Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che questa "regola" discende dai principi dell'"economia", dell'"efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 35423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35423 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 18/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 809
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 13464/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IG N. IL 14/01/1969;
avverso la sentenza n. 5780/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. MAZZOTTA Gabriele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. RILEVA
1. - Con sentenza deliberata il 6 novembre 2012 e depositata il 14 dicembre 2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 23 aprile 2012 (impugnata dall'imputata e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello) ha applicato alla appellante AN CO la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e ha confermato nel resto la sentenza impugnata di condanna alla pena principale della reclusione in anni tre e della multa in Euro seimila (nel concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato) per i delitti 1) di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo;
2) di detenzione di arma clandestina;
3) di ricettazione, reati commessi in Napoli il 2 settembre 2011.
La epigrafe della sentenza reca, peraltro, menzione, al capo sub d), del delitto di evasione, commesso il 28 giugno 2011, ascritto a imputato di sesso maschile, residente e ristretto agli arresti domiciliari, alla via Criscomio, n. 26/A, senza la indicazione delle relative generalità. Inoltre gli enunciati delle imputazioni dei delitti a) di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo, b) di detenzione di arma clandestina, c) di ricettazione non corrispondono a quelli riportati nella epigrafe della sentenza di primo grado.
I giudici di merito hanno accertato che, che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, la giudicabile aveva portato seco, illegalmente, a bordo della autovettura da ella condotta, una pistola semiautomatica, di marca Sig Sauer, calibro mm. 9, priva del numero di matricola (obliterato), custodita nel borsello, riposto nel portabagagli del veicolo.
Con riferimento ai motivi di gravame hinc et inde proposti, la Corte territoriale ha osservato: merita accoglimento il gravame del Pubblico Ministero, in quanto il giudice di prime cure ha omesso di applicare la pena accessoria conseguente ex lege alla pena principale inflitta;
mentre devono essere disattese le censure della appellante;
in particolare, in ordine all'accertamento delle condotte delittuose e della colpevolezza della appellante, la giudicabile, col mendace assunto che il borsello fosse vuoto, ha tradito la consapevole disponibilità dell'arma; quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, sono infondate le ulteriori censuri difensive circa la pretesa indeterminatezza della pena base e della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e la sproporzione dell'aumento applicato a titolo di continuazione;
a dispetto dell'errore di battitura del testo della sentenza appellata, si desume che la pena base, inflitta per il delitto di cui al capo 1 della imputazione rectius: capo a) della rubrica è stata commisurata in quattro anni, sei mesi di reclusione e novemila Euro di multa, con riduzione in ragione di un terzo per la circostanze attenuanti generiche, con successivo aumento a titolo di continuazione, pari a un anno, sei mesi di reclusione e tremila Euro di multa, e col finale abbattimento di un terzo per il rito;
e la Corte condivide tale determinazione. 2. - L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Ettore Andofo, mediante atto recante la data del 26 novembre 2012, col quale ha sviluppato due motivi. La ricorrente chiede l'annullamento delle sentenze di entrambi i gradi del giudizio e il rinvio al giudice di primo grado. 2.1 - Col primo motivo il difensore denunzia: il delitto di evasione non è mai stato contestato alla ricorrente, la quale al momento della perquisizione e del sequestro dell'arma era in libertà; ne' alcun riferimento a tale reato è contenuto nella motivazione della sentenza impugnata.
2.2 - Col secondo motivo il difensore oppone: la Corte territoriale si è inventata letteralmente la pena base la cui determinazione ha attribuito al primo giudice;
costui ha indicato soltanto quattro mesi di reclusione;
quindi ha rideterminato la pena, in esito alla riduzione per le attenuanti generiche, in un anno e tre mesi di reclusione;
sicché l'aumento per la continuazione non avrebbe potuto essere commisurato in tre anni e tre mesi di reclusione;
la quantificazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale non può considerarsi suppletiva rispetto a quella del giudice per le indagini preliminari ed è palesemente arbitraria. 3. - Il ricorso è, nei limiti e nei termini che seguono, fondato. 3.1 - La inserzione nella epigrafe della imputazione di evasione affatto estranea all'oggetto del giudizio - e palesemente non riferibile alla ricorrente, concernendo persona di sesso maschile, agli arresti domiciliari, residente in [...]) diverso da quello dalla imputata (via De Meis, n. 120) - è frutto di evidente errore materiale, occorso nella compilazione della intestazione della sentenza mediante l'incongrua incorporazione di un foglio allegato pertinente verosimilmente ad altro giudizio, considerati i riferimenti a condotte concorsuali, ad arma di marca diversa (Viking 440), alla differente data di commissione dei reati (28 giugno 2011).
A tanto pone riparo questa Corte suprema di cassazione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., mediante radiazione della imputazione non pertinente e ripristino del contenuto testuale delle imputazioni riportate nella epigrafe della sentenza di primo grado. In proposito giova considerare che i (quattro) casi di rettificazione (scilicet: degli errori dei diritto nella motivazione, delle erronee indicazioni dei testi di legge e degli errori di denominazione o di computo in relazione alla specie ovvero alla quantità della pena), contemplati dall'art. 619 c.p.p., commi 1 e 2, non hanno carattere tassativo.
Deve, infatti, reputarsi che ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento del provvedimento, sia suscettibile di rettificazione.
La conclusione è accreditata dalla considerazione dei principi della economia, della efficienza processuale e della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto e attività non essenziale eletto dal legislatore delegante (L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma 1, n. 1) e costituente canone ermeneutico per l'interprete.
3.2 - In ordine al trattamento sanzionatorio, il primo giudice, per come è dato leggere dalla sentenze appellata, ha così testualmente commisurato la pena: pena base anni (ritenuto più grave il reato di cui al capo n. 1) quattro mesi di reclusione ed Euro seimila novemila di reclusione, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed Euro seimila di multa, aumentata per la continuazione alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed Euro novemila ridotta per il rito alla pena in concreto irrogata (anni tre di reclusione ed Euro seimila di multa).
Epperò risulta palese che la dosimetria della pena base e la diminuzione per le attenuanti generiche appaiono assolutamente incerte, mentre affatto illegittimo è l'aumento per la continuazione, risultando la sanzione detentiva per il reato continuato superiore al triplo della pena base.
3.3 - Il vizio rilevato non comporta, tuttavia, il rinvio del giudizio davanti al giudice di primo grado, in quanto è esclusa la ricorrenza di alcuno dei casi di cui all'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 604 cod. proc. pen. Deve essere, pertanto, respinta la richiesta della ricorrente di regressione del giudizio davanti al giudice per le indagini preliminari.
3.4 - In ogni caso affatto illegittima risulta, infine, la applicazione della pena accessoria.
Per vero, a fronte della sanzione detentiva finale di tre anni di reclusione, la pena principale di riferimento ex art. 29 c.p., comma 1, comunque venga determinata, risulterà contenuta - per effetto delle circostanze attenuanti generiche, della diminuente del rito (Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009 - dep. 24/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045) e al netto dell'aumento per la continuazione (Sez. 1, n. 14375 del 05/03/2013 - dep. 26/03/2013, Aquila, Rv. 255407) - in misura necessariamente inferiore alla soglia minima (di tre anni di reclusione) stabilita dalla suddetta disposizione per la applicazione della pena accessoria temporanea illegittimamente irrogata dalla Corte territoriale.
3.5 - Conseguono l'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria;
la eliminazione della ridetta sanzione ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1;
l'annullamento della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio;
il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto relativo;
la correzione del provvedimento nei sensi indicati;
la adozione delle statuizioni i conseguenti;
e il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria che esclude.
Annulla, altresì, la sentenza medesima in ordine al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Rettifica l'epigrafe della sentenza nella parte relativa alla enunciazione del capo D), che elimina;
e ripristina il tenore testuale delle imputazioni riportate nella sentenza di primo grado, come segue:
1) ... reato p. ep. dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 e 14 perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola marca Sig Sauer 9 mm completa di caricatore e relativo munizionamento, custodita nel vano portabagagli della autovettura Fiat Punto targata CV 050NV, sulla quale viaggiava unitamente ai due figli minori;
2)... reato p. ep. Dall'art. 81 c.p., comma 1, e L. n. 100 del 1975, art. 23 rectius: L. n. 110 del 1975 perché, con un' unica azione deteneva autovettura Fiat Punto targata CV 050NV, sulla quale viaggiava unitamente ai due figli minori, una pistola marca Sig Sauer 9 mm perché recante la matricola abrasa e caricatore;
3) ... reato p. ep. dagli artt. 81 cpv., 648 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, alfine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva l'arma di cui sub 2) di illecita provenienza a lui rectius: lei nota perché recante la matricola abrasa.
In Napoli, 2.9.2011.
Con la recidiva reiterata.
Dispone, per l'effetto, che la cancelleria della Corte territoriale annoti, per estratto, la presente sentenza in calce al provvedimento rettificato.
Rigetta nel resto il ricorso dell'imputata.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014