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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7061/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7061 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 4.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentata e difesa ex lege Parte_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
( in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
( , Persona_1 C.F._2 CP_2
( ), C.F._3 Controparte_3
( ), ( , C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
( ), ( ,
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7
( ), CP_7 C.F._8 Controparte_8
( ), ( ), C.F._9 Controparte_9 C.F._10
r.g. n. 7061/2021 1 ( ), Parte_3 C.F._11 Parte_4
( , ( ), C.F._12 Parte_5 C.F._13
( ), Parte_6 C.F._14 Parte_7
( , ( ) C.F._15 Parte_8 C.F._16
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_10 C.F._17
Marco Tortorella
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_11 C.F._18
Marco Tortorella
APPELLATA
E
( rappresentato e Controparte_12 C.F._19
difeso dall'avv. Matteo Bernardini
APPELLATO
( ), Controparte_13 C.F._20 CP_14
( ), ( ), C.F._21 Controparte_15 C.F._22
( ), CP_16 C.F._23 Controparte_17
( C.F._24
APPELLATI – CONTUMACI
E
( ), CP_18 C.F._25 Controparte_19
( ), C.F._26 Controparte_20
( ), ( ), C.F._27 CP_21 C.F._28
( ), Controparte_22 C.F._29 Parte_9
( ), ( , C.F._30 Parte_10 C.F._31 Pt_11
( ), in qualità di procuratore generale del dott.
[...] C.F._32 CP_23
( ), ( ,
[...] C.F._33 Parte_12 C.F._34
r.g. n. 7061/2021 2 ( ), Parte_13 C.F._35 Parte_14
( ), C.F._36 Parte_15
( ), ( ), C.F._37 Parte_16 C.F._38
( , Parte_17 C.F._39
( , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_18 C.F._40
Marco Tortorella
LITISCONSORTI PROCESSUALI – APPELLANTI INCIDENTALI
( ), Controparte_24 C.F._41 CP_25
( ), ( ),
[...] C.F._42 CP_26 C.F._43
( ), Controparte_27 C.F._44 CP_28
( ), ( , C.F._45 Controparte_29 C.F._46
( , CP_30 C.F._47 CP_31
( , ( ), C.F._48 Controparte_32 C.F._49
( ), Controparte_33 C.F._50 CP_34
( , ( ) C.F._51 CP_35 C.F._52
LITISCONSORTI PROCESSUALI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare/annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto così statuire:
a) riformare/annullare la pronuncia gravata rigettando la domanda degli appellati in quanto inammissibile/infondata per i motivi sopra esplicitati;
b) condannare gli appellati alla refusione delle spese di lite del doppio grado, in solido tra loro ex art. 97 cpc.”
Per gli appellati e litisconsorti processuali nonché appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, con vittoria di spese.
In via incidentale, per quanto di ragione, in parziale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della affinchè chiarisca quali siano i parametri astratti CP_36
dell'equivalenza, effettività ed adeguatezza per la corretta determinazione del
r.g. n. 7061/2021 3 risarcimento del danno per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento;
in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti incidentali di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per loro effetto, condannare la Parte_1
al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del
[...]
corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti incidentali vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la
[...]
al risarcimento del danno per il mancato paritario Parte_1
riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati
e maturandi.
In via alternativa, condannare la al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti incidentali per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti del legale antistatario.”
r.g. n. 7061/2021 4 Per l'appellata e l'appellato e appellante incidentale CP_11 CP_10
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, con vittoria di spese.
In via incidentale, per il solo dott. per quanto di ragione, in CP_10
parziale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della CGUE affinchè chiarisca quali siano i parametri astratti dell'equivalenza, effettività ed adeguatezza per la corretta determinazione del risarcimento del danno per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento;
in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti incidentali di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la al pagamento della Parte_1
somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti incidentali vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la Parte_1
al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo
[...]
suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art.
1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via alternativa, condannare la al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dagli odierni appellanti incidentali per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta
r.g. n. 7061/2021 5 di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti del legale antistatario.”
Per : Email_1 Controparte_12
“1) Rigettarsi perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 9478/2021 del Parte_1
Tribunale di Roma, pubblicata il 31.05.21, confermandosi la sentenza in ogni sua parte per quanto riguarda la posizione del dott. , con la condanna Controparte_12
di parte appellante alle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, anche del secondo grado del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
I medici indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma riferendo di essere tutti laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito diplomi di specializzazione medica in anni anteriori al 1991.
I predetti hanno richiesto di accertare e dichiarare il loro diritto all'indennizzo, nella misura ritenuta di giustizia, per la mancata e/o comunque ritardata attuazione della normativa comunitaria in tema di “adeguata remunerazione” dei medici specializzandi, nonché per il mancato conseguimento di tutti gli altri effetti di natura economica e giuridica da detta normativa derivanti;
con conseguente condanna della Parte_1
al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
[...]
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9478/2021 riteneva che, a prescindere dalla data di immatricolazione al corso di specializzazione, ai medici specializzandi spettasse il risarcimento sulla base dell'art. 11 L. n. 370/1999 e quindi l'importo di euro 6.713,94, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, per ogni singolo anno accademico, specificando che per coloro che si erano immatricolati in data antecedente al 31.12.1982 (data di scadenza del r.g. n. 7061/2021 6 termine di trasposizione della direttiva europea in materia), la somma doveva essere liquidata per la sola frazione temporale compresa tra il 1° gennaio 1983
(data a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento) e la data di specializzazione.
Escludeva, tuttavia, il risarcimento per i medici che avevano frequentato corsi di specializzazione che non rientravano nell'elenco dei corsi di formazione comuni a tutti gli Stati membri riportati nella direttiva CEE/75/362.
La ha proposto appello articolando Parte_1
tre motivi di gravame.
Preliminarmente si rileva che alcun motivo di appello è stato formulato nei confronti di , il cui nominativo presumibilmente è stato Parte_6
inserito tra gli appellati per mero errore materiale. Risultano invece appellati e , cui l'atto di appello invece è stato Controparte_17 Controparte_9
notificato quali litisconsorti processuali.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneo riconoscimento del risarcimento ai seguenti medici in quanto immatricolatisi in data anteriore al 29.1.1982 (data di entrata in vigore della Direttiva 76/82/CEE) quando alcun inadempimento alle Direttive sussisteva in capo allo Stato italiano: , CP_4 Parte_4
, , ,
[...] Controparte_15 CP_10 Controparte_13 [...]
, , Di , CP_14 Parte_5 CP_17 Controparte_37
, ,
[...] Parte_8 Controparte_9 CP_7 CP_2
Parte_7
Con il secondo motivo ha lamentato l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto i seguenti corsi di specializzazione inclusi negli elenchi delle
Direttive europee: Malattia dell'apparato digerente (Ciolli Gemma);
, ); Chirurgia Controparte_38 Controparte_12
vascolare ( , ); Medicina nucleare ( Persona_1 CP_5 Parte_3
; Igiene e medicina preventiva indirizzo sanità pubblica ( );
[...] CP_11
Oftalmologia ( ); Farmacologia indirizzo tossicologia ( Controparte_8 CP_16
); Patologia clinica indirizzo generale e direttivo ( ).
[...] Parte_3
La ha inoltre notificato l'appello nei confronti delle Parte_1
rimanenti parti del processo quali litisconsorti processuali.
Si sono costituiti gli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'appello.
r.g. n. 7061/2021 7 Inoltre, unitamente ai litisconsorti processuali indicati in epigrafe, gli appellati costituitisi, hanno proposto, ad accezione di Controparte_12
e appello incidentale nei termini che seguono.
[...] CP_11
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
[...] Parte_17 Parte_13 [...]
, , in qualità di erede Parte_15 Parte_4 Controparte_1
del dott. , , , Persona_1 Parte_10 Parte_5 Parte_16
, la cui
[...] Parte_7 Parte_8 CP_10
domanda è stata accolta dal tribunale, hanno ritenuto non esaustivo il risarcimento ricevuto parametrato sulla base dell'art. 11 L. n. 370/1999, senza nemmeno la rivalutazione del compenso e l'applicazione degli interessi compensativi.
( , ), Parte_14 Controparte_39 Controparte_40
(Scienza ), CP_21 Controparte_41 CP_19
, (Fisiopatologia
[...] Controparte_42
, (Sicurezza sociale e organizzazione
[...] Controparte_20
sanitaria), (Radiodiagnostica), (Chirurgia Parte_19 CP_18
d'Urgenza e Pronto Soccorso), hanno Parte_20
lamentato l'illegittima esclusione dall'indennizzo a causa della asserita non inclusione del corso di specializzazione frequentato nelle direttive europee.
e hanno lamentato l'omessa pronuncia sulle Parte_3 Parte_12
proprie domande in relazione rispettivamente al corso in Ematologia generale, clinica e di laboratorio (1987-1990) e in Chirurgia generale (1990-1995).
( interna, 1991- 1996) ha lamentato l'erroneità della Parte_18 CP_39
sentenza per avere il tribunale rigettato la sua domanda in quanto aveva iniziato il proprio corso di specializzazione in anni successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 257/91, assumendo che non vi fosse una responsabilità dello Stato.
Quanto all'appello proposto dalla si osserva Parte_1
quanto segue.
In ordine alla circostanza dell'immatricolazione in anno accademico antecedente alla scadenza del termine per l'adeguamento alla normativa r.g. n. 7061/2021 8 comunitaria (primo motivo), le Sezioni unite della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 23901/2020 hanno sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di conoscere se l'art. 189 comma
3 del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti al 1982 e che siano in corso al 1° gennaio 1983 e – conseguentemente - se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, sia pure limitatamente al periodo successivo al
1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia UE con sentenza del 3 marzo 2022, causa
C- 590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri c. UK e altri, ha stabilito al riguardo che “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché
l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il
29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio
1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva
75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da
r.g. n. 7061/2021 9 inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
Da tali statuizioni si evince quindi che il diritto all'adeguata remunerazione compete (a partire dal 1° gennaio 1983) a tutti i soggetti iscritti a corsi di specializzazione anche in data anteriore al 1982. Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Ciò premesso - e si affronta così il secondo motivo di gravame - la Corte di
Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno
1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n. 20303/2019).
Alla luce di tali principi, il motivo di appello deve essere accolto con riferimento alla sola posizione di che ha conseguito il diploma di Parte_3
specializzazione in Patologia clinica (e non anche in Medicina Nucleare come erroneamente indicato dall'appellante) non incluso nel testo della direttiva n.
75/362/CEE nonché della direttiva riassuntiva delle precedenti n. 93/16/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza, e che non ha fornito prova concreta di equipollenza (per esami e qualificazione perseguita) tra la suddetta specializzazione ed una specializzazione menzionata nelle Direttive europee.
Risultano invece inclusi i seguenti corsi di specializzazione frequentati dai restanti appellati in quanto previsti dall'art. 7, comma 2, della direttiva
75/362/CEE come comuni ad almeno due Stati membri, sebbene in alcuni casi con denominazione diversa: Malattia dell'apparato digerente r.g. n. 7061/2021 10 (Gastroenterologia), Odontostomatologia (Stomatologia), Chirurgia vascolare,
Igiene e medicina preventiva (Community medicine), Oftalmologia (Oculistica
– denominazione utilizzata anche nell'art. 4 della dir. 75/363/CEE),
Farmacologia.
Venendo all'appello incidentale proposto dagli appellati e litisconsorti processuali indicati in epigrafe si osserva quanto segue.
Il motivo relativo alla quantificazione dell'indennizzo è infondato e, per quanto si osserverà infra, non si ritiene necessario il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si condivide l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il parametro di cui all'art. 11 L. n. 370/1999 è sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. Sez. Un. n. 30649/2018, n. 14376/2015, n.
1058/2019, n. 25363/2022).
Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi compensativi sull'importo stabilito dalla legge n. 370/1999 è infondata. Si richiama anche sotto questo profilo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l'art. 11 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, con il quale si è proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive, ha palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. n. 23635/2014, n. 1917/2012, n. 1157/2013, n. 1641/2020, Sez. Un.
n. 30649/2018).
r.g. n. 7061/2021 11 Né elementi contrari emergono dalle conclusioni dei funzionari della
Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente a oggetto la diversa questione dell'estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982
(procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/202). Si legge in tali osservazioni che l'inciso finale “non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria” dell'art. 11, comma 1, l.
n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.
Anche sotto questo profilo la Corte di Cassazione ha evidenziato innanzitutto l'eccentricità del rilievo, che viene peraltro da un'autorità non giurisdizionale, rispetto all'oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale, tant'è che della questione la sentenza della Corte di giustizia non si occupa.
Inoltre, la Corte ha ribadito che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita l'aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l'ammontare del risarcimento. Dalla aestimatio legislativa è derivata un'obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della contempla la CP_43
risarcibilità del maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ. (v. Cass. n. 25363/2022).
Quanto alla questione dell'inclusione dei corsi nelle direttive europee si osserva quanto segue.
Preliminarmente si rileva che il tribunale ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte da e Parte_3 Pt_12
in relazione rispettivamente al corso in Ematologia generale, clinica e di
[...]
laboratorio e in Chirurgia generale.
Alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi che, come correttamente ritenuto dal tribunale, siano esclusi i corsi frequentati da
[...]
( ), CP_40 CP_21 Controparte_44
( Controparte_19 Controparte_45
,
[...] Controparte_46
), (Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso); i quali
[...] CP_18
peraltro non hanno provato la concreta non ha fornito prova concreta di r.g. n. 7061/2021 12 equipollenza (per esami e qualificazione perseguita) tra la suddetta specializzazione ed una specializzazione menzionata nelle Direttive europee.
Né può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla normativa interna di rango regolamentare invocata. A prescindere da ogni valutazione di merito circa la rilevanza dei decreti menzionati, infatti, tale normativa è sopravvenuta allo svolgimento del corso di specializzazione da parte degli appellanti incidentali e non può sostenersi che l'equipollenza sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui il corso è stato frequentato (v. Cass. n. 25414/2022; n. 20303/2019). Il principio è stato recentemente confermato dalle le Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991” (SS. UU. Cass. sent. n. 26603/2024).
Diversamente deve ritenersi dei corsi di specializzazione in Chirurgia generale frequentato da in quanto previsto dall'art. 5 della Parte_12
Direttiva 75/362 e dei seguenti corsi previsti dall'art. 7, comma 2, della medesima direttiva come comuni ad almeno due Stati membri, sebbene in alcuni casi con denominazione diversa, ma durata conforme:
- Igiene e Medicina Preventiva (“Community medicine”) frequentato da
; Parte_14
- Radiodiagnostica frequentato da;
Persona_2
- Ematologia generale, clinica e di laboratorio frequentato da Parte_3
[...]
Per i motivi sopra esposti, mentre per gli anni accademici a partire dal
1983/1984 spetta l'importo annuo di € 6.713,94 previsto dalla legge n. 370/1999, per l'anno 1982/1983 spetta un importo ridotto, tenuto conto della porzione dell'anno accademico antecedente al 10.1.1983, quindi € 5.594,95 (risultante dal seguente calcolo 6.713,94 € x 10/12 = 5.594,95 €) oltre interessi legali dalla messa in mora coincidente con la notificazione dell'atto di citazione.
r.g. n. 7061/2021 13 Pertanto, devono essere riconosciuti i seguenti importi:
- a (1987 – 1991, 4 anni) € 26.855,76 Parte_21
- a (procuratore generale di ) (1986 – 1989, 3 anni) € Parte_22 Persona_2
20.141,82
- a (1987 – 1990, 3 anni) € 20.141,82 Parte_3
- a (1990 – 1995, 5 anni) € 33.569,70 Parte_12
La determinazione in misura fissa dell'indennizzo riconosciuto comporta la necessità di considerare l'obbligazione risarcitoria un'obbligazione di valuta (v.
Cass. n. 1917/2012).
L'importo liquidato non può quindi essere soggetto a rivalutazione, ma ai sensi dell'art. 1219 c.c. sono dovuti gli interessi legali dal giorno della notificazione dell'atto di citazione al saldo.
Quanto alla posizione di che ha frequentato il corso di Parte_18
specializzazione in Medicina interna dal 1991 al 1996, si rileva che per la domanda di pagamento della remunerazione la legittimazione passiva è delle sole Università con cui il rapporto di formazione si è instaurato, perché l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 257/1991, stabilisce che “la borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7”. Per quanto attiene la domanda di risarcimento danni, la stessa non può essere accolta, atteso che l'inadempimento dello Stato italiano è cessato nel momento in cui il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), ha recepito le direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione. L'inadempimento dello Stato italiano è, dunque, cessato prima dell'inizio della frequenza dei corsi di specializzazione da parte dell'appellante incidentale. Ne deriva il rigetto del motivo di appello.
Nei rapporti tra la soccombente e gli appellati Parte_1
e le spese seguono la soccombenza e Controparte_12 CP_11
sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
r.g. n. 7061/2021 14 Nei rapporti tra la e , Parte_1 Controparte_15 CP_13
, e nulla sulle
[...] CP_14 Controparte_17 CP_16
spese, attesa la contumacia degli appellati.
Nei rapporti tra la e gli appellati nonché appellanti Parte_1
incidentali in qualità di erede di CP_2 Controparte_1 Per_1
,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
, , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
Parte_4 CP_10 Parte_5 Parte_7
la reciproca soccombenza giustifica la compensazione Parte_8
delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Nei rapporti tra la e i litisconsorti processuali Parte_1
appellanti incidentali soccombenti , CP_18 Controparte_19
Controparte_20 CP_21 Controparte_22 Parte_9
, Parte_10 CP_47 Parte_15 [...]
, le spese di lite seguono Parte_17 Parte_16 Parte_18
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Infine, nei rapporti tra la e gli appellanti incidentali Parte_1
vittoriosi quale procuratore generale del dott. Parte_22 Persona_2 Pt_12
e le spese del doppio grado di giudizio seguono la
[...] Parte_14
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
e in parziale riforma della sentenza appellata, Parte_1
rigetta la domanda proposta da in relazione al corso di Parte_3
specializzazione in Patologia Clinica;
2. Rigetta l'appello principale con riferimento ai rimanenti motivi;
r.g. n. 7061/2021 15 3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la al Parte_1
pagamento in favore di di € 26.855,76; in favore di Parte_21 Pt_23
di € 20.141,82; in favore di di € 20.141,82 (in
[...] Parte_3
relazione al corso in Ematologia Generale); in favore di Parte_12
di € 33.569,70 oltre interessi legali come in motivazione;
4. Rigetta l'appello incidentale con riferimento alle rimanenti domande;
5. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado che Controparte_12
liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge;
6. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_11
delle spese di lite del presente grado che liquida in € 3.500,00 oltre
[...]
accessori di legge;
7. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Pt_22
e delle spese di lite del doppio grado
[...] Parte_12 Parte_14
di giudizio che si liquidano in € 6.300,00 per il primo grado di giudizio e in € 14.000,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge;
8. Nulla sulle spese nei confronti di , Controparte_15 CP_13
, e
[...] CP_14 Controparte_17 CP_16
9. Dichiara compensate le spese di lite del presente grado tra
[...]
e , Parte_1 CP_2 Controparte_1 Controparte_3
,
[...] CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
CP_10 Parte_5 Parte_7 Parte_8
[...]
10. Condanna , CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, CP_21 Controparte_22 Parte_9 Parte_10
CP_47 Parte_15 Parte_17
, al pagamento in favore
[...] Parte_16 Parte_18
della delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
21.000,00, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali soccombenti di r.g. n. 7061/2021 16 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 12.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7061/2021 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7061 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 4.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentata e difesa ex lege Parte_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
( in qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
( , Persona_1 C.F._2 CP_2
( ), C.F._3 Controparte_3
( ), ( , C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
( ), ( ,
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7
( ), CP_7 C.F._8 Controparte_8
( ), ( ), C.F._9 Controparte_9 C.F._10
r.g. n. 7061/2021 1 ( ), Parte_3 C.F._11 Parte_4
( , ( ), C.F._12 Parte_5 C.F._13
( ), Parte_6 C.F._14 Parte_7
( , ( ) C.F._15 Parte_8 C.F._16
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
E
( ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_10 C.F._17
Marco Tortorella
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_11 C.F._18
Marco Tortorella
APPELLATA
E
( rappresentato e Controparte_12 C.F._19
difeso dall'avv. Matteo Bernardini
APPELLATO
( ), Controparte_13 C.F._20 CP_14
( ), ( ), C.F._21 Controparte_15 C.F._22
( ), CP_16 C.F._23 Controparte_17
( C.F._24
APPELLATI – CONTUMACI
E
( ), CP_18 C.F._25 Controparte_19
( ), C.F._26 Controparte_20
( ), ( ), C.F._27 CP_21 C.F._28
( ), Controparte_22 C.F._29 Parte_9
( ), ( , C.F._30 Parte_10 C.F._31 Pt_11
( ), in qualità di procuratore generale del dott.
[...] C.F._32 CP_23
( ), ( ,
[...] C.F._33 Parte_12 C.F._34
r.g. n. 7061/2021 2 ( ), Parte_13 C.F._35 Parte_14
( ), C.F._36 Parte_15
( ), ( ), C.F._37 Parte_16 C.F._38
( , Parte_17 C.F._39
( , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_18 C.F._40
Marco Tortorella
LITISCONSORTI PROCESSUALI – APPELLANTI INCIDENTALI
( ), Controparte_24 C.F._41 CP_25
( ), ( ),
[...] C.F._42 CP_26 C.F._43
( ), Controparte_27 C.F._44 CP_28
( ), ( , C.F._45 Controparte_29 C.F._46
( , CP_30 C.F._47 CP_31
( , ( ), C.F._48 Controparte_32 C.F._49
( ), Controparte_33 C.F._50 CP_34
( , ( ) C.F._51 CP_35 C.F._52
LITISCONSORTI PROCESSUALI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare/annullare l'impugnata sentenza e per l'effetto così statuire:
a) riformare/annullare la pronuncia gravata rigettando la domanda degli appellati in quanto inammissibile/infondata per i motivi sopra esplicitati;
b) condannare gli appellati alla refusione delle spese di lite del doppio grado, in solido tra loro ex art. 97 cpc.”
Per gli appellati e litisconsorti processuali nonché appellanti incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, con vittoria di spese.
In via incidentale, per quanto di ragione, in parziale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della affinchè chiarisca quali siano i parametri astratti CP_36
dell'equivalenza, effettività ed adeguatezza per la corretta determinazione del
r.g. n. 7061/2021 3 risarcimento del danno per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento;
in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti incidentali di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per loro effetto, condannare la Parte_1
al pagamento della somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del
[...]
corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti incidentali vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la
[...]
al risarcimento del danno per il mancato paritario Parte_1
riconoscimento del titolo suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati
e maturandi.
In via alternativa, condannare la al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dagli odierni appellanti incidentali per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti del legale antistatario.”
r.g. n. 7061/2021 4 Per l'appellata e l'appellato e appellante incidentale CP_11 CP_10
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, con vittoria di spese.
In via incidentale, per il solo dott. per quanto di ragione, in CP_10
parziale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della CGUE affinchè chiarisca quali siano i parametri astratti dell'equivalenza, effettività ed adeguatezza per la corretta determinazione del risarcimento del danno per la mancata “adeguata remunerazione”, e sulla natura del credito vantato, oltre che sulla disparità di trattamento;
in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee con sentenze del 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti incidentali di ricevere un'adeguata rimunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la al pagamento della Parte_1
somma di Euro 11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., alla rivalutazione ed agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti incidentali vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio a loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la Parte_1
al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo
[...]
suddetto, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. oltre il maggior danno ex art.
1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi.
In via alternativa, condannare la al risarcimento Parte_1
dei danni subiti dagli odierni appellanti incidentali per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta
r.g. n. 7061/2021 5 di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c., oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., la rivalutazione e gli interessi maturati e maturandi. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado nei confronti del legale antistatario.”
Per : Email_1 Controparte_12
“1) Rigettarsi perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 9478/2021 del Parte_1
Tribunale di Roma, pubblicata il 31.05.21, confermandosi la sentenza in ogni sua parte per quanto riguarda la posizione del dott. , con la condanna Controparte_12
di parte appellante alle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, anche del secondo grado del giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
I medici indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma riferendo di essere tutti laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito diplomi di specializzazione medica in anni anteriori al 1991.
I predetti hanno richiesto di accertare e dichiarare il loro diritto all'indennizzo, nella misura ritenuta di giustizia, per la mancata e/o comunque ritardata attuazione della normativa comunitaria in tema di “adeguata remunerazione” dei medici specializzandi, nonché per il mancato conseguimento di tutti gli altri effetti di natura economica e giuridica da detta normativa derivanti;
con conseguente condanna della Parte_1
al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
[...]
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9478/2021 riteneva che, a prescindere dalla data di immatricolazione al corso di specializzazione, ai medici specializzandi spettasse il risarcimento sulla base dell'art. 11 L. n. 370/1999 e quindi l'importo di euro 6.713,94, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, per ogni singolo anno accademico, specificando che per coloro che si erano immatricolati in data antecedente al 31.12.1982 (data di scadenza del r.g. n. 7061/2021 6 termine di trasposizione della direttiva europea in materia), la somma doveva essere liquidata per la sola frazione temporale compresa tra il 1° gennaio 1983
(data a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento) e la data di specializzazione.
Escludeva, tuttavia, il risarcimento per i medici che avevano frequentato corsi di specializzazione che non rientravano nell'elenco dei corsi di formazione comuni a tutti gli Stati membri riportati nella direttiva CEE/75/362.
La ha proposto appello articolando Parte_1
tre motivi di gravame.
Preliminarmente si rileva che alcun motivo di appello è stato formulato nei confronti di , il cui nominativo presumibilmente è stato Parte_6
inserito tra gli appellati per mero errore materiale. Risultano invece appellati e , cui l'atto di appello invece è stato Controparte_17 Controparte_9
notificato quali litisconsorti processuali.
Con il primo motivo ha lamentato l'erroneo riconoscimento del risarcimento ai seguenti medici in quanto immatricolatisi in data anteriore al 29.1.1982 (data di entrata in vigore della Direttiva 76/82/CEE) quando alcun inadempimento alle Direttive sussisteva in capo allo Stato italiano: , CP_4 Parte_4
, , ,
[...] Controparte_15 CP_10 Controparte_13 [...]
, , Di , CP_14 Parte_5 CP_17 Controparte_37
, ,
[...] Parte_8 Controparte_9 CP_7 CP_2
Parte_7
Con il secondo motivo ha lamentato l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto i seguenti corsi di specializzazione inclusi negli elenchi delle
Direttive europee: Malattia dell'apparato digerente (Ciolli Gemma);
, ); Chirurgia Controparte_38 Controparte_12
vascolare ( , ); Medicina nucleare ( Persona_1 CP_5 Parte_3
; Igiene e medicina preventiva indirizzo sanità pubblica ( );
[...] CP_11
Oftalmologia ( ); Farmacologia indirizzo tossicologia ( Controparte_8 CP_16
); Patologia clinica indirizzo generale e direttivo ( ).
[...] Parte_3
La ha inoltre notificato l'appello nei confronti delle Parte_1
rimanenti parti del processo quali litisconsorti processuali.
Si sono costituiti gli appellati che hanno chiesto il rigetto dell'appello.
r.g. n. 7061/2021 7 Inoltre, unitamente ai litisconsorti processuali indicati in epigrafe, gli appellati costituitisi, hanno proposto, ad accezione di Controparte_12
e appello incidentale nei termini che seguono.
[...] CP_11
, , CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
[...] Parte_17 Parte_13 [...]
, , in qualità di erede Parte_15 Parte_4 Controparte_1
del dott. , , , Persona_1 Parte_10 Parte_5 Parte_16
, la cui
[...] Parte_7 Parte_8 CP_10
domanda è stata accolta dal tribunale, hanno ritenuto non esaustivo il risarcimento ricevuto parametrato sulla base dell'art. 11 L. n. 370/1999, senza nemmeno la rivalutazione del compenso e l'applicazione degli interessi compensativi.
( , ), Parte_14 Controparte_39 Controparte_40
(Scienza ), CP_21 Controparte_41 CP_19
, (Fisiopatologia
[...] Controparte_42
, (Sicurezza sociale e organizzazione
[...] Controparte_20
sanitaria), (Radiodiagnostica), (Chirurgia Parte_19 CP_18
d'Urgenza e Pronto Soccorso), hanno Parte_20
lamentato l'illegittima esclusione dall'indennizzo a causa della asserita non inclusione del corso di specializzazione frequentato nelle direttive europee.
e hanno lamentato l'omessa pronuncia sulle Parte_3 Parte_12
proprie domande in relazione rispettivamente al corso in Ematologia generale, clinica e di laboratorio (1987-1990) e in Chirurgia generale (1990-1995).
( interna, 1991- 1996) ha lamentato l'erroneità della Parte_18 CP_39
sentenza per avere il tribunale rigettato la sua domanda in quanto aveva iniziato il proprio corso di specializzazione in anni successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 257/91, assumendo che non vi fosse una responsabilità dello Stato.
Quanto all'appello proposto dalla si osserva Parte_1
quanto segue.
In ordine alla circostanza dell'immatricolazione in anno accademico antecedente alla scadenza del termine per l'adeguamento alla normativa r.g. n. 7061/2021 8 comunitaria (primo motivo), le Sezioni unite della Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 23901/2020 hanno sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di conoscere se l'art. 189 comma
3 del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetti anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti al 1982 e che siano in corso al 1° gennaio 1983 e – conseguentemente - se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa anche a detti sanitari, sia pure limitatamente al periodo successivo al
1° gennaio 1983. La Corte di Giustizia UE con sentenza del 3 marzo 2022, causa
C- 590/20, Presidenza del Consiglio dei Ministri c. UK e altri, ha stabilito al riguardo che “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché
l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il
29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio
1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli
Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva
75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Le Sezioni Unite, conseguentemente, con sentenza n. 20278/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da
r.g. n. 7061/2021 9 inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».
Da tali statuizioni si evince quindi che il diritto all'adeguata remunerazione compete (a partire dal 1° gennaio 1983) a tutti i soggetti iscritti a corsi di specializzazione anche in data anteriore al 1982. Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Ciò premesso - e si affronta così il secondo motivo di gravame - la Corte di
Cassazione ha avuto in più occasioni modo di precisare che non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno
1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria” (v. Cass. n. 20303/2019).
