TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 15/03/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'11.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dalle parti;
- rilevato che non è stata ancora dichiarata la contumacia della Controparte_1 nei cui confronti è stata proposta l'odierna opposizione ex art. 650
[...]
c.p.c.;
- osservato che l'opponente e l'intervenuta hanno preso posizione sulla questione sollevata nel provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 22.1.2025, insistendo entrambe nell'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni;
Il Giudice
1. dichiara la contumacia della (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 434/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 434 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Parte_1 C.F._1
FLORIS (C.F. ) e Angelo CODA (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Nuoro, via Mughina n. 73, presso lo studio dei difensori;
attore-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
convenuta contumace
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata dalla mandataria C.F. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Flavio GARRONE (C.F.
), elettivamente domiciliata a Bergamo, via Gian Maria Scotti n. 11, C.F._4
presso lo studio del difensore;
intervenuta
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
13.3.2025):
“affinché l'Ill.mo Giudice voglia dichiarare la contumacia della ed Controparte_4
estromettere la società per essa perché costituita nel presente giudizio CP_2 CP_3
in difetto di legittimazione passiva. Infine accogliere le conclusioni cosi come rassegnate negli atti difensivi ritualmente depositati”.
Nell'interesse dell'intervenuta (rassegnate nella comparsa d'intervento e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.3.2025):
“Nel merito:
- in via principale respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dal sig.
contro il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso in data 27.09.2019 dal Tribunale Parte_1
di Nuoro perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti dalla cessionaria del credito nelle proprie difese, confermando la validità e l'efficacia CP_2
definitiva del decreto ingiuntivo medesimo.
- in subordine condannare comunque l'opponente a pagare alla rappresentata Controparte_2 da l'importo di € 109.346,55 con valuta 31.12.2017 oltre interessi moratori al CP_3
tasso legale pro tempore maturati e maturandi al saldo sul residuo capitale dovuto, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali indicate nel ricorso monitorio.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege”.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 26.7.2019 nella cancelleria di questo
Tribunale, la quale procuratrice della Controparte_1 [...]
ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di CP_5
105.206,29 euro – “valuta al 05.09.2017 oltre interessi al tasso legale sino al saldo
sull'importo capitale di € 102.737,73 nonché alle competenze legali della presente
procedura comprensive del contributo unificato ex D.P.R. 30.05.2002 n. 115 come da
nota allegata (doc. n. 11), al rimborso forfettario spese generali ex art. 2 comma 2° D.M.
n. 55/14, al costo delle copie autentiche, al costo della sua notifica ed agli esborsi per la
registrazione dello stesso” – a carico di e , esponendo Parte_1 CP_6
quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il saldo debitore derivante dal contratto di mutuo fondiario (atto a rogito del Notaio, dott. Persona_1
rep. n. 103.616, racc. n. 32.023, munito di formula esecutiva in data 10.6.2009)
stipulato il 28.5.2009 tra la e Parte_2 Parte_1 [...]
dell'importo di 90.000,00 euro, mutuo garantito da ipoteca volontaria CP_6
(iscritta in data 12.6.2009 ai nn. 6532/1036 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Nuoro – Servizio di Pubblicità Immobiliare;
b. essa ricorrente era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi – e,
conseguentemente, anche nella titolarità del credito de quo – di cui era originariamente titolare la in seguito all'operazione di Parte_2
Per_ fusione per incorporazione del 5.7.2012 (atto a rogito del Notaio, dott.ssa
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 rep. n. 28961, racc. n. 1741), alla cessione in blocco del 31.10.2013 in favore Pt_3
di (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_5
Italiana Parte II n. 131 del 7.11.2013) ed al successivo incarico da parte di quest'ultima a essa ricorrente alla riscossione dei medesimi crediti oggetto della predetta alienazione;
c. nonostante la lettera raccomandata A.R. di messa in mora del 20.1.2017, i debitori non avevano provveduto ad estinguere l'esposizione debitoria sopra menzionata.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 228/2019, emesso il 27.9.2019 (proc. n. 918/2019 RAC),
dell'importo di 105.206,29 euro, “con gli interessi come richiesti e le spese di questa
procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese e € 2135,00 per compenso di
avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede,
esponendo quanto segue:
a. dopo l'emissione del provvedimento monitorio – regolarmente notificatogli e dichiarato esecutivo il 20.1.2020 – la aveva notificato a esso Controparte_2
opponente (ed a ) atto di precetto e successivo atto di CP_6
pignoramento immobiliare (avente ad oggetto il fabbricato, di proprietà
dell'opponente e della sito a Mamoiada, via Pasubio n. 11, censito nel CP_6
NCEU di detto Comune al foglio 11, particella 308), con conseguente radicazione della procedura esecutiva n. R.ES. 14/2023 di questo Tribunale, nel corso della
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 quale il 26.4.2023 la creditrice procedente aveva formulato istanza di vendita;
b. con ordinanza pronunciata il 13.3.2024 – in seguito alla sentenza n. 9479/2023
delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione – il Giudice
dell'esecuzione aveva dato avviso a esso debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al solo fine di far accertare l'eventuale abusività delle clausole incidenti sull'an o sul quantum
del credito oggetto del provvedimento monitorio;
c. a suo dire il contratto di mutuo fondiario del 28.5.2009 era affetto da nullità, totale o parziale, attesa la vessatorietà di diverse clausole contenute nel medesimo e nelle relative “norme generali”, in violazione degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs.
