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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Verdi 55, presso lo studio Avv. Roberto Materia del Foro di Messina che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] is. 11 ter, Scala G, ed elettivamente domiciliata in Messina Via D'Amore n. 4 is. 162/A presso lo studio dell'avv. Pietro
Venuti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente in Messina, Via Minissale Compl. , ed elettivamente domiciliata CP_3
pagina 1 di 17 in Messina Via D'Amore n. 4 is. 162/A, presso lo studio dell'avv. Pietro Venuti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 30/10/2018, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, e chiedendone la Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento del danno biologico, del danno morale e da perdita del rapporto parentale, subiti per le condotte poste in essere dai convenuti, che sono stati riconosciuti responsabili nel giudizio penale di primo grado, confermato in sede di gravame.
L'attore premetteva che nell'aprile del 2002 contraeva matrimonio canonico con e dalla predetta unione, il 29/05/2002, nasceva la GL Controparte_1 Per_1
, riconosciuta da entrambi i genitori.
[...]
IG riferiva che la insieme al padre poneva in essere una serie di CP_1
atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, tentando di impedirgli in ogni modo l'esercizio del diritto di visita alla propria GL, per cui si vedeva costretto a rivolgersi al Tribunale per i Minorenni di Messina che, in data 28/10/2003, disponeva l'affidamento della bambina alla madre e la facoltà del padre di vedere Persona_1
e frequentare la bambina, rimettendo la determinazione del luogo, dei giorni, degli orari e delle modalità degli incontri agli Operatori dell'Istituzione per i servizi Sociali del
Comune di Messina.
Nonostante detto provvedimento, il IG era costretto a ricorrere nuovamente al
Tribunale, in quanto la disertava gli incontri, adducendo, di volta in volta, CP_1
pretestuose motivazioni.
Aggiungeva che con decreto del 27/04/2004, il Tribunale facultava l'attore di vedere e frequentare la piccola con modalità che avrebbero dovuto Persona_1 assicurare l'effettività degli incontri e consentire la ripresa del rapporto padre-GL. pagina 2 di 17 Le modalità di visita venivano ribadite con successivi decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni dell'1/06/2004, del 7/05/2005 e del 7,.555454dfthmrg/06/2005 e poi, da ultimo, con decreto del 18/01/2007 della Corte d'Appello di Messina, la quale affermava il diritto del IG a tenere con sé la minore in determinati giorni stabiliti, anche senza la presenza della madre e degli operatori del Servizio Sociale.
Nonostante i molteplici pronunciamenti giudiziali, la , con l'aiuto del CP_1 proprio padre, ha perdurato nella volontà di escludere il da ogni rapporto con la Pt_1
GL, estromettendolo del tutto dalle visite e dagli incontri sino a pregiudicare in via definitiva ogni possibilità di ripresa del rapporto con la GL . Per_1
Con la sentenza n. 385/2012 Reg. Sent., emessa il 17.2.2012 (dep. il 16.3.2012) dal
Tribunale di Messina - seconda sez. penale veniva condannata per i Controparte_1 reati di cui agli artt. 388 e 574 c.p. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e per il reato di cui agli 581 e 61 n. 1 c.p., alla pena di mesi due di reclusione, poiché, in concorso con il padre , per futili motivi, aggrediva Controparte_2 Parte_1
sputandogli addosso e colpendolo con pugni al volto e con un calcio nei testicoli, cagionandogli una malattia guarita entro il ventesimo giorno;
veniva Controparte_2 condannato, per il reato di cui agli artt. 581 e 61 n. 1 c.p., alla pena di mesi due di reclusione. Entrambi gli imputati venivano condannati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile . Parte_1
Nel presente giudizio chiede il risarcimento di tutti i danni subiti, Parte_1 biologico, morale ed anche parentale, per le condotte poste in essere da
[...]
e da sin dal mese di agosto 2003. CP_1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle pretese risarcitorie dell'attore, sostenendo che i fatti posti a fondamento della sentenza di primo grado non possono ritenersi accertati al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto la
Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 633/2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione. pagina 3 di 17 proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna Controparte_1 di al pagamento della somma di euro 5.755,00 a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento, come statuito dalla sentenza n. 155/2018 del Tribunale di Messina.
Nel corso del giudizio il Giudice, ritenendo irrilevante la richiesta di interrogatorio formale e la prova per testi articolata dalle parti perché vertente su questioni documentali, rigettava anche la richiesta di CTU medico legale e all'udienza a trattazione scritta del 10.7.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria formulata da va rigettata per le Parte_1 motivazioni appresso indicate.
Il presente giudizio trae origine dalla sentenza n. 385/2012 del Tribunale di
Messina, seconda sezione penale, pronunciata il 17/02/2012 e depositata il 16/03/2012.
Con tale decisione il Tribunale accertava che , eludendo in modo Controparte_1
sistematico e continuativo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi all'affidamento della GL minore, aveva illegittimamente sottratto la minore Per_1
al padre, , impedendogli di vederla e tenerla con sé.
[...] Parte_1
La sentenza riconosceva la responsabilità penale di per i reati Controparte_1
previsti dagli artt. 388 e 574 c.p., nonché quella di . Successivamente, Controparte_2 la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 633/2017 “ in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 17.02.2012, appellata da
[...]
e , dichiara non doversi procedere nei confronti degli CP_1 Controparte_2 imputati per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione”.
Preliminarmente, è opportuno far luce sulle vicende familiari che hanno coinvolto le parti del giudizio e condotto alla pronuncia delle sentenze penali e alla richiesta di risarcimento oggetto del presente giudizio.
pagina 4 di 17 L'attore è il padre della minore , nata dalla Parte_1 Persona_1 relazione con , conclusasi pochi mesi dopo la nascita della bambina. Controparte_1
I rapporti relativi alla collocazione della minore, all'esercizio del diritto di visita e al suo mantenimento sono stati disciplinati dal Tribunale per i Minorenni di Messina con provvedimento del 28/10/2003, che disponeva l'affidamento della minore alla madre e riconosceva al padre il diritto di vedere e frequentare la GL. La determinazione del luogo, dei giorni, degli orari e delle modalità degli incontri veniva demandata agli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Messina.
