Sentenza 20 marzo 2015
Massime • 1
In tema di ricognizione di persona, la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata nel corso degli atti preliminari allo svolgimento della ricognizione personale. (Fattispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l'imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all'atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo).
Commentario • 1
- 1. Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024
In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16757 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 20/03/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Alfredo Maria - Consigliere - N. 683
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 44195/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA MASSIMILIANO N. IL 10/08/1983;
RO IO N. IL 21/02/1988;
avverso la sentenza n. 2999/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'Arena e per l'inammissibilità del ricorso del VA;
uditi i difensori avv.ti CIPOLLONE Giovanni di Roma e ZISTORIO Daniela di Catania che instano per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catania: a) confermava la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del VA IO che condannava alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 3000 di multa per i reati di rapina, ricettazione e porto illegale di armi e munizioni;
b) in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava Arena SS alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 3000 di multa per i reati di rapina e porto d'arma, oltre che per diversi episodi di ricettazione.
2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore del VA deducendo i seguenti motivi di ricorso in relazione alla rapina consumata ai danni di AV LA e RO CE.
2.1. violazione di legge penale e processuale. Si contestava l'uso della ricognizione fotografica nonostante il VA in dibattimento non fosse stato riconosciuto da parte di entrambe le persone offese. Nel privilegiare il peso probatorio della ricognizione fotografica si censurava l'uso da parte del collegio della "scienza privata" posta alla base dell'affermazione che il VA non sarebbe più riconoscibile a causa del taglio dei capelli;
2.2. violazione degli artt. 495, 190 e 603 cod. proc. pen. Si censurava la legittimità del diniego di perizia dattiloscopica sulla pistola rinvenuta sui luogo del delitto. Si criticava che il rigetto fosse motivato sulla base dell'accertamento della assenza di impronte da parte della polizia giudiziaria;
2.3. vizio di motivazione in relazione al rilievo probatorio assegnato alla telefonata del 24 marzo 2007 (che intercorreva tra il VA e La OS EA e dalla quale, secondo la lettura offerta dalla Corte di appello si evinceva che il VA insieme ad altri aveva appena compiuto qualcosa) in assenza di adeguati riscontri;
2.4. vizio di motivazione. Si denunciava l'illogicità della motivazione laddove si dava rilievo alla testimonianza di NE EA che dichiarava di avere individuato il VA alla guida dell'Alfa 156, anche se la strada dell'avvistamento presentava una barriera spartitraffico che impediva di guardare nella carreggiata antagonista.
3. Ricorreva per cassazione anche i difensori di Arena SS che proponevano i seguenti motivi di ricorso.
3.1. In relazione alla rapina ai danni di ZA GL:
3.1.1. violazione di legge e vizio di motivazione poiché il collegio territoriale avrebbe adombrato la colpevolezza dell'Arena in relazione ad un reato di tentato omicidio dal quale era stato invece assolto mostrando di avere un pregiudizio nei confronti dell'imputato;
3.1.2. violazione di legge in relazione all'art. 195 c.p.c., comma 4 poiché veniva utilizzata per la decisione la dichiarazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria NE che riferiva di modalità ed esiti della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, malgrado il relativo verbale rientrasse tra quelli indicati dall'art. 351 cod. proc. Pen., sicché il relativo contenuto non poteva essere oggetto di testimonianza;
3.1.3. violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Si rimarcava che la persona offesa non era mai stata sentita in dibattimento e che aveva riconosciuto l'Arena solo nel corso dell'incidente probatorio sebbene non in termini di certezza. Nella prospettiva della difesa il non certo riconoscimento effettuato in fase incidentale non poteva trovare conferma nella ricognizione fotografica in assenza della indispensabile audizione dibattimentale della persona offesa;
il fatto che l'identificazione dell'Arena sia stata posta alla base dell'accertamento di responsabilità in assenza di elementi di conferma alla incerta ricognizione incidentale violerebbe l'art. 192 cod. proc. pen.;
3.4. violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. laddove si era omesso di dare rilievo alle testimonianze dalle quali era emerso che il ricorrente al momento in cui si verificava la rapina si trovava presso il chiosco della cognata;
3.2 con riferimento alla ricettazione del motociclo Triumph Speed Triple: violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. si deduceva che la condanna sarebbe basata solo su di un insufficiente avvistamento;
3.3. con riguardo alla pena: violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., artt. 133 e 62 bis cod. pen.: nel denegare le circostanze attenuanti generiche la Corte di appello non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. Il ricorso del VA.
