Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
"In materia di impugnazioni avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale, nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art. 309 c.p.p. - e nel successivo giudizio di Cassazione - non sono deducibili, ne' rilevabili di ufficio, questioni relative all'inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo". (Nella specie, si trattava di asserita inefficacia della misura per il mancato interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto inammissibile la questione, riproposta in Cassazione in conseguenza di declaratoria di inammissibilità pronunciata in sede di riesame, ed ha precisato che la questione stessa - in quanto estranea all'ambito del riesame - avrebbe dovuto formare oggetto di istanza al giudice del procedimento principale, con conseguente provvedimento ex art. 306 c.p.p. soggetto all'appello previsto dall'art. 310 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/1999, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno FRANGINI Presidente del 6.5.1999
1.Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere SENTENZA
2. " Salvatore BOGNANNI Consigliere N.1430
3. " Vito SAVINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS rel. Consigliere N.10463/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RO NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. Riesame, in data 8/2/1999;
udita la relazione del Consigliere Dott. Romis;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Favalli il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio con dichiarazione di inefficacia della misura cautelare e scarcerazione. OSSERVA
Il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, con provvedimento del 15/1/1999, applicava nei confronti di RO NI la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. N. 309/90. Nel motivare il detto provvedimento coercitivo il G.I.P. rilevava preliminarmente che tale misura veniva adottata a seguito di sentenza di declaratoria di incompetenza territoriale, con conseguente trasmissione degli atti, pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino con la quale era stata annullata la sentenza di condanna emessa a carico del RO dal Tribunale di Verbania. Proponevano richiesta di riesame i difensori del RO, eccependo la sopravvenuta inefficacia della misura custodiale ai sensi dell'art. 302 c.p.p. per omesso interrogatorio di garanzia nel termine previsto dalla legge, e lamentando, nel merito, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nonché la mancanza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.; all'udienza camerale, la difesa del RO, oltre a ribadire le argomentazioni già esposte nell'atto di impugnazione, eccepiva l'inefficacia della misura cautelare sotto l'ulteriore profilo dell'inosservanza, da verificarsi a cura del Tribunale adito, del termine previsto dall'art. 27 c.p.p. per la rinnovazione dell'ordinanza cautelare nell'ipotesi di trasmissione degli atti all'autorità competente a seguito di declaratoria di incompetenza.
Il Tribunale del riesame, con ordinanza dell'8 febbraio 1999, riteneva inammissibili le eccezioni proposte dalla difesa del RO in ordine alla asserita inefficacia della misura cautelare, osservando che trattavasi di questioni che avrebbero dovuto formare oggetto di istanza di scarcerazione con successiva possibilità di impugnazione con l'appello ex art. 310 c.p.p., non mancando di sottolineare, comunque, l'assoluta infondatezza della prospettata eccezione di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 27 c.p.p. essendo pervenuta la notizia di reato al giudice competente in data 7/1/1999 ed essendo stato quindi tempestivamente emesso il provvedimento restrittivo;
nel merito, il Tribunale stesso confermava l'impugnato provvedimento coercitivo ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza che le esigenze cautelari, precisando che al riguardo ogni ulteriore valutazione doveva considerarsi preclusa dall'intervenuta sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verbania annullata soltanto per la ritenuta incompetenza territoriale.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del RO, riproponendo le questioni, di rito e di merito, già sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame, e sottolineando in particolare, per quel che concerne la eccepita inefficacia della misura custodiale per l'omesso interrogatorio di garanzia, quanto segue: in relazione al primo provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria di Verbania il RO non era stato mai interrogato essendo rimasto latitante;
arrestato poi in esecuzione dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino, parimenti il RO non era stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 del codice di procedura penale;
inoltre nel ricorso si sostiene che il
RO avrebbe dovuto essere comunque interrogato dal giudice competente, in relazione alla seconda ordinanza custodiale, atteso che in questa risultavano evidenziati elementi nuovi rispetto al primo provvedimento emesso dal giudice poi risultato incompetente. Tanto premesso rileva la Corte che i motivi di ricorso relativi alla asserita inefficacia della misura cautelare - prospettata sotto il duplice profilo dell'omesso interrogatorio di garanzia e dell'inosservanza delle formalità stabilite dall'art. 27 c.p.p. - sono infondati dovendosi condividere la declaratoria di inammissibilità pronunciata al riguardo dal Tribunale del riesame di Milano, il quale peraltro ha sottolineato la tempestività del provvedimento cautelare emesso dal giudice competente, sulla scorta dei dati temporali rilevati dagli atti ed evidenziati nel provvedimento oggetto del ricorso: di talché il motivo di gravame concernente la presunta violazione del disposto dell'artt. 27 del codice di rito appare destituito di fondamento anche sotto tale aspetto, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale di Milano in ordine a tale specifico punto può ben considerarsi addirittura assorbita e superata dalla valutazione di merito della relativa eccezione.
Passando all'altra questione sollevata dal ricorrente, anch'essa concernente la presunta sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, questo Collegio ritiene di dover affermare il principio secondo cui, a differenza della questione relativa alla perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309, commi 5, 9 e 10 (specificamente sottoposta all'esame delle Sezioni Unite che, con recenti decisioni, hanno enunciato principi di diritto ai quali, in quanto esplicitamente riferiti a detta peculiare questione, sarebbe, allo stato, arbitrario attribuire significato di più ampia portata), non sono deducibili, in sede di riesame, questioni relative all'inefficacia del provvedimento cautelare per altre cause, in particolare, per quanto qui interessa, per la mancanza o l'invalidità dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., trattandosi di questione che è del tutto estranea all'ambito del riesame: viceversa, l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dell'art. 309 c.p.p. - sanzionata, dal successivo comma 10, con la automatica perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare - ben può essere dedotta in sede di riesame (nonché rilevata, anche di ufficio, eventualmente in Cassazione a seguito del ricorso avverso l'ordinanza di riesame), atteso che il giudice della procedura incidentale di impugnazione, essendo giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, è (a maggior ragione) anche giudice del rispetto dei termini della procedura incidentale stessa dalla cui inosservanza, tra l'altro rilevabile agevolmente in base a dati oggettivi documentalmente verificabili, può derivare "ipso jure" la perdita di efficacia della ordinanza coercitiva (in tal senso le recenti sentenze delle Sezioni Unite:
Caridi ed altri, CC. 15/1/1999; Liddi ed altri, CC. 15/1/1999). L'inefficacia della misura coercitiva, in conseguenza della mancanza dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., deve dunque essere necessariamente dedotta (al pari dell'ipotesi della violazione dell'art. 27 c.p.p., di cui si è in precedenza già detto, nonché dell'inefficacia conseguente all'avvenuta scadenza del termine massimo di custodia cautelare che pure non è certamente deducibile dinanzi al giudice del riesame) con apposita istanza al giudice del procedimento principale il cui provvedimento - pronunciato ai sensi dell'art. 306 c.p.p. che esplicitamente attribuisce al detto giudice una precisa competenza al riguardo - è soggetto all'appello previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., con possibilità di successivo ricorso per Cassazione in forza dell'art. 311 del codice di rito.
La scelta errata, operata dall'interessato, di non percorrere l'"iter" procedimentale tracciato dall'art. 306 c.p.p., non può automaticamente determinare l'obbligo per il Tribunale del riesame - impropriamente adito sul punto - di pronunciarsi su una questione, estranea alla procedura di riesame (sia pure eventualmente dedotta, come nel caso di specie, unitamente a motivi di riesame), per la quale è previsto un apposito rimedio (appunto, il citato art. 306 c.p.p., con le possibili conseguenti impugnazioni), e che comporta il controllo di una situazione chiaramente ben diversa da quella concernente il decorso di una scansione temporale nell'ambito dello stesso procedimento di riesame (scansione prevista a garanzia dell'interesse dell'indagato stesso ad ottenere una decisione nel termine massimo fissato per la conclusione del detto procedimento, prescindendo da "addebiti" o "rimproveri" di inerzia riferibili all'autorità giudiziaria). In sede di legittimità, poi, in mancanza di un previo e specifico esame sul punto da parte del giudice del procedimento principale (nel caso in cui si ritenesse di dover escludere la necessità di ricorrere alla procedura ex artt. 306, 310 e 311 c.p.p.), una verifica da parte della Suprema Corte, circa la esistenza o meno di un verbale relativo all'interrogatorio di garanzia, comportando una analitica disamina degli atti trasmessi per il ricorso - che peraltro potrebbero rivelarsi anche insufficienti al riguardo - risulterebbe evidentemente ancor più impropria ed anomala (basti pensare, a conferma dell'anomalia che caratterizzerebbe una procedura che consentisse di rivolgersi direttamente al riesame e poi alla Cassazione per la declaratoria di inefficacia del provvedimento coercitivo a causa del mancato interrogatorio di garanzia, che, nella concreta fattispecie, sono state due le ordinanze cautelari emesse, una dal giudice incompetente e l'altra da quello competente, in un procedimento giunto, prima della declaratoria di incompetenza territoriale, al secondo grado di giudizio e quindi composto da centinaia di pagine;
inoltre, da un verbale di arresto rinvenuto tra gli atti a disposizione di questo Collegio, il RO, inizialmente latitante, risulterebbe essere stato arrestato in esecuzione non della seconda ordinanza, bensì della prima).
Ciò posto, e passando agli altri motivi di ricorso, l'impugnato provvedimento appare meritevole di censura per quel che riguarda la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, laddove il Tribunale di Milano ha affermato che sul punto qualsiasi ulteriore valutazione, rispetto a quella iniziale che aveva portato all'adozione della misura cautelare, sarebbe preclusa dall'intervenuta sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verbania in primo grado, pur se poi annullata, per la ravvisata incompetenza territoriale, dalla Corte d'Appello di Torino. Se è vero infatti che, come affermato anche da questa Suprema Corte, la valutazione degli indizi in sede di procedimento incidentale "de libertate" avverso il provvedimento restrittivo deve ritenersi preclusa quando intervenga una decisione che contiene una valutazione nel merito così incisiva da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 5, N. 1709/97, RV. 208138), è altresì evidente che - trovando tale preclusione la sua "ratio" nella necessità di evitare la pregiudizievole possibilità di un contrasto fra due pronunzie, una incidentale, di tipo prognostico, e l'altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato - la preclusione stessa può derivare necessariamente solo da una sentenza ritenuta o riconosciuta come validamente pronunciata, e non certo da una decisione che, come nella concreta fattispecie, sia stata annullata perché emessa da un giudice incompetente e, conseguentemente, privata di ogni effetto (dunque, "tamquam non esset").
L'impugnata ordinanza deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale di Milano in sede di riesame che, in applicazione del principio di diritto appena enunciato, procederà alla valutazione degli indizi a carico del RO, prescindendo dalle considerazioni e dalle statuizioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale di Verbania ed annullata dalla Corte d'Appello di Torino. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8-8-1995 n. 33.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale della libertà di Milano.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c.1 bis Legge 8-8-1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999