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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4798/2024 depositato il 22/11/2024 proposto da
Ric._1 P.Iva Ric._1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Alina -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2 - Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190011935U GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2814/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G. n. 4798/2024 e notificato all'Agenzia delle Dogane Ric._1e dei Monopoli (in appresso, ADM), la (in appresso, Ric._1 Difensore_1), rappresentata e difesa dall'avvocato , impugnava l'avviso di accertamento n. M1319001935U, con il quale si era accertato a carico Nominativo_1parte ricorrente, quale obbligato solidale di , nella qualità di Nominativo_1titolare della omonima impresa individuale “ ” la debenza della imposta unica sulle scommesse (in appresso IUCP o imposta unica) per l'anno 2019 pari ad euro 33.394,43 - oltre ad interessi per euro 5771,29 - ed il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni – pari ad euro 40.073,32, notificato alla nominata ricorrente, quale obbligata solidale con il Capizzi.
Parte ricorrente ha dedotto di essere stata riconosciuta dalla giurisprudenza come un soggetto “discriminato” dalle autorità nazionali con conseguente riconoscimento della “liceità” dell'attività di raccolta scommesse esercitata sul territorio italiano attraverso i Centri di Trasmissione Dati: tale evenienza determinerebbe la erroneità dell'impugnato avviso, fondato Ric._1sull'assunto che la avesse posto in essere una “attività illecita”
Di conseguenza, ha sostenuto l'infondatezza dell'imposizione portata del provvedimento in oggetto.
Ha, poi, sostenuto che, in virtù della legge di stabilità n. 208/2015, la IUCP era stata trasformata in imposta diretta, sicché, dal 2016 in avanti, andava calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker (cfr. comma 945 della citata legge di stabilità secondo il quale “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”).
Chiedeva, per ciò, di essere assoggettata all'imposta così calcolata, sottolineando di non avere mai potuto collegarsi al totalizzatore nazionale a causa della discriminazione operata nei suoi confronti dalle Autorità nazionale che le avevano legato il riconoscimento come operatore estero di raccolta di scommesse.
Rilevava che le sopravvenute pronunce del Giudice penale avevano sancito irrilevanza penale dell'attività di raccolta delle scommesse effettuate dai Centri di Raccolta.
Chiedeva, in ogni caso, disporsi nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ex art. 267, secondo comma, TFUE, e\o sollevare questione di illegittimità costituzionale.
L'ADM contestava analiticamente il ricorso, chiedendone il rigetto, Ric._1sottolineando che aveva operato raccogliendo scommesse attraverso i CTD senza alcuna autorizzazione o licenza, ed aveva, quindi, del tutto eluso il pagamento dell'imposta, non avendo fatto mai affluire alcun importo al totalizzatore nazionale.
Alla odierna udienza la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ric._1Osserva, preliminarmente, la Corte come la ritorni a formulare delle eccezioni che numerose, articolate, puntuali e costanti pronunce del Giudice Tributario, della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno ritenuto infondate, in termini di una chiarezza tale da non richiedere alcuna, ulteriore rimessione degli atti alla CGUE per un intervento interpretativo e\o alla Corte costituzionale per vagliare la conformità al dettato costituzionale di un sistema impositivo, già considerato legittimo e non discriminatorio: sia nella parte in cui, per pregnanti ragioni di ordine pubblico, ha subordinato l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse nel territorio italiano al rilascio di appositi provvedimenti autorizzativi;
sia nella parte in cui, una volta eliminate le ragioni di discriminazione tra agenzie stabilite in Italia e bookmaker formalmente operanti nei paesi della UE (ma di fatto operativi in Italia tramite i CTD), ha consentito la possibilità a questi ultimi operatori di “regolarizzarsi” (tramite procedura alla quale la Ric._1 ha, per sua libera scelta, deciso di non accedere) e così di esercitare l'attività di raccolta delle scommesse nel territorio nazionale.
Osserva, ancora, il Collegio che la circostanza per la quale numerose sentenze penali hanno ritenuto la natura non penalmente rilevante dell'attività della Ric._1 non determina affatto che la società debba andare esente dal pagamento della IUCP, non determinando le pronunce del Giudice penale alcun ostacolo alla applicazione della normativa fiscale e, in particolare, delle disposizioni che regolano la raccolta delle scommesse nel territorio dello Stato.