Tali modalità venivano sostanzialmente confermate con i successivi decreti del
Tribunale per i Minorenni del 01/06/2004, 07/05/2005 e 07/06/2005 e, da ultimo, con decreto della Corte d'Appello di Messina del 18/01/2007, che riconosceva al IG il diritto di tenere con sé la minore in determinati giorni, anche in assenza della madre e degli operatori del Servizio Sociale.
Il presente giudizio concerne la domanda dell'attore volta a ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni subiti - biologico, morale e da perdita del rapporto parentale - e al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai reati posti in essere dai convenuti.
I convenuti venivano dichiarati penalmente responsabili dei reati loro CP_1
contestati nel procedimento penale n. 109/2007 R.G.N.R., successivamente parzialmente riformato in appello (proc. n. 641/13 R.G. App., sentenza n. 633/17 Reg.
Sent., depositata il 27 febbraio 2017) con declaratoria di prescrizione dei reati.
E' noto che ai sensi dell'art 651 c.p.p. nel giudizio civile per danni “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (con esclusione quindi degli accertamenti relativi alla colpevolezza, all'imputabilità e alle cause di giustificazione), mentre la sentenza di non doversi procedere per una causa di estinzione del reato lascia impregiudicata l'autonoma valutazione da parte del giudice civile.
pagina 5 di 17 Si premette subito che, all'esito dell'esame diretto degli atti del giudizio penale prodotti (v. le due sentenze di primo e secondo grado), questo giudicante non intende discostarsi dalla valutazione dei fatti come avvenuta in detta sede per quanto di seguito esplicato.
Per il principio generale dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, rispetto al quale gli artt. 651 e 652 c.p.p. costituiscono una eccezione, è vero infatti che il giudice civile può procedere ad un autonomo accertamento dei fatti accertati in sede penale potendo trarre da essi differenti apprezzamenti e convincimenti, non essendo vincolato alle soluzioni ed alle qualificazioni del giudice penale. “Nondimeno, però, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali, sottoponendoli al proprio vaglio critico” (Cassaz.,n.15112/2913).
Non v'è peraltro dubbio che il giudice civile resti vincolato alla ricostruzione della vicenda fattuale operata in sede penale, non essendogli consentita, per il disposto dell'art 651 c.p.p., in ogni caso, una ricostruzione dei fatti differente da quella ivi emersa e valutata;
il giudicato penale formatosi sulla materialità dei fatti e, quindi, sulle circostanze di tempo, luogo e modalità di svolgimento, impedisce assolutamente nel conseguente giudizio risarcitorio una differente narrazione degli stessi.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno, però, rilevato che a seguito della sentenza di secondo grado – che ha dichiarato la prescrizione per i reati ascritti ai convenuti - non vi è alcuna statuizione penale che ne affermi la penale responsabilità, ritenendo non operante alcun automatismo risarcitorio né alcuna condanna generica al risarcimento del danno nel giudizio penale perché non si è proceduto per intervenuta prescrizione. pagina 6 di 17 Al riguardo, è bene tener conto, in via analogica, di quanto la giurisprudenza ha più volte ribadito ovvero che nei giudizi penali la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – così come il proscioglimento con formule meramente processuali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242) – non può certamente essere considerata equivalente ad una pronuncia di assoluzione nel merito, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso delle spese sostenute (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10052). È evidente, infatti, che la sentenza di non doversi procedere (che è meramente processuale) si limita a statuire su aspetti processuali che precludono un accertamento nel merito stante l'estinzione del reato e, quindi,
l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
Con essa, infatti il giudice penale si limita a constatare gli effetti preclusivi del decorso del tempo sull'accertamento delle responsabilità penali (e quindi sulla verifica
“dell'assenza del dolo o della colpa grave”). La sentenza di assoluzione contiene, invece, un vero e proprio accertamento nel merito che nel caso in esame manca.
Sotto il profilo dell'assoluzione, infatti, nei giudizi penali la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione o il proscioglimento con formule meramente processuali non possono rientrare tra le pronunce di assoluzione nel merito.
Ne consegue che in ogni caso la sussistenza dei fatti materiali relativi alle condotte tenute dai convenuti, pedissequamente ricalcata sui capi di imputazione, rimane incontestata e definitivamente accertata anche in sede penale.
Sul punto, tenendo, così, fermo il principio affermato dalla recente pronuncia della
Cassazione Pen., SS.UU., n. 36208/2024 secondo cui “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel pagina 7 di 17 merito”, questo Giudice ritiene di aderire alla ricostruzione dei fatti e delle condotte come operata sia dal primo che dal secondo giudice penale.
La sentenza di secondo grado, infatti, pur dichiarando la prescrizione dei reati ascritti ai due imputati ritiene infondato il motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto la responsabile del reato di cui all'art. 574 c.p. CP_1
contestato al capo C) della rubrica.
La Corte motivava sostenendo che “Il fatto che la fosse affidataria CP_1
esclusiva della GL minore non escludeva il diritto dell'imputato di continuare a svolgere il suo ruolo genitoriale, seppur nei limiti stabiliti nei provvedimenti pronunciati nel giudizio di separazione dei coniugi.
La sistematica elusione del diritto di visita, caratterizzata dai comportamenti ampiamente descritti nella sentenza impugnata e chiaramente volti a recidere ogni possibile legame tra il padre e la bambina, ha evidentemente determinato quell'impossibilità di svolgere il ruolo genitoriale nella quale la giurisprudenza individua il tratto caratterizzante di cui all'art. 574 c.p. in un contesto quel quello in esame (v. da ultimo, oltre alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata Cass. 4 ottobre 2016, n. 41658). La conferma del giudizio sulla sussistenza dei reati comporta
l'analoga conferma delle statuizioni in favore della parte civile, non oggetto di specifica impugnazione” e pur dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, confermava i presupposti e il quadro probatorio che hanno portato in primo grado il giudicante a condannare i convenuti per aver leso i diritti del IG nell'esercitare serenamente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore e per aver Persona_1
ostacolato il mantenimento del rapporto genitoriale padre-GL.
