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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott.
Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6639//2022 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania De Vincentis;
Parte_1
- attrice – contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avvocato Anita Verduci
- convenuta -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“1) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra , nella qualità di Parte_1 cointestataria, ad esercitare il diritto al rimborso, per intero e in modo disgiunto, dell'importo di ognuno dei quattro buoni fruttiferi postali analiticamente indicati nella narrativa che precede;
2) Accertare e dichiarare, la responsabilità di per Controparte_1 aver violato i principi di buona fede, trasparenza e correttezza in generale e nel collocamento di prodotti finanziari in danno della IG.ra per tutte le ragioni innanzi Pt_1 indicate;
3) Conseguentemente condannare le al risarcimento del danno in CP_1 favore dell'attrice commisurato al “ minor vantaggio o al maggior aggravio economico” dalla stessa subito a seguito della condotta scorretta e reticente tenuta da , CP_1 nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
4) Accertare e dichiarare che il Buono fruttifero postale ordinario emesso in data 16/09/2000, appartiene alla serie “Z”, così come riportato sul timbro apposto sul retro, e che allo stesso sia applicabile il Decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre del 2000 art. 8, – introduttivo di una nuova disciplina in materia di B.F. P – e conseguentemente condannare al rimborso del valore corrispondente al capitale maggiorato dai tassi Controparte_1 interesse previsti per la serie di riferimento, come da “ storico dei tassi applicati sui B.F.P. ordinari” rilasciato da poste italiane nell'ottobre del 2018; 5) Accertare e dichiarare che i
Buoni fruttiferi postali a termine, emessi rispettivamente il 21/09/2001, 04/10/2001 e
05/10/2001, del valore di € 5.000,00 ciascuno, sul retro non riportavano l'apposizione di alcun timbro recante la serie di appartenenza, la data di scadenza, le condizioni di rimborso nonché i tassi annuali lordi, tutti elementi essenziali per conoscere la tipologia del buono.
6) Conseguentemente dichiarare la durata ventennale dei buoni fruttiferi a termine oggetto del presente giudizio ed il diritto al loro rimborso in capo all'odierna attrice del valore corrispondente al capitale maggiorato dai tassi interesse previsti per la serie di riferimento dal dovuto al soddisfo. 7) Condannare la società convenuta al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio, oltre quelle della fase stragiudiziale da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte convenuta:
“in via preliminare • In accoglimento delle sollevate eccezioni, dichiarare la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni postali a termini agitati in giudizio e dichiarare altres'
l'intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale e /o pecontrattuale;
• Dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt.163 e 164 c.p.c. l'infondatezza delle ragioni sottese alla presente azione , nonché e finanche l'insussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della signora in ragione del pacifico quadro normativo esposto in Parte_1 narrativa con specifico in riferimento al buono a termine ordinario serie Z;
nel merito •
Accertare e dichiarare che i cointestati alla signora Controparte_2 [...]
ed altri, si sono prescritti rispettivamente a far data dal dal 22 settembre Parte_1
2018, dal 5 ottobre 2018 e dal 6 ottobre 2018 e, quindi ben prima dalla presentazione per
l'incasso da parte degli aventi diritto e dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio quo e che nessun atto interruttivo della prescrizione è stato tempestivamente curato da parte attrice. • Per l'effetto, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto. •
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, limitare il pagamento al controvalore dei titoli a termine calcolati secondo i rendimenti previsti dal Decreto
Ministeriale applicabile alla serie AA2 a cui appartengono i buoni de quibus e nel rispetto della normativa vigente in tema di cointestazione in relazione allo status di tutti gli aventi diritto. • Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine al buono ordinario serie Z, limitare il pagamento al controvalore del titolo calcolato secondo i rendimenti previsti dal relativo Decreto Ministeriale istitutivo nel rispetto della normativa vigente in tema di cointestazione in relazione allo status di tutti gli aventi diritto • In stretto subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste attoree, ordinare la restituzione di titoli di che trattasi. • Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio assumendo di essere cointestataria di quattro buoni fruttiferi Controparte_1 postali (BFP), di cui uno ordinario del valore nominale di € 2.500,00, emesso in data
6/09/2000, e tre “ a termine” del valore nominale di € 5.000,00 ciascuno, emessi, rispettivamente, in data 21/09/2001, in data 04/10/2001 e in data 05/10/2001.
Con riferimento ai titoli a termine, esponeva l'attrice che gli stessi non riportavano indicazioni di scadenza ed erano completamente privi di timbri e tagliandi indicanti il rendimento e la loro durata, aggiungendo di non aver ricevuto da parte di , al CP_1 momento della loro sottoscrizione, alcun “foglio informativo analitico” descrittivo di tutta la loro disciplina regolatrice. Evidenziava ancora che, a seguito di richiesta di informazioni in merito alla riscossione dei titoli avanzata nel mese di ottobre 2018 e di conseguente reclamo con richiesta di rimborso inviato nel mese di novembre 2018, riceveva una nota di riscontro di datata 15.01.2019 con la quale si precisava che tali buoni fruttiferi CP_1
a termine appartenevano alla serie “AA2”, con scadenza al compimento del settimo anno successivo, comunicandosi altresì la impossibilità di procedere al loro rimborso per l'intervenuta prescrizione del relativo diritto, essendo decorsi più di dieci anni dalla loro scadenza.
Per quel che riguarda il buono fruttifero postale ordinario l'attrice ne rivendicava il diritto a riscuoterlo alle condizioni previste.
Rassegnava quindi le conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 prescrizione dei buoni postali fruttiferi a termine, la prescrizione della domanda di risarcimento danni, nonché l'inammissibilità anche ex art. 100 c.p.c. della richiesta di rimborso del buono fruttifero postale ordinario. Nel merito comunque impugnava e contestava l'avversa domanda in quanto infondata e non provata, chiedendone il rigetto. Rassegnava le conclusioni pure come sopra riportate.
La causa veniva istruita a mezzo documentazione prodotta dalle parti e quindi riservata in decisione.
DIRITTO
Non risulta contestato che l'attrice sia cointestataria dei buoni postali “a termine” sopra richiamati - esibiti dall'attrice mediante allegazione degli stessi nel suo fascicolo di parte e tutti recanti sulla parte frontale la sigla “PFR” (pari facoltà di rimborso) - e che
[...]
le abbia rifiutato il rimborso del capitale investito e degli interessi sulla scorta CP_1 dell'addotta intervenuta prescrizione del diritto a tale rimborso, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla data scadenza dei titoli, prevista a 7 anni dalla data di emissione
Adduce quindi l'attrice che la convenuta, in contrasto con i doveri informativi su di essa incombenti, non l'ha mai messa in condizione di conoscere l'esatta scadenza dei titoli e, al momento della loro sottoscrizione, non le ha consegnato alcun foglio informativo;
assume pertanto che a tale condotta consegua una responsabilità extracontrattuale o un inadempimento contrattuale in capo alla convenuta, con conseguente obbligo di risarcimento del danno o di rimborso dei titoli, secondo quanto richiesto nella domanda.
La convenuta a sua volta deduce di avere tenuto una condotta del tutto conforme alle prescrizioni di legge in materia e afferma l'esclusiva responsabilità dell'attrice per l'avvenuta prescrizione del diritto al rimborso di che trattasi.
Sul punto in esame, la domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
I tre buoni in questione, appartenenti alla serie “AA2” ed emessi, il primo in data 21/09/2001, il secondo in data 04/10/2001 e il terzo in data 05/10/2001, avevano in effetti una durata di sette anni dalla data di emissione ed erano sottoposti al termine di prescrizione decennale decorrente dalla loro scadenza (21/09/2008, 04/10/2008 e 05/10/2008), come normativamente previsto. Dal loro esame, inoltre, non risulta che vi sia in essi riportata alcuna dicitura dalla quale poter desumere la loro scadenza e la conseguente prescrizione del relativo diritto alla riscossione.
Non è poi stata provata dalla convenuta la consegna all'attrice, al momento della sottoscrizione dei titoli, del foglio informativo analitico, contenente l'esposizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni, come previsto dall'art. 3 comma 1 del D.M. Tesoro del
19/12/2000, che disciplina le condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali. Al riguardo, deve ritenersi che fosse proprio a carico della stessa l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo di consegna, sia secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 1218 c.c., sia avuto riguardo al fatto che, diversamente ipotizzando, l'attrice avrebbe avuto l'onere di fornire la prova di una circostanza negativa.
Né può fondatamente ritenersi che la sola esposizione presso gli uffici postali degli avvisi sulle condizioni praticate possa sopperire alla consegna di fogli informativi dettagliati, come sostenuto dalla convenuta, tant'è che l'art. 6 del D.M. citato, pur prevedendo che
[...]
esponga nei propri locali aperti al pubblico i predetti avvisi, comunque dispone che CP_1 essi rinviino, “ per la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, ai fogli informativi “che saranno consegnati ai sottoscrittori”. In altri termini,
l'esposizione di tali avvisi non sostituisce i fogli informativi, ma ne costituisce solo un completamento.
Deve pertanto osservarsi che l'accertata mancata consegna del foglio informativo da parte della convenuta, costituente oltre che una violazione di uno specifico obbligo imposto dall'ancora richiamato D.M. del Tesoro, anche una violazione del generale principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., abbia di per sé pregiudicato la possibilità della attrice di conoscere la scadenza dei buoni fruttiferi in questione e la prescrizione del diritto al relativo rimborso.
Tanto anche sulla scorta di quel condivisibile orientamento già ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Ivrea n. 467/2025, Trib. Monza, n. 1207/2024,
Trib. Pavia, n. 144/2024) che evidenzia l'importanza della trasparenza e dell'adempimento degli obblighi informativi da parte di nella gestione dei buoni fruttiferi postali CP_1
e che riconosce, in assenza di indicazioni chiare sulla scadenza e senza la consegna del foglio informativo analitico, che la decorrenza della prescrizione può essere contestata e che l'ente può essere ritenuto responsabile quantomeno per il risarcimento del capitale investito, oltre agli interessi.
Va poi dichiarato inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. e va conseguentemente rigettato quella domanda dell'attrice riguardante il rimborso del buono ordinario di € 2.500,00, emesso in data 6/09/2000 e di durata trentennale, non potendosi chiaramente evincere, da quanto sul punto dedotto dall'attrice, quali siano in fatto e in diritto le ragioni di tale domanda, essendosi l'attrice limitata a richiedere il rimborso del titolo in questione, non ancora scaduto, indubbiamente praticabile secondo le precise e dettagliate condizioni riportate nel titolo.
In definitiva, va condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento Controparte_1 danni, la somma di € 15.000,00, equivalente al valore complessivo dei buoni a termine de quibus - tutti recanti sulla parte frontale, come già detto, la sigla “PFR” (pari facoltà di rimborso) che, per quel che qui rileva, ha comunque la funzione di legittimare ciascun cointestatario alla richiesta del rimborso dei titoli senza il consenso o la firma congiunta di altri cointestatari (Cass. n. 4280/22) -, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei predetti buoni e intereressi legali di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Ogni altra domanda va disattesa.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento della domanda attrice soltanto nei termini sopra illustrati, nonché dell'esistenza dei contrasti giurisprudenziali in merito alle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di , ogni diversa eccezione, istanza e conclusione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. Condanna al pagamento in favore di per le causali Controparte_1 Parte_1 di cui in parte motiva, la somma di € 15.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni “a termine” dedotti in lite e interessi legali di cui all'art. 1284, comma
1 c.c. dalla data della relativa domanda giudiziale al soddisfo;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa interamente tra le parti le spese e i compensi processuali.
Taranto, 01/07/2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli