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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/08/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7233/2019 R.G., riservata in decisione in data
10.04.2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3232/2019
TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato Francesco Alfredo Berritto Parte_1 giusta procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliato in
Scafati (NA), alla via Europa, 15
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello dall'avvocato Roberto Cozzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli alla Riviera di Chiaia, 255
APPELLATO
E
, residente in [...] Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17 marzo 2025, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., parte appellante , ha versato in atti copia in suo possesso degli Parte_1 atti e documenti relativi al giudizio di primo grado ed ha chiesto rimessioni in termini per l'espletamento della prova orale;
in subordine, laddove ritenuto superfluo alla luce della documentazione in atti, ha chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190
c.p.c. Parte appellata si è riportata alle proprie Controparte_3 conclusioni ed ha chiesto riservarsi la causa in decisione. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava Parte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la
[...]
e per sentirli condannare in solido al CP_4 Controparte_2 risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 30.08.2014, alle ore 13.30 circa, in Pompei (NA) alla Via
Lepanto.
Deduceva l'attore che nelle circostanze di luogo e di tempo descritte si trovava alla guida del motociclo Piaggio mod. Vespa tg. BT22331, di sua proprietà, e percorreva regolarmente la Via Lepanto, allorquando, giunto all'altezza del civico 213, veniva urtato da tergo dal veicolo Alfa Romeo
Mod. 147 tg. CA322JN di proprietà di ed assicurato Controparte_2 con la compagnia Controparte_4
In particolare, evidenziava che il conducente del veicolo Alfa Romeo
Mod. 147 tg. CA322JN non rispettava la distanza di sicurezza e tamponava il motociclo di proprietà di , che a causa Parte_1 dell'urto finiva con il proprio lato sinistro nella fiancata destra del veicolo tg. AS823ET ivi presente e regolarmente in sosta sul margine della suddetta strada. Per effetto dell'impatto, parte attrice cadeva al suolo riportando lesioni personali di cui chiedeva l'integrale risarcimento.
Si costituiva in giudizio la la quale in via Controparte_4 preliminare chiedeva la riunione di tale giudizio con il giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, n.r.g. 8122/2015, incardinato dallo stesso nei confronti della Parte_1 [...]
ed avente ad oggetto il risarcimento dei Controparte_5 Controparte_2 danni subiti dal motociclo di sua proprietà in occasione del medesimo sinistro;
eccepiva, quindi, la illegittima parcellizzazione del credito, avendo l'attore abusivamente azionato in separati giudizi la richiesta risarcitoria nascente dal medesimo fatto illecito, chiedendo nell'uno il ristoro dei danni subiti dal proprio veicolo e nell'altro il risarcimento delle lesioni patite a seguito del medesimo sinistro stradale;
eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione passiva di , in Controparte_2 quanto l'attore non aveva documentalmente provato la titolarità del veicolo investitore, nonchè l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 D.lgs. 209/2005, per non essersi parte attrice resa disponibile all'espletamento della rituale visita medico legale assicurativa. Nel merito, contestata la dinamica, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine chiedeva dichiararsi il concorso di colpa di parte attrice nella causazione dello stesso ai sensi dell'art 2054 c.c.
Il responsabile civile, , rimaneva contumace. Controparte_2
Non veniva escusso alcun testimone, in quanto, all'udienza del
20.07.2018, presente nell'interesse di parte attrice l'avv. Teresa Balsio per delega del procuratore costituito, la stessa chiedeva rinvio della causa in ragione dell'impossibilità a presenziare dell'avvocato costituito che, nella stessa data, si era recato al pronto soccorso a seguito di un imprevisto dolore acuto. Il Giudice di Pace, a fronte di tale richiesta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'avvocato Berritto, procuratore costituito dell'attore, in data 13.09.2018, presentava formale istanza di rimessione in termini, rappresentando il proprio impedimento a comparire per la precedente udienza del
20.07.2018 a causa di un evento imprevisto ed acuto, che non gli aveva consentito neppure di poter contattare tempestivamente il co-difensore costituito, e chiedeva la revoca dell'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni al fine di poter escutere il teste ammesso e procedere alla relativa istruttoria.
Il Giudice di Pace si riservava di provvedere sulla detta istanza a seguito della regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti e, quindi, precisate dalle parti le conclusioni alla successiva udienza del 12 marzo
2019, il Giudice adito riservava la decisione e con successiva sentenza n.
