TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 10.11.2025, dinanzi al giudice dott.ssa MA NN UR, assistita dal funzionario dott.ssa MNN Vangi, nella causa iscritta al n. 390/2025 r.g., è presente l'avv. MA AT per parte appellante, nessuno è comparso per parte appellata, già dichiarata contumace. L'avv. AT chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il provvedimento assunto all'udienza del 26.5.2025 con cui fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza, invita parte appellante a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. AT discute oralmente la causa, riportandosi agli scritti difensivi, e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, domandando che la causa venga decisa. L'avv. AT indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte appellante, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
MA NN UR
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa MA NN UR, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 390/2025 r.g., proposta
DA
, titolare della omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MA AT,
-appellante-
CONTRO
in Bisceglie, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore,
-appellato contumace-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 10.11.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente, come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
quale titolare dell'omonima impresa, interponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 123/2024, resa dal Giudice di Pace di Bisceglie, pubblicata in data 9.7.2024
e non notificata, con la quale il giudice di prime cure, definitivamente pronunciando sulle domande del in Bisceglie. così decideva: Controparte_1
«dichiara inammissibile l'opposizione iscritta al n Rg. 299/2024 in quanto tardiva,
2 dichiara la definitiva esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 88/2024 reso dal GDP di Bisceglie
e notificato in data 13.03.2024.
Spese compensate.»
L'odierno appellante, di professione imprenditore vivaista titolare dell'omonima ditta Di
Lecce Pasquale corrente in Bisceglie, veniva incaricato dal CP_1 Controparte_1 sito in Bisceglie, di eseguire attività di manutenzione dei giardini e del verde condominiale e, in tale veste, forniva prestazioni e servizi in favore del appellato. Nonostante CP_1 la regolare esecuzione delle prestazioni, la fattura emessa non veniva onorata, per cui con ricorso iscritto al n. 165/2024 r.g. del G.d.P. di Bisceglie veniva domandata l'emissione di una ingiunzione di pagamento in danno del Condominio per € 2.310,00. Con decreto ingiuntivo n. 88/2024, reso provvisoriamente esecutivo, il Giudice di Pace di Bisceglie ingiungeva al , il pagamento della somma di € 2.310,00, Controparte_1 oltre interessi come per legge, e spese del giudizio monitorio, liquidate in € 549,00, di cui
€ 473,00 per compensi e € 76,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il ricorso ed il decreto ingiuntivo venivano notificati all'ingiunto in data 13.3.2024. In data
23.4.2024 era iscritto a ruolo il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1
costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva in via
[...] preliminare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione spiegata dal CP_1 per superamento del termine perentorio di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione. Il Giudice di Pace di Bisceglie, all'esito del giudizio, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, ma compensava integralmente le spese di lite.
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 123/2024, pubblicata il 9.7.2024, del Pt_1
Giudice di Pace di Bisceglie, per vizio di violazione di legge, per illogicità ed erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c. e per omessa motivazione nella parte in cui erano state compensate le spese di lite e, in parziale riforma della stessa, chiedeva condannarsi per soccombenza al pagamento delle spese di lite l'opponente CP_1
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si costituiva il
[...]
sito in Bisceglie appellato, di cui all'udienza del 26.5.2025 era dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Istruita la causa con produzione documentale e già acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, era fissata l'udienza di discussione e decisione. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale, comparsa solo parte appellante, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
3 L'atto di appello di presenta tutti i requisiti idonei a consentire di Parte_1 individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione del punto contestato della sentenza e delle ragioni a confutazione della decisione del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto notificato al procuratore costituito in primo grado dell'appellato il 30.1.2025, nel termine inferiore a sei mesi dalla pubblicazione il 9.7.2024 della sentenza di primo grado, non notificata. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Passando al merito del presente giudizio, con l'unico motivo di appello, il censura Pt_1 la sentenza impugnata nella parte in cui, senza motivazione, ha disposto la compensazione delle spese di lite. Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
L'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di Bisceglie ha compensato le spese di lite, nonostante la parte appellante, opposta in quel giudizio, sia risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
L'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dispone che «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 6, 18.2.2020, n. 3977).
L'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è integrata quando muta, dopo l'inizio della causa, il quadro di riferimento costituito da principi di diritto, mentre la assoluta novità della questione è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte
4 cost. n. 77 del 2018).
Nella controversia in primo grado, le questioni di rito non erano complesse o nuove e i più recenti orientamenti giurisprudenziali, oltre a non essere indicati, esprimono, in realtà, principi generali elaborati da molti anni (viene richiamata dal giudice di prime cure solo una pronuncia di legittimità del 2011).
