Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648, comma secondo cod. pen., non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2013, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI LI - Presidente - del 17/12/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2876
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 18149/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma;
nei confronti di:
CI LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 15.12.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio sulla comparazione fra le circostanze e la determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15.12.2009, il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarò CI LI responsabile del reato di ricettazione di un ciclomotore e - ritenuta l'ipotesi lieve, con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma deducendo violazione di legge in quanto nel dispositivo della sentenza impugnata non vi è menzione della recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4 contestata, che non è stata esclusa. Peraltro dalla misura della pena detentiva sembra che la circostanza di cui all'art. 648 cpv. c.p., sia stata ritenuta prevalente sulla recidiva. Invece la pena pecuniaria è stata determinata in misura superiore al massimo edittale, sicché ciò implicherebbe un giudizio di equivalenza. Peraltro l'art. 69 c.p., comma 4 non consente un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4. In motivazione non è stato effettuato un giudizio di comparazione, ma la recidiva è stata applicata sulla pena di cui all'art. 648 cpv. c.p. come se si trattasse di titolo autonomo di reato e non di una circostanza attenuante. In ogni caso l'aumento di pena è stato determinato in misura inferiore ai 2/3 previsti dalla legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata (p. 3) emerge che il Tribunale ha considerato l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv. c.p. come titolo autonomo di reato, aumentando la relativa pena per la recidiva (peraltro in misura inferiore a due terzi.
Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, non costituisce una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (Cass. Sez. 2A sent. n. 3044 del 4.5.1988 dep. 24.2.1989 rv 180637). Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto effettuare un giudizio di comparazione fra tale circostanza attenuante e la recidiva. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma (trattandosi di sentenza di condanna non appellabile dal P.M.) per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato giudizio di comparazione fra recidiva e circostanza attenuante, con rinvio al Tribunale Roma per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014