2.1. Il motivo di ricorso che censura l'individuazione del VA è infondato. Il collegio ribadisce che l'individuazione di persona è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass. Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985; Cass. sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Rv. 258173). Nel caso del VA entrambe le persone offese AV e RO riconoscevano in dibattimento l'imputato seppur non in termini di certezza. Entrambi i testimoni ribadivano tuttavia di avere effettuato nell'immediatezza dei fatti un riconoscimento fotografico in termini di certezza. Il collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione (Cass. sez. 4, n. 8272 del 13/01/2011, Rv. 249659). Nel caso che ci occupa, tuttavia, non si è di fronte ad una ricognizione formale negativa ma ad un riconoscimento dibattimentale informale compiuto a distanza di anni dal fatto effettuato in termini meno certi del pregresso riconoscimento fotografico. Si è dunque di fronte ad progressione dichiarativa caratterizzata dall'evidente obsolescenza del ricordo. Tale progressione deve essere valutata, come ogni prova dichiarativa, tenendo conto del fatto che la dichiarazione testimoniale nel caso del riconoscimento di persona introduce nel processo, attraverso la mediazione dichiarativa, un contenuto di conoscenza acquisito attraverso la percezione sensoriale. Ogni dichiarazione tende ad introdurre nel processo dati "percepiti", essendo di regola esclusa la ammissibilità delle valutazioni (art. 194 c.p.c., comma 3); la dichiarazione ricognitiva tuttavia si caratterizza per la richiesta attuale di una prestazione percettiva cui si associa la richiesta di comparazione con i dati acquisiti al momento del fatto. Sulla attività di comparazione influisce significativamente il decorso del tempo, sia perché il ricordo dei tratti somatici si affievolisce, sia perché la ripetizione del riconoscimento a distanza di tempo risulta influenzato dalle modifiche somatiche conseguenti al trascorrere del tempo. Tale struttura della dichiarazione ricognitiva induce ad utilizzare la massima cautela nella valutazione della genuinità del dichiarato che deve essere effettuata tenendo presente la complessa struttura di tale testimonianza Nel caso di specie la Corte di appello evidenziava come le cautele dimostrate dai testi nel corso della loro audizione in dibattimento erano dovute sia al notevole lasso di tempo trascorso dai fatti sia all'alterazione della fisionomia del VA, che, nel frattempo aveva adottato un diverso taglio di capelli. L'individuazione veniva confermata anche dal contenuto di una intercettazione telefonica dalla quale si evinceva che il VA poco prima della esecuzione della rapina aveva la disponibilità di un'arma. La valutazione effettuata risponde alle indicazioni ermeneutiche della Corte che consente la valorizzazione probatoria della ricognizione fotografica predibattimentale attraverso il rigoroso esame dell'attendibilità della testimonianza del riconoscente. Si tratta di una valutazione di merito priva di fratture logiche ed aderente alle indicazioni ermeneutiche in materia di valutazione del riconoscimento fotografico. Nessuna idoneità confermativa hanno invece le dichiarazioni dell'ispettore NE che in dibattimento non poteva in alcun modo riferire sui contenuti della ricognizione fotografica tenuto conto del divieto inserito nell'art. 195 c.p.c., comma 4, sicché in questa parte la dichiarazione deve ritenersi del tutto inutilizzabile.
2.2. Può dunque essere affermato che le dichiarazioni testimoniali finalizzate alla identificazione, tipiche dell'atto ricognitivo, devono essere valutate alla luce della peculiare natura della dichiarazione;
la prestazione ricognitiva da un lato richiede uno sforzo percettivo attuale e, dall'altro, una valutazione comparativa con il ricordo dei dati somatici percepiti durante l'evento da accertare. Tale particolare struttura della dichiarazione ricognitiva richiede una valutazione particolarmente accurata dell'attendibilità, che deve tenere conto, da un lato, dell'obsolescenza della memoria e, dall'altro, dei ragionevoli mutamenti somatici che il decorso del tempo ha prodotto sulla persona che si sottopone alla ricognizione.