Nel procedimento penale è stato provato che: “…LI , per via della Per_1
condotta della madre - incurante dei diritti dell'ex coniuge - non riconosce in lui la figura genitoriale, tanto da chiamare papà il padre della , né in ed CP_1 Per_2
la figura di sorelle (…); la donna ha raccomandato alla bimba di non accettare i Per_3
pagina 8 di 17 regali del IG e gli ha addirittura fatto credere che costui è il rapitore della piccola
” (cfr. pag. 5 Sentenza 385/2012 Trib. Messina). Persona_4
In quel giudizio, TA EL, pedagogista che ha seguito Parte_2
dal febbraio 2005 all'aprile 2007, ha riferito che dal giugno 2005 al
[...] CP_1 adottò un comportamento sicuramente poco collaborativo, mostrandosi apertamente contraria all'instaurazione di un sereno rapporto della GL con il padre. È accaduto che l'imputata, vedendo la bambina giocare vicino al genitore, abbia invitato la stessa ad allontanarsi, perché il predetto fa puzza. In un'altra occasione la donna aveva intimato alla GL di non rivolgere richieste al IG, perché egli era una persona estranea…”, condotta, questa, che “…ha fatto sì che la bambina non riconosca la figura paterna e chiama peraltro papà il nonno materno…” (cfr. pag. 6 Sentenza
385/2012 Trib. Messina).
Va ribadita l'insussistenza di ragioni per disattendere la ricostruzione e valutazione dei fatti come avvenute in sede penale (v. Cass, n.17289/2006;
n.20652/2018 e, da ultimo ord, n.3643/2019), resta da accertare “se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cassaz.n.5660/2018).
Alla luce di quanto emerso, ai fini che qui interessano, ritiene questo giudicante che non vi siano profili che possono inficiare la fondatezza degli addebiti, si tratta quindi di accertare, in concreto, l'idoneità dei suddetti reati a ledere gli interessi della vittima e se risultano provati i danni dedotti.
Sul punto, va ricordato che il diritto di visita è quel diritto-dovere riconosciuto a ciascuno dei genitori di conservare un rapporto affettivo ed educativo con il figlio minore.
A partire dal 2012 e, segnatamente, con la L. n. 219/2012, la distinzione tra figli naturali e figli legittimi o tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio è venuta meno, con conseguente equiparazione ex lege. Pertanto, tutti i figli pagina 9 di 17 hanno il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mantenendo rapporti significativi con i parenti.
Specularmente a quanto detto, il genitore ha il diritto di mantenere rapporti con la prole. Inoltre, nel caso in cui i genitori non vivano insieme, il genitore collocatario ha un'ulteriore responsabilità nei confronti del figlio qualora impedisca, ostacoli o comunque non agevoli i rapporti di quest'ultimo con l'altro genitore, come è stato accertato nel caso che occupa. Da tale condotta discende il reato di cui all'art. 388, II comma, c.p. e il conseguente diritto al risarcimento del danno morale e del danno alla salute psico-fisica in capo al genitore non collocatario in quanto quest'ultimo, incolpevolmente, non ha potuto assolvere importanti doveri verso il figlio, né soddisfare il suo diritto di conoscerlo, di frequentarlo e di educarlo.
Invero, per quanto riguarda la sussistenza del danno morale\esistenziale e la sua determinazione, il Giudice deve procedere all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salvo restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito (cfr. ex multis, Cass. 26\2\98 n. 2127, in Foro it. 1998, I, 1877; Cass.
29\3\99 n. 2986).
Nella vicenda per cui è causa, dagli elementi emersi nel corso del giudizio e dalle testimonianze rese in sede penale, è emerso che e Controparte_4 Controparte_2
hanno - in concorso e con le condotte poste in essere - eluso l'esecuzione dei provvedimenti del Tribunale dei minorenni di Messina omettendo, in ripetute occasioni, di fare vedere la minore al padre. La predetta pronuncia – relativamente Persona_1
alle circostanze fattuali - è stata confermata in sede di appello, nonostante la declaratoria di prescrizione dei reati.
Pertanto, essendo stata riconosciuta la responsabilità dei convenuti per avere impedito al di esercitare il proprio diritto di visita in favore della GL minore Pt_1
pagina 10 di 17 , questo Tribunale civile ha il compito di verificare se l'attore ha Persona_1 adeguatamente provato il richiesto danno biologico, morale e da perdita da rapporto parentale.
Dall'avere ostacolato il rapporto con la prole consegue il riconoscimento e la risarcibilità - ex artt. 2043, 2057 e 2059 c.c. in relazione all'art. 32 Cost. - del danno permanente biologico, oltre che morale, cagionato dal genitore affidatario nei confronti del genitore non affidatario. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno-conseguenza, tuttavia non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.
Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, deve essere comunque provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto (ex plurimis Civile Cass. Civ. sent. n. 9295/2020).
Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 28742/2018 Cass. n. 112690/2018; Cass. n. 2056/2018).
Ebbene, pur potendo ritenersi effettivamente sussistente il pregiudizio dedotto dall'attore, poiché con riferimento al lamentato danno da lesione del rapporto parentale, appare più che plausibile, secondo un criterio di regolarità causale, che una circostanza grave, quale l'impossibilità di incontrare la propria GL, determini un'intima sofferenza ed un profondo turbamento, non può non rilevarsi, come innanzi accennato, pagina 11 di 17 che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale” (Cass. n. 28989/2019 cit.).
Ed infatti, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale)” (Cass. n. 23469/2018).
Ciò non toglie, tuttavia, che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale al pari, evidentemente, di quello derivante dalla mera lesione di detto rapporto, rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale (v. Cass. n.
16992/2015).
Occorre, infatti, osservare che il soggetto che chiede il risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale, al pari di quello che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita di detto rapporto, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della pagina 12 di 17 famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cfr. Cass. n. 2557/2011).
Ne discende che il danno morale derivante dal danno arrecato all'integrità fisica di un congiunto, essendo un pregiudizio diverso dal danno da lesione del rapporto parentale in quanto incidente, come testé evidenziato, su un interesse giuridico differente, deve essere, al pari di quest'ultimo, non solo provato, ma, prima ancora, tempestivamente allegato.
Invero, in ossequio ai principi generali che regolano la materia della responsabilità aquiliana, il danno non patrimoniale subito non può dirsi sussistente "in re ipsa" e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, benché la prova del predetto danno, tanto per ciò che concerne il profilo della sofferenza soggettiva, quanto per ciò che attiene a quello del mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, possa essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (v. Cass. n. 25843/2020) perché entrambe le sue componenti possano trovare ristoro risulta imprescindibile l'allegazione di tali fatti, dovendo, il giudice, decidere iuxta alligata et probata partium.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona - quale quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, tutelato, come già rilevato, dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. - è risarcibile a condizione non solo che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale e che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o pagina 13 di 17 fastidi, ma che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"” (v. Cass. n. 29206/2019).
Nel caso di specie l'attore non afferma di aver vissuto una condizione di turbamento e di sofferenza in conseguenza delle condotte tenute dai convenuti, né ha allegato fatti, quali un prolungato periodo di assenza dal lavoro, un calo nel rendimento delle relazioni sociali, il ricorso ad un supporto psicoterapeutico, un temporaneo cambiamento di abitudini di vita indicate con sufficiente specificità, dai quali desumere in via presuntiva detta sofferenza, motivo per cui i danni dedotti non possono essere risarciti.
Ai fini della valutazione del pregiudizio patito e della conseguente quantificazione del danno non patrimoniale, si deve evidenziare che, nel caso di specie, le condotte dei pur estrinsecatesi in una grave forma di alienazione parentale con il CP_1
conseguente rifiuto manifestato dalla GL nei confronti del padre – Per_1 circostanze cristallizzate nella sentenza penale di I e II grado – non costituiscono elementi sufficienti per provare la sofferenza e il danno biologico e morale patito dal che si è limitato a evidenziare solo il mancato esercizio della responsabilità Pt_1 genitoriale nei confronti della GL . Persona_1
Al riguardo, anche dalla lettura della missiva del 16 aprile 2018, inviata dal IG agli Assistenti sociali al fine di cercare di tentare di instaurare i rapporti con la GL, non sono emerse circostanze dalle quali presumere il patema e la sofferenza derivante dall'allontanamento dalla GL o che l'abbandono dalla stessa avesse, nel tempo, ingenerato condizionamenti psicologici o esistenziali tali da supportare l'accoglimento della richiesta risarcitoria.
Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non potendo riconoscere un danno in re ipsa, si ritiene che dalle condotte dei – seppur gravi e CP_4 abiette - non è possibile determinare la tipologia, l'intensità degli stati di ansia, il turbamento e l'alterazione delle abitudini di vita del IG.
pagina 14 di 17 Con riguardo alla richiesta risarcitoria dell'attore per la somma di euro 10.000,00, per le condotte riconducibili al reato di cui all'art. 581 c.p., è opportuno ricordare, come anche sopra citato che, nonostante il giudicato penale, l'attore non è esonerato dall'onere di provare il nesso di causalità tra il danno-conseguenza e il fatto di reato.
Egli deve, quindi, dimostrare - anche attraverso presunzioni - che le sofferenze psichiche lamentate dal IG siano effettivamente derivate dal reato commesso in suo danno dai . CP_1
Infatti, la Cassazione ha sempre indicato che anche in caso di reato, il cd. danno morale non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica prova, tenuto conto che nel sistema civile la prova può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Fatta tale premessa, il giudicante osserva che, con riferimento al IG,
l'accertamento penale ha escluso la configurabilità del reato di lesioni - successivamente derubricato in percosse - poiché la condotta violenta non aveva determinato lesioni riconducibili a una malattia produttrice di postumi permanenti “…non risulta che la condotta violenta posta in essere, in concorso tra loro, dai abbia cagionato CP_1
postumi protrattisi in maniera significativa. Sintomatica, in proposito, è la circostanza che nel referto medico non sia indicata alcuna prognosi di guarigione. Per cui deve desumersi che si è trattato di condotte violente (pugni, calcio ai testicoli) che hanno cagionato una mera sensazione dolorosa transeunte, senza però alcuna riduzione apprezzabile della funzionalità degli organi attinti” (pag. 12 motiv. sentenza di I grado).
Di conseguenza non vi è stata accertata né una malattia per la quale è stata posta una prognosi al fine della guarigione né lesioni di natura permanente né fisiche né psichiche, tenuto conto che non solo in sede penale ma neppure successivamente è stato allegata documentazione attestante un mutamento del IG riconducibile ad un possibile trauma psicologico.
Sotto questo aspetto, peraltro, nulla è stato neppure dedotto al fine di consentire di valutare la esistenza di un danno morale in conseguenza del reato. pagina 15 di 17 Del pari, va ritenuto insussistente un danno all'integrità fisica o morale non avendo costui né dimostrato né allegato un danno alla salute, pertanto, nulla può essere riconosciuto per dedotti i danni derivanti dal reato di cui all'art. 581 c.p. subiti da
. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, in mancanza di allegazioni e risultanze probatorie specifiche, si può ritenere non provato il pregiudizio lamentato dall'attore e, pertanto, la domanda va rigettata.
Anche la domanda riconvenzionale proposta da non può Controparte_1 essere accolta, non solo in considerazione della dichiarata difficoltà economica del
IG nel provvedere al mantenimento della GL - contributo che risulta, peraltro, parzialmente adempiuto e non contestato dalla stessa - ma anche Controparte_1 alla luce delle accertate condotte da lei poste in essere, che hanno ostacolato gli incontri tra padre e GL e la costruzione di un rapporto affettivo tra gli stessi.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle circostanze emerse, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6319/2018 r.g., vertente tra
(attore) e e (convenuti), disattesa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Messina il 30.11.2025
Il Giudice
AR IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale. pagina 16 di 17
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa AR IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6319 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Verdi 55, presso lo studio Avv. Roberto Materia del Foro di Messina che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE –
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] is. 11 ter, Scala G, ed elettivamente domiciliata in Messina Via D'Amore n. 4 is. 162/A presso lo studio dell'avv. Pietro
Venuti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_2 C.F._3
residente in Messina, Via Minissale Compl. , ed elettivamente domiciliata CP_3
pagina 1 di 17 in Messina Via D'Amore n. 4 is. 162/A, presso lo studio dell'avv. Pietro Venuti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione del 30/10/2018, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, e chiedendone la Controparte_1 Controparte_2
condanna al risarcimento del danno biologico, del danno morale e da perdita del rapporto parentale, subiti per le condotte poste in essere dai convenuti, che sono stati riconosciuti responsabili nel giudizio penale di primo grado, confermato in sede di gravame.