206/2005, in particolare:
i. l'art. 2 del contratto (termine e modalità di rimborso, tassi d'interesse) e l'art. 5 delle Norme generali (Calcolo degli interessi e variazione del piano di ammortamento), anche in relazione al piano di ammortamento predisposto, siccome redatti senza osservare gli obblighi di trasparenza e chiarezza, non consentivano a esso consumatore di comprendere i criteri di calcolo adottati e, conseguentemente, di valutare le relative conseguenze economiche;
ii. l'art. 6 delle “Norme generali”, perché “non indica, anche a titolo
esemplificativo, giustificati motivi, determinando così a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto di mutuo, nonché in relazione alle modalità di comunicazione
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 da parte della banca delle eventuali modifiche unilaterali del contratto
(lettera semplice), pattuizione rendeva incerta la conoscibilità per il
consumatore di dette modifiche e, quindi, la possibilità di esercitare
tempestivamente il diritto di recesso;
iii. l'art. 8 delle “Norme Generali”, stante la manifesta eccessività degli interessi di mora;
iv. l'art. 9 delle “Norme Generali”, nella parte in cui prevedeva la decadenza del consumatore dal beneficio del termine, in ipotesi di inadempimento anche di una sola rata di rimborso o parte della stessa;
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare il carattere abusivo degli articoli 2, 5 del contratto di mutuo e degli articoli 6, 8,
9 delle Norme generali allegate al contratto di Mutuo oltre a quelli che potrà, d'ufficio, rilevare abusivi. Pertanto:
- in via principale dichiarare nullo il contratto di mutuo e le norme generali allegate sottoscritti dalle parti e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 228 del 2019 emesso dal Tribunale di Nuoro;
- in subordine dichiarare la nullità degli articoli 2, 5 del contratto di mutuo e degli articoli
6, 8, 9 delle Norme generali allegate al contratto di Mutuo oltre a quelli che potrà,
d'ufficio, rilevare abusivi.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 23.7.2024, è intervenuta nel presente giudizio la la quale, nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_2
decreto ingiuntivo (o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle somma ingiunta o il minor importo accertato in corso di causa) ha sostenuto quanto segue:
a. essa intervenuta era divenuta titolare del credito oggetto di causa all'esito di una
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 serie di operazioni, in particolare:
i. nel contesto un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite e dell'accordo con efficacia a decorrere dal 12.9.2019, la
[...]
aveva riacquistato dalla Controparte_1 Controparte_5
(titolare del credito oggetto di causa in virtù delle operazioni menzionate dalla nella fase monitoria e Controparte_1
riassunte nel punto 1-b che precede) alcuni crediti nella titolarità di quest'ultima;
ii. all'esito della cessione in blocco in suo favore da parte della
[...]
stipulata il 4.12.2019, come da avviso Controparte_1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 145
del 10.12.2019 (operazione preceduta da 131 del 7.11.2013;
iii. essa intervenuta aveva incaricato, prima la poi la Controparte_7
per il recupero dei crediti oggetto della cessione CP_3
menzionata nel punto che precede;
b. l'opposizione era infondata, poiché:
i. essa intervenuta era carente di legittimazione passiva in ordine alle domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, nonché
ad eventuali pretese restitutorie del cliente, siccome mera cessionaria del credito;
ii. gli artt. 2, 5, 6 e 9 del contratto di mutuo, analogamente all'art. 5 delle
Norme Generali erano testualmente chiari e tali da non ingenerare alcuna
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 incertezza nel consumatore;
iii. quanto all'art. 8 delle Norme Generali, il tasso di mora (5,25%+1,5%) era stato pattuito al di sotto del tasso-soglia (9,090%) vigente nel secondo trimestre del 2009 in relazione ai mutui con garanzia ipotecaria, pertanto,
non manifestamente eccessivo;
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 5.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento reso il 6.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione –
previamente rilevando come la presente causa fosse assoggettata alla disciplina processuale precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, nonché la mancata formulazione di istanze istruttorie – il giudice ha fissato l'udienza del 21.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a venti giorni prima per il deposito di note conclusive.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento reso il 22.1.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha invitato le parti a prendere posizione in ordine alle ricadute processuali derivanti dall'intervenuta estinzione della convenuta Controparte_1
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno preso posizione sulla questione menzionata nel punto che precede, insistendo altresì nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
in data odierna, previa dichiarazione di contumacia della il Controparte_1
giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 8. Riguardo alla regolare instaurazione del contraddittorio ed all'integrità di quest'ultimo,
occorre osservare quanto segue:
a. ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 228/2019, emesso (anche) nei suoi confronti da questo Tribunale il 27.9.2019
(proc. n. R.G. 918/2019) ed in favore della Controparte_1
opposizione tardiva incardinata quale consumatore entro il termine di
[...]
quaranta giorni assegnato dal giudice dell'esecuzione – alla luce di quanto statuito nella sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione nella sentenza – nell'ordinanza pronunciata il 13.3.2024 (proc. n. R.G.
ES. 14/2023), al solo fine di far valere l'eventuale abusività delle clausole oggetto del contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.5.2009 e posto a base della domanda monitoria;
b. nella sua comparsa d'intervento, assumendo di essere cessionaria del credito oggetto di causa, la ha allegato che la Controparte_2 Controparte_1
a partire dal 5 agosto 2020, in seguito al successo dell'OPAS,
[...]
è divenuta parte del gruppo bancario e che quindi non è più un Controparte_8
soggetto giuridico esistente” e, sotto tale ultimo profilo, nelle note ex art. 127 ter
c.p.c. depositate il 12.3.2025, ha sollevato contestazioni sulla validità della notifica dell'atto di citazione, siccome effettuata presso il procuratore costituito della convenuta (domicilio eletto ben cinque anni prima), nonché sulla vocatio in
ius della società, essendo stata convenuta in giudizio una società già estinta;
c. i vizi allegati dall'intervenuta, tuttavia, non sussistono, tenuto conto che:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione prevista
dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei
confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla
domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento
monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche
se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il
decreto ingiuntivo” (da ultimo, SS.UU. n. 927/2022), a ciò conseguendo che la presente fase di opposizione costituisce la fase (eventuale e)
successiva di un processo già instaurato, nel caso di specie, dalla
[...]
Controparte_1
ii. in virtù del combinato disposto degli artt. 638, comma 1 e 645, comma 1,
c.p.c., ha ritualmente notificato l'atto di citazione via Parte_1
PEC all'avv. Flavio GARRONE, procuratore costituito della
[...]
nella fase monitoria, la cui eventuale Controparte_1
estinzione sopravvenuta all'emissione del decreto ingiuntivo è
astrattamente suscettibile di integrare un evento interruttivo della presente fase di opposizione, non essendo invero ravvisabile un vizio inerente alla
vocatio in ius dell'atto di citazione o della sua notificazione;
d. la convenuta deve pertanto essere dichiarata contumace;
e. ai sensi dell'art. 299 c.p.c. “Se prima della costituzione in cancelleria o
all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita
della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che
coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art.
163-bis”, mentre nell'art. 300, comma 4, c.p.c. si legge che “Se l'evento riguarda
la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti
di cui all'articolo 292”;
f. poiché né l'opponente né l'intervenuta hanno documentato l'allegata fusione per incorporazione (vicenda estintiva dell'ente, come chiarito da Cass. n. 35057/2023,
SS.UU. n. 21970/2021) della Controparte_9
né tantomeno rileva il fatto che, all'epoca della fase
[...]
monitoria l'avv. Flavio GARRONE fosse il difensore della società eventualmente incorporata, laddove nella presente fase quest'ultimo si è costituito unicamente come difensore dell'intervenuta, non essendo quindi sufficiente la sua dichiarazione dell'intervenuta vicenda estintiva – non ricorrono i presupposti per la declaratoria di interruzione del processo, con conseguente prosecuzione di quest'ultimo anche nei confronti della convenuta originaria.
9. Nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta da , deve Parte_1
essere respinta.
9.1 Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 9479/2023):
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 a. nell'ambito delle procedure esecutive, radicate azionando un decreto ingiuntivo non opposto, a sua volta emesso in relazione ad un contratto stipulato tra professionista e consumatore, qualora nella fase monitoria sia stata omessa la verifica dell'eventuale abusività delle clausole negoziali, il giudice dell'esecuzione “ha il dovere – da
esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito
- di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti
sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” e, all'esito di tale verifica, “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle
clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore
esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi
dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività
delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”;
b. in seguito alla radicazione del giudizio ex art. 650 c.p.c. da parte del consumatore, il giudice di detta fase “una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente
sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex
art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda
degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare
sul titolo giudiziale” e “procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
9.2 Perimetrato il thema decidendum della presente opposizione, le ragioni che giustificano la valutazione di infondatezza dell'opposizione sono le seguenti:
a. in linea generale, il D.Lgs. 206/2005 definisce abusive le clausole che “malgrado la
buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1), vessatorietà che deve essere valutata “tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e
facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La
valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile” (art. 34, commi
1-2);
b. riguardo all'art. 2 del contratto (termine e modalità di rimborso, tassi d'interesse) e l'art. 5 delle Norme generali (Calcolo degli interessi e variazione del piano di ammortamento), anche in relazione al piano di ammortamento predisposto, la parte opponente si è limitata a dedurre il difetto di chiarezza e trasparenza – a suo dire, tale da impedire al cliente di comprendere il significato dei criteri di calcolo adottati e le relative conseguenze economiche – doglianza che si appalesa:
i. radicalmente infondata, laddove:
o l'art. 2 del contratto indica perspicuamente il numero complessivo di
360 rate (nonché la relativa scadenza), di cui 18 di pre-
ammortamento – costituite unicamente dagli interessi sulle somme erogate – e 342 di ammortamento – composte da capitale e interessi,
calcolati con il metodo alla francese – considerato peraltro che trattasi di mutuo ipotecario a rata fissa (pattuita in 507,89 euro), nonché
richiamato l'insegnamento secondo nell'ipotesi di applicazione del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 metodo di calcolo alla francese in assenza di specifica menzione di quest'ultimo nel regolamento negoziale non si configura alcuna
“causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (SS.UU. n. 15130/2024);
o l'art. 5 delle norme generali si limita ad indicare il riferimento dell'anno commerciale per il calcolo degli interessi e la possibilità
delle parti di concordare modifiche al suddetto piano di ammortamento;
ii. irrilevanti, non avendo la parte opponente neppure specificato l'ubi
consistam dello squilibrio di diritti e obblighi asseritamente generato da dette clausole sul piano giuridico o economico (quest'ultimo in ogni caso ininfluente, ai sensi del sopra trascritto art. 34, comma 22, D.Lgs. 206/2005,
stante la chiarezza e comprensibilità delle clausole de quibus);
c. in relazione all'art. 6 delle “Norme generali”, non risulta che nelle more dell'esecuzione del contratto la mutuante abbia effettuato alcuna modifica unilaterale delle condizioni economiche, né tantomeno la parte opponente ha allegato tale circostanza, con conseguente assenza di qualsivoglia incidenza di detta clausola sul rapporto contrattuale de quo e, quindi, sull'esercizio del diritto di recesso da parte del medesimo cliente;
d. in riferimento all'art. 8 delle “Norme Generali”, relativo agli interessi di mora,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 dall'applicazione dell'aumento dell'1,5% rispetto al tasso degli interessi corrispettivi non deriva alcuna manifesta eccessività, poiché, quand'anche si ritenesse detta posta sussumibile nell'alveo dell'art. 33, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 206/2005 – assunto che non convince, laddove la sua eventuale invalidità per ragioni di quantum è già
regolata della disciplina in materia di usura – (oltre alla pattuizione espressa della clausola di salvaguardia):
i. il tasso degli interessi corrispettivi è pari al (5,250 + 1,5=) 6,75%;
ii. trattandosi di mutuo ipotecario a tasso fisso concluso tra l'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.3.2003) al 30.6.2011, nel secondo trimestre del
2009 il tasso soglia degli interessi di mora era pertanto pari al [(T.E.G.M.
4,42 + 2,1) x 1,5=] 9,78%; sensibilmente al tasso contrattuale;
iii. poiché non sono stati prodotti i decreti tempo per tempo emessi dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze e relativi alle rilevazioni del T.E.G.M.