2.3. Il motivo di ricorso che censura il diniego di rinnovazione dibattimentale è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario, ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione allo stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv 233391 - Cass. 21687/2004 riv 228920. Nel caso di specie l'accertamento richiesto si presentava del tutto superfluo in quanto sulla pistola in sequestro non erano state rinvenute impronte utili per la comparazione. Il mancato rinvenimento di frammenti di impronte utili per le comparazioni identificative attestato da un rituale accertamento di polizia scientifica, non contestato dalla difesa quanto al metodo di rilevazione dei frammenti è l'elemento processuale che il collegio territoriale ha posto alla base della reiezione. Tale apprezzamento si insedia nell'area delle valutazioni di merito e nella misura in cui, come nel caso di specie, si presenti privo di fratture logiche, aderente alle emergenze processuali e coerente con le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità si sottrae al sindacato della Corte di cassazione.
2.4. Manifestamente infondata è anche la doglianza che censura il peso probatorio assegnato alla intercettazione della conversazione che intercorreva tra il VA e La OS EA. Il relativo contenuto risulta ampiamente confermato dalla perquisizione: la motivazione si presenta, sul punto, priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali, dunque si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
2.5. Manifestamente infondata è, infine, la censura che si appunta sull'avvistamento del VA a bordo della Alfa RO 156. Sia la sentenza di primo grado che quella di appello non mettono in dubbio la regolarità dell'avvistamento dato che il VA era noto alle forze dell'ordine ed era stato sorpreso a bordo dell'autovettura nel corso di un servizio di perlustrazione. Nel corpo della sentenza di primo grado si evidenziava che nell'occasione gli operanti cercavano di fermare l'autovettura non riuscendovi in quanto il conducente gli buttava la macchina addosso (pag 3 della sentenza di primo grado). Dal compendio integrato delle sentenze di merito non emerge alcun dubbio circa la identificazione del VA a bordo dell'autovettura Alfa romeo 156.
Il collegio, quanto alla possibilità di valutare in modo integrato le motivazioni delle sentenze conformi di primo e secondo grado condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass., sez. n. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837;
Cass., sez. 4 n. 44765 del 22.10.13; Rv. 256837; Cass sez. 4 n. 19710 del 3.2.2009 Rv. 243636, Cass. Sez. U, n. 6682 del 4.2.1992, rv 191229).
3. Il ricorso di Arena.
3.1. Il vizio di motivazione dedotto in ordine alla parte della sentenza che tratta delle prove a carico dell'Arena in relazione al tentato omicidio ai danni di IG SA è manifestamente infondato. La censura si appunta su un fatto non devoluto alla cognizione del giudice di appello e il tratto della motivazione che, inutilmente, si attarda ad analizzare tali prove non risulta refluire in alcun modo sull'accertamento di responsabilità in relazione agli altri reati, il cui accertamento era stato invece devoluto alla Corte territoriale. La ininfluenza delle osservazioni censurate sui fatti in giudizio si evince dal netto iato che la stessa Corte territoriale traccia quando afferma che il riferimento alla vicenda del tentato omicidio ... non vale a privare di validità le prove emerse a carico dell'Arena in ordine alla rapina consumata ai danni del cittadino cinese, alla ricettazione dell'auto usata per la rapina ed ai reati satellite in materia di armi.
3.2. Il motivo di ricorso che denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'ufficiale di polizia giudiziaria NE in relazione alle modalità ed agli esiti della ricognizione fotografica effettuata dalla persona offesa è fondato. Il collegio ribadisce la illegittimità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziari in ordine agli atti di indagine in relazione ai quali egli svolge la funzione di autorità certificante. Tali atti,tra i quali si insedia senz'altro la ricognizione fotografica che deve essere riversata un verbale di dichiarazioni avente ad oggetto l'individuazione, non possono entrare nel processo attraverso le dichiarazioni dell'autorità certificante, ma solo attraverso la testimonianza delle persone che avevano reso le dichiarazioni predibattimentali. Diversamente opinando si legittimerebbe la mediazione dichiarativa dell'ufficiale di polizia giudiziaria depotenziando il diritto all'oralità ed il diritto alla assunzione della prova in contraddittorio, non consentendo all'imputato l'accesso al teste d'accusa e l'esercizio del fondamentale diritto di critica che si sviluppa attraverso il controesame. Il divieto di testimonianza indiretta in argomento si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione dell'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime (sez. U. n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225468); principio al quale era seguita, nella stessa linea, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p., comma 4, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b) e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate (Corte Cost. n. 305 del 2008).Il divieto di testimonianza, ripristinato dal legislatore in attuazione dell'art. 111 Cost., ed a superamento della decisione della Corte Cost. che lo aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. n. 24 del 1992), risulta essere stato circoscritto soltanto agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla polizia giudiziaria, atti che devono essere documentati attraverso la redazione di un apposito verbale. Ed il divieto, come hanno chiarito le sezioni unite nella decisione sopra citata, opera anche nel caso in cui sia mancata la verbalizzazione delle informazioni ricevute, pur sussistendone l'obbligo.
