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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 12/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2551/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2551/2022 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IC SI, presso il cui Studio sito in Fabriano (AN), Via GB Milani n. 20, è elettivamente domiciliato ATTORE OPPONENTE
Nei confronti di
(Codice Fiscale IVA ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. ORLANDO OLIVIERI, presso il cui Studio sito in Senigallia (AN), C.so 2 Giugno n. 64, è elettivamente domiciliato CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI Parte opponente (come da note di precisazione delle conclusioni del Parte_1
21.5.2025):
“- Voglia, l'ill.mo Giudice, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo n. 751/2022 RG 2084/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 22/09/2022 e notificato in data 6/10/2022 e per l'effetto, previa dichiarazione di sua nullità / annullabilità /illegittimità /inefficacia, revocare lo stesso.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.”. Parte opposta arch. (come da note di precisazione delle conclusioni del 19.5.2025): CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere con qualsivoglia statuizione le domande di parte attrice opponente, per i motivi esposti in narrativa, poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e per
pagina 1 di 9 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 751/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 23/09/2022 nel procedimento monitorio n. 2084/2022 R.G., dichiarandone la definitiva esecutorietà; IN VIA SUBORDINATA, per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare che l'Arch. è CP_1 creditore nei confronti del , in persona del suo Amministratore Dott.ssa Parte_1 CP_2 della somma di € 16.120,00, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore dell'Arch. della somma di € 16.120,00, o di Parte_1 CP_1 quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi quelli della fase monitoria, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione Il ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro l'arch. Parte_1 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 751/2022, chiedendo di revocare detto
[...] provvedimento monitorio, previa declaratoria di sua nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia, stante la ritenuta risoluzione del contratto con cui era stato conferito incarico professionale all'odierno convenuto opposto e, in ogni caso, in considerazione della mancata stipula dell'appendice per l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi. In particolare, secondo la prospettazione offerta da parte attrice opponente, in data 27.9.2018 il costituito da 4 palazzine, aveva conferito incarico professionale Parte_1 all'arch. per la direzione dei lavori di ristrutturazione delle palazzine denominate “A” e CP_1
“B”, mentre, per i restanti corpi “C” e “D”, le parti avrebbero dovuto stipulare un'appendice apposita ad integrazione del contratto in accordo con la ditta esecutrice. Tuttavia, secondo quanto esposto da parte attrice opponente, terminati i lavori dei blocchi “A” e “B” nell'anno 2019 e corrisposto il compenso al professionista convenuto, con riferimento ai lavori di ristrutturazione da eseguirsi sulle altre palazzine, il Condominio deliberava di effettuare tali opere accedendo ai bonus fiscali all'epoca vigenti e di affidarsi a un general contractor che avrebbe acquistato il credito di imposta e fatto realizzare i lavori mediante affidamento di incarico diretto all'impresa esecutrice e relativi professionisti. In particolare, quanto ai lavori inerenti al blocco “D”, il condominio ha esposto di aver individuato al tempo quale general contractor la ditta a cui si rivolgeva Controparte_3 quindi direttamente l'arch. presentando il preventivo delle proprie spettanze, mentre, CP_1 con riferimento alle opere della palazzina “C”, il condominio opponente riferiva che esse non venivano mai avviate in considerazione del dissenso espresso da una condomina proprietaria della maggior parte delle unità immobiliari situate nella palazzina in commento. Parte opponente ha quindi contestato la pretesa creditoria formulata nei propri confronti in via monitoria dall'arch. riferendo che, medio tempore, allo stesso era stato anche revocato CP_1
l'incarico da parte di ritenendosi estraneo in forza di quanto sopra ad ogni Controparte_3 rapporto professionale con il medesimo professionista avente ad oggetto l'attività di direzione delle opere di cui al blocco “D”.
pagina 2 di 9 Si è costituito ritualmente in giudizio l'arch. contestando le difese e le domande CP_1 formulate dal Condominio opponente, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto, chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo emesso. In particolare, parte convenuta opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione spiegata dal deducendo l'avvenuto espletamento da parte dell'arch. di Parte_1 CP_1 una serie di prestazioni, dettagliatamente descritte con comparsa di costituzione, legate ai lavori edili da compiersi negli edifici condominiali blocchi “C” e “D” in forza del contratto del 27.9.2018 stipulato tra le parti. Il professionista, odierno convenuto opposto, ha quindi dedotto che il menzionato contratto rappresentava l'unica fonte del rapporto contrattuale intercorso con il attore e che le prestazioni ivi richieste all'arch. di progettazione e Parte_1 CP_1 direzione lavori riguardassero anche gli edifici “C” e “D” – seppur con la precisazione per cui, in sede monitoria, il professionista ingiungente aveva richiesto il pagamento del solo compenso per attività di progettazione e di quelle ad essa propedeutiche ulteriormente descritte con atto introduttivo, considerato il mancato espletamento dell'ulteriore attività di direzione dei lavori. Il predetto professionista ha ulteriormente specificato che alcuna deroga o modifica al contratto originario del 27.9.2018 era stata apportata dalle odierne parti processuali e che egli non aveva mai rinunciato ai propri diritti nascenti da tale accordo contrattuale nei confronti del condominio attore, quale committente, ritenendo quindi la vigenza ed efficacia del suddetto accordo contrattuale, indipendentemente dalla stipula dell'ulteriore contratto tra il condominio e la
[...]
