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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 28571/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28571/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA MAZZINI N.64 35138 PADOVA presso lo studio dell'avv. CADROBBI ANGELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 26/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile in COAZZE Parte_1 Parte_2 (TO) il 08/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 01/12/2005, maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente. pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/06/2022.
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1) Il figlio (nato il giorno 1.12.2005 a Moncalieri), seppur maggiorenne, non è ancora Per_1 economicamente autosufficiente e risiederà con la madre presso l'immobile, acquistato dopo la separazione, di proprietà esclusiva della dr.ssa Parte_1
DISPONE che:
2) La casa coniugale sita in Giaveno (TO) via Sacra San Michele n. 30 e gravata di mutuo venga assegnata alla signora Parte_1
3) Il dr. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Parte_1 figlio , l'assegno periodico mensile di € 240,00 (euro duecentoquaranta), come da rivalutazione Per_1 effettuata dall'udienza di separazione, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza cartolare. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e comunque documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
pagina 2 di 4 Secondo quanto previsto dal Protocollo del 15.03.2006 del Tribunale di Torino noto e sottoscritto dalle parti (doc.9 allegato al ricorso introduttivo) e a cui le stesse fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a -b) Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e i relativi accessori;
f) prescuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, di bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento, e) corsi di recupero e lezioni privare, f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minore o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00= (cinquecento) euro il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo e un termine precedente all'esborso.
I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticiperà la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che:
4) Le parti concordano affinché l'assegno unico universale per il figlio , venga erogato unicamente Per_1 e direttamente alla dr.ssa quale genitore collocatario, e che la stessa deduca al 100% le Parte_1 spese sostenute per il proprio figlio nella propria dichiarazione annuale dei redditi. Il signor si Pt_2 impegna in ogni caso, a sottoscrivere in ogni momento, ove richiesto, il modulo di assenso affinché la Sig.ra richieda e percepisca direttamente il suddetto assegno. Pt_1
5) I coniugi dichiarano di aver definito ogni aspetto relativo ai loro rapporti personali e patrimoniali, di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione di quanto stabilito ai punti 3) e 4).
pagina 3 di 4 6) Spese legali suddivise tra le parti per la quota del 50% ciascuna come da preventivo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28571/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA MAZZINI N.64 35138 PADOVA presso lo studio dell'avv. CADROBBI ANGELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 26/06/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito civile in COAZZE Parte_1 Parte_2 (TO) il 08/09/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 3 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 01/12/2005, maggiorenne ed economicamente non Per_1 autosufficiente. pagina 1 di 4 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 28/06/2022.
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1) Il figlio (nato il giorno 1.12.2005 a Moncalieri), seppur maggiorenne, non è ancora Per_1 economicamente autosufficiente e risiederà con la madre presso l'immobile, acquistato dopo la separazione, di proprietà esclusiva della dr.ssa Parte_1
DISPONE che:
2) La casa coniugale sita in Giaveno (TO) via Sacra San Michele n. 30 e gravata di mutuo venga assegnata alla signora Parte_1
3) Il dr. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Parte_1 figlio , l'assegno periodico mensile di € 240,00 (euro duecentoquaranta), come da rivalutazione Per_1 effettuata dall'udienza di separazione, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dall'udienza cartolare. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessitate e comunque documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
pagina 2 di 4 Secondo quanto previsto dal Protocollo del 15.03.2006 del Tribunale di Torino noto e sottoscritto dalle parti (doc.9 allegato al ricorso introduttivo) e a cui le stesse fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa: a -b) Tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e i relativi accessori;
f) prescuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, di bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento, e) corsi di recupero e lezioni privare, f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minore o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00= (cinquecento) euro il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo e un termine precedente all'esborso.
I conteggi dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticiperà la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che:
4) Le parti concordano affinché l'assegno unico universale per il figlio , venga erogato unicamente Per_1 e direttamente alla dr.ssa quale genitore collocatario, e che la stessa deduca al 100% le Parte_1 spese sostenute per il proprio figlio nella propria dichiarazione annuale dei redditi. Il signor si Pt_2 impegna in ogni caso, a sottoscrivere in ogni momento, ove richiesto, il modulo di assenso affinché la Sig.ra richieda e percepisca direttamente il suddetto assegno. Pt_1
5) I coniugi dichiarano di aver definito ogni aspetto relativo ai loro rapporti personali e patrimoniali, di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro, fatta eccezione di quanto stabilito ai punti 3) e 4).
pagina 3 di 4 6) Spese legali suddivise tra le parti per la quota del 50% ciascuna come da preventivo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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