3232/2019 rigettava la domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure nella predetta sentenza, rigettava l'istanza di rimessione in termini proposta dal procuratore di parte attrice, perché formulata fuori udienza ed in considerazione del fatto che, essendo parte attrice in primo grado rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente da due avvocati, l'impedimento di uno non avrebbe inibito all'altro di presenziare all'udienza e svolgere regolarmente le attività difensive per la stessa previste ( escussione testi); nel merito, riteneva non adempiuto l'onere probatorio incombente sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. e non provato l'evento dannoso e il nesso di causalità tra lo stesso e i danni asseritamente subiti. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, Parte_1 chiedendone la riforma integrale, con conseguente accoglimento delle domande come formulate in primo grado e condanna alla
[...]
in solido con , al risarcimento di tutti i CP_4 Controparte_2 danni dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro occorsogli. Inoltre, ha chiesto ammettersi la prova testimoniale e disporsi CTU medico- legale, ingiustamente negate in primo grado, al fine di quantificare i danni subiti, nei limiti in ogni caso del valore di euro 1.032,00.
A sostegno del gravame, l'appellante ha in primo luogo sottoposto a critica la decisione del giudice di prime cure di rigettare l'istanza di rimessione in termini. A tal fine deduceva di aver allegato certificazione medico ospedaliera attestante il proprio legittimo impedimento e che, data l'imprevedibilità dell'evento, non aveva avuto tempo utile per avvisare il co-difensore che rappresentava - congiuntamente e disgiuntamente –il , onde consentirgli l'espletamento Parte_1 dell'attività di udienza. Pertanto, l'avvocato Teresa Blasio, delegata per la trattazione dell'udienza, non essendo in possesso del fascicolo di parte, altro non poteva fare che chiedere rinvio;
rinvio cui – peraltro -
l'avvocato di controparte, in ossequio a criteri di deontologia professionale, non si opponeva.
Lamentava – inoltre - l'appellante, l'erronea valutazione della documentazione prodotta e la carenza di motivazione della sentenza gravata, laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio da parte dell'attore, mentre a tanto il difensore era stato impossibilitato proprio a causa dell'impedimento occorsogli e del successivo diniego della rimessioni in termini dallo stesso richiesta;
viceversa, il sinistro doveva ritenersi provato anche alla luce dell'esito del parallelo giudizio dallo stesso intentato per il risarcimento dei danni occorsi al proprio motoveicolo Vespa in occasione del medesimo incidente, conclusosi con sentenza n. 1241/2018 del giudice di Pace di
Torre Annunziata, depositata in data 21 febbraio 2018, con la quale il giudice di pace adito, ritenuto provato l'accadimento del sinistro alla luce delle dichiarazioni rese dal teste , accoglieva la Testimone_1 domanda proposta dall'attore condannando il convenuto responsabile civile e la compagnia assicuratrice , al risarcimento dei danni CP_4 dallo stesso subiti al veicolo di sua proprietà.
In ragione di tali rilievi, chiedeva, in accoglimento Parte_1 dell'appello, riformarsi la sentenza di primo grado con accoglimento integrale della domanda risarcitoria proposta, previo – se del caso – svolgimento dell'attività istruttoria non espletata nel corso del primo grado di giudizio.
La si costituiva ritualmente in giudizio con Controparte_4 comparsa depositata in data 28.04.2020 e reiterava anche in questa sede la già proposta eccezione di abusivo frazionamento del credito relativo ai danni e lesioni derivanti dal medesimo incidente stradale, evidenziando ancora una volta l'avvenuta instaurazione, ad opera del medesimo attore, di un distinto procedimento avente ad oggetto il diritto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà del Parte_1
e inerente il medesimo sinistro;
riproponeva altresì l'eccezione
[...] di improponibilità della domanda, per non avere l'attore correttamente adempiuto all'onere di messa in mora stragiudiziale della compagnia ai sensi degli artt. 145-148 cod. assicurazioni, e nel merito chiedeva il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto, emergendo dal dispositivo installato sul veicolo di parte convenuta che nessun evento di collisione si era verificato nelle circostanze temporali indicate in citazione;
in subordine, la contestava altresì l'entità Controparte_4
e la quantificazione dei danni richiesti da controparte. Chiedeva quindi, rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza impugnata.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi mediante compiuta giacenza del plico postale in data 4.12.2027, ha omesso Controparte_2 di costituirsi, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Quindi acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza depositata in data 10 aprile 2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 marzo 2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, il giudice ha riservato la causa in decisione con concessione alle parti di un termine di giorni 40 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per memorie di replica.
L'appello è infondato e per l'effetto va rigettato con conferma della statuizione di rigetto di primo grado, sebbene con diversa motivazione.
