Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 35423
CASS
Sentenza 18 giugno 2014

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Nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che questa "regola" discende dai principi dell'"economia", dell'"efficienza processuale" e della "massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2014, n. 35423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35423
    Data del deposito : 18 giugno 2014

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