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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti ai nn. 6250, 6251 e 6252/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Privitera giusta procura allegata i ricorsi.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. Persona_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.11.2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 002038963 notificatagli in data 4.11.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.293,55, di cui € 5.284,50 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018 ed € 9,05 a titolo di spese di notifica.
Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento e la violazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689/1981.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta e, nel merito, di dichiararne l'illegittimità, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con memoria depositata in data 7.2.2025 si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione. Rilevava, in particolare, che il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorreva dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito ed evidenziava, con riguardo al caso di specie, che detto termine non era decorso nelle more tra la data dell'accertamento (14.11.2019) e quella della notifica (20.12.2019). Aggiungeva che, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, operava la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art.2 comma 1quater del D.L. 12.9.1983
n. 463, nonché la sospensione dal 23.2.2020 al 31.5.2020 disposta dall'art. 103 comma 6bis del
D.L. 17.3.2020 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24.4.2020 n. 27, sicché alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa (4.1.2024) il termine di decorrenza non era ancora spirato.
2.- Con separato ricorso depositato in data 22.11.2024 spiegava Parte_1 opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 000744863 notificatagli in data
4.11.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.090,39, di cui € 5.081,34 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019 ed € 9,05 a titolo di spese di notifica.
2 Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento e la violazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689/1981.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta e, nel merito, di dichiararne l'illegittimità, con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 7.2.2025, contestava CP_1 la fondatezza del ricorso, facendo rilevare che l'atto di accertamento era stato notificato in data
16.6.2022, nel rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento del 31.5.2022. Chiedeva, pertanto il rigetto dell'avverso ricorso. Spese vinte.
3.- Con separato ricorso depositato in data 22.11.2024, spiegava Parte_1 opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 000744872 notificatagli in data
4.11.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.076,55, di cui € 1.067,50 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2020 ed € 9,05 a titolo di spese di notifica.
Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento e la violazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689/1981.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta e, nel merito, di dichiararne l'illegittimità, con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 7.2.2025, contestava CP_1 la fondatezza del ricorso, facendo rilevare che l'atto di accertamento era stato notificato in data
18.6.2022, nel rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento del 31.5.2022. Chiedeva, pertanto il rigetto dell'avverso ricorso. Spese vinte.
4.- Riuniti i procedimenti, l'udienza del 13.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito alle quali la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente si osserva che le sanzioni amministrative portate dalle Ordinanze
Ingiunzioni opposte sono state irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 CP_1 del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis D.L. n. 463/83, conv. con legge n.
638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
3 dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro
50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 richiama espressamente la legge n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione. Non vi sono dunque ragioni per ritenere inapplicabile l'art. 14, inserito nella
II sezione del capo I della legge n. 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit.
Avuto riguardo al caso di specie, le contestazioni riguardano gli anni 2018, 2019 e 2020.
L' nelle memorie difensive si è limitato a riferire genericamente che l'accertamento delle CP_1 violazioni richiede non solo l'acquisizione degli elementi di fatto ma anche la conclusione dell'accertatore in merito alla effettiva illiceità della condotta, omettendo tuttavia di allegare e dimostrare quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la tempestiva notifica degli
CP_ accertamenti medesimi. Deve pertanto escludersi che l' previdenziale abbia dato la prova,
a suo carico, che alla data di notifica non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
E' noto al decidente che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.
Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez.
2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n.
4 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Tuttavia, ritornando alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi che l' non ha CP_1 dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei modelli DM10/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dagli accertamenti rivolti all'odierno ricorrente si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Orbene, considerando che le violazioni contestate risalivano, rispettivamente, agli anni
2018, 2019 e 2020 e che i rispettivi atti di accertamento delle violazioni sono stati notificato in data 20.12.2019, 16.6.2022 e 18.6.2022, non risulta rispettato il termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
E a tale conclusione si perviene anche conteggiando i periodi di sospensione, invocati dall' resistente, di cui all'art. 2 comma 1quater del D.L. n. 463/1983 e all'art. 103 comma CP_1
6bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale accoglimento delle opposizioni, con conseguente annullamento delle Ordinanze-Ingiunzione impugnate.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale, del valore della controversia e della disposta riunione ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorsi Parte_1
depositati in data 22.11.2024 di opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione OI –
002038963, OI-000744863 e OI-000744872 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dispone l'annullamento delle Ordinanze-Ingiunzione di pagamento impugnate;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 129,00 per rimborso contributo unificato ed € 3.301,26 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 14 maggio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
6
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti ai nn. 6250, 6251 e 6252/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Privitera giusta procura allegata i ricorsi.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma del 22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. Persona_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 22.11.2024 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 002038963 notificatagli in data 4.11.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.293,55, di cui € 5.284,50 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018 ed € 9,05 a titolo di spese di notifica.
Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento e la violazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689/1981.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta e, nel merito, di dichiararne l'illegittimità, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con memoria depositata in data 7.2.2025 si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1 fondatezza dell'opposizione. Rilevava, in particolare, che il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorreva dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito ed evidenziava, con riguardo al caso di specie, che detto termine non era decorso nelle more tra la data dell'accertamento (14.11.2019) e quella della notifica (20.12.2019). Aggiungeva che, ai fini del computo del termine di cinque anni per l'emissione e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, operava la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art.2 comma 1quater del D.L. 12.9.1983
n. 463, nonché la sospensione dal 23.2.2020 al 31.5.2020 disposta dall'art. 103 comma 6bis del
D.L. 17.3.2020 n.18 convertito con modificazioni dalla legge 24.4.2020 n. 27, sicché alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa (4.1.2024) il termine di decorrenza non era ancora spirato.
2.- Con separato ricorso depositato in data 22.11.2024 spiegava Parte_1 opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 000744863 notificatagli in data
4.11.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.090,39, di cui € 5.081,34 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019 ed € 9,05 a titolo di spese di notifica.
2 Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento e la violazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689/1981.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta e, nel merito, di dichiararne l'illegittimità, con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 7.2.2025, contestava CP_1 la fondatezza del ricorso, facendo rilevare che l'atto di accertamento era stato notificato in data
16.6.2022, nel rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento del 31.5.2022. Chiedeva, pertanto il rigetto dell'avverso ricorso. Spese vinte.
3.- Con separato ricorso depositato in data 22.11.2024, spiegava Parte_1 opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI – 000744872 notificatagli in data
4.11.2024, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.076,55, di cui € 1.067,50 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2020 ed € 9,05 a titolo di spese di notifica.
Eccepiva la mancata notifica dell'atto di accertamento e la violazione degli artt. 14 e 18 della legge n. 689/1981.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività della Ordinanza-
Ingiunzione opposta e, nel merito, di dichiararne l'illegittimità, con vittoria di spese e compensi di lite.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 7.2.2025, contestava CP_1 la fondatezza del ricorso, facendo rilevare che l'atto di accertamento era stato notificato in data
18.6.2022, nel rispetto del termine di 90 giorni dall'accertamento del 31.5.2022. Chiedeva, pertanto il rigetto dell'avverso ricorso. Spese vinte.
4.- Riuniti i procedimenti, l'udienza del 13.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito alle quali la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente si osserva che le sanzioni amministrative portate dalle Ordinanze
Ingiunzioni opposte sono state irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.lgs. n. 8 CP_1 del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis D.L. n. 463/83, conv. con legge n.
638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
3 dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro
50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 richiama espressamente la legge n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione. Non vi sono dunque ragioni per ritenere inapplicabile l'art. 14, inserito nella
II sezione del capo I della legge n. 689/1981 e quindi espressamente richiamato dall'art. 6 cit.
Avuto riguardo al caso di specie, le contestazioni riguardano gli anni 2018, 2019 e 2020.
L' nelle memorie difensive si è limitato a riferire genericamente che l'accertamento delle CP_1 violazioni richiede non solo l'acquisizione degli elementi di fatto ma anche la conclusione dell'accertatore in merito alla effettiva illiceità della condotta, omettendo tuttavia di allegare e dimostrare quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la tempestiva notifica degli
CP_ accertamenti medesimi. Deve pertanto escludersi che l' previdenziale abbia dato la prova,
a suo carico, che alla data di notifica non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
E' noto al decidente che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.
Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez.
2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n.
4 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
Tuttavia, ritornando alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi che l' non ha CP_1 dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti del dies a quo del termine. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei modelli DM10/Uniemens – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dagli accertamenti rivolti all'odierno ricorrente si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Orbene, considerando che le violazioni contestate risalivano, rispettivamente, agli anni
2018, 2019 e 2020 e che i rispettivi atti di accertamento delle violazioni sono stati notificato in data 20.12.2019, 16.6.2022 e 18.6.2022, non risulta rispettato il termine decadenziale di novanta giorni di cui all'art. 14 legge n. 689/1981.
E a tale conclusione si perviene anche conteggiando i periodi di sospensione, invocati dall' resistente, di cui all'art. 2 comma 1quater del D.L. n. 463/1983 e all'art. 103 comma CP_1
6bis del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale accoglimento delle opposizioni, con conseguente annullamento delle Ordinanze-Ingiunzione impugnate.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale, del valore della controversia e della disposta riunione ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorsi Parte_1
depositati in data 22.11.2024 di opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione OI –
002038963, OI-000744863 e OI-000744872 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dispone l'annullamento delle Ordinanze-Ingiunzione di pagamento impugnate;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 129,00 per rimborso contributo unificato ed € 3.301,26 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 14 maggio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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