Occorre osservare come il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda attorea per difetto di prova;
ciò sulla scorta del mancato espletamento della prova testi, pur ammessa con ordinanza del
19.04.2016, a causa della mancata comparizione del procuratore costituito di parte attrice e della mancata conoscenza degli atti di causa da parte del delegato di udienza. Orbene, va osservato che il Giudice di Pace, con ordinanza resa a verbale di udienza del 20.07.2018, si limitava a rinviare per la precisazione delle conclusioni la controversia, senza null'altro aggiungere. Del resto da tale verbale nulla è dato evincere;
né se i testi ammessi fossero presenti in udienza, né se l'attore avesse provato la regolare intimazione degli stessi nei termini di legge.
Sul punto va richiamata la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui “al fine di considerare decaduta la parte da una prova testimoniale già ammessa, per mancata indicazione dei testi da escutere o per altra causa, è irrilevante il fatto che il giudice istruttore non abbia emesso una esplicita pronuncia di decadenza, dovendo questa ritenersi implicitamente contenuta nel provvedimento di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio, soprattutto quando tale rimessione sia stata disposta dopo la espressa rinunzia della parte all'escussione della prova.” (cfr Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 3502 del 9 aprile 1987)
Va tuttavia osservato come la norma di cui all'art 208 c.p.c., richieda una colpevole inerzia della parte, la quale sebbene ammessa alla prova, non abbia poi dato corso alle attività necessarie ai fini dell'espletamento dell'incombente istruttorio;
sotto tale profilo, quindi, è evidente che la richiesta di rinvio veicolata dal delegato del procuratore costituito, non possa essere equiparata ad una mancata comparizione, né tanto meno ad una rinuncia al teste;
d'altra parte – come sopra osservato – nulla è dato evincere circa l'eventuale presenza dei testi in udienza o la loro regolare intimazione, di talchè in difetto di tanto, la decadenza pronunciata dal
Giudice di Pace deve ritenersi priva di adeguata giustificazione;
ciò a prescindere dalla ricorrenza o meno di una causa non imputabile legittimante la revoca della predetta ordinanza. Va, tuttavia osservato, che quand'anche il Giudice di Pace avesse proceduto all'assunzione della prova testimoniale ed all'espletamento dell'attività istruttoria, ciò nondimeno la domanda di parte attrice non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Pacifico è, infatti, che in relazione al medesimo sinistro parte attrice abbia azionato due distinti ed autonomi giudizi innanzi al Giudice di Pace di
Torre Annunziata: l'uno iscritto al n. RG 8122/2015, con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2015 ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti al veicolo di sua proprietà (Vespa Piaggio),
e l'altro iscritto al n. RG 14063/2015 con atto di citazione del 7 ottobre 2025 ed avente ad oggetto il risarcimento del danno per le lesioni patite dal in occasione del sinistro che ne occupa. Parte_1
Ebbene, giova premettere, al riguardo, che, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione, i principi di buona fede e di correttezza, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che non attiene soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili. Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata, indipendentemente dalla tipologia della domanda concretamente azionata (v. ad es. Cass.
3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008
n. 15476), che è poi ciò che si verificherebbe con il consentire la
"parcellizzazione" della tutela processuale dell'azione extracontrattuale per i danni materiali e personali da circolazione stradale, davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, quando le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito si siano puntualmente e definitivamente verificate.
Anche in questo caso, infatti, esiste una controparte (il danneggiante) i cui interessi meritano una equilibrata tutela, senza consentirne alterazioni ad opera del danneggiato-creditore, con il prolungamento ed i costi ulteriori di una inutile duplicazione dell'azione processuale per i danni conseguenti ad unico fatto illecito. Pertanto, una tale disarticolazione dell'unico rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, con l'aggravamento della posizione del danneggiante- debitore, per essere attuata con ed attraverso il processo, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (cfr. Cassazione civile, sez. III,
22/12/2011, n. 28286; Cassazione civile 21.10.2015, n. 21318). Non solo, diversamente opinando, verrebbe violata la finalità deflattiva insita nella norma costituzionale dell'art. 111 della Cost. stante la moltiplicazione dei processi ed il possibile allungamento della relativa durata.
Nel solco dell'indirizzo tracciato dalle citate decisioni, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha di recente chiarito che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.
