Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10191 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 9 1/0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OPO D ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 24568/00 1 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. 21164 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. © Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/04/02 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti%;B ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROSSI GIACOMO, AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 1886 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 199/00 del Tribunale di SPOLETO, depositata il 19/09/00 R.G.N. 102/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo SI IA proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore del lavoro di Spoleto, sull'erroneo presupposto che il ricorrente fosse già pensionato al momento di entrata in vigore della legge n.257/92, aveva respinto la domanda da esso proposta per ottenere dall'INPS il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, per il periodo dal 10/5/1971 al 31/8/1992 in cui aveva lavorato con esposizione all'amianto. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 19 settembre 2000, accoglieva la impugnazione sul rilievo che l'appellante era stato collocato in pensione il 31 agosto 1992 ed osservando che il beneficio previdenziale di cui all'art.13, comma 8, della stessa legge è da attribuire a tutti coloro che nel corso dell'attività lavorativa siano stati esposti all'amianto per oltre dieci anni, anche se sia mancata l'assicurazione all'IL contro l'asbestosi, posto che, in ogni caso, di tale assicurazione sussiste l'obbligo in virtù del disposto dell'art.144 del d.p.r. n.1124/1965 che espressamente ne prevede la necessità per tutti i lavori "che comportano impiego ed applicazione di amianto” o “che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto", come quelli nella specie svolti dal lavoratore appellante. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. Resiste il lavoratore con controricorso e memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge 257/92, come modificato dal d.l. 169/93, convertito, con modificazioni, in legge 271/931 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) sostiene che il di carattere ecctionate beneficio di cui alla indicata disposizione ionedero sebesil of Latore interessa, proprio per tale sua natura e per le finalità che attraverso il suo 3 riconoscimento la legge intendeva realizzare, non già tutti i lavoratori in qualche modo esposti all'amianto, ma solamente quelli che abbiano concretamente subito il rischio del verificarsi di una malattia professionale generata da tale sostanza nociva per la sua presenza nei luoghi di lavoro in concentrazione significativa (superiore cioè ai valori limite consentiti dal d.lvo n.277/91 e successive modifiche). Nel caso di specie, lor prosegue l'INPS, non è stata provata detta misura di esposizione, la cui necessità, peraltro, è riaffermata anche nella sentenza n.5/2000 della Corte costituzionale, che richiama espressamente il decreto legislativo in questione e chiarisce come il concetto di esposizione ultradecennale implichi, necessariamente, quello di rischio morbigeno. Preliminarmente rileva la Corte che il resistente deduce, nel controricorso e poi nella memoria, che il Tribunale avrebbe accertato incensurabilmente che l'INPS non aveva neppure contestato l'avvenuta esposizione a rischio del lavoratore, essendosi limitato ad affermare che occorreva chiamare in causa l'IL per accertare se fosse stato o meno versato dal datore di lavoro il premio supplementare per l'asbestosi; sicchè non potrebbe l'Istituto mettere in discussione tale accertamento prospettando una diversa valutazione dei fatti di causa e tentando di introdurre circostanze e argomenti nuovi. La deduzione è priva di fondamento solo che si abbia riguardo alla narrativa dei fatti di causa contenuta nella impugnata sentenza, nella quale si dà atto che l'INPS, costituendosi in appello asseriva “..la necessità che in contraddittorio anche dell'IL venisse accertato se (il lavoratore, corsivo nostro) fosse stato o meno esposto al rischio da amianto e se per lui vi fosse l'obbligo assicurativo per le particolari malattie professionali derivanti dall'amianto” (sent. pag. 3, righe da 14 a 16) mentre, in motivazione, il Tribunale si limita ad affermare (pag.4, riga 25) che la circostanza non era stata "recisamente" contestata, il che non equivale certo ad affermare che non vi era stata contestazione. 4 La sentenza di questa Corte n.4839/02, prodotta dal resistente, riguarda un casɔ diverso da quello del quale oggi si discute, in quanto nella stessa si dà atto che il giudice a quo aveva accertato il difetto di contestazione, da parte dell'INPS, della esposizione ultradecennale all'amianto allegata dal lavoratore a fondamento del reclamato diritto. Ciò posto, deve osservarsi che il ricorso è fondato. La Corte ha già chiarito in numerose decisioni, a partire dalla sentenza 3 aprile 2001 n.4913 (seguita da Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 27 febbraio 2002 n.2926 e da altre non massimate) che l'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.1, comma 1, del d.l.5 giugno 1993 n.169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, presuppone l'adibizione del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta (e non solo presunta) la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza è capace di generare. Non ignora il Collegio che in dottrina sono state mosse critiche alla ricostruzione in questi termini della nozione di "esposizione all'amianto", sostenendosi che una simile lettura dell'art.13, comma 8, finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n.618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n.455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che "comunque" espongono all'azione di fibre di amianto (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al d.p.r. n.1124/1965 e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto) e alla cui 5 stregua, dunque, l'incremento contributivo dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà aziendali nelle quali si verifichi una qualche dispersione di tale sostanza. Senonchè le critiche suddette non considerano che è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata “soglia", prevedendo con specifica disposizione ( art.3, poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n.277/91 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori "esposti", la presenza of della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un potenziale pericolo per la salute. Inserito e letto in tale contesto, l' art.13, comma 8, della stessa legge non può essere interpretato altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle lavorazioni specificate nel d.p.r. n.1124/65 (artt. 1 e 3) e nelle relative tabelle (ovvero, secondo la più costante giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di attività qualificate dal cosiddetto "rischio ambientale") e il superamento della "soglia" di rischio espressamente individuata dal legislatore, senza che ciò ne determini un contrasto con le regole del sistema assicurativo gestito dall'IL ( le quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.179/88, consentono di ritenere la esposizione a rischio nonostante la mancata tabellazione della lavorazione e in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto), rispondendo tali regole alla esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione del beneficio previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale. Del resto, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata la necessità, per i lavoratori semplicemente esposti, di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6. E' da rilevare, infine, che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n.5 del 2000, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 sollevata da alcuni giudici remittenti (anche) sotto il profilo che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non proprio in base ad una interpretazione della norma che ne - esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di potenzialità morbigene. L' accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) -se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui all'art.13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una 7 concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati ( attraverso il rinvio al d.lvo n.277/91) nell'art.3 della legge n.257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche” di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. All'accertamento giudiziale in questione non è di ostacolo il mancato rilascic (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'IL e il datore di lavoro sono chiamati ad effettuare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, IL, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n.2677, in motivazione). Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa accolto la domanda dell'attuale resistente sul presupposto, giuridicamente errato, della sufficienza della sola ultradecennalità della esposizione all'amianto ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al beneficio nella specie rivendicato. In accoglimento del ricorso deve, quindi, disporsene la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di merito, per l'accertamento relativo alla sussistenza (o 8 non), nel caso concreto, dell'ulteriore requisito richiesto dalla legge, l'essere stato cioè il lavoratore addetto ad attività comportanti una "esposizione” all'amianto superiore alla soglia di rischio come sopra individuata. Al giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Perugia, si rimette il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 Il Cons. estensore Il Presidente Митні Рамушки fabello Colett. Quare and Me IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi CANCELLIERE a pan 9