“Le gravi ed eccezionali ragioni ‒ insite anche nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c., nel modo integrato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale (v. Corte cost. n. 77 del 2018, in motivazione) ‒, che devono essere indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale «non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. L., 21.5.2024, n. 14036).
Nel caso di specie, peraltro, la decisione assunta di compensazione delle spese di lite non
è sorretta da alcuna motivazione. La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. 6, 13.5.2019, n. 12633). Le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, 4.8.2022, n. 24178).
Con riferimento alla sentenza gravata non può neppure discorrersi di motivazione generica, trattandosi proprio di motivazione assente.
Si aggiunge che non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui al novellato art. 92 c.p.c., attesa la totale soccombenza dell'opponente che aveva tardivamente proposto CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'odierno appellante. Il Giudice di
Pace avrebbe, dunque, dovuto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata.
Se è vero, inoltre, che le gravi ragioni possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi Cass. Sez. 6,
28.5.2015, n. 11130), nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
5 Come supra detto, non sono, infatti, ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni, non discorrendosi di una vicenda di particolare complessità sia quanto agli aspetti sostanziali che processuali, né sulla tempestività dell'opposizione sussistono questioni controverse in giurisprudenza. Deve, pertanto, applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.
In conclusione, la sentenza appellata va parzialmente riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, così come quelle del giudizio di appello, come liquidate in dispositivo, a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del giudice MA NN
UR, nella causa civile di appello n. 390/2025 r.g., avverso la sentenza n. 123/2024, pubblicata in data 9.7.2024, nel procedimento n. 299/2024 r.g. Giudice di Pace di
Bisceglie, disattesa ogni contraria istanza e difesa, così decide:
- in accoglimento dell'appello spiegato da , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta, nei confronti del in Bisceglie, in riforma parziale della Controparte_1 sentenza n. 123/2024 del Giudice di Pace di Bisceglie: dichiara tenuto e condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi ed € 1.089,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
- dichiara tenuto e condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 174,00 per esborsi ed €
1.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Sentenza resa a seguito di discussione orale, pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 10.11.2025
Il giudice
MA NN UR
6
Sezione Civile
All'udienza del 10.11.2025, dinanzi al giudice dott.ssa MA NN UR, assistita dal funzionario dott.ssa MNN Vangi, nella causa iscritta al n. 390/2025 r.g., è presente l'avv. MA AT per parte appellante, nessuno è comparso per parte appellata, già dichiarata contumace. L'avv. AT chiede di essere autorizzato a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il provvedimento assunto all'udienza del 26.5.2025 con cui fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza, invita parte appellante a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. AT discute oralmente la causa, riportandosi agli scritti difensivi, e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, domandando che la causa venga decisa. L'avv. AT indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte appellante, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
MA NN UR
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa MA NN UR, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 390/2025 r.g., proposta
DA
, titolare della omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MA AT,
-appellante-
CONTRO
in Bisceglie, in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore,
-appellato contumace-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 10.11.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente, come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
quale titolare dell'omonima impresa, interponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 123/2024, resa dal Giudice di Pace di Bisceglie, pubblicata in data 9.7.2024
e non notificata, con la quale il giudice di prime cure, definitivamente pronunciando sulle domande del in Bisceglie. così decideva: Controparte_1
«dichiara inammissibile l'opposizione iscritta al n Rg. 299/2024 in quanto tardiva,
2 dichiara la definitiva esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 88/2024 reso dal GDP di Bisceglie
e notificato in data 13.03.2024.
Spese compensate.»
L'odierno appellante, di professione imprenditore vivaista titolare dell'omonima ditta Di
Lecce Pasquale corrente in Bisceglie, veniva incaricato dal CP_1 Controparte_1 sito in Bisceglie, di eseguire attività di manutenzione dei giardini e del verde condominiale e, in tale veste, forniva prestazioni e servizi in favore del appellato. Nonostante CP_1 la regolare esecuzione delle prestazioni, la fattura emessa non veniva onorata, per cui con ricorso iscritto al n. 165/2024 r.g. del G.d.P. di Bisceglie veniva domandata l'emissione di una ingiunzione di pagamento in danno del Condominio per € 2.310,00. Con decreto ingiuntivo n. 88/2024, reso provvisoriamente esecutivo, il Giudice di Pace di Bisceglie ingiungeva al , il pagamento della somma di € 2.310,00, Controparte_1 oltre interessi come per legge, e spese del giudizio monitorio, liquidate in € 549,00, di cui
€ 473,00 per compensi e € 76,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Il ricorso ed il decreto ingiuntivo venivano notificati all'ingiunto in data 13.3.2024. In data
23.4.2024 era iscritto a ruolo il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Parte_1
costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eccepiva in via
[...] preliminare l'improcedibilità ed inammissibilità dell'opposizione spiegata dal CP_1 per superamento del termine perentorio di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione. Il Giudice di Pace di Bisceglie, all'esito del giudizio, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, ma compensava integralmente le spese di lite.
