Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le eccezioni di nullità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. e di conseguente perdita di efficacia della misura custodiale per omesso deposito della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati sono proponibili solo avanti al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo, e non dinanzi al Tribunale del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso.
Commentari • 2
- 1. Le guarentigie dell’arrestato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …
Leggi di più… - 2. Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 407, c.3) Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell'obbligo di dimora in ordine – per i primi tre – a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all'art. 648-ter c.p.. Il Tribunale aveva rilevato in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2009, n. 42308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42308 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 29/10/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1810
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 26539/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANSUETO FILIPPO;
avverso l'ordinanza pronunciata il 27 maggio 2009 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata il 27 maggio 2009, confermava il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di Filippo Mansueto, quale persona gravemente indagata del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. Premetteva il Tribunale che il riesame era stato proposto al solo fine di eccepire la nullità dell'interrogatorio di garanzia, deducendo la perdita di efficacia della misura cautelare per omesso avviso al difensore di fiducia del deposito dell'ordinanza di custodia cautelare, della richiesta del Pubblico ministero e degli atti presentati con la richiesta stessa. Subito precisando che una simile eccezione non poteva trovare ingresso nel procedimento di riesame, una procedura inerente alla verifica dei presupposti che legittimano la misura e non di quelli inerenti alla sua persistenza;
presupposti, questi ultimi, da far valere davanti al giudice del provvedimento impositivo contro il cui provvedimento reiettivo è consentito l'appello ex art. 310 c.p.p.. Aggiungeva che, in ogni caso, la detta nullità non era stata fatta valere nel corso dell'interrogatorio del Mansueto. Nel merito - che veniva, dunque, egualmente affrontato rilevava il Tribunale che il grave quadro indiziario a carico del Mansueto doveva ritenersi sussistente alla stregua delle concordi dichiarazioni dei collaboranti IA e CI che avevano indicato il ricorrente come il corriere della droga;
aggiungendo che nei confronti del Mansueto era stata emessa altra ordinanza di custodia cautelare per spaccio di stupefacenti e che la stessa misura era stata applicata, per il concorso nel medesimo reato, nei confronti del correo OV Di VO.
In punto di esigenze cautelari, il giudice del riesame, premessa l'operatività, nella specie, del precetto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, essendo stata addebitata la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L.12 luglio 1991, n. 203, segnalava comunque l'esistenza del pericolo di reiterazione considerando sia la gravità del fatto provvisoriamente contestato sia la presenza di plurimi precedenti specifici per due dei quali erano state irrogate le pene di sei e di otto anni di reclusione, sia la pendenza di un ulteriore procedimento (quello sopra ricordato) per fatti analoghi.
2. Ha proposto ricorso il Mansueto contestando preliminarmente la statuizione del Tribunale che aveva disatteso le eccezioni processuali.
Deduceva, anzi tutto, che la difesa, "nell'assoluta impossibilità di proporre riesame avverso l'ordinanza cautelare di merito, a causa della omessa notifica dell'avviso di deposito ex art. 293 c.p.p.", si era vista "costretta", a diversi giorni dall'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., a proporre il riesame "esclusivamente al fine di eccepire la nullità dell'interrogatorio di garanzia e la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare, per omesso avviso del deposito ai difensori di fiducia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, della richiesta del P.M. e degli atti presentati con la stessa".
Con un secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 4, 5 e 10, e art. 582 c.p.p., perché, pur essendo stata la richiesta di riesame depositata in data 12 maggio 2009, gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., erano stati trasmessi soltanto il successivo 20 maggio, con conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10. Con ulteriore motivo, il ricorrente si duole della mancata verifica dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, nonché dell'assenza di precisi riscontri individualizzanti, non avendo il LL fatto il nome del Mansueto, e senza che avesse mai riconosciuto la sua immagine in fotografia. Circa, infine, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, si contesta la sussistenza di ogni rapporto del Mansueto con qualsivoglia sodalizio mafioso.