soggetto con cui l'arch. ha riferito di avere unicamente collaborato per la CP_4 CP_1 buona resa del progetto. Pertanto, atteso il mancato pagamento da parte del delle proprie Parte_1 prestazioni professionali, l'arch. ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo sulla base CP_1 della fattura n. 1 del 9.9.2022 dell'importo di € 16.120,00. Parte convenuta ha poi formulato richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. All'esito della prima udienza, l'intestato Tribunale ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. La causa è stata istruita mediante espletamento di prove orali e produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 10.6.2025 con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******* La domanda di opposizione formulata dal ” avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 751/2022 è da ritenersi infondata: invero, le risultanze probatorie dell'odierno giudizio hanno corroborato la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'arch. CP_1
Al fine di ricostruire il rapporto contrattuale insorto tra le parti, foriero dell'odierno contendere, occorre fare riferimento all'incarico per prestazioni professionali del 27.9.2018 siglato tra le parti, i cui artt. 1 e 2, rubricati rispettivamente “Natura e oggetto dell'incarico” e “Prestazioni richieste al
pagina 3 di 9 professionista”, così testualmente recitano: “Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico Pa fiduciario professionale: Il 226 ubicato nella Frazione di Marotta, Controparte_5
Comune di Mondolfo (PU) per: A) Progetto e Direzione Lavori delle coperture, delle facciate, e parti comuni condominiali, edifici A+B+C+D; B) Rilievo metrico e strumentale con restituzione grafica e confronto con lo stato legittimato;
C) Elaborato Planimetrico dell'immobile; D) Progetto nuova rete fognaria e sistemazione del piano terra, delle parti comuni condominiali. E) Gara di Appalto, elaborazione e valutazione delle offerte pervenute, edifici A+B+C+D, sulla base degli elaborati dell'Ing. F) Contabilità lavori periodica e finale G) Persona_1
Dichiarazione Fine lavori e sospensione lavori H) Assistenza settimanale ai lavori L) Presentazione pratiche edilizie …” (v. doc. 2 fasc. att. e doc. 3, all. 1, fasc. conv.). Al successivo art. 6, le parti pattuivano i
“termini”, prettamente temporali stante il contenuto testuale di tale articolo, per l'espletamento dell'incarico, individuando un cronoprogramma delle prestazioni richieste e concordate prevedendo che, dalla stipula del contratto e fino al 31.5.2019, sarebbe intervenuta la definizione della pratica edilizia per i lavori di cui all'art. 1 sub A, la firma dei contratti con le ditte interessate all'appalto e l'inizio della Direzione dei Lavori per i blocchi condominiali “A” e “B”, prevedendo, quanto ai corpi “C” e “D”, la successiva aggiunta di un'appendice al contratto in accordo con la ditta esecutrice. Al successivo art. 7 del contratto, le parti determinavano la misura del compenso dovuto al professionista per l'espletamento delle singole prestazioni già dettagliate al precedente art. 1, punti A, B, C, D ed E, ovvero, precisamente:
- per le prestazioni di cui all'art. 1_A (progetto e Direzione lavori della copertura, facciate e parti comuni condominiali di tutti i blocchi condominiali) veniva indicato un importo totale presunto di
€ 20.400,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_B (lavori extra propedeutici alla realizzazione delle opere da assegnare successivamente in corso d'opera al professionista: rilievo metrico e strumentale con restituzione grafica e confronto con lo stato legittimato cartaceo comprensivo di ogni spesa necessaria e completo per svolgere ogni pratica con restituzione finale della prestazione professionale dei file) veniva indicato un importo totale di € 7.200,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_C (elaborato planimetrico dell'immobile) veniva indicato un importo di € 3.600,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_D (progetto nuova rete fognaria, sistemazione del piano terra, solo le parti comuni condominiali, progetto esecutivo e Direzione Lavori) veniva indicato un importo lavori presunti di € 1.800,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_E (gara di appalto 2016, elaborazione e valutazione delle offerte pervenute per gli edifici A+B+C+D, a corpo) veniva indicato un importo di € 700,00. Inoltre, al medesimo art. 7 del contratto, le parti regolavano pattiziamente anche il compenso delle
“Prestazioni Professionali in Economia” che sarebbero state espletate dall'arch. ivi CP_1 prevedendo che “il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall'architetto in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie viene concordemente determinata in € 50,00 ora”. Occorre inoltre precisare che le prestazioni di progettazione e Direzione Lavori rese dall'arch. per gli edifici “A” e “B” non costituiscono oggetto dell'odierno contendere in quanto, CP_1
pagina 4 di 9 come espressamente affermato da parte convenuta opposta, esse sono già state regolarmente saldate;
del pari, il professionista, ingiungente in sede monitoria, ha espressamente dedotto in atti che la pretesa creditoria avanzata nel procedimento di ingiunzione ante causam non aveva ad oggetto la richiesta di corresponsione del compenso per l'attività di Direzione Lavori, ma unicamente le prestazioni di cui all'art. 7, punto 1_B) del contratto, l'attività di progettazione del sistema cappotto per i blocchi condominiali “C” e “D” e il pagamento delle vacazioni per le prestazioni Pt_3 professionali in economia connesse alle ridette attività. Così delineato il quadro dei rapporti contrattuali tra le parti, con riguardo alle singole prestazioni professionali rispetto alle quali l'arch. ha domandato il pagamento in sede monitoria, si CP_1 rappresenta quanto segue. Come anzidetto, l'odierno convenuto opposto ha domandato la corresponsione degli onorari per le prestazioni descritte al precitato art. 7, punto 1_B (segnatamente, per i definiti “lavori extra propedeutici alla realizzazione delle opere” consistenti nel rilievo metrico e strumentale con restituzione grafica e confronto con lo stato legittimato”), deducendo di aver espletato l'attività in commento nel periodo maggio - novembre 2019. Orbene, con riguardo a tali attività, ciò che è emerso dall'espletata istruttoria è che, effettivamente, l'arch. ha effettuato il rilievo topografico strumentale in questione, tramite GPS e CP_1 stazione totale laser, eseguendo diversi sopralluoghi con il proprio collaboratore geom. CP_6 nei mesi di maggio e giugno 2019, anche alla presenza dell'amministratrice p.t. del
[...] condominio opponente. Invero, nel corso della deposizione testimoniale del precitato collaboratore resa all'udienza del 17.1.2024, questi ha così dichiarato: “Ho ricevuto incarico della esecuzione dei rilievi topografici dei blocchi A-B-C-D e la corte esterna. …”, ed espressamente confermato di aver svolto le lavorazioni extra in commento, anche alla presenza dell'arch. all'uopo Persona_2 eseguendo i rilievi topografici descritti e procedendo poi in studio alla elaborazione dei punti rilevati con restituzione grafica in planimetria, come raffigurata nel documento n. 4 del fascicolo di parte convenuta opposta, confermato dal teste stesso (v. verbale udienza del 17.1.2024). Analogamente, anche il teste arch. escusso alla medesima udienza del 17.1.2024, ha Persona_2 confermato l'esecuzione delle lavorazioni extra de quibus, così esprimendosi: “Cap. 2: “Confermo l'attività relativa ai rilievi sui blocchi A-B-C-D ed i relativi computi metrici dell'esterno degli edifici” (v. verbale udienza del 17.1.2024); ulteriormente, il precitato teste ha confermato di aver collaborato insieme all'arch. e all'arch. alla redazione delle tavole di restituzione grafica Controparte_7 CP_1 digitale dello stato legittimato in formato cartaceo di tutti i blocchi condominiali e dello stato attuale in formato digitale delle parti comuni condominiali successivamente ai rilievi strumentali condotti in loco (tavole acquisite agli atti dell'odierno giudizio sub docc. da 5 a 22 fasc. conv. opposto). Ulteriormente, anche il teste arch. escusso all'udienza del 13.3.2024, ha Controparte_7 dichiarato di aver collaborato con il professionista odierno convenuto opposto per l'effettuazione del rilievo e della restituzione grafica dei blocchi condominiali A-B-C-D e, in particolare, di aver redatto le già sopra elencate tavole depositate agli atti del giudizio sulla base dei rilievi eseguiti dal medesimo teste e dal geom. (v. verbale udienza del 13.3.2024). Controparte_6
pagina 5 di 9 All'esito dell'istruttoria, pertanto, è stata fornita la prova dell'avvenuto espletamento da parte dell'arch. anche per il tramite dei propri collaboratori, delle prestazioni inerenti alle CP_1 lavorazioni extra di cui all'art. 7, punto 1_B, il tutto per il corrispettivo contrattualmente convenuto di € 7.200,00. Con riferimento alle prestazioni relative agli edifici condominiali “C” e “D” riguardanti il progetto del sistema cappotto denominato “ , all'esito del giudizio e, in particolare, dell'espletata Pt_3 istruttoria orale, nonché dalle evidenze documentali, è emerso che, effettivamente, l'arch. CP_1 ha espletato detta attività. Invero, all'udienza del 17.1.2024, il teste arch. ha
[...] Persona_2 confermato detta circostanza, i.e. l'avvenuta realizzazione da parte dell'arch. in CP_1 collaborazione con il predetto teste, del progetto de quo, ulteriormente confermando anche la partecipazione del professionista convenuto opposto all'assemblea condominiale del 2.6.2019 volta a illustrare ai condomini il progetto per il sistema cappotto per gli edifici “C” e “D” al medesimo affidato. Ulteriormente, dall'esame della missiva mail datata 30.9.2019, prodotta da parte convenuta opposta al doc. 25 e inviata dall'amministratrice condominiale p.t., dott.ssa emerge CP_2 che, effettivamente, il condominio “ ” aveva affidato la progettazione del cappotto per i Parte_1 corpi condominiali “C” e “D” al professionista odierno ingiungente, riconoscendo allo stesso un corrispettivo di € 7.200,00 per tale attività, a fronte del preventivo invio da parte dell'arch. CP_1 dei relativi computi metrici del 28.9.2019 per le prestazioni riguardanti entrambi i corpi
[...] condominiali “C” e “D” (v. docc. 25, 28, 29 e 40 fasc. conv. opposta), come è possibile evincere dalla comunicazione mail riprodotta in calce al medesimo documento 25 depositato dall'opposto. Ulteriore conferma giunge anche dal contenuto delle mail scambiate tra l'arch. e la CP_1 dott.ssa quale amministratrice condominiale p.t., tra il 6 e l'11.3.2020, contenenti la CP_2 richiesta formulata da quest'ultima al predetto professionista di fornirle proprio i computi metrici relativi ai lavori de quibus (v. docc. 42 e 43 fasc. conv. opposto). Peraltro, ad ulteriore conferma del ruolo progettuale svolto per quanto qui di interesse dal professionista odierno convenuto opposto, interviene sia la comunicazione mail del 10.2.2020 inviata dall'arch. all'ing. - contenente l'analisi tecnico/economica del CP_1 Persona_3 progetto “ per l'edificio “D” e il relativo computo metrico per tale intervento a firma Pt_3 dell'odierno ingiungente (v. doc. 41 fasc. conv. opposto) - sia il “Verbale di coordinamento n. 1” della riunione del 27.2.2020 svoltasi, tra gli altri, alla presenza dell'amministratrice condominiale p.t. e dell'arch. (documento allegato alla comunicazione mail del 13.3.2020 inviata dall'ing. CP_1 all'arch. sub doc. 47 fasc. conv. opposto), ove quest'ultimo viene Persona_3 CP_1 qualificato come “progettista e direttore dei lavori” quanto alle opere di cui al complesso condominiale “D”. Pertanto, dalle suddette risultanze probatorie, si evince che il condominio opponente, nella persona dell'amministratrice p.t., era pienamente a conoscenza dell'esecuzione dell'attività progettuale da parte dell'arch. per gli edifici condominiali in questione, avendo CP_1 conferito al medesimo professionista detto incarico ed espressamente quantificando l'ammontare del corrispettivo al medesimo spettante in complessivi € 7.200,00.
pagina 6 di 9 Da ultimo, l'arch. ha domandato, in sede monitoria, il pagamento del compenso di CP_1 complessivi € 1.100,00 a titolo di vacazioni per le prestazioni professionali in economia di cui all'art. 7 del contratto e, in particolare, per: - partecipazione all'incontro dell'1.2.2019 del collaboratore arch. presso il Comune di Mondolfo per apertura cancello e area Persona_2 ecologica (durata 3 ore); - partecipazione all'assemblea di condominio del 2.6.2019 (durata 10 ore);
- partecipazione all'assemblea di condominio del 31.8.2019 (durata 5 ore); - incontro del 3.12.2019 con una condomina richiesto dall'amministratrice di condominio (durata 4 ore), per un totale di n. 22 ore. Anche sotto tale profilo, la pretesa creditoria del convenuto opposto è risultata fondata nei termini da questi prospettati, essendosi peraltro limitata la difesa del opponente a contestare Parte_1 soltanto genericamente la suddetta pretesa creditoria. In particolare, la partecipazione dell'arch. all'incontro svoltosi presso il Comune di Persona_2
Mondolfo in data 1.2.2019, in qualità di collaboratore dell'arch. è stata confermata dal CP_1 precitato professionista in sede di esame testimoniale, oltre che ulteriormente avvalorata dall'allegazione documentale sub n. 30 del fascicolo di parte convenuta opposta ove viene dato atto dell'attività espletata in tale circostanza. Con riguardo poi alla partecipazione del convenuto opposto alle assemblee del 2.6.2019 e 31.8.2019, il condominio “ ” non ha negato tale circostanza - anzi ammettendola Parte_1 rispetto a quella del giugno 2019 - né ha contestato l'ammontare delle ore di vacazione richiesto dall'arch. ulteriormente evidenziando che il teste arch. pur affermando CP_1 Persona_2 di non ricordare con esattezza le date, ha comunque confermato di aver anch'egli partecipato a più di un'assemblea insieme all'arch. CP_1
Ciò dicasi anche in punto alla richiesta di pagamento di onorario per l'assistenza prettamente tecnica fornita su richiesta dell'amministratrice condominiale p.t. in occasione della riunione del 3.12.2019, svoltasi presso lo studio dell'arch. – che ne ha confermato lo Persona_2 svolgimento – e alla presenza di quest'ultimo, oltre che di una condomina del blocco “C” e del proprio tecnico. Di contro, all'esito dell'odierno giudizio, le contestazioni espresse dall'opponente si sono rivelate infondate e indimostrate. In particolare, il opponente ha contestato la pretesa creditoria dell'arch. Parte_1 CP_1 affermandone l'insussistenza, poiché secondo la prospettazione difensiva attorea: i) il contratto de quo si sarebbe risolto in quanto superato da un ulteriore accordo siglato dal condominio con altro soggetto ( all'esito della decisione dell'assemblea condominiale del 2.6.2019 ; ii) Controparte_4
l'appendice di cui all'art. 6, convenuta nel contratto del 27.9.2018 rispetto alle opere per i corpi “C” e “D”, non risulta essere mai stata stipulata tra le parti. Quanto alla prima contestazione, essa non ha trovato dimostrazione all'esito dell'odierno giudizio. Al contrario, la documentazione di causa e, in particolare, lo scambio di mail del 3.6.2019 intervenuto tra l'amministratrice condominiale p.t. e l'arch. all'indomani dell'assemblea CP_1 condominiale del 2.6.2019 – ove il convenuto opposto, come confermato anche dal teste arch.