(aspetto insuscettibile di verifica officiosa, in quanto, come chiarito da Cass.
n. 26525/2024, “non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di
conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o
regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto
di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in
quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono
atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza”), il Tribunale non è
stato posto nelle condizioni di valutare l'eventuale avvicinamento negli anni successivi del tasso convenzionale di mora al tasso-soglia;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 e. in ordine, infine, all'art. 9 delle “Norme Generali”, quand'anche si ritenesse vessatoria la previsione della decadenza del consumatore dal beneficio del termine in ipotesi di tardivo o mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso (o di parte della stessa), trattasi di clausola priva di qualsivoglia incidenza sul rapporto contrattuale oggetto di causa, laddove dalla lettera raccomandata del 20.1.2017 (doc.
10 ricorso monitorio) si apprende come quest'ultimo non fosse stato ancora dichiarato decaduto dal beneficio del termine, bensì unicamente messo in mora,
nonostante il mancato pagamento di ben trentuno rate, circostanza mai contestata dall'odierno opponente.
9.3 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, debbono essere rigettate le domande riconvenzionali di accertamento della nullità formulate dall'opponente nei confronti della
Controparte_1
9.4 Riguardo al rapporto tra e l'intervenuta si osserva Parte_1 Controparte_2
quanto segue:
a. in relazione alle domande riconvenzionali di accertamento delle nullità formulate dall'opponente:
i. non si trascura l'insegnamento secondo cui “l'intervento volontario ex art
105 c.p.c. concerne non la “causa”, ma il “processo tra altre persone”, e il
terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso. Ne consegue che
qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile,
assumendo - come nella specie - essere lui (o anche lui), e non altra parte
originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda
della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende
automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è
legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni (Cass. Sez. 3, 25/11/2021,
n. 36639; Cass. Sez. 2, 19/01/2012, n. 743; Cass. Sez. 1, 01/07/2008, n.
17954)” (Cass. n. 8877/2023);
ii. il caso in esame presenta invero delle peculiarità, laddove, pur assumendo la propria qualità di cessionaria del credito oggetto di causa, l'intervenuta contesta la propria titolarità dal lato passivo del rapporto riguardo alla pretesa di accertamento delle allegate nullità contrattuali (nonché ad domande restitutorie o risarcitorie), avanzata dall'opponente, il quale a sua volta non ha mai considerato l'intervenuta quale soggetto passivo (chiedendone,
peraltro, l'estromissione);
iii. in ogni caso, l'eccezione della convenuta è fondata, essendo stato chiarito che “I crediti oggetto di operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi
della legge n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE
2017/2402 del 12 dicembre 2017, costituiscono un patrimonio separato da
quello della società di cartolarizzazione (società veicolo), destinato in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per
finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione,
sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del
cessionario domande riconvenzionali fondate su crediti vantati verso il
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (da ultimo, Cass.
n. 18454/2024), a ciò conseguendo che “la titolarità del lato passivo del
rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti
vantati dal debitore ceduto sia della cedente” (Cass. n. 13735/2022, n.
21843/2019);
b. l'assunto che precede non preclude tuttavia al Tribunale di vagliare la fondatezza delle ragioni addotte dall'opponente quali eccezioni riconvenzionali, “purché
vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come
idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere
dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo
proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”
(Cass. n. 31010/2023);
c. nel caso in esame, tuttavia, quand'anche trattate come eccezioni, deve concludersi che non sussistono le nullità contrattuali derivanti dalle clausole abusive menzionate dall'opponente, per le medesime ragioni esposte nel punto 9.2 che precede;
d. riguardo, infine, al difetto di titolarità attiva della allegato Controparte_2
dall'opponente (il quale ne ha impropriamente chiesto l'estromissione dell'intervenuta, istituto che nulla a che vedere con la titolarità dal lato attivo del rapporto, alla cui insussistenza, nei procedimenti ex art. 645 c.p.c. conseguono l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto nel merito della domanda monitoria),
trattasi di mera difesa volta a contestare il diritto dell'intervenuta di agire in via esecutiva, la quale si appalesa tuttavia inammissibile, siccome non inerente alla
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 valutazione di abusività delle clausole contrattuali incidenti sull'accoglimento totale o parziale della domanda monitoria e, pertanto, insuscettibile di vaglio nel presente procedimento.
10. Nonostante il rigetto dell'opposizione, non essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, primo periodo, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
b. nel proporre la presente opposizione tardiva, l'attore non ha tuttavia formulato istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e, pertanto, il decreto ingiuntivo è tuttora provvisoriamente esecutivo.
11. Nel rapporto processuale tra e la Parte_1 Controparte_1
tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione e della contumacia di quest'ultima
[...]
– la quale non ha quindi sostenuto costi per difendersi in giudizio – le spese di lite anticipate dall'attore debbono restare a suo carico.
12. Nel rapporto processuale tra e la le spese di lite del Parte_1 Controparte_2
presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attore, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa l'insussistenza delle lamentate clausole abusive e l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo all'intervenuta.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M., in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a 105.260,29 euro, oltre agli interessi), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'intervenuta non ha depositato documenti, né formulato istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, sul rilievo che nelle note conclusive l'intervenuta si è
limitata ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
228/2019, emesso da questo Tribunale il 27.9.2019 (proc. n. 918/2019 RAC);
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 b. rigetta le domande riconvenzionali formulate da;
Parte_1
c. dispone che, nel rapporto processuale tra e la Parte_1 [...]
le spese di lite anticipate dall'opponente restino a Controparte_1
suo carico;
d. condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_2
processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 per compensi complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro 15.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 15/03/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza dell'11.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dalle parti;
- rilevato che non è stata ancora dichiarata la contumacia della Controparte_1 nei cui confronti è stata proposta l'odierna opposizione ex art. 650
[...]
c.p.c.;
- osservato che l'opponente e l'intervenuta hanno preso posizione sulla questione sollevata nel provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 22.1.2025, insistendo entrambe nell'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni;
Il Giudice
1. dichiara la contumacia della (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 434/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 434 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Parte_1 C.F._1
FLORIS (C.F. ) e Angelo CODA (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato a Nuoro, via Mughina n. 73, presso lo studio dei difensori;
attore-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
convenuta contumace
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata dalla mandataria C.F. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Flavio GARRONE (C.F.