3. La prima censura è infondata.
Una recente decisione di questa Corte Suprema - a lungo richiamata dal ricorrente - si è espressa nel senso che l'omesso deposito della richiesta del Pubblico ministero di emissione della misura della custodia cautelare e degli atti ad essa relativi è causa di nullità, da un lato, dell'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., e, dell'altro lato, della procedura di riesame, dovendo il Tribunale accertare, prima di adottare ogni deliberazione nel merito, se il difensore sia stato posto in condizione di conoscere tutti gli atti sui quali la richiesta del pubblico ministero si fonda (Sez. 3, 9 luglio 2008, Ambrosi). Premesso che, secondo l'orientamento di questa Corte, l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, è causa di nullità dell'interrogatorio di garanzia - un punto, quello adesso ricordato, non del tutto conforme al dictum del massimo organo di nomofilachia - poiché al difensore per un'adeguata difesa del proprio cliente deve essere garantita la conoscenza degli elementi si cui si fonda la misura coercitiva (una nullità di tipo intermedio che deve essere eccepita fino al compimento dell'interrogatorio), ha ribadito che la nullità del detto interrogatorio non incide sulla validità del provvedimento impostivo, ma può dar luogo alla liberazione dell'indagato a norma dell'art. 302 c.p.p.; puntualizzando, ancora una volta, che l'istanza volta a conseguire la caducazione della misura deve essere proposta davanti al giudice che procede e non nel corso del procedimento di riesame (Cass. Sez. un. 5 luglio 1995 Galletto); con possibilità di aggredire il provvedimento di rigetto con l'appello a norma dell'art.310 c.p.p., procedura definita "residuale" rispetto alla richiesta di riesame, la quale può essere proposta per far valere vizi genetici del provvedimento coercitivo. La novità di tale indirizzo ermeneutico si accentra nella proposizione che il deposito in cancelleria dell'ordinanza applicativa della misura con la richiesta del pubblico ministero ha lo scopo, non solo di assicurare un'adeguata difesa nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ma anche di fornire al difensore gli strumenti per valutare l'opportunità di contestare la richiesta del pubblico ministero in sede di riesame;
con la conseguenza che il detto deposito deve necessariamente precedere l'interrogatorio e, quindi, la richiesta di riesame avanzata dal difensore. L'omissione dell'avviso di deposito assume così un'incidenza davvero risolutiva nei confronti del procedimento di riesame. Rilevato che il giudice prima di decidere sulla richiesta deve controllare che il difensore, per mezzo dell'avviso di deposito di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, o comunque per mezzo di altri atti equipollenti, sia stato posto in condizione di avere completa ed effettiva conoscenza degli elementi sui quali si fonda la misura coercitiva, l'indirizzo giurisprudenziale qui all'esame ne ha tratto la conclusione che il difensore anche nel corso del procedimento cautelare ha interesse ad eccepire la mancata o incompleta conoscenza di tutti gli atti sui quali si fonda la misura coercitiva;
più specificamente, ha interesse a dedurre l'omesso deposito degli atti, il quale incide sull'esercizio del diritto di difesa anche nel procedimento de libertate. La conseguenza è, quindi, nel senso che l'omesso deposito della richiesta del pubblico ministero incide non solo sulla validità dell'interrogatorio di garanzia, da contestare con istanza rivolta al giudice che procede ed in caso di rigetto con l'appello ex art. 310 c.p.p., ma anche sulla ritualità della procedura di riesame che può essere messa in discussione dal difensore nell'istanza stessa di riesame o nel corso del procedimento.
La linea interpretativa adesso ricordata non può essere condivisa.
3.1. Come le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto occasione di statuire, la finalità del deposito di cui all'art. 293 c.p.p., comma 3, è quella di garantire al difensore la conoscenza diretta dell'ordinanza applicativa, della richiesta del pubblico ministero e degli atti su cui questa si fonda (Sez. un., 28 giugno 2005, Vitale). Resta però da stabilire se la via da battere sia costituita dalla richiesta di riesame ovvero dalla istanza volta a contestare un momento tutto intrinseco alla misura e come tale deducibile esclusivamente davanti al giudice del provvedimento impositivo. Ad avviso del Collegio occorre distinguere il caso in cui la violazione adesso rammentata venga fatta valere come unico motivo di riesame dall'ipotesi in cui a questa censura si accompagnino doglianze volte ad aggredire il contenuto del provvedimento custodiale o comunque dirette a dedurre vizi genetici del provvedimento stesso. Solo nel secondo caso, infatti, il giudice del riesame è tenuto a verificare gli stessi presupposti di legittimità dell'ordinanza custodiale, per poter decidere il merito delle censure proposte. D'altro canto se è vero che la qualità di gravame puro che contrassegna il riesame, assume rilievo preminente nell'ipotesi in cui non vengano proposti motivi di sorta e l'interessato si affidi al pieno effetto devolutivo del gravame, è anche vero che quando vengano proposti motivi e tali motivi si palesino non consentiti perché non deducibili davanti al giudice del riesame, è tutto il regime del sistema a gravame puro ad essere messo in discussione, tanto, in certo senso, da ridurre - e si vedrà fra poco in quale misura - lo stesso ambito cognitivo della pronuncia sulla relativa richiesta.
Non risulta, infatti, in alcun modo compromesso quel principio che, anzi, può ormai definirsi ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, in base al quale le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale, non intaccando l'intrinseca legittimità del provvedimento ma, agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva, devono essere fatte valere davanti al giudice di merito in un procedimento distinto da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca contemplata dall'art. 306 c.p.p.; con l'eccezione, però, del caso in cui la questione incentrata sull'inefficacia sia stata proposta, con il ricorso per Cassazione, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento così da ritenersi attratta da questo, tanto da poter essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione de libertate che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede (Sez. un., 17 aprile 1996, Moni). Poste tali premesse, dunque - ed è in tal modo appare risolto anche il primo caso avanti prospettato - l'eccezione di nullità dell'interrogatorio e di conseguente caducazione della misura non è accessibile alla sede del riesame, quando con esso vengano fatte valere violazioni implicanti sequenze successive, svincolate da eccezioni concernenti il contenuto del provvedimento impositivo;
senza contare che non si sarebbe potuto far vale la detta nullità perché intempestivamente dedotta.
Non è poi un caso, del resto, che questa Corte abbia avuto occasione di precisare che non è inammissibile la richiesta di riesame proposta, con riguardo ad una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata e prima che il difensore abbia ricevuto avviso del relativo deposito in cancelleria, in quanto la fissazione del dies a quo per l'impugnazione, funzionale alla determinazione del termine finale, non implica l'inammissibilità del ricorso antecedente, e d'altronde il carattere totalmente devolutivo del gravame, indipendentemente dalla proposizione di motivi, esclude per il riesame che la sanzione possa connettersi alla mancata cognizione dei contenuti del provvedimento impugnato (Sez., 2, 2 novembre 2003, Alvaro). Da tale principio, infatti, parrebbe poter derivare la conclusione che la mera proposizione di un atto denominato riesame comporta l'insorgere nel giudice del potere-dovere di decidere sulla richiesta, secondo il modello seguito nel caso di specie, con intuibili riverberi anche quanto alla possibilità di accesso davanti a questa Corte. Pure se l'allegazione di censure dirette ad un giudice cui è assegnata dalla legge una cognizione di diverso tipo potrebbe comportare una qualificazione dell'atto dissimile dal tipo legale (non emendabile, attesa l'eterogeneità dei mezzi, con il ricorso al precetto di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5), così da imporre, al momento della verifica dell'effettivo contenuto dell'atto, la mera constatazione della sua improponibilità (mediante una sorta di dichiarazione di non luogo a provvedere), non potendo l'atto stesso qualificarsi riesame.
