Articolo 9 della Legge 25 maggio 1981, n. 307
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 luglio 1981
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Versione
17 ottobre 1991
Art. 9.
Alla dichiarazione presentata a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , deve essere allegato anche il certificato delle iscrizioni sul registro generale dei testamenti.
In case di omissione si applica il disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica citato nel comma precedente. ((Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data fissata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto da emanarsi dopo l'acquisizione dei dati di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge))
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991