illustrava il progetto del sistema cappotto per gli edifici “C” e “D” dopo la fine dei Persona_2
pagina 7 di 9 lavori per i blocchi “A” e “B” – al fine di individuare le attività da compiersi, comprova che, indipendentemente dalla decisione del condominio di affidare i lavori di ristrutturazione rientranti nell'Ecobonus a ditta specializzata nel settore, non veniva al contempo messo in discussione, revocato o risolto l'incarico già conferito quasi un anno prima all'arch. (v. doc. 35 fasc. CP_1 conv. opposto, ove l'amministratore condominiale p.t. così si esprime: “… Per i compensi sei tu che devi darmi l'offerta che faremo rientrare nel Ecobonus, tieni presente quanto mi avevi già preventivato perché i condomini hanno il tuo precedente preventivo con il dettaglio dei compensi. …”). Peraltro, non può condividersi l'ulteriore deduzione difensiva del opponente circa il Parte_1 fatto che, in ogni caso, il contratto di incarico per l'attività di progettazione stipulato con l'odierno professionista ingiungente sarebbe decaduto per effetto del diverso e ulteriore contratto siglato dal condominio con per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, o per Controparte_4 effetto della ritenuta collaborazione che sarebbe stata intrattenuta dal professionista con la menzionata ditta terza, trattandosi in ogni caso di prestazioni tra loro differenti. Inoltre, a quanto consta, non risulta neppure che il condominio “ ” abbia formalmente comunicato Parte_1 all'arch. di non eseguire più alcuna attività di progettazione quanto ai corpi CP_1 condominiali “C” e “D”, anzi continuando a scambiare con esso, come documentato, diverse comunicazioni circa le attività da compiersi negli anni 2019-2020 (quando ancora ricopriva anche il ruolo di Direttore dei Lavori nominato dal condominio) e sollevando le prime contestazioni soltanto a seguito della richiesta stragiudiziale di pagamento dei propri compensi inoltrata dal professionista con pec del 28.2.2021. In riferimento alla seconda contestazione, ritiene l'odierna autorità giudiziaria che la mancata stipula di un'appendice al contratto a nulla rilevi rispetto all'odierno contendere, sia in quanto essa avrebbe, qualora siglata, dovuto riguardare unicamente i “termini” di espletamento dell'incarico, i.e. le tempistiche e il cronoprogramma delle prestazioni (stando al contenuto prettamente testuale dell'art. 6), sia in considerazione del fatto che l'accordo in commento descriveva già analiticamente al suo interno le attività richieste al professionista e il compenso convenuto. Quanto esposto, si ritiene che l'espletata istruttoria abbia comprovato l'an della pretesa creditoria connessa alla fattura n. 1/2022 emessa dal professionista arch. avendo parte CP_1 convenuta opposta adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò posto, avuto riguardo al profilo del quantum della pretesa creditoria dell'arch. le CP_1 risultanze probatorie hanno corroborato anche sotto tale aspetto la domanda di parte convenuta opposta, potendosi ritenere la congruità e legittimità dell'importo richiesto con la fattura azionata in relazione alle prestazioni professionali rese, rilevato che il predetto professionista ha commisurato la propria richiesta agli importi stabiliti su accordo tra le parti (v. contratto di incarico del settembre 2018 sub doc. 2 fasc. att. e doc.
3.1 fasc. conv., corrispettivo comunicato dall'amministratore condominiale con mail del 30.9.2019, sub doc. 25 fasc. conv. opposto) o, comunque, a criteri pattiziamente convenuti con la parte opponente. Inoltre, in relazione a tale profilo, si osserva che il condominio “ ” non ha mai contestato, neppure nell'odierna Parte_1 sede, l'ammontare del corrispettivo richiesto dall'arch. o la sua congruità. CP_1
pagina 8 di 9 Pertanto, all'esito dell'espletata istruttoria, quanto alla fattura n. 1/2022, è emerso che l'arch. CP_1
- onerato sotto tale profilo in considerazione del fatto che, nel giudizio di opposizione,
[...]
l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve quindi provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria – ha offerto la prova specifica della fonte dell'obbligazione dedotta a sostegno della richiesta formulata in via monitoria e dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa inerenti, anche sotto il profilo del loro ammontare e relativa congruità. Conclusivamente, a fronte di tutti i rilievi fin qui svolti, l'opposizione proposta dal Parte_1
” va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 751/2022.
[...]
Sulle spese processuali Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste integralmente a carico del attore opponente “ , con liquidazione come in dispositivo, in Parte_1 Parte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo ai valori medi di riferimento dei compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2551/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 751/2022 emesso dal Tribunale civile di Pesaro in data 22.9.2022, depositato il 23.9.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il “ ” alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 Parte_1 in favore dell'arch. liquidate in complessivi € 5.077,00 a titolo di compenso, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge.