3.2. Secondo quanto dedotto nel ricorso, la richiesta di riesame proposta dal difensore del Mansueto deduceva la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare per omesso avviso del deposito al difensore di fiducia dell'ordinanza con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere, della richiesta del Pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa, avendo il detto difensore ricevuto, in data 29 aprile 2009, il decreto di fissazione dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p., fissato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Palermo, su richiesta di rogatoria da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Ma, come hanno avuto occasione di statuire le Sezioni unite di questa Corte Suprema, l'eventualità che la notificazione del deposito non sia espletata quando il giudice procede all'interrogatorio, rimane priva di rilevanza rispetto all'attività difensiva;
il difensore, infatti, viene avvertito, ai sensi dell'art. 293 c.p.p., comma 1, dell'esecuzione della misura a carico del proprio assistito, e sa conseguentemente che gli atti di cui al comma 3 dello stesso articolo devono trovarsi in cancelleria ove potrà consultarli ed estrarne copia, essendo egli, d'altro canto, legittimato, in caso di omesso deposito, a denunciare la situazione in sede di interrogatorio;
non mancando di evidenziare che l'incombente informativo è funzionale solo al riesame e alla determinazione della iniziale decorrenza del termine per proporre impugnazione (Sez. un., 28 giugno. 2005, Vitale). Ed è proprio qui, semmai, che il difensore avrebbe dovuto denunciare l'inosservanza del precetto dell'art. 293 c.p.p., comma 3. Se la conseguenza del mancato avviso di deposito è, dunque, esclusivamente quella di proscrastinare la proposizione della richiesta di riesame, è solo il giudice del provvedimento impositivo che occorre investire (anche con le modalità sopra accennate) perché il detto avviso venga tempestivamente comunicato al difensore, dovendo in quello individuarsi l'unico organo giurisdizionale cui la legge impone l'esercizio di tale adempimento, risultando altrimenti sconvolte, non soltanto le specifiche competenze attribuite al giudice per le indagini preliminari ed al giudice del riesame, ma anche lo stesso modulo impugnatorio proprio del procedimento ex art. 309 c.p.p.. Senza contare che - fermo restando quanto precedentemente osservato circa la decorrenza dei termini per proporre il riesame - la cognizione della richiesta del pubblico ministero e degli atti posti a fondamento della richiesta stessa, a seguito dell'avviso di cui all'art. 293 c.p.p., comma 1, da parte del difensore, secondo il dictum delle Sezioni unite prima rammentato, è già assicurata dalla sicura conoscenza del deposito degli atti stessi. Il che risulta univocamente comprovato dalla certezza legale connessa alla disciplina dettata dall'art. 293 c.p.p., comma 3, funzionale sia agli strumenti direttamente revocatori sia a quelli propriamente impugnatori qui in questione;
tanto da determinare anche una situazione di conoscenza effettiva, pur richiedendo la legge la necessità di una conoscenza legale. In proposito le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto in base al quale il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 293 c.p.p., comma 3, e non da quello della sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. o di altro evento che faccia presumere la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo;
subito precisando che equivale alla notifica dell'avviso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice dal dovere di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di esso, di tutto quanto è oggetto di deposito (Sez. un,, 26 febbraio 2003, Mario). Ne consegue che le due prime censure di ordine processuale vanno entrambe disattese.
4. Manifestamente priva di fondamento è la doglianza incentrata sulla violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, e sulla conseguente caducazione della misura perché, pur essendo stata la richiesta di riesame depositata in data 12 maggio 2009, gli atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., erano stati trasmessi oltre i cinque giorni dalla richiesta stessa.
Infatti, la richiesta di riesame è stata spedita a mezzo del servizio postale ed è stata ricevuta solo il 18 maggio, giorno che occorre considerare ai fini previsti dall'art. 309 c.p.p., comma 5, con la conseguente tempestività della trasmissione degli atti. È noto che, qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all'estero, a norma dell'art. 582 c.p.p., comma 2, ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art.309 c.p.p., comma 5, decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla Cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta.
Cosicché il principio enunciato nella sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 4, prima parte, di presentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l'ipotesi della presentazione, a norma dell'art. 123 c.p.p., da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura (Sez. un., 22 marzo 2000, Sofrizzi).
5. Pur essendo state proposte esclusivamente censure di ordine processuale non proponibili davanti al giudice a quo, il Tribunale ha egualmente esaminato il merito della richiesta, così implicitamente qualificandola come una vera e propria richiesta di riesame. Appare allora opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 5 dicembre 2003, Marchese), non possono essere dedotte come motivo di ricorso per Cassazione contro il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8. Ed a tale stregua gli addebiti rivolti in sede di legittimità ad un contesto motivazionale che, di per sè, non presenta riconoscibili manchevolezze o profili di manifesta illogicità, appaiono, nei termini in cui sono prospettati, in larga parte meramente assertivi, così da non consentire una verifica della loro fondatezza in questa sede.
D'altro canto, la metodologia seguita dal ricorrente se da conto anche (almeno secondo quanto argomentato nella "richiesta di riesame") dell'asserita impossibilità di dedurre motivi di doglianza sul contenuto del provvedimento impositivo, non può certo sottrarre il ricorso, proprio nella parte concernente il contenuto dell'atto di base, alla sanzione derivante dal catalogo delle cause di inammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3, e, più in particolare, dall'essere state avanzate censure non consentite.
6. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2009