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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01742/2026REG.PROV.COLL.
N. 06303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2025, proposto da
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato DR Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AL FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE EA, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12684/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AL FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. RA RA AR e uditi per le parti gli avvocati Rizzo e l'avv. Rosati in sostituzione dell'avv. Avellis;
1. La controversia riguarda la “ Procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di complessivi n. 2055 posti di diverso profilo professionale, di cui n. 2010 nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, e n. 45 nell’area degli istruttori ”, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale, e, in particolare, la progressione relativa a n. 690 posizioni nel profilo “ Funzionario Polizia Locale ” (“ Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione a) n. 690 progressioni nel profilo Funzionario Polizia Locale (codice PVFPL) ”), indetta con avviso approvato con determina dirigenziale 24 luglio 2023 n. 51648.
2. Il signor AL FI, partecipante alla suindicata procedura di progressione per la copertura di 690 posti nel profilo professionale vigilanza (PVFLP), ha impugnato:
- la graduatoria provvisoria recante la sola valutazione dei titoli, pubblicata in data 03.11.2023 e relativa alla proceduta di progressione verticale bandita con avviso pubblicato sul sito del Comune di Roma in data 24.07.2023;
- la clausola di cui all'art. 4 “Criteri di valutazione” dell'avviso di “ Procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di complessivi n. 2055 posti di diverso profilo professionale, di cui n. 2010 nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, e n. 45 nell'area degli istruttori, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale ”;
- ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale tra i quali, ove occorra, la nota di precisazione dei criteri di valutazione per il Settore Vigilanza e le risposte alle FAQ pubblicati sul sito del Comune di Roma Capitale.
3. Con motivi aggiunti il signor AL FI ha gravato:
- la graduatoria definitiva, pubblicata in data 03.05.2024, all'esito della proceduta di progressione verticale di “ Procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di complessivi n. 2055 posti di diverso profilo professionale, di cui n. 2010 nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, e n. 45 nell'area degli istruttori, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale ” bandita con avviso pubblicato sul sito del Comune di Roma in data 24.07.2023.
4. Con ulteriori motivi aggiunti sono state impugnate la rettifica della graduatoria definitiva del 13.05.2204 e la rettifica della graduatoria definitiva del 29.05.2024.
5. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 26 giugno 2025 n. 12684, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti.
6. Roma Capitale ha appellato la sentenza con ricorso n. 6303 del 2025.
7. Nel corso del giudizio di appello Roma Capitale ha dichiarato, con nota depositata il 30 dicembre 2025, la “rinuncia al ricorso in appello da parte di Roma Capitale, per sopravvenuto difetto d’interesse, con compensazione delle spese del grado”.
8. In ragione del principio dispositivo, che informa l’introduzione del giudizio, così come la relativa prosecuzione, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato da parte appellante.
9. Il ricorso in appello deve quindi essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.
10. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR GG, Presidente FF
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
RA RA AR, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RA AR | DR GG |
IL SEGRETARIO