TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3874/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3287/2022 R.G., avente ad oggetto disconoscimento di paternità promosso da
nata a [...] il [...], C.F.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Siracusa, Viale Zecchino n. 78, presso lo studio dell'Avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE contro
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
CONVENUTO CONTUMACE
E contro
nata a [...] il [...], C.F.: , residente a CP_2 C.F._3
SO (SR), Via Gubernale n. 28
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
posta in decisione all'udienza del 02.12.2025 senza termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Daniela La Runa, quale curatore speciale della minore , nata a [...] il [...] chiedeva dichiararsi che non sussiste alcun Parte_1 rapporto di filiazione tra ed il presunto padre . Parte_1 Controparte_1
A fondamento della domanda spiegata in giudizio, parte attrice deduceva che:
-Lo è la figlia legittima di e di , i quali avevano Parte_1 Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio civile a Genova il 30.11.1991;
-la Sig.ra in costanza di matrimonio con , aveva intrapreso una CP_2 Controparte_1 relazione sentimentale con il Sig. che, divenuta stabile dopo la separazione Parte_2 consensuale dei coniugi, si era poi interrotta qualche anno dopo;
- e erano ben consapevoli che non fosse la figlia biologica CP_2 Controparte_1 Pt_1 di quest'ultimo, tanto da menzionarne la circostanza nel procedimento di separazione;
-di fatto non ha alcun rapporto con il padre legittimo mentre riconosce come padre Parte_1 naturale con il quale mantiene quotidiani rapporti. Parte_2
Successivamente, con atto depositato in data 30.11.2022, divenuta ormai Parte_1 maggiorenne, si costituiva nel presente giudizio facendo proprie le domande già formulate nell'atto introduttivo del procedimento.
Nel corso del giudizio, accertata la regolarità delle notifiche della citazione ai convenuti, il Giudice dichiarava la contumacia di e di . Controparte_1 CP_2
La controversia veniva istruita in via documentale e tramite consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 02.12.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di legge.
2. Passando al merito, la domanda di disconoscimento di paternità è fondata e va accolta.
A norma dell'art. 243 bis c.c. “chi esercita l'azione di disconoscimento di paternità è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La solo dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
Per quanto riguarda la prova della filiazione, preminente importanza viene ormai riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare o escludere la paternità con una attendibilità superiore al 99%.
La Suprema Corte statuisce che “in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (…). L'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica e tutte le misurazioni sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico) che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico) (Cass. civ. n. 14916/2020).
Nel caso di specie, premesso che , restando contumace, non ha di fatto Controparte_1 contrastato le ragioni poste a sostegno della domanda e non si è sottoposto ai prelievi di campioni biologici necessari ai fini dell'espletamento della CTU, ad ogni modo, quanto sostenuto dalla ricorrente, ovverosia che la stessa non è la figlia naturale dell'odierno resistente, risulta essere confermato dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio eseguita tramite il prelievo di materiale biologico sulla persona di che ha evidenziato che tra quest'ultimo e Parte_2 Parte_1
vi è una compatibilità genetica di paternità con una probabilità superiore al 99,9999 %. Non
[...] vi è pertanto alcun dubbio che non sia la figlia di . Parte_1 Controparte_1
3.Attesa la natura del procedimento e la contumacia di parte convenuta le spese processuali vanno compensate.
Le spese per la CTU vanno poste a carico dell'Erario atteso che parte ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, come da separato decreto.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, Co
-accoglie la domanda di disconoscimento di paternità e per l'effetto dichiara che , Parte_1 nata a [...] il [...], non è la figlia di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
-dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Genova e che, al suo passaggio in giudicato, di essa ne sia fatta annotazione sull'atto di nascita dell'interessata;
-compensa interamente le spese di lite tra le parti;
Pone le spese di CTU a carico dell'Erario, come da separato decreto
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3287/2022 R.G., avente ad oggetto disconoscimento di paternità promosso da
nata a [...] il [...], C.F.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Siracusa, Viale Zecchino n. 78, presso lo studio dell'Avv. Daniela La Runa, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE contro
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
CONVENUTO CONTUMACE
E contro
nata a [...] il [...], C.F.: , residente a CP_2 C.F._3
SO (SR), Via Gubernale n. 28
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
posta in decisione all'udienza del 02.12.2025 senza termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(EX ART. 132 C.P.C.)