Il proponeva appello avverso la sentenza n. 123/2024, pubblicata il 9.7.2024, del Pt_1
Giudice di Pace di Bisceglie, per vizio di violazione di legge, per illogicità ed erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c. e per omessa motivazione nella parte in cui erano state compensate le spese di lite e, in parziale riforma della stessa, chiedeva condannarsi per soccombenza al pagamento delle spese di lite l'opponente CP_1
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello, non si costituiva il
[...]
sito in Bisceglie appellato, di cui all'udienza del 26.5.2025 era dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Istruita la causa con produzione documentale e già acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, era fissata l'udienza di discussione e decisione. All'odierna udienza, a seguito della discussione orale, comparsa solo parte appellante, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
3 L'atto di appello di presenta tutti i requisiti idonei a consentire di Parte_1 individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione del punto contestato della sentenza e delle ragioni a confutazione della decisione del giudice di primo grado.
Si evidenzia, poi, la tempestività dell'appello in esame in quanto notificato al procuratore costituito in primo grado dell'appellato il 30.1.2025, nel termine inferiore a sei mesi dalla pubblicazione il 9.7.2024 della sentenza di primo grado, non notificata. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Passando al merito del presente giudizio, con l'unico motivo di appello, il censura Pt_1 la sentenza impugnata nella parte in cui, senza motivazione, ha disposto la compensazione delle spese di lite. Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
L'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di Bisceglie ha compensato le spese di lite, nonostante la parte appellante, opposta in quel giudizio, sia risultata totalmente vittoriosa in primo grado.
L'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, dispone che «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 6, 18.2.2020, n. 3977).
L'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è integrata quando muta, dopo l'inizio della causa, il quadro di riferimento costituito da principi di diritto, mentre la assoluta novità della questione è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte
4 cost. n. 77 del 2018).
Nella controversia in primo grado, le questioni di rito non erano complesse o nuove e i più recenti orientamenti giurisprudenziali, oltre a non essere indicati, esprimono, in realtà, principi generali elaborati da molti anni (viene richiamata dal giudice di prime cure solo una pronuncia di legittimità del 2011).
“Le gravi ed eccezionali ragioni ‒ insite anche nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c., nel modo integrato dalla pronuncia di illegittimità costituzionale (v. Corte cost. n. 77 del 2018, in motivazione) ‒, che devono essere indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale «non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. L., 21.5.2024, n. 14036).
Nel caso di specie, peraltro, la decisione assunta di compensazione delle spese di lite non
è sorretta da alcuna motivazione. La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. 6, 13.5.2019, n. 12633). Le gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, 4.8.2022, n. 24178).
Con riferimento alla sentenza gravata non può neppure discorrersi di motivazione generica, trattandosi proprio di motivazione assente.
Si aggiunge che non ricorreva alcuna delle ipotesi di cui al novellato art. 92 c.p.c., attesa la totale soccombenza dell'opponente che aveva tardivamente proposto CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'odierno appellante. Il Giudice di
Pace avrebbe, dunque, dovuto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata.
Se è vero, inoltre, che le gravi ragioni possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrate, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (vedi Cass. Sez. 6,
28.5.2015, n. 11130), nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
5 Come supra detto, non sono, infatti, ravvisabili i presupposti del provvedimento adottato previsti dall'art. 92 c.p.c. da intendersi come gravi ed eccezionali ragioni, non discorrendosi di una vicenda di particolare complessità sia quanto agli aspetti sostanziali che processuali, né sulla tempestività dell'opposizione sussistono questioni controverse in giurisprudenza. Deve, pertanto, applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione.
In conclusione, la sentenza appellata va parzialmente riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste, così come quelle del giudizio di appello, come liquidate in dispositivo, a carico del
. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del giudice MA NN
UR, nella causa civile di appello n. 390/2025 r.g., avverso la sentenza n. 123/2024, pubblicata in data 9.7.2024, nel procedimento n. 299/2024 r.g. Giudice di Pace di
Bisceglie, disattesa ogni contraria istanza e difesa, così decide:
- in accoglimento dell'appello spiegato da , quale titolare dell'omonima Parte_1 ditta, nei confronti del in Bisceglie, in riforma parziale della Controparte_1 sentenza n. 123/2024 del Giudice di Pace di Bisceglie: dichiara tenuto e condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi ed € 1.089,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
- dichiara tenuto e condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 174,00 per esborsi ed €
1.702,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Sentenza resa a seguito di discussione orale, pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 10.11.2025
Il giudice
MA NN UR
6