Pesaro, 12 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Flavia Mazzini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2551/2022 promossa da:
(Codice Fiscale ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IC SI, presso il cui Studio sito in Fabriano (AN), Via GB Milani n. 20, è elettivamente domiciliato ATTORE OPPONENTE
Nei confronti di
(Codice Fiscale IVA ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'Avv. ORLANDO OLIVIERI, presso il cui Studio sito in Senigallia (AN), C.so 2 Giugno n. 64, è elettivamente domiciliato CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI Parte opponente (come da note di precisazione delle conclusioni del Parte_1
21.5.2025):
“- Voglia, l'ill.mo Giudice, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo n. 751/2022 RG 2084/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 22/09/2022 e notificato in data 6/10/2022 e per l'effetto, previa dichiarazione di sua nullità / annullabilità /illegittimità /inefficacia, revocare lo stesso.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.”. Parte opposta arch. (come da note di precisazione delle conclusioni del 19.5.2025): CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere con qualsivoglia statuizione le domande di parte attrice opponente, per i motivi esposti in narrativa, poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, e per
pagina 1 di 9 l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 751/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 23/09/2022 nel procedimento monitorio n. 2084/2022 R.G., dichiarandone la definitiva esecutorietà; IN VIA SUBORDINATA, per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare che l'Arch. è CP_1 creditore nei confronti del , in persona del suo Amministratore Dott.ssa Parte_1 CP_2 della somma di € 16.120,00, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso del giudizio, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore dell'Arch. della somma di € 16.120,00, o di Parte_1 CP_1 quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi quelli della fase monitoria, oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a base della decisione Il ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pesaro l'arch. Parte_1 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 751/2022, chiedendo di revocare detto
[...] provvedimento monitorio, previa declaratoria di sua nullità/annullabilità/illegittimità/inefficacia, stante la ritenuta risoluzione del contratto con cui era stato conferito incarico professionale all'odierno convenuto opposto e, in ogni caso, in considerazione della mancata stipula dell'appendice per l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi. In particolare, secondo la prospettazione offerta da parte attrice opponente, in data 27.9.2018 il costituito da 4 palazzine, aveva conferito incarico professionale Parte_1 all'arch. per la direzione dei lavori di ristrutturazione delle palazzine denominate “A” e CP_1
“B”, mentre, per i restanti corpi “C” e “D”, le parti avrebbero dovuto stipulare un'appendice apposita ad integrazione del contratto in accordo con la ditta esecutrice. Tuttavia, secondo quanto esposto da parte attrice opponente, terminati i lavori dei blocchi “A” e “B” nell'anno 2019 e corrisposto il compenso al professionista convenuto, con riferimento ai lavori di ristrutturazione da eseguirsi sulle altre palazzine, il Condominio deliberava di effettuare tali opere accedendo ai bonus fiscali all'epoca vigenti e di affidarsi a un general contractor che avrebbe acquistato il credito di imposta e fatto realizzare i lavori mediante affidamento di incarico diretto all'impresa esecutrice e relativi professionisti. In particolare, quanto ai lavori inerenti al blocco “D”, il condominio ha esposto di aver individuato al tempo quale general contractor la ditta a cui si rivolgeva Controparte_3 quindi direttamente l'arch. presentando il preventivo delle proprie spettanze, mentre, CP_1 con riferimento alle opere della palazzina “C”, il condominio opponente riferiva che esse non venivano mai avviate in considerazione del dissenso espresso da una condomina proprietaria della maggior parte delle unità immobiliari situate nella palazzina in commento. Parte opponente ha quindi contestato la pretesa creditoria formulata nei propri confronti in via monitoria dall'arch. riferendo che, medio tempore, allo stesso era stato anche revocato CP_1
l'incarico da parte di ritenendosi estraneo in forza di quanto sopra ad ogni Controparte_3 rapporto professionale con il medesimo professionista avente ad oggetto l'attività di direzione delle opere di cui al blocco “D”.
pagina 2 di 9 Si è costituito ritualmente in giudizio l'arch. contestando le difese e le domande CP_1 formulate dal Condominio opponente, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto, chiedendo quindi la conferma del decreto ingiuntivo emesso. In particolare, parte convenuta opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione spiegata dal deducendo l'avvenuto espletamento da parte dell'arch. di Parte_1 CP_1 una serie di prestazioni, dettagliatamente descritte con comparsa di costituzione, legate ai lavori edili da compiersi negli edifici condominiali blocchi “C” e “D” in forza del contratto del 27.9.2018 stipulato tra le parti. Il professionista, odierno convenuto opposto, ha quindi dedotto che il menzionato contratto rappresentava l'unica fonte del rapporto contrattuale intercorso con il attore e che le prestazioni ivi richieste all'arch. di progettazione e Parte_1 CP_1 direzione lavori riguardassero anche gli edifici “C” e “D” – seppur con la precisazione per cui, in sede monitoria, il professionista ingiungente aveva richiesto il pagamento del solo compenso per attività di progettazione e di quelle ad essa propedeutiche ulteriormente descritte con atto introduttivo, considerato il mancato espletamento dell'ulteriore attività di direzione dei lavori. Il predetto professionista ha ulteriormente specificato che alcuna deroga o modifica al contratto originario del 27.9.2018 era stata apportata dalle odierne parti processuali e che egli non aveva mai rinunciato ai propri diritti nascenti da tale accordo contrattuale nei confronti del condominio attore, quale committente, ritenendo quindi la vigenza ed efficacia del suddetto accordo contrattuale, indipendentemente dalla stipula dell'ulteriore contratto tra il condominio e la
[...]
