Art. 12.
Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244 , ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, e' prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale. ((6))
In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c) .
Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto puo' essere ceduto dall'affittuario ad uno o piu' componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreche' sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.
Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini, entro il secondo grado, anche se non conviventi.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1977, n. 353) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , "nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttivita'".
Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall' articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244 , ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, e' prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale. ((6))
In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c) .
Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto puo' essere ceduto dall'affittuario ad uno o piu' componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreche' sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo.
Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini, entro il secondo grado, anche se non conviventi.(2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8 , approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1977, n. 353) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 12, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , "nella parte in cui non limita gli effetti giuridici ivi previsti a favore dell'affittuario che abbia eseguito a sue spese miglioramenti, in relazione alle sole opere di miglioramento che determinino un sostanziale e permanente aumento di valore del fondo ed un apprezzabile incremento della sua produttivita'".