallita il 16 febbraio 2013, e concorrente con l'amministratore di diritto, Santino Di MA, nella distrazione di oltre 60mila euro, nonché della distruzione e sottrazione delle scritture e dei libri contabili. Penale Sent. Sez. 5 Num. 46886 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 22/09/2023 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di LO LL consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale con riferimento all'art. 495 cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe valutato correttamente l'impugnazione mossa alla sentenza di primo grado sul punto della mancata escussione del consulente di parte, a seguito della rinuncia di quello nominato, non avendo consentito il Collegio di primo grado alla nomina di altro consulente, per altro in difetto di un provvedimento di revoca della ammissione del relativo mezzo di prova. 4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla qualità ritenuta di amministratore di fatto del ricorrente. La Corte territoriale avrebbe valorizzato, per ritenere sussistente la prova della qualità predetta, le dichiarazioni inattendibili di CO, già indagato, gestore unico dell'operazione di cessione di una ambulanza, unica effettuata dalla fallita;
la proprietà delle quote della fallita in capo a LL e l'intestazione delle stesse a una società fiduciaria;
le dichiarazioni di DE IO, titolare della DE IO & Partners S.r.l., che era cliente, come la fallita, di LL quale professionista, dal che il valore neutro delle dichiarazioni del primo, che indicavano il secondo come unico referente della fallita. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe valutato che LL non aveva poteri bancari e che non vi era prova di un accordo con l'amministratore di diritto, Di MA, accordo indispensabile, quindi, in assenza dei menzionati poteri, per la distrazione. 4. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alle condotte distrattive e alla riconducibilità delle stesse a LL. Il ricorrente evidenzia come la cessione dell'ambulanza non fu atto distrattivo, bensì una operazione commerciale nell'interesse della società, come anche che il valore dell'importo ottenuto dalla cessione menzionata, unica operazione della società fallita, era pari a 36.000,00 euro, mentre quanto prelevato dai conti della società, secondo l'impostazione accusatoria, pari a circa 60.000,00 euro, renderebbe illogico il versamento nelle casse sociali, da parte dei soci, per poi operare la successiva distrazione dei medesimi importi. Anche l'utilizzo delle risorse per un accordo con Di MA, in ordine alla acquisizione da parte di Elvin S.r.l. di Di MA della Contaserver S.r.l. di LL, 2 non consente di ritenere che LL abbia utilizzato le risorse della fallita per estinguere debiti propri, in quanto tali risorse LL ebbe a riceverle da Di MA, come prezzo della operazione di cessione e, dunque, in assenza di consapevolezza della provenienza distrattiva da Sanicontrol. 6. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di bancarotta documentale e alla attribuzione al ricorrente. Il ricorrente reitera le ragioni di censura quanto al ruolo di amministratore di fatto, non potendo l'inattendibilità delle scritture contabili essere contestata al professionista che ne cura la tenuta. Inoltre, la consegna dei libri è avvenuta a cura del Di MA e non di LL, come anche la sufficienza delle scritture è palesata dalla ricostruzione operata all'esito dell'istruttoria. 7. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione, quanto alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, da riconoscersi invece, in quanto uno solo era il creditore insoddisfatto e il ricorrente aveva versato «capitale fresco» nella società fallita. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, va premesso come la Corte di appello ricostruisca le vicende relative alla citazione del consulente della difesa, dapprima ammesso nella persona del Cappelli, poi nel corso del giudizio sostituito con AL, il tutto acconsentendo a plurimi differimenti al fine di procedere alla escussione 3 dell'esperto, rinviandosi infine l'udienza dal 25 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018, salvo registrare in tale data l'indisponibilità di AL a espletare l'incarico. A fronte di tali innumerevoli rinvii, corretta è stata la valutazione del Tribunale, confermata anche dalla Corte di appello, nel senso di ritenere che l'istanza di un ulteriore rinvio per individuare un ulteriore consulente, il terzo, risultava esclusivamente ispirata da una finalità dilatoria. A ben vedere, è stato affermato con principio condiviso da questa Corte, che il giudice, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020, Vannuzzi, Rv. 278794 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la revoca dell'ammissione di un teste che, per l'intera durata del processo, aveva tenuto una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale, non ottemperando alle citazioni ed impedendo l'esecuzione del provvedimento di accompagnamento coattivo ed infine, nell'ultima udienza, dando assicurazione telefonica di una generica disponibilità a comparire in una prossima udienza, elemento che, alla luce del suo pregresso comportamento, era apparso un modo per procrastinare la definizione del processo). D'altra parte è onere di chi ha chiesto l'ammissione del mezzo di prova assicurarne l'espletamento tanto che, se la mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, consente comunque al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva (Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020, C., Rv. 279922 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito, il quale non aveva revocato l'ordinanza ammissiva della prova dei testi del pubblico ministero, non citati, sul rilievo che gli stessi avrebbero potuto essere escussi all'udienza successiva, già fissata per il giorno seguente;
mass. conf. N. 48303 del 2017 Rv. 271143 - 01, N. 13507 del 2010 Rv. 246604 - 01, N. 21788 del 2019 Rv. 275593 - 01, N. 29562 del 2014 Rv. 262523 - 01). Nel caso in esame, quindi, la valutazione operata dal Tribunale che ha provveduto a una presa d'atto del venire meno del consulente di parte, di fatto provvedendo a una revoca dell'ordinanza di ammissione, rigettando l'istanza di un ulteriore rinvio, risulta corretta e adeguatamente motivata, cogliendo il primo Collegio la natura generica e dilatoria e il venir meno di ogni diligenza della parte interessata. \\ 4 E a riprova di ciò basti evidenziare, per altro, come la stessa Corte di appello rileva, che anche l'istanza di rinnovazione istruttoria rimane generica in quanto anche in quel grado e in quella fase di giudizio non viene indicato il nome del nuovo consulente e le circostanze sulle quali lo stesso doveva essere sentito. Il motivo è pertanto manifestamente infondato, oltre a essere generico in quanto non chiarisce su quali profili la dedotta nullità avrebbe inciso. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che aspecifico. La Corte di appello chiarisce quali siano gli elementi che conducono a ritenere LL amministratore di fatto della fallita: le dichiarazioni di CO, DE IO, LV, che indicavano LL come referente unico della Sanicontrol per l'operazione di cessione dell'ambulanza, come anche come referente quanto ai rapporti commerciali avuti da costoro con la fallita, ignorando invece del tutto i dichiaranti il ruolo di amministratore di diritto del Di MA. Anche le dipendenti nello studio professionale di LL, OL e Leone, riferivano del ruolo di amministratore di fatto di LL e della incapacità a gestire di Di MA (fol. 6 della sentenza impugnata). Di MA muratore, dipendente di una piccola impresa, ritenuto incapace di gestire la società fallita come altre società, risultava per altro essere suocero di LL. Pertanto, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). D'altro canto, il ricorrente per un verso chiede una rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni di CO e DE IO, operazione di 'rilettura' non consentita in questa sede;
per altro verso non si confronta con le dichiarazioni di LV e di OL e Leone, come anche con l'affermazione della prima, che la Corte territoriale puntualmente richiama, che LL non avesse necessità di una delega formale a operare sui conti correnti, perché ne disponeva comunque firmando gli assegni. In ciò il motivo è dunque generico per aspecificità. 5 4. Quanto al terzo motivo, anche in questo caso il motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente torna a censurare le valutazioni operate dalla Corte di appello in ordine all'operazione di acquisto e rivendita dell'ambulanza: ma la Corte territoriale aveva chiarito, senza che di ciò il ricorrente tenga conto, che la distrazione non riguardava tale operazione, bensì i prelievi, come contestati, dal conto corrente della società fallita, funzionali al pagamento a mezzo assegni a soggetti terzi del tutto estranei rispetto alle dinamiche commerciali con San icontrol. In tal senso, quindi, il motivo è aspecifico, perché non si confronta con la motivazione impugnata. Quanto alla circostanza che gli assegni siano stati utilizzati per oltre 58mila euro per operazioni di pagamento non attinenti all'attività sociale, la Corte di appello al fol. 5 chiarisce, con dovizia di particolari e con motivazione immune di vizi, le ragioni di tale affermazione, dimostrando come solo LL avesse interesse, e non altri, alle operazioni di pagamento, riguardanti fra l'altro le proprie dipendenti di studio e il canone di locazione dello stesso, utilizzando quindi le risorse della fallita per finalità personali e non sociali. Anche correttamente la Corte di appello replica al motivo di appello ora reiterato in questa sede: il versamento da parte del socio nelle casse della società non legittima il socio medesimo a riutilizzare per proprie finalità quanto versato, in quanto ciò integra distrazione. Infatti, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 - 01); ciò vale anche per l'utilizzazione di somme disponibili per la società per le finalità aziendali, che invece vengano destinate a scopo diverso e distolte dal patrimonio della impresa senza corrispettivo (cfr. Sez. 5, n. 21251 del 10/02/2010, Belleli, Rv. 247471 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, oltre che la sua genericità per quanto evidenziato. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La bancarotta fraudolenta documentale contestata è quella di tipo specifico, per la quale è richiesto, appunto, il dolo specifico, e quanto all'elemento oggettivo, è stato osservato di recente come «non è necessario che detta omissione annotativa sia perdurata per tutta la vita dell'impresa, né che essa riguardi tutte 6 le scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all'oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico. Ciò, peraltro, emerge inequivocabilmente dal testo della disposizione normativa, che chiarisce come la condotta riguarda "...in tutto o in parte...." le scritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza di tutte o di parte delle scritture e dei libri contabili» (così, testualmente, Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02). Pertanto, premesso che la contestazione riguarda la sola bancarotta documentale specifica, è del tutto irrilevante dedurre che parte delle scritture fu consegnata da Di MA, per un verso perché anche l'omessa consegna di altra parte delle stesse, per distruzione o sottrazione, integra la fattispecie di reato in contestazione. Per altro verso, sono manifestamente infondate le censure quanto al ruolo di amministratore di fatto di LL, correttamente riconosciuto dalla Corte territoriale, per quanto in precedenza evidenziato. Oltre alla circostanza che Di MA accusi LL di avere tenuto le scritture e di non averle consegnate, è la qualità «di fatto» che onera LL del dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società. Infatti, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., l'amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettive, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.( Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094). Ma nel caso in esame il ruolo di dominus, per come emerso, e di tenutario delle scritture rende corretta e non manifestamente illogica la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come LL non abbia provveduto alla consegna delle scritture al curatore. 4. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato. Generico quanto alla dosimetria della pena, in quanto non viene portata alcuna censura specifica sul punto, tanto più che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il trattamento edittale con riferimento ad una condotta non occasionale, come dimostra la precedente condanna per quindici reati di truffa, con la quale non si confronta il ricorrente. Tali argomentazioni consentono di ritenere congrua la motivazione anche in ordine alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche 7 Il Consigliere estensore hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame il riferimento a tale precedente condanna per plurimi fatti integra un congruo motivo ostativo non sindacabile in questa sede. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22/09/2023 Il Pfèsidente