soggetto con cui l'arch. ha riferito di avere unicamente collaborato per la CP_4 CP_1 buona resa del progetto. Pertanto, atteso il mancato pagamento da parte del delle proprie Parte_1 prestazioni professionali, l'arch. ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo sulla base CP_1 della fattura n. 1 del 9.9.2022 dell'importo di € 16.120,00. Parte convenuta ha poi formulato richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo della cui opposizione trattasi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. All'esito della prima udienza, l'intestato Tribunale ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. La causa è stata istruita mediante espletamento di prove orali e produzioni documentali;
terminata l'istruttoria, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe riportate, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 10.6.2025 con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******* La domanda di opposizione formulata dal ” avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 751/2022 è da ritenersi infondata: invero, le risultanze probatorie dell'odierno giudizio hanno corroborato la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dall'arch. CP_1
Al fine di ricostruire il rapporto contrattuale insorto tra le parti, foriero dell'odierno contendere, occorre fare riferimento all'incarico per prestazioni professionali del 27.9.2018 siglato tra le parti, i cui artt. 1 e 2, rubricati rispettivamente “Natura e oggetto dell'incarico” e “Prestazioni richieste al
pagina 3 di 9 professionista”, così testualmente recitano: “Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico Pa fiduciario professionale: Il 226 ubicato nella Frazione di Marotta, Controparte_5
Comune di Mondolfo (PU) per: A) Progetto e Direzione Lavori delle coperture, delle facciate, e parti comuni condominiali, edifici A+B+C+D; B) Rilievo metrico e strumentale con restituzione grafica e confronto con lo stato legittimato;
C) Elaborato Planimetrico dell'immobile; D) Progetto nuova rete fognaria e sistemazione del piano terra, delle parti comuni condominiali. E) Gara di Appalto, elaborazione e valutazione delle offerte pervenute, edifici A+B+C+D, sulla base degli elaborati dell'Ing. F) Contabilità lavori periodica e finale G) Persona_1
Dichiarazione Fine lavori e sospensione lavori H) Assistenza settimanale ai lavori L) Presentazione pratiche edilizie …” (v. doc. 2 fasc. att. e doc. 3, all. 1, fasc. conv.). Al successivo art. 6, le parti pattuivano i
“termini”, prettamente temporali stante il contenuto testuale di tale articolo, per l'espletamento dell'incarico, individuando un cronoprogramma delle prestazioni richieste e concordate prevedendo che, dalla stipula del contratto e fino al 31.5.2019, sarebbe intervenuta la definizione della pratica edilizia per i lavori di cui all'art. 1 sub A, la firma dei contratti con le ditte interessate all'appalto e l'inizio della Direzione dei Lavori per i blocchi condominiali “A” e “B”, prevedendo, quanto ai corpi “C” e “D”, la successiva aggiunta di un'appendice al contratto in accordo con la ditta esecutrice. Al successivo art. 7 del contratto, le parti determinavano la misura del compenso dovuto al professionista per l'espletamento delle singole prestazioni già dettagliate al precedente art. 1, punti A, B, C, D ed E, ovvero, precisamente:
- per le prestazioni di cui all'art. 1_A (progetto e Direzione lavori della copertura, facciate e parti comuni condominiali di tutti i blocchi condominiali) veniva indicato un importo totale presunto di
€ 20.400,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_B (lavori extra propedeutici alla realizzazione delle opere da assegnare successivamente in corso d'opera al professionista: rilievo metrico e strumentale con restituzione grafica e confronto con lo stato legittimato cartaceo comprensivo di ogni spesa necessaria e completo per svolgere ogni pratica con restituzione finale della prestazione professionale dei file) veniva indicato un importo totale di € 7.200,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_C (elaborato planimetrico dell'immobile) veniva indicato un importo di € 3.600,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_D (progetto nuova rete fognaria, sistemazione del piano terra, solo le parti comuni condominiali, progetto esecutivo e Direzione Lavori) veniva indicato un importo lavori presunti di € 1.800,00;
- per le prestazioni di cui all'art. 1_E (gara di appalto 2016, elaborazione e valutazione delle offerte pervenute per gli edifici A+B+C+D, a corpo) veniva indicato un importo di € 700,00. Inoltre, al medesimo art. 7 del contratto, le parti regolavano pattiziamente anche il compenso delle
“Prestazioni Professionali in Economia” che sarebbero state espletate dall'arch. ivi CP_1 prevedendo che “il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall'architetto in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie viene concordemente determinata in € 50,00 ora”. Occorre inoltre precisare che le prestazioni di progettazione e Direzione Lavori rese dall'arch. per gli edifici “A” e “B” non costituiscono oggetto dell'odierno contendere in quanto, CP_1
pagina 4 di 9 come espressamente affermato da parte convenuta opposta, esse sono già state regolarmente saldate;
del pari, il professionista, ingiungente in sede monitoria, ha espressamente dedotto in atti che la pretesa creditoria avanzata nel procedimento di ingiunzione ante causam non aveva ad oggetto la richiesta di corresponsione del compenso per l'attività di Direzione Lavori, ma unicamente le prestazioni di cui all'art. 7, punto 1_B) del contratto, l'attività di progettazione del sistema cappotto per i blocchi condominiali “C” e “D” e il pagamento delle vacazioni per le prestazioni Pt_3 professionali in economia connesse alle ridette attività. Così delineato il quadro dei rapporti contrattuali tra le parti, con riguardo alle singole prestazioni professionali rispetto alle quali l'arch. ha domandato il pagamento in sede monitoria, si CP_1 rappresenta quanto segue. Come anzidetto, l'odierno convenuto opposto ha domandato la corresponsione degli onorari per le prestazioni descritte al precitato art. 7, punto 1_B (segnatamente, per i definiti “lavori extra propedeutici alla realizzazione delle opere” consistenti nel rilievo metrico e strumentale con restituzione grafica e confronto con lo stato legittimato”), deducendo di aver espletato l'attività in commento nel periodo maggio - novembre 2019. Orbene, con riguardo a tali attività, ciò che è emerso dall'espletata istruttoria è che, effettivamente, l'arch. ha effettuato il rilievo topografico strumentale in questione, tramite GPS e CP_1 stazione totale laser, eseguendo diversi sopralluoghi con il proprio collaboratore geom. CP_6 nei mesi di maggio e giugno 2019, anche alla presenza dell'amministratrice p.t. del