Alla luce di tali principi, il motivo di appello deve essere accolto con riferimento alla sola posizione di che ha conseguito il diploma di Parte_3
specializzazione in Patologia clinica (e non anche in Medicina Nucleare come erroneamente indicato dall'appellante) non incluso nel testo della direttiva n.
75/362/CEE nonché della direttiva riassuntiva delle precedenti n. 93/16/CEE, con i relativi allegati e le tabelle di corrispondenza, e che non ha fornito prova concreta di equipollenza (per esami e qualificazione perseguita) tra la suddetta specializzazione ed una specializzazione menzionata nelle Direttive europee.
Risultano invece inclusi i seguenti corsi di specializzazione frequentati dai restanti appellati in quanto previsti dall'art. 7, comma 2, della direttiva
75/362/CEE come comuni ad almeno due Stati membri, sebbene in alcuni casi con denominazione diversa: Malattia dell'apparato digerente r.g. n. 7061/2021 10 (Gastroenterologia), Odontostomatologia (Stomatologia), Chirurgia vascolare,
Igiene e medicina preventiva (Community medicine), Oftalmologia (Oculistica
– denominazione utilizzata anche nell'art. 4 della dir. 75/363/CEE),
Farmacologia.
Venendo all'appello incidentale proposto dagli appellati e litisconsorti processuali indicati in epigrafe si osserva quanto segue.
Il motivo relativo alla quantificazione dell'indennizzo è infondato e, per quanto si osserverà infra, non si ritiene necessario il rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia dell'Unione europea. Si condivide l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il parametro di cui all'art. 11 L. n. 370/1999 è sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. Sez. Un. n. 30649/2018, n. 14376/2015, n.
1058/2019, n. 25363/2022).
Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento della rivalutazione e degli interessi compensativi sull'importo stabilito dalla legge n. 370/1999 è infondata. Si richiama anche sotto questo profilo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui l'art. 11 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, con il quale si è proceduto a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive, ha palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. n. 23635/2014, n. 1917/2012, n. 1157/2013, n. 1641/2020, Sez. Un.
n. 30649/2018).
r.g. n. 7061/2021 11 Né elementi contrari emergono dalle conclusioni dei funzionari della
Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente a oggetto la diversa questione dell'estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982
(procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/202). Si legge in tali osservazioni che l'inciso finale “non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria” dell'art. 11, comma 1, l.
n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie.
Anche sotto questo profilo la Corte di Cassazione ha evidenziato innanzitutto l'eccentricità del rilievo, che viene peraltro da un'autorità non giurisdizionale, rispetto all'oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale, tant'è che della questione la sentenza della Corte di giustizia non si occupa.
Inoltre, la Corte ha ribadito che alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita l'aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l'ammontare del risarcimento. Dalla aestimatio legislativa è derivata un'obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della contempla la CP_43
risarcibilità del maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ. (v. Cass. n. 25363/2022).
Quanto alla questione dell'inclusione dei corsi nelle direttive europee si osserva quanto segue.
Preliminarmente si rileva che il tribunale ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulle domande ritualmente proposte da e Parte_3 Pt_12
in relazione rispettivamente al corso in Ematologia generale, clinica e di
[...]
laboratorio e in Chirurgia generale.
Alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi che, come correttamente ritenuto dal tribunale, siano esclusi i corsi frequentati da
[...]
( ), CP_40 CP_21 Controparte_44
( Controparte_19 Controparte_45
,
[...] Controparte_46
), (Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso); i quali
[...] CP_18
peraltro non hanno provato la concreta non ha fornito prova concreta di r.g. n. 7061/2021 12 equipollenza (per esami e qualificazione perseguita) tra la suddetta specializzazione ed una specializzazione menzionata nelle Direttive europee.
Né può attribuirsi rilievo, in funzione del giudizio di equipollenza, alla normativa interna di rango regolamentare invocata. A prescindere da ogni valutazione di merito circa la rilevanza dei decreti menzionati, infatti, tale normativa è sopravvenuta allo svolgimento del corso di specializzazione da parte degli appellanti incidentali e non può sostenersi che l'equipollenza sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui il corso è stato frequentato (v. Cass. n. 25414/2022; n. 20303/2019). Il principio è stato recentemente confermato dalle le Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “Non possono pretendere dallo Stato italiano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363 e successive integrazioni, coloro i quali abbiano iniziato prima del 1991 una specializzazione non contemplata dalle suddette Direttive e di cui non sia dimostrata l'equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nulla rilevando che la specializzazione conseguita sia stata, in seguito, inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunità economiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991” (SS. UU. Cass. sent. n. 26603/2024).
Diversamente deve ritenersi dei corsi di specializzazione in Chirurgia generale frequentato da in quanto previsto dall'art. 5 della Parte_12
Direttiva 75/362 e dei seguenti corsi previsti dall'art. 7, comma 2, della medesima direttiva come comuni ad almeno due Stati membri, sebbene in alcuni casi con denominazione diversa, ma durata conforme:
- Igiene e Medicina Preventiva (“Community medicine”) frequentato da
; Parte_14
- Radiodiagnostica frequentato da;
Persona_2
- Ematologia generale, clinica e di laboratorio frequentato da Parte_3
[...]
Per i motivi sopra esposti, mentre per gli anni accademici a partire dal
1983/1984 spetta l'importo annuo di € 6.713,94 previsto dalla legge n. 370/1999, per l'anno 1982/1983 spetta un importo ridotto, tenuto conto della porzione dell'anno accademico antecedente al 10.1.1983, quindi € 5.594,95 (risultante dal seguente calcolo 6.713,94 € x 10/12 = 5.594,95 €) oltre interessi legali dalla messa in mora coincidente con la notificazione dell'atto di citazione.
r.g. n. 7061/2021 13 Pertanto, devono essere riconosciuti i seguenti importi:
- a (1987 – 1991, 4 anni) € 26.855,76 Parte_21
- a (procuratore generale di ) (1986 – 1989, 3 anni) € Parte_22 Persona_2
20.141,82
- a (1987 – 1990, 3 anni) € 20.141,82 Parte_3
- a (1990 – 1995, 5 anni) € 33.569,70 Parte_12
La determinazione in misura fissa dell'indennizzo riconosciuto comporta la necessità di considerare l'obbligazione risarcitoria un'obbligazione di valuta (v.
Cass. n. 1917/2012).
L'importo liquidato non può quindi essere soggetto a rivalutazione, ma ai sensi dell'art. 1219 c.c. sono dovuti gli interessi legali dal giorno della notificazione dell'atto di citazione al saldo.
Quanto alla posizione di che ha frequentato il corso di Parte_18
specializzazione in Medicina interna dal 1991 al 1996, si rileva che per la domanda di pagamento della remunerazione la legittimazione passiva è delle sole Università con cui il rapporto di formazione si è instaurato, perché l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 257/1991, stabilisce che “la borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'art. 7”. Per quanto attiene la domanda di risarcimento danni, la stessa non può essere accolta, atteso che l'inadempimento dello Stato italiano è cessato nel momento in cui il d.lgs. n. 257/1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), ha recepito le direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione. L'inadempimento dello Stato italiano è, dunque, cessato prima dell'inizio della frequenza dei corsi di specializzazione da parte dell'appellante incidentale. Ne deriva il rigetto del motivo di appello.
Nei rapporti tra la soccombente e gli appellati Parte_1
e le spese seguono la soccombenza e Controparte_12 CP_11
sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
r.g. n. 7061/2021 14 Nei rapporti tra la e , Parte_1 Controparte_15 CP_13
, e nulla sulle
[...] CP_14 Controparte_17 CP_16
spese, attesa la contumacia degli appellati.
Nei rapporti tra la e gli appellati nonché appellanti Parte_1
incidentali in qualità di erede di CP_2 Controparte_1 Per_1
,
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
, , CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
Parte_4 CP_10 Parte_5 Parte_7
la reciproca soccombenza giustifica la compensazione Parte_8
delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Nei rapporti tra la e i litisconsorti processuali Parte_1
appellanti incidentali soccombenti , CP_18 Controparte_19
Controparte_20 CP_21 Controparte_22 Parte_9
, Parte_10 CP_47 Parte_15 [...]
, le spese di lite seguono Parte_17 Parte_16 Parte_18
la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.
55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
Infine, nei rapporti tra la e gli appellanti incidentali Parte_1
vittoriosi quale procuratore generale del dott. Parte_22 Persona_2 Pt_12
e le spese del doppio grado di giudizio seguono la
[...] Parte_14
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali soccombenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
e in parziale riforma della sentenza appellata, Parte_1
rigetta la domanda proposta da in relazione al corso di Parte_3
specializzazione in Patologia Clinica;
2. Rigetta l'appello principale con riferimento ai rimanenti motivi;
r.g. n. 7061/2021 15 3. In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la al Parte_1
pagamento in favore di di € 26.855,76; in favore di Parte_21 Pt_23
di € 20.141,82; in favore di di € 20.141,82 (in
[...] Parte_3
relazione al corso in Ematologia Generale); in favore di Parte_12
di € 33.569,70 oltre interessi legali come in motivazione;
4. Rigetta l'appello incidentale con riferimento alle rimanenti domande;
5. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado che Controparte_12
liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge;
6. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 CP_11
delle spese di lite del presente grado che liquida in € 3.500,00 oltre
[...]
accessori di legge;
7. Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Pt_22
e delle spese di lite del doppio grado
[...] Parte_12 Parte_14
di giudizio che si liquidano in € 6.300,00 per il primo grado di giudizio e in € 14.000,00 per il presente giudizio, oltre accessori di legge;
8. Nulla sulle spese nei confronti di , Controparte_15 CP_13
, e
[...] CP_14 Controparte_17 CP_16
9. Dichiara compensate le spese di lite del presente grado tra
[...]
e , Parte_1 CP_2 Controparte_1 Controparte_3
,
[...] CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Parte_3 Parte_4
CP_10 Parte_5 Parte_7 Parte_8
[...]
10. Condanna , CP_18 Controparte_19 Controparte_20
, CP_21 Controparte_22 Parte_9 Parte_10
CP_47 Parte_15 Parte_17
, al pagamento in favore
[...] Parte_16 Parte_18
della delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
21.000,00, oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali soccombenti di r.g. n. 7061/2021 16 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il 12.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 7061/2021 17