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. Daniela La Runa, quale curatore speciale della minore , nata a [...] il [...] chiedeva dichiararsi che non sussiste alcun Parte_1 rapporto di filiazione tra ed il presunto padre . Parte_1 Controparte_1
A fondamento della domanda spiegata in giudizio, parte attrice deduceva che:
-Lo è la figlia legittima di e di , i quali avevano Parte_1 Controparte_1 CP_2 contratto matrimonio civile a Genova il 30.11.1991;
-la Sig.ra in costanza di matrimonio con , aveva intrapreso una CP_2 Controparte_1 relazione sentimentale con il Sig. che, divenuta stabile dopo la separazione Parte_2 consensuale dei coniugi, si era poi interrotta qualche anno dopo;
- e erano ben consapevoli che non fosse la figlia biologica CP_2 Controparte_1 Pt_1 di quest'ultimo, tanto da menzionarne la circostanza nel procedimento di separazione;
-di fatto non ha alcun rapporto con il padre legittimo mentre riconosce come padre Parte_1 naturale con il quale mantiene quotidiani rapporti. Parte_2
Successivamente, con atto depositato in data 30.11.2022, divenuta ormai Parte_1 maggiorenne, si costituiva nel presente giudizio facendo proprie le domande già formulate nell'atto introduttivo del procedimento.
Nel corso del giudizio, accertata la regolarità delle notifiche della citazione ai convenuti, il Giudice dichiarava la contumacia di e di . Controparte_1 CP_2
La controversia veniva istruita in via documentale e tramite consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del 02.12.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di legge.
2. Passando al merito, la domanda di disconoscimento di paternità è fondata e va accolta.
A norma dell'art. 243 bis c.c. “chi esercita l'azione di disconoscimento di paternità è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La solo dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
Per quanto riguarda la prova della filiazione, preminente importanza viene ormai riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare o escludere la paternità con una attendibilità superiore al 99%.
La Suprema Corte statuisce che “in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi per l'accertamento del rapporto di filiazione;
essa pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (…). L'efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica e tutte le misurazioni sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico) che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico) (Cass. civ. n. 14916/2020).
Nel caso di specie, premesso che , restando contumace, non ha di fatto Controparte_1 contrastato le ragioni poste a sostegno della domanda e non si è sottoposto ai prelievi di campioni biologici necessari ai fini dell'espletamento della CTU, ad ogni modo, quanto sostenuto dalla ricorrente, ovverosia che la stessa non è la figlia naturale dell'odierno resistente, risulta essere confermato dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio eseguita tramite il prelievo di materiale biologico sulla persona di che ha evidenziato che tra quest'ultimo e Parte_2 Parte_1
vi è una compatibilità genetica di paternità con una probabilità superiore al 99,9999 %. Non
[...] vi è pertanto alcun dubbio che non sia la figlia di . Parte_1 Controparte_1
3.Attesa la natura del procedimento e la contumacia di parte convenuta le spese processuali vanno compensate.
Le spese per la CTU vanno poste a carico dell'Erario atteso che parte ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, come da separato decreto.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, Co
-accoglie la domanda di disconoscimento di paternità e per l'effetto dichiara che , Parte_1 nata a [...] il [...], non è la figlia di , nato a [...] il [...]; Controparte_1
-dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Genova e che, al suo passaggio in giudicato, di essa ne sia fatta annotazione sull'atto di nascita dell'interessata;
-compensa interamente le spese di lite tra le parti;
Pone le spese di CTU a carico dell'Erario, come da separato decreto
Così deciso in Siracusa, il 4.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone