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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11259 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
, C.F. , e C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Raffaella Infante in virtù di procura in atti, domiciliati, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli Nord;
parte attrice
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Sarnelli in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli
Nord;
parte convenuta
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 14.10.2022 ad istanza della
1 odierna convenuta, eccependo: la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità; l'indeterminatezza e l'illegittimità del tasso di interesse applicato;
la violazione degli obblighi informativi, nonché l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione
[...]
proposta.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto concerne, in primis, l'eccepita violazione dell'art. 38 T.U.B., va rilevato, per un verso, che non è stata fornita dalla parte attrice la prova del superamento del limite di finanziabilità, con riferimento al valore dell'immobile oggetto di ipoteca, non potendo valere a tal fine il mero riferimento al prezzo della compravendita conclusa contestualmente al mutuo.
Alcuno specifico elemento probatorio è stato fornito dalla parte attrice al fine di accertare il “valore” dell'immobile da ipotecare, da intendersi non come valore commerciale o di mercato, bensì quale valore c.d. cauzionale (cfr. Corte di Cassazione, 9 maggio 2018, n.
11201: “Ai fini dell'apprezzamento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il
mutuo fondiario dalla normativa legale e regolamentare, il giudice deve tenere in
considerazione il cd. valore cauzionale del bene ipotecato, vale a dire la concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell'immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere
speculativo, sì che, se non è possibile far riferimento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale”).
In ogni caso, va osservato che: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex
art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del
contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto
medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente
specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul
2 sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di
natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del
contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno
della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di
quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”, così Sezioni Unite, sentenza n. 33719 del 16/11/2022.
Per quanto concerne, poi, l'illegittimità e l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato, deve osservarsi che quest'ultimo è stato indicato attraverso il richiamo a dati certi ed oggettivi (tasso Euribor), che ne consentono la concreta ed univoca individuazione.
Si deve ritenere, pertanto, in adesione all'orientamento della Suprema Corte, la assoluta legittimità e la determinatezza di una clausola contrattuale che faccia riferimento, per la individuazione del tasso di interessi applicato, a tali parametri, anche in ragione del fatto che la relativa pattuizione è stata accettata dagli opponenti con la sottoscrizione del contratto (cfr. sentenza n. 3968 del 2014: “Per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto
dell'obbligazione accessoria ad essi relativa [tra gli altri, tasso Euribor], è bensì
indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi
ad un tasso diverso da quello legale siano specifici (Cass. 29 luglio 2009, n. 17679; Cass. 19
maggio 2010, n. 12276): ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come
acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità
particolare e quand'anche non propria dell'uomo comune. Ora, da un lato, la complessità di
un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta
adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir
meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo
materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto,
accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro
sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole
specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria”). Pertanto, non prospettata in
3 concreto - e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto - alcuna nemmeno
potenziale situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio di formazione del
consenso, nè un materiale assoluto impedimento all'esercizio della facoltà di verifica della
correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri, l'accettazione degli uni
e degli altri - sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l'uomo comune - deve
ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione
complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva”).
Del resto, il sistema di rilevazione dell'Euribor è di tipo oggettivo, in quanto fa riferimento ad un insieme di quotazioni effettuate da alcuni istituti e pubblicate a livello centrale: ne discende che, ove fossero intervenute intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni, è onere di parte attrice dimostrare l'esistenza di un collegamento funzionale tra le presunte intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle con l'istituto di credito convenuto, vincolato all'intesa stessa.
Con riferimento, poi, alla nullità del contratto di mutuo per violazione degli obblighi informativi, occorre osservare che non si tratta, in ogni caso, di una ipotesi di nullità
contrattuale, attesa la funzione meramente informativa degli obblighi, che non incidono sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità (contrattuale e/o precontrattuale) della banca, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno, eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Pertanto, laddove i clienti siano stati resi edotti dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi (sul punto, cfr. sentenza del Tribunale di Bologna, n. 20123 dell'08.02.2018, ove si legge che: “L'Indicatore Sintetico di costo (ISC) costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia 25.7.2003, non un requisito tassativo e
indefettibile del regolamento negoziale, tanto che anche l'eventuale omissione di tale
elemento non comporta la nullità del negozio giuridico (potendo al più comportare, per la
4 banca, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale) quando
nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di
finanziamento. Di conseguenza, in caso di omissione del TAEG/ISC, non può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117 TUB, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma
… Posto che l'ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore
sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il
cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi, la sua erronea
indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo”; nel medesimo senso,
Tribunale di Roma, sentenza n. 121 del 03/01/2018; Tribunale di Livorno, ordinanza del
19.07.2017).
Infine, va osservato che l'atto di mutuo azionato con l'atto di precetto impugnato presenta tutti i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c. per valere quale idoneo titolo all'azione esecutiva,
come risulta:
-dall'avvenuta erogazione della somma in favore della parte mutuataria (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 6686 del 15/07/1994);
-dall'attestazione del notaio OG (avente efficacia probatoria sino a querela di falso, in base al combinato disposto degli artt. 2699 e 2700 c.c.) del rilascio di atto di quietanza da parte dei mutuatari;
-dalla costituzione di ipoteca a garanzia del credito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che: “Al fine di
accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi
dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto
previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso
contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata … ”, Corte di Cassazione, sentenza n. 17194 del 2015.
Circa il regolamento delle spese della presente controversia, va disposta la condanna, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., di e di Parte_1 Pt_1
5 , in solito, al pagamento delle spese, che si liquidano nella misura indicata in Pt_2
dispositivo. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, non essendo state svolte tutte le attività previste dalle tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, Controparte_1
che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il giudice monocratico
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