Sentenza 12 luglio 2017
Massime • 1
In tema di applicazione dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 31 luglio 2006, non costituisce causa ostativa all'applicazione del beneficio il riconoscimento giudiziale dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non contestata al richiedente, a coimputati nel medesimo reato associativo, nonostante la natura oggettiva della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2017, n. 43936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43936 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2017 |
Testo completo
43936-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/07/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ADET TONI NOVIK Dott. N. 2630/2017 - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 29705/2016 - Consigliere - Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO NO N. IL 31/08/1978 avverso l'ordinanza n. 229/2014 TRIBUNALE di PALMI, del 27/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 0/can CedeCodimple,о quol The dicest l'a lbumet dolf ordinance impugnatреднов Udit i difensor Avv.; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 dicembre 2014, a domanda dell'interessato, applicava in favore di RI NO l'indulto di cui all'art. 1 della 1. 241/2006 nella misura di un anno di reclusione in riferimento alla condanna deliberata dallo stesso tribunale calabrese, il 13.12.2007 (confermata in sede di appello e passata in giudicato il 21.5.2014), per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990, giudicato in continuazione con altra imputazione, capo h) della rubrica, con la quale era stato contestato il reato associativo di cui all'art. 74 della stessa legge, aggravato ai sensi dei commi 2, 3 e 4. In relazione a tale ultimo reato, viceversa, il G.E. rigettava la richiesta di condono, ravvedendo nell'aggravante di cui al comma 4 (ipotesi di associazione armata) una causa ostativa (art. 1, co. 2 lett. b), l. 241/2006) alla concessione del beneficio prevista dalla legge.
2. Avverso detta ordinanza proponeva opposizione l'interessato, ai sensi dell'art. 672 e 667 co. 4 c.p.p., ed il Tribunale, con provvedimento del 27 ottobre 2015 (depositato il successivo 26 giugno), confermava l'impugnato rigetto e, preso atto delle ragioni dell'impugnazione, motivava rilevando che l'aggravante prevista dall'art. 74 co. 4 dpr 309/1990 ha natura oggettiva e applica pertanto ad ogni associato indipendentemente dal possesso ovvero dall'uso di armi concretamente riferibili a ciascuno di essi;
a conferma il G.E. richiamava l'analoga lezione giurisprudenziale affermata dalla suprema corte in materia della omologa aggravante prevista per il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p.. 3. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, contestandone la legittimità sul rilievo che l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 dpr 309/1990 non risultava mai essere stata contestata al RI, la cui condanna pertanto, quella oggetto della domanda di applicazione della disciplina di favore, giammai aveva compreso una simile accusa;
di qui, ad avviso del difensore, l'illegittimità della decisione del tribunale il quale, in sede di giudizio di esecuzione, ravvisa a carico dell'istante una aggravante mai riconosciuta in suo danno dal giudice della cognizione.
4. Con requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata dappoichè fondati i rilievi difensivi e mai contestata al ricorrente l'aggravante ostativa valorizzata dal G.E.. 5. Il ricorso è fondato. E' circostanza pacificamente acquisita al procedimento che RI NO, con la sentenza del Tribunale di Palmi del 13.12.2007, confermata dalla corte distrettuale reggina il 26.6.2013, è stato condannato, per quanto di interesse, per il reato di cui al capo I) della rubrica. Risulta altresì certo che, al capo H) della rubrica richiamata, all'imputato risultava contestato il reato associativo di cui all'art. 74 dpr. 309/1990 aggravato dal comma 1 e che di alcuna altra aggravante l'imputato è stato chiamato a rispondere. Tanto premesso, osserva la Corte che il principio di diritto richiamato dal G.E. secondo cui l'aggravante di cui all'art. 74 co. 4 1. 309/1990 ha natura oggettiva, di guisa che trova essa applicazione anche a carico di chi non abbia fatto uso delle armi a disposizione del gruppo, non può assumere, nella specie, il ruolo di criterio di giudizio del proposto incidente di esecuzione, giacchè mai contestata tale aggravante all'imputato e mai essa riconosciuta a suo carico dal giudice della cognizione, al cui giudizio non può quello della esecuzione sostituire la sua valutazione, pur in presenza di parallela condanna a carico di coimputati e pur in costanza di reato associativo a concorso necessario. Ne consegue che la causa ostativa valorizzata dal tribunale nel caso in esame non può trovare applicazione, giacchè, come disposto dalla norma di riferimento, l'art. 1, co. 2 lett. b), 1. 31 luglio 2006 n. 241, l'indulto non si applica, per quanto di interesse, al "delitto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo art. 74”, e nel caso in esame al RI non risulta mai contestato tale reato associativo aggravato ai sensi dei commi appena detti 2 eppertanto mai per questo inflitta condanna ostativa alla concessione del beneficio per cuiècausa.
6. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugna deve essere cassata con rinvio al tribunale di Palmi affinchè, diversamente composto, torni ad esaminare la domanda di condono proposta dal ricorrente alla luce dei principi interpretativi innanzi chiariti e richiamati e qui di seguito sintetizzati: “non costituisce causa ostativa alla concessione dell'indulto la condanna per il reato di cui all'art. 74 dpr 309/2006 nella ipotesi in cui l'aggravante di cui al comma IV, ostativa alla concessione del beneficio, pur di natura oggettiva, non sia stata contestata al richiedente ma a coimputati nel medesimo reato associativo, reato per questo a concorso necessario". P.T.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palmi Roma, addì 12 luglio 2017 Mevil. Il cons. est. Il Presidente 1464か DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 SET 2017 IL GANGELLIERE Stefania FALELLA 3