Art. 23.
Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall' articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, e' stabilito al 31 dicembre 1974.
Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall' articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , e' stabilito al 31 dicembre 1974. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 ottobre 1975, n. 505 ha disposto (con l'art. 1) che i termini del 31 dicembre 1974 indicati nel presente articolo sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.
Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall' articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, e' stabilito al 31 dicembre 1974.
Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall' articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 , e' stabilito al 31 dicembre 1974. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 ottobre 1975, n. 505 ha disposto (con l'art. 1) che i termini del 31 dicembre 1974 indicati nel presente articolo sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.