Ed invero, parte ricorrente non nega, anzi ammette di avere raccolto scommesse in Italia nonostante l'assenza delle necessarie autorizzazioni, da tanto conseguendone l'applicabilità, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, della IUCP e dell'art.3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.504, secondo il quale chiunque gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, è soggetto passivo di imposta, anche in assenza ovvero in caso d'inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze – AAMS (cfr. sul punto Cass. 5167/2022; Corte Cost., sentenza n.27/2018; CGUE, sentenza del 26.02.2020).
Ric._1Così chiarita la posizione della , raccoglitore di scommesse senza la prescritta autorizzazione e licenza ma, comunque, soggetto al pagamento dell'imposta, la circostanza che la società non sia collegata al Totalizzatore nazionale determina necessariamente l'applicabilità del comma 926 dell'art.1 della legge n. 208/2015 che stabilisce che, nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero di coloro che sono decaduti dal predetto regime, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trova applicazione, quanto disposto dalla lettera g) del citato comma secondo il quale: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”.
Ed allora, la quantificazione dell'imposta deve essere necessariamente effettuata Ric._1secondo questo criterio stabilito dalla legge posto che, come anticipato, ha operato attraverso CTD non collegati al totalizzatore nazionale gestito da Sogei, con la conseguenza che nessuna delle operazioni di gioco\scommessa è stata registrata e, quindi, che non è possibile quantificare altrimenti l'imposta dovuta (sul punto, cfr. anche CTP Palermo n. 1376\2022, cit., che, condivisibilmente, argomenta: “in relazione alla determinazione dell'imposta dovuta, e dunque al procedimento induttivo che è stato basato, su un criterio di tipo probabilistico, quale la media provinciale delle scommesse risultante dal totalizzatore nazionale, deve ritenersi, in assenza di previsione di diversi metodi, che la sua legittimità tragga origine dal disposto dell'art. 24 comma 8 del decreto-legge n. 98/2011, che ammette il ricorso a presunzioni semplici, non qualificate, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella specie, la legittimità dell'utilizzo del criterio della raccolta media provinciale delle scommesse risultante dal totalizzatore nazionale trova ulteriore e definitiva conferma nella circostanza che il contribuente non ha fornito elementi idonei a spiegare perché le stesse scommesse non siano affluite al totalizzatore nazionale”). Il ripercorso sistema legislativo fonda, a parere della Corte, in maniera chiara e legittima il giusto diritto della ADM alla esazione della IUCP da parte sia del Ricorrente_1CTD che del coobbligato bookmaker (nella specie, la ): detto diritto, con specifico riguardo ai profili della sua presunta illegittimità rispetto alla normativa ultraprimaria ed europea - in ricorso nuovamente proposti dai ricorrenti - è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato – e positivamente vagliato - le relazioni con la Costituzione e la compatibilità con il Diritto Unionale.
In particolare, con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27, il Giudice delle leggi ha dato atto di come, con l'emanazione dell'art. 1, comma 66, l.n. 220\2010, fosse venuta meno l'incertezza che aveva caratterizzato l'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98, avendo il legislatore chiarito: che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, stante che anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo e, comunque, assumendo il rischio proprio dei contratti di scommessa;
che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
In merito alla legittimità della norma interpretativa, va ricordato che, come affermato da questa CTP “è noto l'orientamento della Suprema Corte in base al quale il legislatore può emanare sia norme di interpretazione autentica che determinano la portata precettiva della norma interpretativa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività sia, come nella specie, ragionevole e non contrasti altri valori costituzionalmente protetti (Cass., III, 27.11.2013; Consiglio di Stato n.5642/2013). Orbene, detto ultimo arresto giurisprudenziale, nel configurare come attività di mediazione quella svolta dai CTD nazionali e nel dichiarare conseguentemente che gli stessi non hanno titolo – in assenza di concessione al bookmaker estero - a richiedere autonoma autorizzazione ad operare nel settore delle scommesse in Italia, rileva che i CTD, che costituiscono l'articolazione iniziale e finale della filiera scommettitoria, ove fossero autonomamente autorizzati terrebbero al di fuori della legislazione italiana l'effettivo gestore estero di scommesse svolte in Italia, in un settore di rilievo, oltre che in campo tributario, sotto il profilo della pubblica sicurezza. Ne deriva che nessuno spazio viene consentito a “formule organizzatorie che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse” e, quindi, la ragionevolezza della previsione di un assoggettamento all'imposta, in solido, del gestore estero e del CTD italiano. Inoltre, la regolarizzazione della concessione in capo al proprio bookmaker …. non fa venir meno la legittimazione passiva della ricorrente che non ha mai regolarizzato la propria posizione, a prescindere dalla circostanza se poteva o meno effettuare detta regolarizzazione. dal momento che ciò che effettivamente ha rilievo è lo stato di fatto di ricevitore non autorizzato sulle cui scommesse non risulta pagato alcun tributo” (CTP Palermo, n. 1376\2022, cit.).