L'attore premetteva che nell'aprile del 2002 contraeva matrimonio canonico con e dalla predetta unione, il 29/05/2002, nasceva la GL Controparte_1 Per_1
, riconosciuta da entrambi i genitori.
[...]
IG riferiva che la insieme al padre poneva in essere una serie di CP_1
atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti, tentando di impedirgli in ogni modo l'esercizio del diritto di visita alla propria GL, per cui si vedeva costretto a rivolgersi al Tribunale per i Minorenni di Messina che, in data 28/10/2003, disponeva l'affidamento della bambina alla madre e la facoltà del padre di vedere Persona_1
e frequentare la bambina, rimettendo la determinazione del luogo, dei giorni, degli orari e delle modalità degli incontri agli Operatori dell'Istituzione per i servizi Sociali del
Comune di Messina.
Nonostante detto provvedimento, il IG era costretto a ricorrere nuovamente al
Tribunale, in quanto la disertava gli incontri, adducendo, di volta in volta, CP_1
pretestuose motivazioni.
Aggiungeva che con decreto del 27/04/2004, il Tribunale facultava l'attore di vedere e frequentare la piccola con modalità che avrebbero dovuto Persona_1 assicurare l'effettività degli incontri e consentire la ripresa del rapporto padre-GL. pagina 2 di 17 Le modalità di visita venivano ribadite con successivi decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni dell'1/06/2004, del 7/05/2005 e del 7,.555454dfthmrg/06/2005 e poi, da ultimo, con decreto del 18/01/2007 della Corte d'Appello di Messina, la quale affermava il diritto del IG a tenere con sé la minore in determinati giorni stabiliti, anche senza la presenza della madre e degli operatori del Servizio Sociale.
Nonostante i molteplici pronunciamenti giudiziali, la , con l'aiuto del CP_1 proprio padre, ha perdurato nella volontà di escludere il da ogni rapporto con la Pt_1
GL, estromettendolo del tutto dalle visite e dagli incontri sino a pregiudicare in via definitiva ogni possibilità di ripresa del rapporto con la GL . Per_1
Con la sentenza n. 385/2012 Reg. Sent., emessa il 17.2.2012 (dep. il 16.3.2012) dal
Tribunale di Messina - seconda sez. penale veniva condannata per i Controparte_1 reati di cui agli artt. 388 e 574 c.p. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e per il reato di cui agli 581 e 61 n. 1 c.p., alla pena di mesi due di reclusione, poiché, in concorso con il padre , per futili motivi, aggrediva Controparte_2 Parte_1
sputandogli addosso e colpendolo con pugni al volto e con un calcio nei testicoli, cagionandogli una malattia guarita entro il ventesimo giorno;
veniva Controparte_2 condannato, per il reato di cui agli artt. 581 e 61 n. 1 c.p., alla pena di mesi due di reclusione. Entrambi gli imputati venivano condannati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile . Parte_1
Nel presente giudizio chiede il risarcimento di tutti i danni subiti, Parte_1 biologico, morale ed anche parentale, per le condotte poste in essere da
[...]
e da sin dal mese di agosto 2003. CP_1 Controparte_2
Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza delle pretese risarcitorie dell'attore, sostenendo che i fatti posti a fondamento della sentenza di primo grado non possono ritenersi accertati al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto la
Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 633/2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione. pagina 3 di 17 proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna Controparte_1 di al pagamento della somma di euro 5.755,00 a titolo di contributo di Parte_1 mantenimento, come statuito dalla sentenza n. 155/2018 del Tribunale di Messina.
Nel corso del giudizio il Giudice, ritenendo irrilevante la richiesta di interrogatorio formale e la prova per testi articolata dalle parti perché vertente su questioni documentali, rigettava anche la richiesta di CTU medico legale e all'udienza a trattazione scritta del 10.7.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria formulata da va rigettata per le Parte_1 motivazioni appresso indicate.
Il presente giudizio trae origine dalla sentenza n. 385/2012 del Tribunale di
Messina, seconda sezione penale, pronunciata il 17/02/2012 e depositata il 16/03/2012.
Con tale decisione il Tribunale accertava che , eludendo in modo Controparte_1
sistematico e continuativo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi all'affidamento della GL minore, aveva illegittimamente sottratto la minore Per_1
al padre, , impedendogli di vederla e tenerla con sé.
[...] Parte_1
La sentenza riconosceva la responsabilità penale di per i reati Controparte_1
previsti dagli artt. 388 e 574 c.p., nonché quella di . Successivamente, Controparte_2 la Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 633/2017 “ in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 17.02.2012, appellata da
[...]
e , dichiara non doversi procedere nei confronti degli CP_1 Controparte_2 imputati per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione”.
Preliminarmente, è opportuno far luce sulle vicende familiari che hanno coinvolto le parti del giudizio e condotto alla pronuncia delle sentenze penali e alla richiesta di risarcimento oggetto del presente giudizio.
pagina 4 di 17 L'attore è il padre della minore , nata dalla Parte_1 Persona_1 relazione con , conclusasi pochi mesi dopo la nascita della bambina. Controparte_1
I rapporti relativi alla collocazione della minore, all'esercizio del diritto di visita e al suo mantenimento sono stati disciplinati dal Tribunale per i Minorenni di Messina con provvedimento del 28/10/2003, che disponeva l'affidamento della minore alla madre e riconosceva al padre il diritto di vedere e frequentare la GL. La determinazione del luogo, dei giorni, degli orari e delle modalità degli incontri veniva demandata agli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Messina.