Quest'ultima affermazione impone un chiarimento. Nella giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. n. 1540 del 2007, riferita al principio di non contestazione) risulta chiara la consapevolezza che il "giusto" processo regolato dalla legge resta affidato non solo alle norme che lo regolano, bensì anche agli stessi protagonisti del processo (giudice e parti), responsabilizzati, ciascuno per quanto di "competenza", a dare concreta e corretta attuazione alla relativa normativa. Tali concetti, affermati dalla giurisprudenza di legittimità soprattutto con riguardo al principio di non contestazione (di origine giurisprudenziale e successivamente recepito dal legislatore nel novellato art. 115 c.p.c.), quindi con riguardo, in particolare, alla posizione del convenuto, non possono che ritenersi riferiti anche all'attore, il quale deve farsi carico di un esercizio consapevole e responsabile del diritto di azione che la
Costituzione gli garantisce. Pertanto, se l'interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta, è da ritenersi, nell'ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela (ivi comprese la relativa "estensione" e le connesse modalità di intervento rispetto ad una più ampia vicenda sostanziale), con la conseguenza che l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative "modalità" di proposizione. Non si tratta quindi di valutare "caso per caso" (in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente)
l'azionabilità separata dei diversi crediti, né tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico. Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo. Da ultimo, sul piano della dialettica processuale, è indubbio che al creditore procedente debba essere consentito di provare ed argomentare ogni qual volta il convenuto evidenzi la necessità di siffatto interesse e ne denunci la mancanza. Ove il convenuto nulla abbia allegato o dedotto in proposito, il giudice che rilevi ex actis la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al "frazionamento" e ne metta in dubbio l'esistenza, dovrà indicare la questione ex art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex art. 101 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/02/2017, n. 4090).
Orbene, con riferimento alla parcellizzazione del credito derivante dal medesimo rapporto effettuata dal , va osservato che lo Parte_1 stesso non ha dedotto l'interesse oggettivo, meritevole di tutela, per il quale avrebbe proposto due distinte azioni.
Del resto, come emerge dalla documentazione del fascicolo di parte di primo grado dell'attore e dalla sentenza n. 1241/18 relativa al parallelo giudizio per risarcimento dei danni al motoveicolo, unica era stata la missiva di messa in mora stragiudiziale inoltrata alla convenuta compagnia, come unico il decorso del termine di cui all'art. 148 cod. ass., di talchè nulla ostava alla trattazione unitaria dei danni (a cose e lesioni personali) che il avrebbe subito in conseguenza del medesimo Parte_1 sinistro, tenuto conto altresì che i postumi delle lesioni subite alla data dell'inoltro della missiva stragiudiziale di messa in mora erano oramai ampiamente stabilizzati, come evincibile dalla documentazione in atti e dallo stesso tenore della missiva. Né la parte appellante, pur a fronte dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta compagnia già nel corso del primo grado di giudizio, e reiterata in via preliminare in questa sede, ha dedotto la sussistenza di un interesse meritevole di tutela idoneo ad escludere l'abuso dello strumento processuale.
Deve quindi considerarsi l'illegittimità della parcellizzazione del credito derivante dal medesimo rapporto, dovendosi ritenere che tale scelta sia stata volontariamente operata dall'attore.
Né può richiamarsi al riguardo il dictum delle sentenze della Suprema
Corte nn. 10634/2010, 10488/2011 e 9488/2014 ovvero la "rimediabilità degli effetti distorsivi della parcellizzazione giudiziale del credito" attraverso il semplice ricorso alla mera condanna alle spese in luogo della improponibilità della domanda. Difatti, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, tale rimedio non può essere adottato in caso di mancanza di un comprovato interesse specifico alla trattazione separata delle pretese creditorie (cfr. Cassazione civile, sez. II,
15/02/2018, n. 3738).
Ne consegue che deve trovare conferma la sentenza di primo grado di rigetto della domanda attorea, sebbene con diversa motivazione, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite del giudizio di appello, nei rapporti fra l'appellante e la compagnia appellata seguono la Controparte_3 soccombenza del primo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, fino a euro 1.101,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase decisionale, euro 200,00), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svoltasi, ed applicazione delle tariffe medie in ragione dell'attività svolta e della semplicità delle questioni trattate.
Nulla va disposto, invece, nei rapporti fra l'appellante ed il responsabile civile, , stante la contumacia di quest'ultimo. Controparte_2
Risultando l'appellante soccombente, poi, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento,
a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3232/2019 pubblicata in data 15 aprile 2029, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza gravata, sebbene con diversa motivazione;
condanna al pagamento delle spese processuali di Parte_1 secondo grado in favore di in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., che liquida in euro 462,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
nulla sulle spese nei rapporti fra l'appellante e , stante Controparte_2 la contumacia di quest'ultimo;
dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, li 5.08.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello