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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 06/02/2026, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2008/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11091/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003298374000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21054/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12.05.2025 ad DE (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate Riscossione) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 11.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 2.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 411,72, comprensivo dei diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito: 1) la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica di tutti gli atti prodromici;
violazione degli art. 6 e 7 dello Statuto del contribuente;
violazione dell'art. 24 e 97 della
Costituzione; 2) l'illegittimità della cartella di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito vantato ex adverso e per il verificarsi della decadenza dall'esercizio dell'azione, trattandosi di pretesa tributaria relativa al 2019, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “a) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e, pertanto, non dovuta la somma richiesta relativamente alla tassa automobilistica anno 2019 oggetto della cartella di pagamento n. 10020250003298374000 per il complessivo ammontare di €. 411,72 per tutti i motivi suindicati;
b) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e, pertanto, non dovuta la somma richiesta relativamente alla tassa automobilistica anno 2019 per l'intervenuta prescrizione e/o per decadenza del credito e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 10020250003298374000; c) Condannare, altresì, la resistente al pagamento delle spese diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
In data 18.05. 2025 si è costituita DE, che ha impugnato quanto dedotto dal ricorrente;
in particolare, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici e con riferimento alle asserite intervenute decadenza e prescrizione in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto in questa sede, per essere legittimato passivo al riguardo l'ente impositore, e ha concluso nei seguenti termini: “- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da DE, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 14.07.2022 e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
4. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed DE mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -Riscossione; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
ON MA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11091/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003298374000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21054/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12.05.2025 ad DE (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate Riscossione) e alla Regione Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 11.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 2.04.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 411,72, comprensivo dei diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito: 1) la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica di tutti gli atti prodromici;
violazione degli art. 6 e 7 dello Statuto del contribuente;
violazione dell'art. 24 e 97 della
Costituzione; 2) l'illegittimità della cartella di pagamento per l'intervenuta prescrizione del credito vantato ex adverso e per il verificarsi della decadenza dall'esercizio dell'azione, trattandosi di pretesa tributaria relativa al 2019, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “a) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e, pertanto, non dovuta la somma richiesta relativamente alla tassa automobilistica anno 2019 oggetto della cartella di pagamento n. 10020250003298374000 per il complessivo ammontare di €. 411,72 per tutti i motivi suindicati;
b) dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e, pertanto, non dovuta la somma richiesta relativamente alla tassa automobilistica anno 2019 per l'intervenuta prescrizione e/o per decadenza del credito e per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 10020250003298374000; c) Condannare, altresì, la resistente al pagamento delle spese diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
In data 18.05. 2025 si è costituita DE, che ha impugnato quanto dedotto dal ricorrente;
in particolare, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici e con riferimento alle asserite intervenute decadenza e prescrizione in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto in questa sede, per essere legittimato passivo al riguardo l'ente impositore, e ha concluso nei seguenti termini: “- rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
La Regione Campania, pur essendole stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
All'udienza dell'1.12.2025, questa Corte, in composizione monocratica, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da DE, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 14.07.2022 e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
4. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed DE mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -Riscossione; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 1° dicembre 2025.
Il Presidente estensore
ON MA