Articolo 123 del Codice di giustizia contabile
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Versione
7 ottobre 2016

Art. 123

(Ricorso)


1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.


2. Il ricorso deve contenere:


a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;


b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;


c) l'esposizione sommaria dei fatti;


d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;


e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;


f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.


3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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