Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/1999, n. 1430
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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"In materia di impugnazioni avverso i provvedimenti limitativi della libertà personale, nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art. 309 c.p.p. - e nel successivo giudizio di Cassazione - non sono deducibili, ne' rilevabili di ufficio, questioni relative all'inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo". (Nella specie, si trattava di asserita inefficacia della misura per il mancato interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto inammissibile la questione, riproposta in Cassazione in conseguenza di declaratoria di inammissibilità pronunciata in sede di riesame, ed ha precisato che la questione stessa - in quanto estranea all'ambito del riesame - avrebbe dovuto formare oggetto di istanza al giudice del procedimento principale, con conseguente provvedimento ex art. 306 c.p.p. soggetto all'appello previsto dall'art. 310 c.p.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/1999, n. 1430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1430
    Data del deposito : 6 maggio 1999

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