Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16757
CASS
Sentenza 20 marzo 2015

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Massime1

In tema di ricognizione di persona, la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata nel corso degli atti preliminari allo svolgimento della ricognizione personale. (Fattispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l'imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all'atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo).

Commentario1

  • 1Individuazione fotografica supera anche mancato riconoscimento al processo (Cass. 25122/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 febbraio 2024

    In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2015, n. 16757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16757
Data del deposito : 20 marzo 2015

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