Sentenza 21 maggio 1988
Massime • 1
Al fine della delibazione della sentenza di divorzio resa dal giudice straniero, non costituisce ostacolo, sotto il profilo dell'incompatibilità con l'ordine pubblico (art. 797 cod. proc., civ., e, nella specie, trattandosi di sentenza di tribunale svizzero, art. 10 della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301), la circostanza che detta pronuncia sia fondata sul libero interrogatorio delle parti, ove il giudice non si sia limitato a recepire in termini vincolanti le dichiarazioni dei coniugi, ma abbia da esse desunto il convincimento sull'irreversibile dissoluzione del rapporto coniugale (come consentito anche dall'ordinamento interno, specie dopo la novella all'art. 4 della legge n. 898 del 1970 introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74). ( V 4888/87, mass n 453506).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/1988, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1988 |
Testo completo
Al fine della delibazione della sentenza di divorzio resa dal giudice straniero, non costituisce ostacolo, sotto il profilo dell'incompatibilità con l'ordine pubblico (art. 797 cod. proc., civ., e, nella specie, trattandosi di sentenza di tribunale svizzero, art. 10 della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301), la circostanza che detta pronuncia sia fondata sul libero interrogatorio delle parti, ove il giudice non si sia limitato a recepire in termini vincolanti le dichiarazioni dei coniugi, ma abbia da esse desunto il convincimento sull'irreversibile dissoluzione del rapporto coniugale (come consentito anche dall'ordinamento interno, specie dopo la novella all'art. 4 della legge n. 898 del 1970 introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74). ( V 4888/87, mass n 453506).*