[...] condominio opponente. Invero, nel corso della deposizione testimoniale del precitato collaboratore resa all'udienza del 17.1.2024, questi ha così dichiarato: “Ho ricevuto incarico della esecuzione dei rilievi topografici dei blocchi A-B-C-D e la corte esterna. …”, ed espressamente confermato di aver svolto le lavorazioni extra in commento, anche alla presenza dell'arch. all'uopo Persona_2 eseguendo i rilievi topografici descritti e procedendo poi in studio alla elaborazione dei punti rilevati con restituzione grafica in planimetria, come raffigurata nel documento n. 4 del fascicolo di parte convenuta opposta, confermato dal teste stesso (v. verbale udienza del 17.1.2024). Analogamente, anche il teste arch. escusso alla medesima udienza del 17.1.2024, ha Persona_2 confermato l'esecuzione delle lavorazioni extra de quibus, così esprimendosi: “Cap. 2: “Confermo l'attività relativa ai rilievi sui blocchi A-B-C-D ed i relativi computi metrici dell'esterno degli edifici” (v. verbale udienza del 17.1.2024); ulteriormente, il precitato teste ha confermato di aver collaborato insieme all'arch. e all'arch. alla redazione delle tavole di restituzione grafica Controparte_7 CP_1 digitale dello stato legittimato in formato cartaceo di tutti i blocchi condominiali e dello stato attuale in formato digitale delle parti comuni condominiali successivamente ai rilievi strumentali condotti in loco (tavole acquisite agli atti dell'odierno giudizio sub docc. da 5 a 22 fasc. conv. opposto). Ulteriormente, anche il teste arch. escusso all'udienza del 13.3.2024, ha Controparte_7 dichiarato di aver collaborato con il professionista odierno convenuto opposto per l'effettuazione del rilievo e della restituzione grafica dei blocchi condominiali A-B-C-D e, in particolare, di aver redatto le già sopra elencate tavole depositate agli atti del giudizio sulla base dei rilievi eseguiti dal medesimo teste e dal geom. (v. verbale udienza del 13.3.2024). Controparte_6
pagina 5 di 9 All'esito dell'istruttoria, pertanto, è stata fornita la prova dell'avvenuto espletamento da parte dell'arch. anche per il tramite dei propri collaboratori, delle prestazioni inerenti alle CP_1 lavorazioni extra di cui all'art. 7, punto 1_B, il tutto per il corrispettivo contrattualmente convenuto di € 7.200,00. Con riferimento alle prestazioni relative agli edifici condominiali “C” e “D” riguardanti il progetto del sistema cappotto denominato “ , all'esito del giudizio e, in particolare, dell'espletata Pt_3 istruttoria orale, nonché dalle evidenze documentali, è emerso che, effettivamente, l'arch. CP_1 ha espletato detta attività. Invero, all'udienza del 17.1.2024, il teste arch. ha
[...] Persona_2 confermato detta circostanza, i.e. l'avvenuta realizzazione da parte dell'arch. in CP_1 collaborazione con il predetto teste, del progetto de quo, ulteriormente confermando anche la partecipazione del professionista convenuto opposto all'assemblea condominiale del 2.6.2019 volta a illustrare ai condomini il progetto per il sistema cappotto per gli edifici “C” e “D” al medesimo affidato. Ulteriormente, dall'esame della missiva mail datata 30.9.2019, prodotta da parte convenuta opposta al doc. 25 e inviata dall'amministratrice condominiale p.t., dott.ssa emerge CP_2 che, effettivamente, il condominio “ ” aveva affidato la progettazione del cappotto per i Parte_1 corpi condominiali “C” e “D” al professionista odierno ingiungente, riconoscendo allo stesso un corrispettivo di € 7.200,00 per tale attività, a fronte del preventivo invio da parte dell'arch. CP_1 dei relativi computi metrici del 28.9.2019 per le prestazioni riguardanti entrambi i corpi
[...] condominiali “C” e “D” (v. docc. 25, 28, 29 e 40 fasc. conv. opposta), come è possibile evincere dalla comunicazione mail riprodotta in calce al medesimo documento 25 depositato dall'opposto. Ulteriore conferma giunge anche dal contenuto delle mail scambiate tra l'arch. e la CP_1 dott.ssa quale amministratrice condominiale p.t., tra il 6 e l'11.3.2020, contenenti la CP_2 richiesta formulata da quest'ultima al predetto professionista di fornirle proprio i computi metrici relativi ai lavori de quibus (v. docc. 42 e 43 fasc. conv. opposto). Peraltro, ad ulteriore conferma del ruolo progettuale svolto per quanto qui di interesse dal professionista odierno convenuto opposto, interviene sia la comunicazione mail del 10.2.2020 inviata dall'arch. all'ing. - contenente l'analisi tecnico/economica del CP_1 Persona_3 progetto “ per l'edificio “D” e il relativo computo metrico per tale intervento a firma Pt_3 dell'odierno ingiungente (v. doc. 41 fasc. conv. opposto) - sia il “Verbale di coordinamento n. 1” della riunione del 27.2.2020 svoltasi, tra gli altri, alla presenza dell'amministratrice condominiale p.t. e dell'arch. (documento allegato alla comunicazione mail del 13.3.2020 inviata dall'ing. CP_1 all'arch. sub doc. 47 fasc. conv. opposto), ove quest'ultimo viene Persona_3 CP_1 qualificato come “progettista e direttore dei lavori” quanto alle opere di cui al complesso condominiale “D”. Pertanto, dalle suddette risultanze probatorie, si evince che il condominio opponente, nella persona dell'amministratrice p.t., era pienamente a conoscenza dell'esecuzione dell'attività progettuale da parte dell'arch. per gli edifici condominiali in questione, avendo CP_1 conferito al medesimo professionista detto incarico ed espressamente quantificando l'ammontare del corrispettivo al medesimo spettante in complessivi € 7.200,00.
pagina 6 di 9 Da ultimo, l'arch. ha domandato, in sede monitoria, il pagamento del compenso di CP_1 complessivi € 1.100,00 a titolo di vacazioni per le prestazioni professionali in economia di cui all'art. 7 del contratto e, in particolare, per: - partecipazione all'incontro dell'1.2.2019 del collaboratore arch. presso il Comune di Mondolfo per apertura cancello e area Persona_2 ecologica (durata 3 ore); - partecipazione all'assemblea di condominio del 2.6.2019 (durata 10 ore);
- partecipazione all'assemblea di condominio del 31.8.2019 (durata 5 ore); - incontro del 3.12.2019 con una condomina richiesto dall'amministratrice di condominio (durata 4 ore), per un totale di n. 22 ore. Anche sotto tale profilo, la pretesa creditoria del convenuto opposto è risultata fondata nei termini da questi prospettati, essendosi peraltro limitata la difesa del opponente a contestare Parte_1 soltanto genericamente la suddetta pretesa creditoria. In particolare, la partecipazione dell'arch. all'incontro svoltosi presso il Comune di Persona_2
Mondolfo in data 1.2.2019, in qualità di collaboratore dell'arch. è stata confermata dal CP_1 precitato professionista in sede di esame testimoniale, oltre che ulteriormente avvalorata dall'allegazione documentale sub n. 30 del fascicolo di parte convenuta opposta ove viene dato atto dell'attività espletata in tale circostanza. Con riguardo poi alla partecipazione del convenuto opposto alle assemblee del 2.6.2019 e 31.8.2019, il condominio “ ” non ha negato tale circostanza - anzi ammettendola Parte_1 rispetto a quella del giugno 2019 - né ha contestato l'ammontare delle ore di vacazione richiesto dall'arch. ulteriormente evidenziando che il teste arch. pur affermando CP_1 Persona_2 di non ricordare con esattezza le date, ha comunque confermato di aver anch'egli partecipato a più di un'assemblea insieme all'arch. CP_1
Ciò dicasi anche in punto alla richiesta di pagamento di onorario per l'assistenza prettamente tecnica fornita su richiesta dell'amministratrice condominiale p.t. in occasione della riunione del 3.12.2019, svoltasi presso lo studio dell'arch. – che ne ha confermato lo Persona_2 svolgimento – e alla presenza di quest'ultimo, oltre che di una condomina del blocco “C” e del proprio tecnico. Di contro, all'esito dell'odierno giudizio, le contestazioni espresse dall'opponente si sono rivelate infondate e indimostrate. In particolare, il opponente ha contestato la pretesa creditoria dell'arch. Parte_1 CP_1 affermandone l'insussistenza, poiché secondo la prospettazione difensiva attorea: i) il contratto de quo si sarebbe risolto in quanto superato da un ulteriore accordo siglato dal condominio con altro soggetto ( all'esito della decisione dell'assemblea condominiale del 2.6.2019 ; ii) Controparte_4
l'appendice di cui all'art. 6, convenuta nel contratto del 27.9.2018 rispetto alle opere per i corpi “C” e “D”, non risulta essere mai stata stipulata tra le parti. Quanto alla prima contestazione, essa non ha trovato dimostrazione all'esito dell'odierno giudizio. Al contrario, la documentazione di causa e, in particolare, lo scambio di mail del 3.6.2019 intervenuto tra l'amministratrice condominiale p.t. e l'arch. all'indomani dell'assemblea CP_1 condominiale del 2.6.2019 – ove il convenuto opposto, come confermato anche dal teste arch.
illustrava il progetto del sistema cappotto per gli edifici “C” e “D” dopo la fine dei Persona_2
pagina 7 di 9 lavori per i blocchi “A” e “B” – al fine di individuare le attività da compiersi, comprova che, indipendentemente dalla decisione del condominio di affidare i lavori di ristrutturazione rientranti nell'Ecobonus a ditta specializzata nel settore, non veniva al contempo messo in discussione, revocato o risolto l'incarico già conferito quasi un anno prima all'arch. (v. doc. 35 fasc. CP_1 conv. opposto, ove l'amministratore condominiale p.t. così si esprime: “… Per i compensi sei tu che devi darmi l'offerta che faremo rientrare nel Ecobonus, tieni presente quanto mi avevi già preventivato perché i condomini hanno il tuo precedente preventivo con il dettaglio dei compensi. …”). Peraltro, non può condividersi l'ulteriore deduzione difensiva del opponente circa il Parte_1 fatto che, in ogni caso, il contratto di incarico per l'attività di progettazione stipulato con l'odierno professionista ingiungente sarebbe decaduto per effetto del diverso e ulteriore contratto siglato dal condominio con per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, o per Controparte_4 effetto della ritenuta collaborazione che sarebbe stata intrattenuta dal professionista con la menzionata ditta terza, trattandosi in ogni caso di prestazioni tra loro differenti. Inoltre, a quanto consta, non risulta neppure che il condominio “ ” abbia formalmente comunicato Parte_1 all'arch. di non eseguire più alcuna attività di progettazione quanto ai corpi CP_1 condominiali “C” e “D”, anzi continuando a scambiare con esso, come documentato, diverse comunicazioni circa le attività da compiersi negli anni 2019-2020 (quando ancora ricopriva anche il ruolo di Direttore dei Lavori nominato dal condominio) e sollevando le prime contestazioni soltanto a seguito della richiesta stragiudiziale di pagamento dei propri compensi inoltrata dal professionista con pec del 28.2.2021. In riferimento alla seconda contestazione, ritiene l'odierna autorità giudiziaria che la mancata stipula di un'appendice al contratto a nulla rilevi rispetto all'odierno contendere, sia in quanto essa avrebbe, qualora siglata, dovuto riguardare unicamente i “termini” di espletamento dell'incarico, i.e. le tempistiche e il cronoprogramma delle prestazioni (stando al contenuto prettamente testuale dell'art. 6), sia in considerazione del fatto che l'accordo in commento descriveva già analiticamente al suo interno le attività richieste al professionista e il compenso convenuto. Quanto esposto, si ritiene che l'espletata istruttoria abbia comprovato l'an della pretesa creditoria connessa alla fattura n. 1/2022 emessa dal professionista arch. avendo parte CP_1 convenuta opposta adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò posto, avuto riguardo al profilo del quantum della pretesa creditoria dell'arch. le CP_1 risultanze probatorie hanno corroborato anche sotto tale aspetto la domanda di parte convenuta opposta, potendosi ritenere la congruità e legittimità dell'importo richiesto con la fattura azionata in relazione alle prestazioni professionali rese, rilevato che il predetto professionista ha commisurato la propria richiesta agli importi stabiliti su accordo tra le parti (v. contratto di incarico del settembre 2018 sub doc. 2 fasc. att. e doc.
3.1 fasc. conv., corrispettivo comunicato dall'amministratore condominiale con mail del 30.9.2019, sub doc. 25 fasc. conv. opposto) o, comunque, a criteri pattiziamente convenuti con la parte opponente. Inoltre, in relazione a tale profilo, si osserva che il condominio “ ” non ha mai contestato, neppure nell'odierna Parte_1 sede, l'ammontare del corrispettivo richiesto dall'arch. o la sua congruità. CP_1
pagina 8 di 9 Pertanto, all'esito dell'espletata istruttoria, quanto alla fattura n. 1/2022, è emerso che l'arch. CP_1
- onerato sotto tale profilo in considerazione del fatto che, nel giudizio di opposizione,
[...]
l'opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve quindi provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria – ha offerto la prova specifica della fonte dell'obbligazione dedotta a sostegno della richiesta formulata in via monitoria e dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa inerenti, anche sotto il profilo del loro ammontare e relativa congruità. Conclusivamente, a fronte di tutti i rilievi fin qui svolti, l'opposizione proposta dal Parte_1
” va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 751/2022.
[...]
Sulle spese processuali Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste integralmente a carico del attore opponente “ , con liquidazione come in dispositivo, in Parte_1 Parte_1 applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo ai valori medi di riferimento dei compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2551/2022, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 751/2022 emesso dal Tribunale civile di Pesaro in data 22.9.2022, depositato il 23.9.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il “ ” alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_1 Parte_1 in favore dell'arch. liquidate in complessivi € 5.077,00 a titolo di compenso, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva se dovuta e cpa come per legge.
Pesaro, 12 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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