Tali modalità venivano sostanzialmente confermate con i successivi decreti del
Tribunale per i Minorenni del 01/06/2004, 07/05/2005 e 07/06/2005 e, da ultimo, con decreto della Corte d'Appello di Messina del 18/01/2007, che riconosceva al IG il diritto di tenere con sé la minore in determinati giorni, anche in assenza della madre e degli operatori del Servizio Sociale.
Il presente giudizio concerne la domanda dell'attore volta a ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni subiti - biologico, morale e da perdita del rapporto parentale - e al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai reati posti in essere dai convenuti.
I convenuti venivano dichiarati penalmente responsabili dei reati loro CP_1
contestati nel procedimento penale n. 109/2007 R.G.N.R., successivamente parzialmente riformato in appello (proc. n. 641/13 R.G. App., sentenza n. 633/17 Reg.
Sent., depositata il 27 febbraio 2017) con declaratoria di prescrizione dei reati.
E' noto che ai sensi dell'art 651 c.p.p. nel giudizio civile per danni “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (con esclusione quindi degli accertamenti relativi alla colpevolezza, all'imputabilità e alle cause di giustificazione), mentre la sentenza di non doversi procedere per una causa di estinzione del reato lascia impregiudicata l'autonoma valutazione da parte del giudice civile.
pagina 5 di 17 Si premette subito che, all'esito dell'esame diretto degli atti del giudizio penale prodotti (v. le due sentenze di primo e secondo grado), questo giudicante non intende discostarsi dalla valutazione dei fatti come avvenuta in detta sede per quanto di seguito esplicato.
Per il principio generale dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, rispetto al quale gli artt. 651 e 652 c.p.p. costituiscono una eccezione, è vero infatti che il giudice civile può procedere ad un autonomo accertamento dei fatti accertati in sede penale potendo trarre da essi differenti apprezzamenti e convincimenti, non essendo vincolato alle soluzioni ed alle qualificazioni del giudice penale. “Nondimeno, però, il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali, sottoponendoli al proprio vaglio critico” (Cassaz.,n.15112/2913).
Non v'è peraltro dubbio che il giudice civile resti vincolato alla ricostruzione della vicenda fattuale operata in sede penale, non essendogli consentita, per il disposto dell'art 651 c.p.p., in ogni caso, una ricostruzione dei fatti differente da quella ivi emersa e valutata;
il giudicato penale formatosi sulla materialità dei fatti e, quindi, sulle circostanze di tempo, luogo e modalità di svolgimento, impedisce assolutamente nel conseguente giudizio risarcitorio una differente narrazione degli stessi.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno, però, rilevato che a seguito della sentenza di secondo grado – che ha dichiarato la prescrizione per i reati ascritti ai convenuti - non vi è alcuna statuizione penale che ne affermi la penale responsabilità, ritenendo non operante alcun automatismo risarcitorio né alcuna condanna generica al risarcimento del danno nel giudizio penale perché non si è proceduto per intervenuta prescrizione. pagina 6 di 17 Al riguardo, è bene tener conto, in via analogica, di quanto la giurisprudenza ha più volte ribadito ovvero che nei giudizi penali la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione – così come il proscioglimento con formule meramente processuali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2000, n. 2242) – non può certamente essere considerata equivalente ad una pronuncia di assoluzione nel merito, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso delle spese sostenute (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10052). È evidente, infatti, che la sentenza di non doversi procedere (che è meramente processuale) si limita a statuire su aspetti processuali che precludono un accertamento nel merito stante l'estinzione del reato e, quindi,
l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.
Con essa, infatti il giudice penale si limita a constatare gli effetti preclusivi del decorso del tempo sull'accertamento delle responsabilità penali (e quindi sulla verifica
“dell'assenza del dolo o della colpa grave”). La sentenza di assoluzione contiene, invece, un vero e proprio accertamento nel merito che nel caso in esame manca.
Sotto il profilo dell'assoluzione, infatti, nei giudizi penali la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione o il proscioglimento con formule meramente processuali non possono rientrare tra le pronunce di assoluzione nel merito.
Ne consegue che in ogni caso la sussistenza dei fatti materiali relativi alle condotte tenute dai convenuti, pedissequamente ricalcata sui capi di imputazione, rimane incontestata e definitivamente accertata anche in sede penale.
Sul punto, tenendo, così, fermo il principio affermato dalla recente pronuncia della
Cassazione Pen., SS.UU., n. 36208/2024 secondo cui “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel pagina 7 di 17 merito”, questo Giudice ritiene di aderire alla ricostruzione dei fatti e delle condotte come operata sia dal primo che dal secondo giudice penale.
La sentenza di secondo grado, infatti, pur dichiarando la prescrizione dei reati ascritti ai due imputati ritiene infondato il motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto la responsabile del reato di cui all'art. 574 c.p. CP_1
contestato al capo C) della rubrica.
La Corte motivava sostenendo che “Il fatto che la fosse affidataria CP_1
esclusiva della GL minore non escludeva il diritto dell'imputato di continuare a svolgere il suo ruolo genitoriale, seppur nei limiti stabiliti nei provvedimenti pronunciati nel giudizio di separazione dei coniugi.
La sistematica elusione del diritto di visita, caratterizzata dai comportamenti ampiamente descritti nella sentenza impugnata e chiaramente volti a recidere ogni possibile legame tra il padre e la bambina, ha evidentemente determinato quell'impossibilità di svolgere il ruolo genitoriale nella quale la giurisprudenza individua il tratto caratterizzante di cui all'art. 574 c.p. in un contesto quel quello in esame (v. da ultimo, oltre alla giurisprudenza citata nella sentenza impugnata Cass. 4 ottobre 2016, n. 41658). La conferma del giudizio sulla sussistenza dei reati comporta
l'analoga conferma delle statuizioni in favore della parte civile, non oggetto di specifica impugnazione” e pur dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, confermava i presupposti e il quadro probatorio che hanno portato in primo grado il giudicante a condannare i convenuti per aver leso i diritti del IG nell'esercitare serenamente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore e per aver Persona_1
ostacolato il mantenimento del rapporto genitoriale padre-GL.
Nel procedimento penale è stato provato che: “…LI , per via della Per_1
condotta della madre - incurante dei diritti dell'ex coniuge - non riconosce in lui la figura genitoriale, tanto da chiamare papà il padre della , né in ed CP_1 Per_2
la figura di sorelle (…); la donna ha raccomandato alla bimba di non accettare i Per_3
pagina 8 di 17 regali del IG e gli ha addirittura fatto credere che costui è il rapitore della piccola
” (cfr. pag. 5 Sentenza 385/2012 Trib. Messina). Persona_4
In quel giudizio, TA EL, pedagogista che ha seguito Parte_2
dal febbraio 2005 all'aprile 2007, ha riferito che dal giugno 2005 al
[...] CP_1 adottò un comportamento sicuramente poco collaborativo, mostrandosi apertamente contraria all'instaurazione di un sereno rapporto della GL con il padre. È accaduto che l'imputata, vedendo la bambina giocare vicino al genitore, abbia invitato la stessa ad allontanarsi, perché il predetto fa puzza. In un'altra occasione la donna aveva intimato alla GL di non rivolgere richieste al IG, perché egli era una persona estranea…”, condotta, questa, che “…ha fatto sì che la bambina non riconosca la figura paterna e chiama peraltro papà il nonno materno…” (cfr. pag. 6 Sentenza
385/2012 Trib. Messina).
Va ribadita l'insussistenza di ragioni per disattendere la ricostruzione e valutazione dei fatti come avvenute in sede penale (v. Cass, n.17289/2006;
n.20652/2018 e, da ultimo ord, n.3643/2019), resta da accertare “se il fatto
(potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso di derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (Cassaz.n.5660/2018).
Alla luce di quanto emerso, ai fini che qui interessano, ritiene questo giudicante che non vi siano profili che possono inficiare la fondatezza degli addebiti, si tratta quindi di accertare, in concreto, l'idoneità dei suddetti reati a ledere gli interessi della vittima e se risultano provati i danni dedotti.
Sul punto, va ricordato che il diritto di visita è quel diritto-dovere riconosciuto a ciascuno dei genitori di conservare un rapporto affettivo ed educativo con il figlio minore.
A partire dal 2012 e, segnatamente, con la L. n. 219/2012, la distinzione tra figli naturali e figli legittimi o tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio è venuta meno, con conseguente equiparazione ex lege. Pertanto, tutti i figli pagina 9 di 17 hanno il diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mantenendo rapporti significativi con i parenti.
Specularmente a quanto detto, il genitore ha il diritto di mantenere rapporti con la prole. Inoltre, nel caso in cui i genitori non vivano insieme, il genitore collocatario ha un'ulteriore responsabilità nei confronti del figlio qualora impedisca, ostacoli o comunque non agevoli i rapporti di quest'ultimo con l'altro genitore, come è stato accertato nel caso che occupa. Da tale condotta discende il reato di cui all'art. 388, II comma, c.p. e il conseguente diritto al risarcimento del danno morale e del danno alla salute psico-fisica in capo al genitore non collocatario in quanto quest'ultimo, incolpevolmente, non ha potuto assolvere importanti doveri verso il figlio, né soddisfare il suo diritto di conoscerlo, di frequentarlo e di educarlo.
Invero, per quanto riguarda la sussistenza del danno morale\esistenziale e la sua determinazione, il Giudice deve procedere all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salvo restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito (cfr. ex multis, Cass. 26\2\98 n. 2127, in Foro it. 1998, I, 1877; Cass.
29\3\99 n. 2986).
Nella vicenda per cui è causa, dagli elementi emersi nel corso del giudizio e dalle testimonianze rese in sede penale, è emerso che e Controparte_4 Controparte_2
hanno - in concorso e con le condotte poste in essere - eluso l'esecuzione dei provvedimenti del Tribunale dei minorenni di Messina omettendo, in ripetute occasioni, di fare vedere la minore al padre. La predetta pronuncia – relativamente Persona_1
alle circostanze fattuali - è stata confermata in sede di appello, nonostante la declaratoria di prescrizione dei reati.
Pertanto, essendo stata riconosciuta la responsabilità dei convenuti per avere impedito al di esercitare il proprio diritto di visita in favore della GL minore Pt_1
pagina 10 di 17 , questo Tribunale civile ha il compito di verificare se l'attore ha Persona_1 adeguatamente provato il richiesto danno biologico, morale e da perdita da rapporto parentale.
Dall'avere ostacolato il rapporto con la prole consegue il riconoscimento e la risarcibilità - ex artt. 2043, 2057 e 2059 c.c. in relazione all'art. 32 Cost. - del danno permanente biologico, oltre che morale, cagionato dal genitore affidatario nei confronti del genitore non affidatario. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, tipico danno-conseguenza, tuttavia non è in re ipsa alla lesione ma deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento anche se è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.
Per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, però, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, deve essere comunque provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto (ex plurimis Civile Cass. Civ. sent. n. 9295/2020).
Infatti, il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n. 28742/2018 Cass. n. 112690/2018; Cass. n. 2056/2018).
Ebbene, pur potendo ritenersi effettivamente sussistente il pregiudizio dedotto dall'attore, poiché con riferimento al lamentato danno da lesione del rapporto parentale, appare più che plausibile, secondo un criterio di regolarità causale, che una circostanza grave, quale l'impossibilità di incontrare la propria GL, determini un'intima sofferenza ed un profondo turbamento, non può non rilevarsi, come innanzi accennato, pagina 11 di 17 che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale” (Cass. n. 28989/2019 cit.).
Ed infatti, “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni "vulnus" arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all'esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, cui va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche. (Fattispecie relativa a danno da perdita del rapporto parentale)” (Cass. n. 23469/2018).
Ciò non toglie, tuttavia, che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale al pari, evidentemente, di quello derivante dalla mera lesione di detto rapporto, rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale (v. Cass. n.
16992/2015).
Occorre, infatti, osservare che il soggetto che chiede il risarcimento del danno derivante dalla lesione del rapporto parentale, al pari di quello che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita di detto rapporto, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della pagina 12 di 17 famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. (Cfr. Cass. n. 2557/2011).
Ne discende che il danno morale derivante dal danno arrecato all'integrità fisica di un congiunto, essendo un pregiudizio diverso dal danno da lesione del rapporto parentale in quanto incidente, come testé evidenziato, su un interesse giuridico differente, deve essere, al pari di quest'ultimo, non solo provato, ma, prima ancora, tempestivamente allegato.
Invero, in ossequio ai principi generali che regolano la materia della responsabilità aquiliana, il danno non patrimoniale subito non può dirsi sussistente "in re ipsa" e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, benché la prova del predetto danno, tanto per ciò che concerne il profilo della sofferenza soggettiva, quanto per ciò che attiene a quello del mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, possa essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza (v. Cass. n. 25843/2020) perché entrambe le sue componenti possano trovare ristoro risulta imprescindibile l'allegazione di tali fatti, dovendo, il giudice, decidere iuxta alligata et probata partium.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona - quale quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, tutelato, come già rilevato, dagli artt. 2, 29 e 30 Cost. - è risarcibile a condizione non solo che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale e che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o pagina 13 di 17 fastidi, ma che vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"” (v. Cass. n. 29206/2019).
Nel caso di specie l'attore non afferma di aver vissuto una condizione di turbamento e di sofferenza in conseguenza delle condotte tenute dai convenuti, né ha allegato fatti, quali un prolungato periodo di assenza dal lavoro, un calo nel rendimento delle relazioni sociali, il ricorso ad un supporto psicoterapeutico, un temporaneo cambiamento di abitudini di vita indicate con sufficiente specificità, dai quali desumere in via presuntiva detta sofferenza, motivo per cui i danni dedotti non possono essere risarciti.
Ai fini della valutazione del pregiudizio patito e della conseguente quantificazione del danno non patrimoniale, si deve evidenziare che, nel caso di specie, le condotte dei pur estrinsecatesi in una grave forma di alienazione parentale con il CP_1
conseguente rifiuto manifestato dalla GL nei confronti del padre – Per_1 circostanze cristallizzate nella sentenza penale di I e II grado – non costituiscono elementi sufficienti per provare la sofferenza e il danno biologico e morale patito dal che si è limitato a evidenziare solo il mancato esercizio della responsabilità Pt_1 genitoriale nei confronti della GL . Persona_1
Al riguardo, anche dalla lettura della missiva del 16 aprile 2018, inviata dal IG agli Assistenti sociali al fine di cercare di tentare di instaurare i rapporti con la GL, non sono emerse circostanze dalle quali presumere il patema e la sofferenza derivante dall'allontanamento dalla GL o che l'abbandono dalla stessa avesse, nel tempo, ingenerato condizionamenti psicologici o esistenziali tali da supportare l'accoglimento della richiesta risarcitoria.
Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non potendo riconoscere un danno in re ipsa, si ritiene che dalle condotte dei – seppur gravi e CP_4 abiette - non è possibile determinare la tipologia, l'intensità degli stati di ansia, il turbamento e l'alterazione delle abitudini di vita del IG.
pagina 14 di 17 Con riguardo alla richiesta risarcitoria dell'attore per la somma di euro 10.000,00, per le condotte riconducibili al reato di cui all'art. 581 c.p., è opportuno ricordare, come anche sopra citato che, nonostante il giudicato penale, l'attore non è esonerato dall'onere di provare il nesso di causalità tra il danno-conseguenza e il fatto di reato.
Egli deve, quindi, dimostrare - anche attraverso presunzioni - che le sofferenze psichiche lamentate dal IG siano effettivamente derivate dal reato commesso in suo danno dai . CP_1
Infatti, la Cassazione ha sempre indicato che anche in caso di reato, il cd. danno morale non è in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica prova, tenuto conto che nel sistema civile la prova può anche essere fornita attraverso presunzioni.
Fatta tale premessa, il giudicante osserva che, con riferimento al IG,
l'accertamento penale ha escluso la configurabilità del reato di lesioni - successivamente derubricato in percosse - poiché la condotta violenta non aveva determinato lesioni riconducibili a una malattia produttrice di postumi permanenti “…non risulta che la condotta violenta posta in essere, in concorso tra loro, dai abbia cagionato CP_1
postumi protrattisi in maniera significativa. Sintomatica, in proposito, è la circostanza che nel referto medico non sia indicata alcuna prognosi di guarigione. Per cui deve desumersi che si è trattato di condotte violente (pugni, calcio ai testicoli) che hanno cagionato una mera sensazione dolorosa transeunte, senza però alcuna riduzione apprezzabile della funzionalità degli organi attinti” (pag. 12 motiv. sentenza di I grado).
Di conseguenza non vi è stata accertata né una malattia per la quale è stata posta una prognosi al fine della guarigione né lesioni di natura permanente né fisiche né psichiche, tenuto conto che non solo in sede penale ma neppure successivamente è stato allegata documentazione attestante un mutamento del IG riconducibile ad un possibile trauma psicologico.
Sotto questo aspetto, peraltro, nulla è stato neppure dedotto al fine di consentire di valutare la esistenza di un danno morale in conseguenza del reato. pagina 15 di 17 Del pari, va ritenuto insussistente un danno all'integrità fisica o morale non avendo costui né dimostrato né allegato un danno alla salute, pertanto, nulla può essere riconosciuto per dedotti i danni derivanti dal reato di cui all'art. 581 c.p. subiti da
. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, in mancanza di allegazioni e risultanze probatorie specifiche, si può ritenere non provato il pregiudizio lamentato dall'attore e, pertanto, la domanda va rigettata.
Anche la domanda riconvenzionale proposta da non può Controparte_1 essere accolta, non solo in considerazione della dichiarata difficoltà economica del
IG nel provvedere al mantenimento della GL - contributo che risulta, peraltro, parzialmente adempiuto e non contestato dalla stessa - ma anche Controparte_1 alla luce delle accertate condotte da lei poste in essere, che hanno ostacolato gli incontri tra padre e GL e la costruzione di un rapporto affettivo tra gli stessi.
In considerazione dell'esito del giudizio e delle circostanze emerse, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6319/2018 r.g., vertente tra
(attore) e e (convenuti), disattesa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Messina il 30.11.2025
Il Giudice
AR IL
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale. pagina 16 di 17
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