Tanto detto, come si vedrà la identificazione dell'Arena come autore della rapina prescinde dalla conferma rinvenuta illegittimamente nelle dichiarazioni dibattimentali dell'ufficiale di polizia giudiziaria: il compendio probatorio a sostegno dell'identificazione, anche se deprivato del contributo proveniente dal teste di polizia giudiziaria NE, consente infatti pacificamente di addivenire alla identificazione dell'Arena. Il collegio condivide sul punto la giurisprudenza della corte di cassazione secondo cui nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619 c.p.p., commi 1 e 2, non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento (Cass. sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014 Rv. 260279).
3.3. Il motivo di ricorso che censura le modalità di identificazione dell'Arena è infondato. Il ricorrente si duole della assenza di audizione dibattimentale della persona offesa in ordine alla ricognizione fotografica effettuata nel corso delle indagini. Tale carenza, nella prospettiva difensiva, impedirebbe l'utilizzo dell'atto di individuazione fotografica effettuato durante le indagini può fare ingresso nel compendio probatorio utile per la decisione solo attraverso l'assunzione della testimonianza della persona che effettua il riconoscimento.
Nel caso di specie l'audizione dibattimentale in ordine alla ricognizione fotografica non è assente ma risulta surrogata dalla testimonianza raccolta in contraddittorio incidentale. L'incidente probatorio finalizzato alla ricognizione dell'Arena si è infatti sviluppato attraverso la conferma della ricognizione fotografica effettuata in fase investigativa.
Si legge infatti nel verbale allegato dal ricorrente che lo ZH GL nell'occorso dichiarava ho riconosciuto il mio aggressore in fotografia, è passato tanto tempo e non so se sono in grado in riconoscerlo. Il teste rimarcava come il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo ed impedire un riconoscimento attendibile. L'atto di ricognizione personale conduceva, come evidenziato dal ricorrente, all'individuazione dell'Arena, seppur non in termini di certezza.
La Corte territoriale effettuava una analisi di tale compendio probatorio ritenendo certa la individuazione dell'Arena sulla base della convergenza della ricognizione fotografica, confermata nel corso dell'incidente probatorio, e della ricognizione personale anch' essa effettuata in via incidentale.
Si tratta di una individuazione la cui certezza, nella interpretazione fornita dalla Corte territoriale, risulta generata dalla convergenza delle dichiarazioni di conferma della ricognizione fotografica e dei risultati della ricognizione di persona effettuata in via incidentale. La base probatoria dell'individuazione non è riconducibile ad un solo atto, ma origina dalla valutazione critica della testimonianza del riconoscente, anche nella parte in cui questi ha confermato della ricognizione fotografica svoltasi in fase investigativa. Come si è detto, non ha alcuna capacità confermativa la deposizione dell'NE, inutilizzabile. Tuttavia la identificazione, la prova della identificazione "resiste" alla deprivazione del compendio probatorio conseguente al riconoscimento della inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'NE.
3.4. Può dunque essere affermato che la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata nel corso degli atti preliminari allo svolgimento della ricognizione.
3.5. Il dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione dell'alibi fornito dall'Arena è manifestamente infondato. Il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove inammissibile in sede di legittimità ogni volta che non siano indicate fratture logiche del percorso motivazionale o incoerenze dei dati utilizzati per la decisione con gli elementi di prova raccolti nel corso del processo. Nel caso di specie la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto, ha preso in considerazione le allegazioni difensive svalutandone la capacità dimostrativa. Segnatamente, sono stati rimarcati i difetti di genericità delle testimonianze a discarico della cognata dell'Arena e del commercialista, mentre è stata rimarcata l'erroneità della deposizione del Savasta. La motivazione offerta, logica ed aderente alle emergenze processuali, non si presta a censure in sede di legittimità.
3.6. Manifestamente infondato è la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1A sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994 rv 196880).
Nel caso di specie la Corte fondava il diniego sull'assenza di comportamenti resipiscenti e sulle gravi modalità della condotta, effettuando un apprezzamento coerente con le indicate linee interpretative.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015