Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4274/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Giuseppe Borrello n. 36 SC. H P.3, C.F. , rappresentata CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Elisa Maria Di Maggio, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22.3.2024 (rep n..37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi un grado di invalidità civile totale
(100%) e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 03/01/2023, essendo già riconosciuta una percentuale di invalidità del 90% nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 10075/2023 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 28 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente
1
2024, “stante il fatto che la documentazione probante è stata prodotta e acquista nella attuale fase del contenzioso” e “non raggiungendo la totale inabilità non è meritevole dell'indennità di accompagnamento” (cfr Relazione di CTU), come già sostanzialmente ritenuto dal CTU in fase di ATP, Dott. . Persona_2
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, visto l'art. 152 disp. att.c.p.c., possono essere dichiarate irripetibili.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex CP_1 art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4274/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalida nella misura del 94% da ottobre 2024, Parte_1 non meritevole dell'indennità di accompagnamento;
dichiara irripetibili le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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