Ordinanza cautelare 13 novembre 2025
Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 14/04/2026, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03772/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- adottato dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 11 agosto 2025 e notificato il 12 agosto 2025, con cui è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di parte ricorrente di passaggio della causa in decisione senza discussione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa LV AC e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio deve prescindere dall’esame del presente ricorso, atteso che, con nota depositata in giudizio in data 27.03.2026, il ricorrente ha dichiarato che, a seguito del riesame disposto da questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS-, l’interesse dallo stesso fatto valere è stato integralmente soddisfatto; ha chiesto, pertanto, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, in considerazione della natura delle parti e della peculiarità della controversia.
Attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall’apposita Commissione con decreto n. -OMISSIS-.
Si demanda la liquidazione del compenso spettante al difensore all’adozione di un separato provvedimento, da emettersi a seguito della presentazione di specifica istanza dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviandone la liquidazione a un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA US, Presidente
LV Cattaneo, Consigliere
LV AC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV AC | RI DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.