Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EN CILAG SPA, in persona dell'Amministratone delegato e legale rappresentante GIORGIO BELLONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO BERLIRI, ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che la difendono, giusta procura Notaio SERGIO BARENGHI in MILANO, repertorio 113543 del 17 marzo 2000;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 258/98 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 11/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. DEL CORE Sergio;
udito, per il resistente, l'Avvocato BERLIRI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo 1988, la NS Farmaceutici s.p.a. chiese all'Intendenza di Finanza di Latina il rimborso della complessiva somma di lire 616.564.000 corrisposta a titolo di ILOR e IRPEG in relazione all'anno di imposta 1985 in quanto nella dichiarazione dei redditi erano stati a suo dire erroneamente assoggettati a tassazione ordinaria, anziché agevolata ai sensi degli artt. 26 D.P.R. 601/73, 101 e 105 D.P.R. n. 218/1978 le royalties derivanti dalla concessione a terzi dei diritti di sfruttamento e dei know how su specialità medicinali prodotte e realizzate dalla società stessa in stabilimenti in nel mezzogiorno d'Italia.
Avverso il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza, la società propose ricorso alla Commissione tributaria di 1^ grado di Latina. La Direzione regionale delle entrate del Lazio - Sezione staccata di Latina - eccepì la inammissibilità del ricorso per essere stata presentata l'istanza di rimborso oltre il termine di 18 mesi di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, e dedusse nel merito che i proventi suindicati non potevano godere delle agevolazioni fiscali richieste, derivando non dalla gestione dello stabilimento ma dallo sfruttamento economico di brevetti.
La Commissione adita accolse il ricorso e la decisione, appellata dall'Ufficio, venne confermata con la sentenza sopra epigrafata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Premesso che, anche in base al tenore dell'art. 115 T.U. n. 1523/1967, il concetto di attività industriale non va inteso in senso ristretto, riferendolo a quello tipicamente produttivo di beni mediante la trasformazione di materia prima, ma va esteso a ogni attività di beni e servizi, osservò inoltre la Commissione che di conseguenza le royalties percepite dalla ricorrente e derivanti dalla concessione a terzi dei diritti di sfruttamento e di know how su specialità medicinali realizzate e prodotte negli stabilimenti siti esclusivamente nei tenitori del Mezzogiorno erano da considerare a pieno titolo redditi di natura industriale, come tali rientranti nelle previsioni agevolativi.
Di questa decisione il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a due motivi, resistiti con controricorso dalla NS Farmaceutici s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente Ministero denunzia omessa pronuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e violazione dell'art. 38 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Si duole che la Commissione tributaria regionale ha omesso di prendere in esame il motivo di appello con cui l'Ufficio aveva censurato la sentenza della Commissione Tributaria di 1^ grado di Latina, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di decadenza per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 38 del DPR. 602/73. Deduce che, qualora un tale motivo si dovesse ritenere rigettato per implicito, la decisione avrebbe violato il disposto del citato art. 38, essendo incontestato che l'istanza di rimborso era stata presentata il 15 marzo 1988, ben oltre il termine di 18 mesi dalla data dell'ultimo versamento (29.7.1986).
La censura è fondata.
Dagli atti di causa - suscettibili di diretto esame da parte di questa Corte, essendo denunciato un error in procedendo - risulta che effettivamente con il secondo motivo di appello la Direzione regionale delle entrate del Lazio - sezione staccata di Latina - si dolse che la Commissione di primo grado aveva disatteso l'eccezione di decadenza della società dal diritto al rimborso sul rilievo, ritenuto dall'Ufficio appellante privo di fondamento giuridico, che la relativa richiesta era già contenuta nella dichiarazione dei redditi.
Tale motivo è stato del tutto obliterato dalla Commissione tributaria regionale. Nè, trattandosi di eccezione pregiudiziale, può dirsi ricorrano gli estremi di una reiezione implicita da parte del giudice a quo o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Ora è noto che il giudice di appello viola la disposizione dettata dall'art. 112 c.p.c., quando manca di esaminare un motivo di appello o una domanda o eccezione che solo la parte può proporre e che l'appellato ha riproposto o proposto nei modi a lui consentiti (artt. 343 e 346 e - nei processi pendenti al 30.4.1995 - art. 345, secondo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione operatane con l'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353). Resta assorbito il secondo motivo con il quale il Ministero, denunzi andò in subordine violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601, 101 e 105 del D.P.R.
6.3.1978 n. 218 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c, deduce la insussistenza dei presupposti per la applicazione delle norme agevolative.
La sentenza va in definitiva cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della stessa Commissione regionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004