), elettivamente domiciliata a Bergamo, via Gian Maria Scotti n. 11, C.F._4
presso lo studio del difensore;
intervenuta
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
13.3.2025):
“affinché l'Ill.mo Giudice voglia dichiarare la contumacia della ed Controparte_4
estromettere la società per essa perché costituita nel presente giudizio CP_2 CP_3
in difetto di legittimazione passiva. Infine accogliere le conclusioni cosi come rassegnate negli atti difensivi ritualmente depositati”.
Nell'interesse dell'intervenuta (rassegnate nella comparsa d'intervento e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.3.2025):
“Nel merito:
- in via principale respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda proposta dal sig.
contro il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso in data 27.09.2019 dal Tribunale Parte_1
di Nuoro perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti dalla cessionaria del credito nelle proprie difese, confermando la validità e l'efficacia CP_2
definitiva del decreto ingiuntivo medesimo.
- in subordine condannare comunque l'opponente a pagare alla rappresentata Controparte_2 da l'importo di € 109.346,55 con valuta 31.12.2017 oltre interessi moratori al CP_3
tasso legale pro tempore maturati e maturandi al saldo sul residuo capitale dovuto, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto per le causali indicate nel ricorso monitorio.
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege”.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 26.7.2019 nella cancelleria di questo
Tribunale, la quale procuratrice della Controparte_1 [...]
ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di CP_5
105.206,29 euro – “valuta al 05.09.2017 oltre interessi al tasso legale sino al saldo
sull'importo capitale di € 102.737,73 nonché alle competenze legali della presente
procedura comprensive del contributo unificato ex D.P.R. 30.05.2002 n. 115 come da
nota allegata (doc. n. 11), al rimborso forfettario spese generali ex art. 2 comma 2° D.M.
n. 55/14, al costo delle copie autentiche, al costo della sua notifica ed agli esborsi per la
registrazione dello stesso” – a carico di e , esponendo Parte_1 CP_6
quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il saldo debitore derivante dal contratto di mutuo fondiario (atto a rogito del Notaio, dott. Persona_1
rep. n. 103.616, racc. n. 32.023, munito di formula esecutiva in data 10.6.2009)
stipulato il 28.5.2009 tra la e Parte_2 Parte_1 [...]
dell'importo di 90.000,00 euro, mutuo garantito da ipoteca volontaria CP_6
(iscritta in data 12.6.2009 ai nn. 6532/1036 presso l'Agenzia del Territorio Ufficio
Provinciale di Nuoro – Servizio di Pubblicità Immobiliare;
b. essa ricorrente era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi – e,
conseguentemente, anche nella titolarità del credito de quo – di cui era originariamente titolare la in seguito all'operazione di Parte_2
Per_ fusione per incorporazione del 5.7.2012 (atto a rogito del Notaio, dott.ssa
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 rep. n. 28961, racc. n. 1741), alla cessione in blocco del 31.10.2013 in favore Pt_3
di (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_5
Italiana Parte II n. 131 del 7.11.2013) ed al successivo incarico da parte di quest'ultima a essa ricorrente alla riscossione dei medesimi crediti oggetto della predetta alienazione;
c. nonostante la lettera raccomandata A.R. di messa in mora del 20.1.2017, i debitori non avevano provveduto ad estinguere l'esposizione debitoria sopra menzionata.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 228/2019, emesso il 27.9.2019 (proc. n. 918/2019 RAC),
dell'importo di 105.206,29 euro, “con gli interessi come richiesti e le spese di questa
procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese e € 2135,00 per compenso di
avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede,
esponendo quanto segue:
a. dopo l'emissione del provvedimento monitorio – regolarmente notificatogli e dichiarato esecutivo il 20.1.2020 – la aveva notificato a esso Controparte_2
opponente (ed a ) atto di precetto e successivo atto di CP_6
pignoramento immobiliare (avente ad oggetto il fabbricato, di proprietà
dell'opponente e della sito a Mamoiada, via Pasubio n. 11, censito nel CP_6
NCEU di detto Comune al foglio 11, particella 308), con conseguente radicazione della procedura esecutiva n. R.ES. 14/2023 di questo Tribunale, nel corso della
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 quale il 26.4.2023 la creditrice procedente aveva formulato istanza di vendita;
b. con ordinanza pronunciata il 13.3.2024 – in seguito alla sentenza n. 9479/2023
delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione – il Giudice
dell'esecuzione aveva dato avviso a esso debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., al solo fine di far accertare l'eventuale abusività delle clausole incidenti sull'an o sul quantum
del credito oggetto del provvedimento monitorio;
c. a suo dire il contratto di mutuo fondiario del 28.5.2009 era affetto da nullità, totale o parziale, attesa la vessatorietà di diverse clausole contenute nel medesimo e nelle relative “norme generali”, in violazione degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs.
