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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1034 R.G.A. 2022, promossa in grado d'appello d a
, n.q. legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Lo Voi, presso il cui studio in
[...]
Palermo, via Mariano Stabile n.200, è elettivamente domiciliato appellante c o n t r o CP_1 appellato/contumace all'udienza del 13 febbraio 2025 il procuratore della parte costituita ha concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 1088/2022, il Tribunale G.L. di Palermo rigettò il ricorso proposto da avverso l'avviso di addebito n. 596 2019 00009586 60 000 Parte_1 dell'8/06/2009 (notificato il 20/06/2019), con il quale l' gli aveva chiesto il CP_1 pagamento della somma di € 15.182,64 a titolo di recupero degli sgravi contributivi indebitamente fruiti, ai sensi dell'art. 1, coma 1175 L. 296/2006, per il periodo dal dicembre 2015 al febbraio 2018, in ragione di irregolarità contributive rappresentante dalla presenza della c.e. emessa nel 2015 n. 50540 (sanata il 23.03.2018) e dalla mancata trasmissione del DM10 di settembre 2016 (sanata il 22.03.2018). In particolare, ritenne acclarata l'irregolarità contributiva del nel periodo Parte_1 in oggetto, reputando incontestate, oltre che documentalmente comprovate, le circostanze di fatto dedotte dall' (l'inadempienza contributiva n. 50540 e la denuncia non CP_2 presentata del settembre 2016), che avevano condotto all'emissione delle note di rettifica da parte dello stesso e al recupero, a mezzo dell'ava opposto, dei benefici contributivi indebitamente conguagliati nel periodo in oggetto. Per la riforma della predetta decisione ha interposto appello Parte_1 con ricorso del 03.10.2022, censurando la sentenza nella parte in cui non ha circoscritto la decadenza dagli sgravi contributivi limitatamente ai soli due mesi in cui si sono verificati gli inadempimenti (dicembre 2015 e settembre 2016), essendo “illogico ed ingiusto” decadere dall'intero beneficio, la cui natura è peraltro di durata.
Pag.1 L' pur ritualmente citato è rimasto contumace. CP_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso. Rileva, anzitutto, premettere che il presente gravame non attiene all'an e al quantum della pretesa contributiva dell' , dovendosi ritenere ormai pacifiche le circostanze di CP_2 fatto (l'inadempienza contributiva n.50540 e la mancata trasmissione del DM10 di settembre 2016) dedotte quali irregolarità poste a fondamento della decadenza dal beneficio degli sgravi contributivi, sul cui accertamento avvenuto in sede giudiziale deve ritenersi formato il giudicato, non essendo state oggetto di impugnazione. Le censure mosse risultano, infatti, circoscritte all'accertamento del periodo di tempo che ha interessato la perdita dei benefici. Al riguardo, non coglie nel senso la tesi di parte appellante volta a delimitare la predetta decadenza ai soli due mesi cui sono riferibili gli inadempimenti contributivi, fondata sulle considerazioni che per i restanti mesi fosse “tutto in regola” e che fosse
“illogico ed ingiusto” decadere dall'intero beneficio ottenuto. Il recupero dei benefici fruiti fa riferimento a tutto il periodo in cui le violazioni si siano protratte, anche in caso di successive regolarizzazioni. Correttamente il Tribunale, una volta accertata l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi per i due periodi sopra indicati, ha reputato legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quel lasso temporale, discendendo tale conclusione dall'accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità di per sé ostativa alla fruizione degli sgravi (così in motivazione, Cassazione Sez. L., Ordinanza n. 30273 del 25/11/2024). Non possono valorizzarsi, infatti, né la circostanza che il nei mesi Parte_1 successivi sia stato adempiente né che abbia, ad un certo punto, e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato la posizione (il 22 e il 23 marzo 2018), altrimenti “si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza, insita nella norma di cui all'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, di necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (così in motivazione, Cassazione Sez. L., Sentenza n. 27107 del 25/10/2018). Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere disatteso e la sentenza di primo grado confermata.
3) Alcuna statuizione sulle spese di questo grado deve operarsi in ragione della mancata costituzione in giudizio di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che dichiara, conferma la CP_1 sentenza n.1088/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Nulla sulle spese di questo grado. Pag.2 Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 13 febbraio 2025
Il consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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