La suddetta disposizione normativa è stata, poi, ritenuta legittima anche con riferimento ai principi dell'equo processo stabiliti dall'art. 6 della CEDU, stante che, nella specie, l'intervento interpretativo con effetti retroattivi era adeguatamente sorretto da motivi imperativi d'interesse generale (C. cost. n. 27\18, cit.).
Sul punto, per la loro chiarezza, si ripropongono, ancora, le considerazioni formulate dalla CTP di Palermo in altro, omologo procedimento: “ne può profilarsi un contrasto con il principio euro-unitario di non discriminazione tra imprese, poiché l'imposta sulle scommesse si applica indistintamente a chiunque integri il presupposto indicato dall'art. 3 del D.lgs. n. 504/1,998, ossia la gestione di scommesse di qualsiasi genere. Ed ancora, si osserva che la imposta in esame non presenta alcun, ulteriore profilo di contrasto con i principi comunitari in materia fiscale e, in particolare, non arreca alcun vulnus al divieto della doppia imposizione, costituendo, ormai, jus receptum che l'IVA e la IUCP hanno natura e presupposti applicativi differenti. Invero, l'imposta unica non è tributo armonizzato ed ha caratteristiche del tutto diverse dall'Iva, in quanto incide su una base imponibile sottratta all'imposizione per Iva, e la sua istituzione è prevista dall'art.401 della Direttiva 2006/112/CE (in termini, CGUE, I, 10 giugno 2010, C-58\09): la IUCP, in quanto non è imposta aggiuntiva o concorrenziale ma alternativa all'Iva e con diversa base imponibile, è coerente con la detta Direttiva e non contrasta con il divieto di cui alla VI Direttiva di introduzione di imposte sulla cifra di affari, la cui ratio è quella di evitare distorsioni nel meccanismo di contribuzione nazionale alle necessità di finanziamento della Comunità europea. Non v'è, ancora, incompatibilità con l'art. 113 del TFUE, perché lo Stato italiano (adottando la disciplina sull'imposta unica sulle scommesse in cui si prevede anche la parziale esenzione dall'lVA) aveva preferito un tributo non armonizzato a discapito del tributo armonizzato. L'assunto non può essere condiviso, sia perché non sono chiari i profili di contrasto con l'art. 113 del Trattato, il quale si limita a stabilire la competenza del Consiglio Europeo ad adottare le disposizioni che riguardano I'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sia perché, come osservato, l'imposta unica sulle scommesse non si pone in contrasto con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” (CTP Palermo, Sez. I n. 388\2022; in termini analoghi si è espressa CTP Palermo, Sez. XI, n. 486\2022: < premesso che l'art. 401 della direttiva europea nr. 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativo al sistema comune di imposta sul valore aggiunto stabilisce che “ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi o sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume di affari, sempreché tale imposta, diritto o tasso non dia luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesso con il passaggio di una frontiera”. In buona sostanza, è rimessa ai singoli Stati membri la facoltà di intervenire in modo consentito dal diritto dell'Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi, né si configura, attraverso l'applicazione della Imposta Unica in oggetto, di una doppia imposizione in capo all'operatore comunitario>>).
Ogni Stato membro dell'UE ha, dunque, il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; e 8 settembre 2009, causa C-42/07): nella specie, il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione all'interno dell'art. 1, comma 4, L. n. 220/10, collocando tra gli obiettivi da perseguire «l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
Costituisce corollario di tale premessa che ciascuno Stato membro non ha l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione, che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (CGUE in causa C-788/18 e 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
Né pregnante appare il fatto, su cui da ultimo sono tornati ad insistere i ricorrenti, che il titolare del CTD non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4- bis, della I. 13 dicembre 1989, n. 401: tale evenienza, invero, non determina nessuna influenza sulla soggettività passiva della IUCP, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse (in termini Cass. n. 8757 del 2021).
Invero, “il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella legge n. 220 del 2010, art. 1, comma 66” (Cass. V, n. 5167\2022). In buona sostanza la giurisprudenza di legittimità, che i ricorrenti sembrano ignorare, ha più volte qualificate come “irrilevanti” le statuizioni assolutorie assunte dal giudice penale, stante che dette pronunce si riferiscono «alla diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, che questa Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni: e ciò perchè in tal caso rileva la non conformità agli artt. 49 e 56 del TFUE del regime concessorio interno. Difatti, ha sottolineato questa Corte con la sentenza in questione, “In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia…, il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali”. Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 8757 del 30/03/2021).
