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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1351/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Delle Rimembranze, Snc 89064 Montebello Jonico RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3ç2024 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1351-2025 Ricorrente_1 partita iva P.IVA_1 corrente in Montebello Ionico S.S. 106 Ionica km 26 nella persona del titolare sig. Ricorrente_1 impugnava Avviso di accertamento esecutivo numero 15083 del 22.11.24 provv. n.3 del 2024 notificato in data 12.02.25 avente ad oggetto il pagamento della tassa Tasi anno 2019 per un importo intero di euro totale di euro 2.344,00 emesso dal Comune di Montebello Jonico.
Sviluppava motivi articolati e così concludeva: A) fissare l'udienza camerale per discussione e per l'istanza di sospensione nonché invitare il Comune di Montebello Jonico a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini previsti dalla legge;
e disporre:
B) preliminarmente la sospensione dell'esecutività dell'impugnato atto;
C) accertare i motivi e dichiarare le somme pretese non sono dovute per l'illegittimità, nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione decadenza del credito con conseguente annullamento dell'avviso n. 15083 del 22.11.24 provv. n.3 del 2024 notificato in data 12.02.25 avente ad oggetto il pagamento della tassa Tasi anno 2019 per un importo intero di euro totale di euro 2.344,00.
Il Comune di Montebello Jonico non si costituiva pur ritualmente citato n data 25.02.2025.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Si deve evidenziare che trattasi di atto volto al recupero delle somme dovute a titolo di TASI 2019 e accessori.
Non si tratta di un nuovo accertamento, ma solo della liquidazione di quanto dovuto e non versato dal contribuente in ragione dei dati già forniti all'ente locale.
A tal fine si deve evidenziare che nell'ambito dell'atto impugnato si specificava: “Al presente avviso non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e s.m.i., in quanto rientrante tra gli "atti automatizzati e d i pronta liquidazione".
Promanando i dati dal contribuente, nel merito del tributo, si deve osservare come la variazione in soppressione, come da visura in data 23.02.2025 prodotta, debba ricondursi al 09.01.2020 e quindi all'anno d'imposta successivo rispetto a quello oggetto di recupero.
Su tale premessa, si deve osservare come al momento della notifica dell'atto, per come comprovata, in data
12.02.2025 come da attestazione A.R., non fosse integralmente decorso il termine prescrizionale di anni cinque previsto per la tassa, in ragione della sospensione per emergenza pandemica di giorni 85.
Gli ulteriori motivi appaiono generici e in quanto tali inammissibili, essendo stato messo il contribuente in condizione di difendersi compiutamente in ordine a ogni profilo della pretesa mossa, senza che siano stati dedotti profili di illegittimità specifici con l'atto introduttivo.
Non appare d'altronde prevista alcuna attestazione di conformità a pena di nullità relativamente all'atto sottoscritto digitalmente e notificato tramite raccomandata A.R..
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Nulla per spese. Rigetta il ricorso. Nulla per spese.
P.Q.M.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1351/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Delle Rimembranze, Snc 89064 Montebello Jonico RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3ç2024 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1351-2025 Ricorrente_1 partita iva P.IVA_1 corrente in Montebello Ionico S.S. 106 Ionica km 26 nella persona del titolare sig. Ricorrente_1 impugnava Avviso di accertamento esecutivo numero 15083 del 22.11.24 provv. n.3 del 2024 notificato in data 12.02.25 avente ad oggetto il pagamento della tassa Tasi anno 2019 per un importo intero di euro totale di euro 2.344,00 emesso dal Comune di Montebello Jonico.
Sviluppava motivi articolati e così concludeva: A) fissare l'udienza camerale per discussione e per l'istanza di sospensione nonché invitare il Comune di Montebello Jonico a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini previsti dalla legge;
e disporre:
B) preliminarmente la sospensione dell'esecutività dell'impugnato atto;
C) accertare i motivi e dichiarare le somme pretese non sono dovute per l'illegittimità, nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione decadenza del credito con conseguente annullamento dell'avviso n. 15083 del 22.11.24 provv. n.3 del 2024 notificato in data 12.02.25 avente ad oggetto il pagamento della tassa Tasi anno 2019 per un importo intero di euro totale di euro 2.344,00.
Il Comune di Montebello Jonico non si costituiva pur ritualmente citato n data 25.02.2025.
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto appare infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Si deve evidenziare che trattasi di atto volto al recupero delle somme dovute a titolo di TASI 2019 e accessori.
Non si tratta di un nuovo accertamento, ma solo della liquidazione di quanto dovuto e non versato dal contribuente in ragione dei dati già forniti all'ente locale.
A tal fine si deve evidenziare che nell'ambito dell'atto impugnato si specificava: “Al presente avviso non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art.
6-bis della Legge n. 212/2000 e s.m.i., in quanto rientrante tra gli "atti automatizzati e d i pronta liquidazione".
Promanando i dati dal contribuente, nel merito del tributo, si deve osservare come la variazione in soppressione, come da visura in data 23.02.2025 prodotta, debba ricondursi al 09.01.2020 e quindi all'anno d'imposta successivo rispetto a quello oggetto di recupero.
Su tale premessa, si deve osservare come al momento della notifica dell'atto, per come comprovata, in data
12.02.2025 come da attestazione A.R., non fosse integralmente decorso il termine prescrizionale di anni cinque previsto per la tassa, in ragione della sospensione per emergenza pandemica di giorni 85.
Gli ulteriori motivi appaiono generici e in quanto tali inammissibili, essendo stato messo il contribuente in condizione di difendersi compiutamente in ordine a ogni profilo della pretesa mossa, senza che siano stati dedotti profili di illegittimità specifici con l'atto introduttivo.
Non appare d'altronde prevista alcuna attestazione di conformità a pena di nullità relativamente all'atto sottoscritto digitalmente e notificato tramite raccomandata A.R..
Il ricorso deve pertanto dichiararsi infondato e per l'effetto deve essere rigettato.
Nulla per spese. Rigetta il ricorso. Nulla per spese.
P.Q.M.