206/2005, in particolare:
i. l'art. 2 del contratto (termine e modalità di rimborso, tassi d'interesse) e l'art. 5 delle Norme generali (Calcolo degli interessi e variazione del piano di ammortamento), anche in relazione al piano di ammortamento predisposto, siccome redatti senza osservare gli obblighi di trasparenza e chiarezza, non consentivano a esso consumatore di comprendere i criteri di calcolo adottati e, conseguentemente, di valutare le relative conseguenze economiche;
ii. l'art. 6 delle “Norme generali”, perché “non indica, anche a titolo
esemplificativo, giustificati motivi, determinando così a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto di mutuo, nonché in relazione alle modalità di comunicazione
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 da parte della banca delle eventuali modifiche unilaterali del contratto
(lettera semplice), pattuizione rendeva incerta la conoscibilità per il
consumatore di dette modifiche e, quindi, la possibilità di esercitare
tempestivamente il diritto di recesso;
iii. l'art. 8 delle “Norme Generali”, stante la manifesta eccessività degli interessi di mora;
iv. l'art. 9 delle “Norme Generali”, nella parte in cui prevedeva la decadenza del consumatore dal beneficio del termine, in ipotesi di inadempimento anche di una sola rata di rimborso o parte della stessa;
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare il carattere abusivo degli articoli 2, 5 del contratto di mutuo e degli articoli 6, 8,
9 delle Norme generali allegate al contratto di Mutuo oltre a quelli che potrà, d'ufficio, rilevare abusivi. Pertanto:
- in via principale dichiarare nullo il contratto di mutuo e le norme generali allegate sottoscritti dalle parti e per l'effetto revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 228 del 2019 emesso dal Tribunale di Nuoro;
- in subordine dichiarare la nullità degli articoli 2, 5 del contratto di mutuo e degli articoli
6, 8, 9 delle Norme generali allegate al contratto di Mutuo oltre a quelli che potrà,
d'ufficio, rilevare abusivi.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 23.7.2024, è intervenuta nel presente giudizio la la quale, nel chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_2
decreto ingiuntivo (o, in via subordinata, la condanna dell'opponente a pagarle somma ingiunta o il minor importo accertato in corso di causa) ha sostenuto quanto segue:
a. essa intervenuta era divenuta titolare del credito oggetto di causa all'esito di una
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 serie di operazioni, in particolare:
i. nel contesto un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite e dell'accordo con efficacia a decorrere dal 12.9.2019, la
[...]
aveva riacquistato dalla Controparte_1 Controparte_5
(titolare del credito oggetto di causa in virtù delle operazioni menzionate dalla nella fase monitoria e Controparte_1
riassunte nel punto 1-b che precede) alcuni crediti nella titolarità di quest'ultima;
ii. all'esito della cessione in blocco in suo favore da parte della
[...]
stipulata il 4.12.2019, come da avviso Controparte_1
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 145
del 10.12.2019 (operazione preceduta da 131 del 7.11.2013;
iii. essa intervenuta aveva incaricato, prima la poi la Controparte_7
per il recupero dei crediti oggetto della cessione CP_3
menzionata nel punto che precede;
b. l'opposizione era infondata, poiché:
i. essa intervenuta era carente di legittimazione passiva in ordine alle domande di accertamento della nullità del contratto di mutuo oggetto di causa, nonché
ad eventuali pretese restitutorie del cliente, siccome mera cessionaria del credito;
ii. gli artt. 2, 5, 6 e 9 del contratto di mutuo, analogamente all'art. 5 delle
Norme Generali erano testualmente chiari e tali da non ingenerare alcuna
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 incertezza nel consumatore;
iii. quanto all'art. 8 delle Norme Generali, il tasso di mora (5,25%+1,5%) era stato pattuito al di sotto del tasso-soglia (9,090%) vigente nel secondo trimestre del 2009 in relazione ai mutui con garanzia ipotecaria, pertanto,
non manifestamente eccessivo;
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 5.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento reso il 6.11.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione –
previamente rilevando come la presente causa fosse assoggettata alla disciplina processuale precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022, nonché la mancata formulazione di istanze istruttorie – il giudice ha fissato l'udienza del 21.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a venti giorni prima per il deposito di note conclusive.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento reso il 22.1.2025 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha invitato le parti a prendere posizione in ordine alle ricadute processuali derivanti dall'intervenuta estinzione della convenuta Controparte_1
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 13.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno preso posizione sulla questione menzionata nel punto che precede, insistendo altresì nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
in data odierna, previa dichiarazione di contumacia della il Controparte_1
giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 8. Riguardo alla regolare instaurazione del contraddittorio ed all'integrità di quest'ultimo,
occorre osservare quanto segue:
a. ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 228/2019, emesso (anche) nei suoi confronti da questo Tribunale il 27.9.2019
(proc. n. R.G. 918/2019) ed in favore della Controparte_1
opposizione tardiva incardinata quale consumatore entro il termine di
[...]
quaranta giorni assegnato dal giudice dell'esecuzione – alla luce di quanto statuito nella sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione nella sentenza – nell'ordinanza pronunciata il 13.3.2024 (proc. n. R.G.
ES. 14/2023), al solo fine di far valere l'eventuale abusività delle clausole oggetto del contratto di mutuo fondiario stipulato il 18.5.2009 e posto a base della domanda monitoria;
b. nella sua comparsa d'intervento, assumendo di essere cessionaria del credito oggetto di causa, la ha allegato che la Controparte_2 Controparte_1
a partire dal 5 agosto 2020, in seguito al successo dell'OPAS,
[...]
è divenuta parte del gruppo bancario e che quindi non è più un Controparte_8
soggetto giuridico esistente” e, sotto tale ultimo profilo, nelle note ex art. 127 ter
c.p.c. depositate il 12.3.2025, ha sollevato contestazioni sulla validità della notifica dell'atto di citazione, siccome effettuata presso il procuratore costituito della convenuta (domicilio eletto ben cinque anni prima), nonché sulla vocatio in
ius della società, essendo stata convenuta in giudizio una società già estinta;
c. i vizi allegati dall'intervenuta, tuttavia, non sussistono, tenuto conto che:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione prevista
dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei
confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla
domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento
monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche
se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il
decreto ingiuntivo” (da ultimo, SS.UU. n. 927/2022), a ciò conseguendo che la presente fase di opposizione costituisce la fase (eventuale e)
successiva di un processo già instaurato, nel caso di specie, dalla
[...]
Controparte_1
ii. in virtù del combinato disposto degli artt. 638, comma 1 e 645, comma 1,
c.p.c., ha ritualmente notificato l'atto di citazione via Parte_1
PEC all'avv. Flavio GARRONE, procuratore costituito della
[...]
nella fase monitoria, la cui eventuale Controparte_1
estinzione sopravvenuta all'emissione del decreto ingiuntivo è
astrattamente suscettibile di integrare un evento interruttivo della presente fase di opposizione, non essendo invero ravvisabile un vizio inerente alla
vocatio in ius dell'atto di citazione o della sua notificazione;
d. la convenuta deve pertanto essere dichiarata contumace;
e. ai sensi dell'art. 299 c.p.c. “Se prima della costituzione in cancelleria o
all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita
della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che
coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure
l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art.
163-bis”, mentre nell'art. 300, comma 4, c.p.c. si legge che “Se l'evento riguarda
la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto
interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato
dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti
di cui all'articolo 292”;
f. poiché né l'opponente né l'intervenuta hanno documentato l'allegata fusione per incorporazione (vicenda estintiva dell'ente, come chiarito da Cass. n. 35057/2023,
SS.UU. n. 21970/2021) della Controparte_9
né tantomeno rileva il fatto che, all'epoca della fase
[...]
monitoria l'avv. Flavio GARRONE fosse il difensore della società eventualmente incorporata, laddove nella presente fase quest'ultimo si è costituito unicamente come difensore dell'intervenuta, non essendo quindi sufficiente la sua dichiarazione dell'intervenuta vicenda estintiva – non ricorrono i presupposti per la declaratoria di interruzione del processo, con conseguente prosecuzione di quest'ultimo anche nei confronti della convenuta originaria.
9. Nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., proposta da , deve Parte_1
essere respinta.
9.1 Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 9479/2023):
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 a. nell'ambito delle procedure esecutive, radicate azionando un decreto ingiuntivo non opposto, a sua volta emesso in relazione ad un contratto stipulato tra professionista e consumatore, qualora nella fase monitoria sia stata omessa la verifica dell'eventuale abusività delle clausole negoziali, il giudice dell'esecuzione “ha il dovere – da
esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito
- di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti
sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo” e, all'esito di tale verifica, “dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle
clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore
esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi
dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività
delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”;
b. in seguito alla radicazione del giudizio ex art. 650 c.p.c. da parte del consumatore, il giudice di detta fase “una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente
sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex
art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda
degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare
sul titolo giudiziale” e “procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
9.2 Perimetrato il thema decidendum della presente opposizione, le ragioni che giustificano la valutazione di infondatezza dell'opposizione sono le seguenti:
a. in linea generale, il D.Lgs. 206/2005 definisce abusive le clausole che “malgrado la
buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1), vessatorietà che deve essere valutata “tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e
facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La
valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione
dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi,
purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile” (art. 34, commi
1-2);
b. riguardo all'art. 2 del contratto (termine e modalità di rimborso, tassi d'interesse) e l'art. 5 delle Norme generali (Calcolo degli interessi e variazione del piano di ammortamento), anche in relazione al piano di ammortamento predisposto, la parte opponente si è limitata a dedurre il difetto di chiarezza e trasparenza – a suo dire, tale da impedire al cliente di comprendere il significato dei criteri di calcolo adottati e le relative conseguenze economiche – doglianza che si appalesa:
i. radicalmente infondata, laddove:
o l'art. 2 del contratto indica perspicuamente il numero complessivo di
360 rate (nonché la relativa scadenza), di cui 18 di pre-
ammortamento – costituite unicamente dagli interessi sulle somme erogate – e 342 di ammortamento – composte da capitale e interessi,
calcolati con il metodo alla francese – considerato peraltro che trattasi di mutuo ipotecario a rata fissa (pattuita in 507,89 euro), nonché
richiamato l'insegnamento secondo nell'ipotesi di applicazione del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 metodo di calcolo alla francese in assenza di specifica menzione di quest'ultimo nel regolamento negoziale non si configura alcuna
“causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (SS.UU. n. 15130/2024);
o l'art. 5 delle norme generali si limita ad indicare il riferimento dell'anno commerciale per il calcolo degli interessi e la possibilità
delle parti di concordare modifiche al suddetto piano di ammortamento;
ii. irrilevanti, non avendo la parte opponente neppure specificato l'ubi
consistam dello squilibrio di diritti e obblighi asseritamente generato da dette clausole sul piano giuridico o economico (quest'ultimo in ogni caso ininfluente, ai sensi del sopra trascritto art. 34, comma 22, D.Lgs. 206/2005,
stante la chiarezza e comprensibilità delle clausole de quibus);
c. in relazione all'art. 6 delle “Norme generali”, non risulta che nelle more dell'esecuzione del contratto la mutuante abbia effettuato alcuna modifica unilaterale delle condizioni economiche, né tantomeno la parte opponente ha allegato tale circostanza, con conseguente assenza di qualsivoglia incidenza di detta clausola sul rapporto contrattuale de quo e, quindi, sull'esercizio del diritto di recesso da parte del medesimo cliente;
d. in riferimento all'art. 8 delle “Norme Generali”, relativo agli interessi di mora,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 dall'applicazione dell'aumento dell'1,5% rispetto al tasso degli interessi corrispettivi non deriva alcuna manifesta eccessività, poiché, quand'anche si ritenesse detta posta sussumibile nell'alveo dell'art. 33, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 206/2005 – assunto che non convince, laddove la sua eventuale invalidità per ragioni di quantum è già
regolata della disciplina in materia di usura – (oltre alla pattuizione espressa della clausola di salvaguardia):
i. il tasso degli interessi corrispettivi è pari al (5,250 + 1,5=) 6,75%;
ii. trattandosi di mutuo ipotecario a tasso fisso concluso tra l'1.4.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25.3.2003) al 30.6.2011, nel secondo trimestre del
2009 il tasso soglia degli interessi di mora era pertanto pari al [(T.E.G.M.
4,42 + 2,1) x 1,5=] 9,78%; sensibilmente al tasso contrattuale;
iii. poiché non sono stati prodotti i decreti tempo per tempo emessi dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze e relativi alle rilevazioni del T.E.G.M.
(aspetto insuscettibile di verifica officiosa, in quanto, come chiarito da Cass.
n. 26525/2024, “non può essere oggetto di un fatto notorio, che è un fatto di
conoscenza pubblica e non già un fatto che risulta da fonti amministrative o
regolamentari specifiche;
né può dirsi che il tasso soglia deve essere oggetto
di conoscenza da parte del giudice secondo il principio iura novit curia in
quanto i decreti ministeriali, che contengono quelle indicazioni, non sono
atti normativi di cui il giudice debba avere conoscenza”), il Tribunale non è
stato posto nelle condizioni di valutare l'eventuale avvicinamento negli anni successivi del tasso convenzionale di mora al tasso-soglia;
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 e. in ordine, infine, all'art. 9 delle “Norme Generali”, quand'anche si ritenesse vessatoria la previsione della decadenza del consumatore dal beneficio del termine in ipotesi di tardivo o mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso (o di parte della stessa), trattasi di clausola priva di qualsivoglia incidenza sul rapporto contrattuale oggetto di causa, laddove dalla lettera raccomandata del 20.1.2017 (doc.
10 ricorso monitorio) si apprende come quest'ultimo non fosse stato ancora dichiarato decaduto dal beneficio del termine, bensì unicamente messo in mora,
nonostante il mancato pagamento di ben trentuno rate, circostanza mai contestata dall'odierno opponente.
9.3 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, debbono essere rigettate le domande riconvenzionali di accertamento della nullità formulate dall'opponente nei confronti della
Controparte_1
9.4 Riguardo al rapporto tra e l'intervenuta si osserva Parte_1 Controparte_2
quanto segue:
a. in relazione alle domande riconvenzionali di accertamento delle nullità formulate dall'opponente:
i. non si trascura l'insegnamento secondo cui “l'intervento volontario ex art
105 c.p.c. concerne non la “causa”, ma il “processo tra altre persone”, e il
terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso. Ne consegue che
qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile,
assumendo - come nella specie - essere lui (o anche lui), e non altra parte
originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda
della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende
automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è
legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni (Cass. Sez. 3, 25/11/2021,
n. 36639; Cass. Sez. 2, 19/01/2012, n. 743; Cass. Sez. 1, 01/07/2008, n.
17954)” (Cass. n. 8877/2023);
ii. il caso in esame presenta invero delle peculiarità, laddove, pur assumendo la propria qualità di cessionaria del credito oggetto di causa, l'intervenuta contesta la propria titolarità dal lato passivo del rapporto riguardo alla pretesa di accertamento delle allegate nullità contrattuali (nonché ad domande restitutorie o risarcitorie), avanzata dall'opponente, il quale a sua volta non ha mai considerato l'intervenuta quale soggetto passivo (chiedendone,
peraltro, l'estromissione);
iii. in ogni caso, l'eccezione della convenuta è fondata, essendo stato chiarito che “I crediti oggetto di operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi
della legge n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE
2017/2402 del 12 dicembre 2017, costituiscono un patrimonio separato da
quello della società di cartolarizzazione (società veicolo), destinato in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per
finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione,
sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del
cessionario domande riconvenzionali fondate su crediti vantati verso il
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (da ultimo, Cass.
n. 18454/2024), a ciò conseguendo che “la titolarità del lato passivo del
rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti
vantati dal debitore ceduto sia della cedente” (Cass. n. 13735/2022, n.
21843/2019);
b. l'assunto che precede non preclude tuttavia al Tribunale di vagliare la fondatezza delle ragioni addotte dall'opponente quali eccezioni riconvenzionali, “purché
vengano allegati, a loro fondamento, fatti o rapporti giuridici prospettati come
idonei a determinare l'estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere
dall'attore, ed in base ai quali si chiede la reiezione delle domande da questo
proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande”
(Cass. n. 31010/2023);
c. nel caso in esame, tuttavia, quand'anche trattate come eccezioni, deve concludersi che non sussistono le nullità contrattuali derivanti dalle clausole abusive menzionate dall'opponente, per le medesime ragioni esposte nel punto 9.2 che precede;
d. riguardo, infine, al difetto di titolarità attiva della allegato Controparte_2
dall'opponente (il quale ne ha impropriamente chiesto l'estromissione dell'intervenuta, istituto che nulla a che vedere con la titolarità dal lato attivo del rapporto, alla cui insussistenza, nei procedimenti ex art. 645 c.p.c. conseguono l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto nel merito della domanda monitoria),
trattasi di mera difesa volta a contestare il diritto dell'intervenuta di agire in via esecutiva, la quale si appalesa tuttavia inammissibile, siccome non inerente alla
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 valutazione di abusività delle clausole contrattuali incidenti sull'accoglimento totale o parziale della domanda monitoria e, pertanto, insuscettibile di vaglio nel presente procedimento.
10. Nonostante il rigetto dell'opposizione, non essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, primo periodo, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
b. nel proporre la presente opposizione tardiva, l'attore non ha tuttavia formulato istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e, pertanto, il decreto ingiuntivo è tuttora provvisoriamente esecutivo.
11. Nel rapporto processuale tra e la Parte_1 Controparte_1
tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione e della contumacia di quest'ultima
[...]
– la quale non ha quindi sostenuto costi per difendersi in giudizio – le spese di lite anticipate dall'attore debbono restare a suo carico.
12. Nel rapporto processuale tra e la le spese di lite del Parte_1 Controparte_2
presente procedimento di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell'attore, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attesa l'insussistenza delle lamentate clausole abusive e l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo all'intervenuta.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro (ossia, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M., in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a 105.260,29 euro, oltre agli interessi), con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
a. per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'intervenuta non ha depositato documenti, né formulato istanze istruttorie;
c. per la fase decisionale, sul rilievo che nelle note conclusive l'intervenuta si è
limitata ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni formulate nei precedenti scritti difensivi.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
228/2019, emesso da questo Tribunale il 27.9.2019 (proc. n. 918/2019 RAC);
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 b. rigetta le domande riconvenzionali formulate da;
Parte_1
c. dispone che, nel rapporto processuale tra e la Parte_1 [...]
le spese di lite anticipate dall'opponente restino a Controparte_1
suo carico;
d. condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_2
processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.051,50 per compensi complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro 15.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 434/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22