Non si ravvisa, dunque, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate in ricorso, stante che le stesse si risolvono in una critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che la stessa Corte di cassazione ha definito “sterile” (Cass. V, n. 8757\2021 cit.; nello stesso senso CTP Palermo, sez. III n. 1376\2022: <<… la Corte di Giustizia … con sentenza … n. 788 del 26/2/2020, ha affermato, in termini chiari, che la normativa di uno Stato membro, che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri trasmissione dati e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, non comporta alcuna restrizione discriminatoria e non pregiudica la libera prestazione dei servizi e non contrasta, pertanto, con l'art. 56 del TFUE>>). Conforme, sul punto, anche la giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, che si è già espressa nei termini che si riportano di seguito, con argomentazioni che questo Collegio non può che far proprie: «… Un'attenzione specifica va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso ed ulteriormente approfonditi in sede di memoria fondati, in sostanza sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale della Cassazione che, secondo l'assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificità della "peculiare posizione" nella quale la ricorrente si sarebbe venuta a trovare basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subita nel tempo dall'autorità nazionale. Va, sotto tale profilo, richiamata la sentenza della sezione tributaria della Cassazione n. 5167 del 17 febbraio 2022 in cui si è rilevato che la ricorrente è considerata soggetto passivo d'imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivo dell'imposta in esame. Si è poi evidenziato che la giurisprudenza penale della Cassazione (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata "illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea". Si è concluso nel senso che il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, che ha, come visto, disposto che: "Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni» (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo n. 2915 del 2022; nello stesso senso cfr. Corte Giustizia Tributaria di Napoli n. 8995 del 2022).
Priva di alcun fondamento è, infine, la richiesta di esclusione delle sanzioni per le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, considerando che la questione della raccolta di scommesse per siti esteri e l'applicabilità delle relative imposte risale ad almeno dieci anni orsono, ben prima dell'anno di imposta in contestazione.
Invero, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18405 del 12/07/2018), per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
Analoghe le conclusioni cui è pervenuta altra pronuncia della S.C., che di seguito si riportano: “poiché la presente controversia concerne l'anno di imposta 2011, non trova applicazione nella fattispecie in esame l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, va anzitutto osservato che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui 14 trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Orbene, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso” (Cass. V, 12.1.2022, n. 741; in termini analoghi la giurisprudenza di questa Commissione: “il Collegio ritiene infondati i motivi esposti dalla ricorrente in ordine all'asserita illegittimità delle sanzioni, applicate ai sensi dell'art. 5 co. 6 del decreto legislativo n. 504/98, considerato che non sussistono dubbi, incertezze interpretative sulle disposizioni in questione”). Invero, non solo non è dato apprezzare il tertium genus delle imprese raccoglitrici delle scommesse, di derivazione giurisprudenziale, ma osta all'accoglimento della istanza suddetta il chiaro disposto dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 13 luglio 2011, n. 111 che, nel caso di scommesse comunque non affluite al Totalizzatore Nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, prevede che l'ADM determini l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, pur se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate.
Ric._1Nel caso di specie, non risulta che la abbia fornito adeguata documentazione contabile, che, per essere positivamente vagliata, avrebbe, in ogni caso, dovuto essere “analitica”, “attendibile” e “vidimata”.
Sicchè, con riferimento alle annualità d'imposta a partire dal 2015 in poi, trova applicazione l'art.1, comma 644, della legge n. 190/2014 alla lettera g) che testualmente recita: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.
Sul punto, il Collegio, richiamandosi alle già svolte considerazioni, non può non dissentire dall'unico pronunciamento di segno (parzialmente) contrario reso da questa Corte (Corte di Giustizia di I grado di Palermo, Sezione XII, sentenza n. 1841\2024), dovendo qui ribadirsi che la mancata regolarizzazione di una impresa esercente l'attività di boomaker, operante sul territorio italiano ben prima della emanazione delle disposizioni (non discriminatorie), non è frutto di discriminazione, bensì di scelta imprenditoriale unilaterale.
