Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00711/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2120 del 2025, proposto da
LV SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo de' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Caltagirone, Sez. Lavoro n. 266/2017, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 167 del 20 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AG LA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso spedito per la notifica il 29 settembre 2025 e depositato il 15 ottobre 2025 la ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 266 del 23 agosto 2017 con cui il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro ha ingiunto a Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” Vizzini di pagare in suo favore la somma lorda di euro 59698,07 per i titoli dedotti in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino al soddisfo .
Con sentenza n. 167 del 20 febbraio 2025 il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro ha rigettato l’opposizione proposta da Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” Vizzini e confermato il suddetto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza con cui, rigettata l’opposizione, è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 266/2017, è stata notificata presso la sede dell’Ente il 3 aprile 2025 ed è passata in giudicato come da attestazione del Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di Caltagirone – sezione lavoro e previdenza, del 3 aprile 2025.
Dalla notifica è decorso il termine di 120 giorni previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Non si ritiene, invece, dovuta la penalità di mora che, in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, risulta manifestamente iniqua.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’Ente intimato.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina a Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo de' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 266/2017 come confermato con sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 167/2025 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo de' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Antonio Lorito, dichiaratosi antistatario.
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, a Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo de' Paoli” Vizzini – Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ MA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG LA LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG LA LO | AZ MA TA |
IL SEGRETARIO