Decreto cautelare 4 agosto 2017
Sentenza 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 01691/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2017, proposto da
LV IM, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria 3;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
della nota (prot. n. 13217) del 27.06.2017, a firma del Responsabile del Suap del Comune di Ugento, avente ad oggetto: ditta IM LV - autorizzazione gestione parcheggi privati con o senza custodia stagione 2017 - riscontro, con cui l'ufficio ha riscontrato negativamente la richiesta presentata dal ricorrente di svolgere attività di parcheggio su area di sua proprietà privata, nonché della richiamata nota (prot. n. 11951) del 12.06.2017 dell'Ufficio Suap del Comune di Ugento con cui il Responsabile dello sportello Unico per le Attività Produttive ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e del richiamato parere contrario espresso dalla Commissione Comunale che, in sede di Conferenza dei Responsabili dei Settori (Suap e Polizia Municipale), nelle sedute rispettivamente del 5,6, 7.06.2017 e 27.06.2017, ha espresso parere contrario allo svolgimento dell'attività di parcheggio sull'area di proprietà del ricorrente in quanto il sito non risulta "in prossimità delle stazioni balneari e delle spiagge libere, con particolare riguardo a quelle adiacenti alle pinete", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ugento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame IM LV impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Ugento ha negato l’autorizzazione allo svolgimento di attività di parcheggio su area di proprietà privata, nonché tutti gli atti connessi e presupposti.
Il ricorrente, proprietario di un’area nel Comune di Ugento e precisamente in località Fontanelle, a suo dire da sempre utilizzata come parcheggio con regolari autorizzazioni, ha richiesto in data 16 maggio 2017 l’autorizzazione all’utilizzo dell’area in questione come parcheggio, in conformità a quanto disposto dalla G.M. con delibera n. 84/2017.
Dopo il rituale preavviso di diniego, per difetto del requisito della prossimità alle stazioni balneari e alle spiagge, il ricorrente ha prodotto le proprie controdeduzioni, alle quali tuttavia ha fatto seguito l’impugnato provvedimento.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà rispetto alla delibera G.M. 84/2017; nonché violazione di legge (art. 7 CdS);
Eccesso di potere e violazione di legge sotto ulteriore profilo; violazione art. 41 Costituzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ugento contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Dopo il deposito di documenti di prova, di memorie difensive e di replica, all’udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Deve anzitutto disattendersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della delibera G.M. n. 84/2017, atteso che l’impianto motivazionale delle censure proposte muove invece – tra l’altro – proprio dall’assunto secondo cui l’impugnato diniego avrebbe sostanzialmente violato i criteri stabiliti con la predetta delibera.
Rileva il Collegio che, anche ove volesse prescindersi dal sopravvenuto difetto di interesse (atteso che l’impugnato provvedimento è relativo alla stagione balneare 2017 e risulta superato da ulteriori vicende amministrative e contenziosi giurisdizionali relativi alle stagioni balneari successive), il ricorso è comunque infondato nel merito.
Deve infatti convenirsi che la delibera G.M. n. 47 del 2019, così come la delibera G.M. n. 84 del 2017, ha previsto – nell’esercizio del potere di discrezionale valutazione riservata all’autorità comunale – una griglia di criteri e di requisiti richiesti per le aree private da destinarsi a parcheggio e a servizio delle stazioni balneari e delle spiagge libere.
Rispetto a tali criteri, che appaiono esenti da macroscopici profili di illogicità, deve riconoscersi che la distanza di circa 700 metri dalle spiagge e dai lidi non appare compatibile con i criteri medesimi. Di tanto sembra consapevole lo stesso ricorrente che aveva previsto l’utilizzo di un servizio navetta, contraddicendo in tal modo l’interesse pubblico cui erano preordinati i criteri di prossimità ai lidi stabiliti dall’Autorità comunale.
Conseguentemente, se anche volesse ritenersi il ricorso in esame non esclusivamente incentrato sulla stagione balneare 2017 e, quindi, improcedibile, non potrebbe comunque prescindersi – ove volesse ravvisarsi un perdurante interesse alla decisione – dalla valutazione degli effetti che sulla vicenda in esame derivano dalle previsioni ostative e dai criteri stabiliti con la nuova delibera G.M. 47/2019.
Ricorre peraltro specifico precedente di questo Tribunale (TAR Puglia Lecce - Sezione Terza n. 481/2021), con cui è stato respinto analogo ricorso proposto dal medesimo ricorrente e relativo alla stagione balneare 2019, dal cui orientamento non vi è motivo di discostarsi.
Viceversa non appare significativo il precedente di cui alla sentenza TAR Lecce – Sezione Prima n. 1172/2020, emessa sul ricorso n. 353/2019 proposto dallo stesso ricorrente, in quanto il provvedimento ivi impugnato risultava motivato con riferimento esclusivo alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento proposto e considerato che l’accoglimento del ricorso faceva comunque salve le ulteriori determinazioni.
Il ricorso va dunque respinto.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO