Art. 36.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1 gennaio 1949 al lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici gia' pensionati alla data suddetta, nonche' per le quote di pensione corrisposto a decorrere dalla stessa data agli iscritti all'articolo 35, e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1 gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti in favore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'art. 38.
Tale differenza sara' ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualita' costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.
La differenza stessa - qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso - dovra' essere versata dalle aziende secondo modalita' che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 5.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1 gennaio 1949 al lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici gia' pensionati alla data suddetta, nonche' per le quote di pensione corrisposto a decorrere dalla stessa data agli iscritti all'articolo 35, e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1 gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti in favore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'art. 38.
Tale differenza sara' ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualita' costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.
La differenza stessa - qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso - dovra' essere versata dalle aziende secondo modalita' che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 5.