E, a tal riguardo, per la loro intrinseca persuasività ed autorevolezza, nonché ai fini di una corretta ed attenta ricostruzione della giurisprudenza interna e transnazionale, che non può che condurre all'approdo cui è pervenuto questo Collegio, non può non farsi un breve riferimento alla vicenda processuale, che ha visto suo esito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1498\2024, del 30\01.14\02\2024, incoata dianzi al Giudice amministrativo dalla stessa Ricorrente_1 (e da altro bookmaker) che avevano censurato – come di fatto è avvenuto anche nel presente giudizio - l'interpretazione, a sé sfavorevole, data dall'ADM all'art. 1 commi 143 e 144 della legge di stabilità 2015, chiedendo, la “disapplicazione” della interpretazione medesima o, in subordine – come in questa sede riproposto - la rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ovvero la sollevazione di questioni di legittimità costituzionale.
Ric._1In quella sede (come in questa), lamentava la come le previsioni contenute nella legge di Stabilità 2015 e negli atti attuativi fossero state adottate in pregiudizio del bookmaker ed a vantaggio dei concessionari nazionali e degli operatori illegali non discriminati, che per effetto di esse sono destinati a vedere incrementate le proprie reti di vendita;
ed invocava - analogamente a quanto sostenuto nel ricorso oggi all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria – il riconoscimento dello status di "soggetto sanato dalla giurisprudenza", tale da costituire una "eccezione alla regola [...] nel panorama Ric._1normativo italiano", che avrebbe consentito alla di continuare a raccogliere scommesse sul territorio nazionale.
Per completezza, va rilevato che, dianzi al Giudice amministrativo, controdeduceva l'ADM, rilevando che gli obiettivi perseguiti da controparte sarebbero stati, da una parte, quello di ottenere un "generale salvacondotto", proseguendo l'esercizio in Italia dell'attività di raccolta delle scommesse in rete fisica senza il rispetto del quadro regolatorio nazionale di settore – fondato sul binomio concessione e autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. - e, dall'altra, quello di produrre una liberalizzazione di fatto del settore, favorendo un quadro regolatorio nazionale quanto mai instabile che avrebbe prodotto il superamento dell'attuale sistema con l'affermazione di un sistema meramente autorizzatorio.
Ebbene, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso presentato Ric.1D , non riconoscendo alla interpretazione adottata dall'ADM alcun carattere di “lesività” nei confronti della ricorrente, stante che non era stato Ric._1affatto inibito alla – prova ne sia la regolarizzazione cui avevano fatto accesso altri bookmakers quale la KS o la ET – di accedere alla procedura di regolarizzazione: solo dopo aver manifestato - quantomeno - la propria volontà d'adesione alla regolarizzazione avrebbe questa potuto dolersi delle asserite illegittimità al vaglio in questa sede.
Ric._1 Di contro, non avendo la partecipato alla regolarizzazione de qua, non poteva che rimanere soggetta alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, alla quale va riconosciuto carattere meramente ricognitivo delle disposizioni penali (v. art. 4, comma 1 e comma 4-bis della l. n. 401 del 1989, ripreso dall'incipit del comma 644) ed amministrative (v. art. 16 T.U.L.P.S., richiamato dal comma 644 lett. e).
Quanto alla presunta "terza categoria di operatori", nella quale rientrerebbero Ricorrente_1“il ed i suoi CTD”, ed alla “sanatoria giurisprudenziale” invocata dal bookmaker, frutto di una presunta situazione di totale incertezza in relazione alla sua peculiare posizione giuridica (sia per la scarsa chiarezza ed elevata complessità della disciplina della regolarizzazione, sia per le conseguenze di tale procedura con riguardo al pagamento dell'Imposta Unica e ai possibili profili di autoincriminazione), secondo il Consiglio di Stato le
“deduzioni … in ordine ad una propria peculiare posizione distinta dagli altri operatori, che giustificherebbe la contestazione degli atti applicativi dell'art. 1, commi 643 e 644, della l. n. 190 del 2014, pur avendo scelto deliberatamente di non avere preso parte alla procedura di regolarizzazione, sono tutte prive di fondamento”. Al riguardo, in motivazione il Consiglio di Stato ha ribadito che parte ricorrente “non avendo partecipato alla procedura di regolarizzazione per propria autonoma scelta” non poteva invocare la presunta qualità di soggetto "sanato dalla giurisprudenza", tanto più che la giurisprudenza eurounitaria non ha mai espressamente riconosciuto la legittimità del modus operandi di Ric._1, affermando la sussistenza di una posizione terza di "eccezione alla regola" in capo alla medesima e ai suoi CTD, così da renderli sostanzialmente assimilabili agli operatori regolarmente in possesso dei pertinenti titoli abilitativi alla raccolta del gioco (Cfr. CGUE 19 dicembre 2018, causa C-375/17).
E infatti, la portata dalla giurisprudenza eurounitaria è diretta essenzialmente al mero riconoscimento della "non punibilità" sul piano penale dell'attività di raccolta del gioco svolta da operatori esteri privi dei pertinenti titoli abilitativi, esclusivamente laddove tali carenze siano il risultato dell'illegittima esclusione degli operatori esteri dalla partecipazione alle pertinenti procedure di gara bandite dallo Stato italiano (e, cioè, nello specifico, le procedure di gara bandite dallo Stato italiano nel 1999 e nel 2006).
In definitiva – conclude il Consiglio di Stato - non poteva ritenersi sussistente ai tempi dell'adozione della l. n. 190 del 2014 (né, a ben vedere, può ritenersi Ric._1sussistente ad oggi) «alcuna posizione peculiare in capo a , idonea a supportare il suo interesse a contestare gli atti impugnati e tale da renderla assimilabile de facto ai concessionari regolarmente in possesso dei pertinenti titoli abilitativi, pena l'attribuzione in capo a tale operatore di una posizione di privilegio inaccettabile sul piano sistematico, che non trova alcuna giustificazione sul piano della giurisprudenza eurounitaria e si pone apertamente in contrasto con il vigente quadro regolatorio nazionale … esclusa Ric._1la possibile sussistenza di una peculiare posizione in capo , consegue necessariamente che tale operatore doveva (e deve) essere equiparato a qualsivoglia operatore "aspirante" all'esercizio dell'attività di raccolta del gioco in Italia, ancorché in passato, negli anni dal 1999 al 2012, discriminato per effetto di una illegittima restrizione della concorrenza da parte dello Stato italiano e al quale l'ordinamento ha dato la possibilità di regolarizzare la propria posizione nelle more delle gare per l'assegnazione delle future concessioni».
A parere di questa Corte, la vicenda qua rileva, inoltre, per le pregevoli considerazioni svolte dal giudice di prime cure, sulla legittimità delle quali il Consiglio di Stato non si era pronunciato, accogliendo la eccezione degli intervenienti in quel giudizio di “inammissibilità” originaria della domanda, nei termini già riassunti, ma che questo Collegio, come già accennato, ritiene di condividere pienamente per la loro articolazione conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali e transnazionali che in questa sede si lamenta siano stati violati dall'ADM.
Invero, il TAR per il Lazio – sede di Roma aveva respinto, nel merito, tutte le Ric._1doglianze della muovendo dalla premessa che il contestato intervento legislativo è volto a dare certezza alla situazione soggettiva ed oggettiva della raccolta scommesse su rete fisica su tutto il territorio italiano, offrendo l'opportunità ai singoli "gestori" dei punti di raccolta nonché ai bookmakers - Ric._1come - che operano senza concessione bensì invocando gli artt. 49 ss. e 56 ss. del T.F.U.E. di aderire alla regolarizzazione ed essere equiparati ai concessionari già esistenti-
Ric._1Pertanto, «l'essere stata - per come riconosciuto dalla C.G.U.E. - illegittimamente esclusa dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco del 1999 e del 2006 non fa sì che la stessa abbia acquisito la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti, che le consenta di affrancarsi dal quadro regolatorio vigente in Italia».
Rimarcava, poi, che gli invocati arresti della Corte di Giustizia avrebbero Ric._1effetti, quanto alla posizione di rispetto all'ordinamento italiano, solo con riferimento alla non suscettibilità di applicazione delle sanzioni “penali” per l'esercizio del gioco da parte di propri esponenti aziendali o titolari dei CTD, in quanto illegittimamente esclusa dalle precedenti gare in virtù di una disciplina contraria ai principi del Trattato, in quanto “giammai è stata affermata, nelle citate pronunce, la conformità al diritto interno italiano del Ric._1modus operandi di ” ed anzi dovendo ormai ritenersi assodata «la compatibilità del sistema regolatorio italiano con le libertà fondamentali asseritamente incise nonché con i principi di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità organizzata, rispetto ai quali ogni Stato membro resta libero di adottare le norme e le misure necessarie a preservare tali principi».
Infine, la sentenza in oggetto aveva pure disatteso le censure con le quali la Ric._1 aveva contestato la disciplina primaria de qua, asserendone la sospetta illegittimità costituzionale sotto una serie di profili - artt. 3, 24, 41, 42, 117, comma primo, e 117, comma secondo, lett. e) Cost. - ai fini della relativa remissione alla Consulta;
e, in ordine alle questioni pregiudiziali di compatibilità con il diritto dell'Unione, aveva osservato che la ricorrente avrebbe preteso di «investire la Corte di Giustizia, puntando esse ad una sostanziale riscrittura del vigente quadro regolatorio nazionale - già ritenuto legittimo dalla stessa Corte - con un sistema meramente autorizzatorio, idoneo ad aprire ad un mercato nel settore delle scommesse, capace di consentire agli operatori di lasciare in Italia gli incommoda del gioco e di trasferire all'estero i commoda dei relativi ricavi».
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente che si liquidano in € 1.500,00.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente- est.
DO GN
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4798/2024 depositato il 22/11/2024 proposto da
Ric._1 P.Iva Ric._1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Alina -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di Palermo
Difeso da Difensore_2 CF.Difensore_2 - Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13190011935U GIOCHI-LOTTERIE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2814/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G. n. 4798/2024 e notificato all'Agenzia delle Dogane Ric._1e dei Monopoli (in appresso, ADM), la (in appresso, Ric._1 Difensore_1), rappresentata e difesa dall'avvocato , impugnava l'avviso di accertamento n. M1319001935U, con il quale si era accertato a carico Nominativo_1parte ricorrente, quale obbligato solidale di , nella qualità di Nominativo_1titolare della omonima impresa individuale “ ” la debenza della imposta unica sulle scommesse (in appresso IUCP o imposta unica) per l'anno 2019 pari ad euro 33.394,43 - oltre ad interessi per euro 5771,29 - ed il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni – pari ad euro 40.073,32, notificato alla nominata ricorrente, quale obbligata solidale con il Capizzi.
Parte ricorrente ha dedotto di essere stata riconosciuta dalla giurisprudenza come un soggetto “discriminato” dalle autorità nazionali con conseguente riconoscimento della “liceità” dell'attività di raccolta scommesse esercitata sul territorio italiano attraverso i Centri di Trasmissione Dati: tale evenienza determinerebbe la erroneità dell'impugnato avviso, fondato Ric._1sull'assunto che la avesse posto in essere una “attività illecita”
Di conseguenza, ha sostenuto l'infondatezza dell'imposizione portata del provvedimento in oggetto.
Ha, poi, sostenuto che, in virtù della legge di stabilità n. 208/2015, la IUCP era stata trasformata in imposta diretta, sicché, dal 2016 in avanti, andava calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker (cfr. comma 945 della citata legge di stabilità secondo il quale “A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza”).
Chiedeva, per ciò, di essere assoggettata all'imposta così calcolata, sottolineando di non avere mai potuto collegarsi al totalizzatore nazionale a causa della discriminazione operata nei suoi confronti dalle Autorità nazionale che le avevano legato il riconoscimento come operatore estero di raccolta di scommesse.
Rilevava che le sopravvenute pronunce del Giudice penale avevano sancito irrilevanza penale dell'attività di raccolta delle scommesse effettuate dai Centri di Raccolta.
Chiedeva, in ogni caso, disporsi nuovo rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ex art. 267, secondo comma, TFUE, e\o sollevare questione di illegittimità costituzionale.
L'ADM contestava analiticamente il ricorso, chiedendone il rigetto, Ric._1sottolineando che aveva operato raccogliendo scommesse attraverso i CTD senza alcuna autorizzazione o licenza, ed aveva, quindi, del tutto eluso il pagamento dell'imposta, non avendo fatto mai affluire alcun importo al totalizzatore nazionale.
Alla odierna udienza la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ric._1Osserva, preliminarmente, la Corte come la ritorni a formulare delle eccezioni che numerose, articolate, puntuali e costanti pronunce del Giudice Tributario, della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno ritenuto infondate, in termini di una chiarezza tale da non richiedere alcuna, ulteriore rimessione degli atti alla CGUE per un intervento interpretativo e\o alla Corte costituzionale per vagliare la conformità al dettato costituzionale di un sistema impositivo, già considerato legittimo e non discriminatorio: sia nella parte in cui, per pregnanti ragioni di ordine pubblico, ha subordinato l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse nel territorio italiano al rilascio di appositi provvedimenti autorizzativi;
sia nella parte in cui, una volta eliminate le ragioni di discriminazione tra agenzie stabilite in Italia e bookmaker formalmente operanti nei paesi della UE (ma di fatto operativi in Italia tramite i CTD), ha consentito la possibilità a questi ultimi operatori di “regolarizzarsi” (tramite procedura alla quale la Ric._1 ha, per sua libera scelta, deciso di non accedere) e così di esercitare l'attività di raccolta delle scommesse nel territorio nazionale.
Osserva, ancora, il Collegio che la circostanza per la quale numerose sentenze penali hanno ritenuto la natura non penalmente rilevante dell'attività della Ric._1 non determina affatto che la società debba andare esente dal pagamento della IUCP, non determinando le pronunce del Giudice penale alcun ostacolo alla applicazione della normativa fiscale e, in particolare, delle disposizioni che regolano la raccolta delle scommesse nel territorio dello Stato.
Ed invero, parte ricorrente non nega, anzi ammette di avere raccolto scommesse in Italia nonostante l'assenza delle necessarie autorizzazioni, da tanto conseguendone l'applicabilità, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, della IUCP e dell'art.3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.504, secondo il quale chiunque gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, è soggetto passivo di imposta, anche in assenza ovvero in caso d'inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze – AAMS (cfr. sul punto Cass. 5167/2022; Corte Cost., sentenza n.27/2018; CGUE, sentenza del 26.02.2020).
Ric._1Così chiarita la posizione della , raccoglitore di scommesse senza la prescritta autorizzazione e licenza ma, comunque, soggetto al pagamento dell'imposta, la circostanza che la società non sia collegata al Totalizzatore nazionale determina necessariamente l'applicabilità del comma 926 dell'art.1 della legge n. 208/2015 che stabilisce che, nei riguardi dei soggetti che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero di coloro che sono decaduti dal predetto regime, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trova applicazione, quanto disposto dalla lettera g) del citato comma secondo il quale: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998”.
Ed allora, la quantificazione dell'imposta deve essere necessariamente effettuata Ric._1secondo questo criterio stabilito dalla legge posto che, come anticipato, ha operato attraverso CTD non collegati al totalizzatore nazionale gestito da Sogei, con la conseguenza che nessuna delle operazioni di gioco\scommessa è stata registrata e, quindi, che non è possibile quantificare altrimenti l'imposta dovuta (sul punto, cfr. anche CTP Palermo n. 1376\2022, cit., che, condivisibilmente, argomenta: “in relazione alla determinazione dell'imposta dovuta, e dunque al procedimento induttivo che è stato basato, su un criterio di tipo probabilistico, quale la media provinciale delle scommesse risultante dal totalizzatore nazionale, deve ritenersi, in assenza di previsione di diversi metodi, che la sua legittimità tragga origine dal disposto dell'art. 24 comma 8 del decreto-legge n. 98/2011, che ammette il ricorso a presunzioni semplici, non qualificate, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella specie, la legittimità dell'utilizzo del criterio della raccolta media provinciale delle scommesse risultante dal totalizzatore nazionale trova ulteriore e definitiva conferma nella circostanza che il contribuente non ha fornito elementi idonei a spiegare perché le stesse scommesse non siano affluite al totalizzatore nazionale”). Il ripercorso sistema legislativo fonda, a parere della Corte, in maniera chiara e legittima il giusto diritto della ADM alla esazione della IUCP da parte sia del Ricorrente_1CTD che del coobbligato bookmaker (nella specie, la ): detto diritto, con specifico riguardo ai profili della sua presunta illegittimità rispetto alla normativa ultraprimaria ed europea - in ricorso nuovamente proposti dai ricorrenti - è stato sottoposto al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato – e positivamente vagliato - le relazioni con la Costituzione e la compatibilità con il Diritto Unionale.
In particolare, con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27, il Giudice delle leggi ha dato atto di come, con l'emanazione dell'art. 1, comma 66, l.n. 220\2010, fosse venuta meno l'incertezza che aveva caratterizzato l'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98, avendo il legislatore chiarito: che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, stante che anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo e, comunque, assumendo il rischio proprio dei contratti di scommessa;
che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
In merito alla legittimità della norma interpretativa, va ricordato che, come affermato da questa CTP “è noto l'orientamento della Suprema Corte in base al quale il legislatore può emanare sia norme di interpretazione autentica che determinano la portata precettiva della norma interpretativa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività sia, come nella specie, ragionevole e non contrasti altri valori costituzionalmente protetti (Cass., III, 27.11.2013; Consiglio di Stato n.5642/2013). Orbene, detto ultimo arresto giurisprudenziale, nel configurare come attività di mediazione quella svolta dai CTD nazionali e nel dichiarare conseguentemente che gli stessi non hanno titolo – in assenza di concessione al bookmaker estero - a richiedere autonoma autorizzazione ad operare nel settore delle scommesse in Italia, rileva che i CTD, che costituiscono l'articolazione iniziale e finale della filiera scommettitoria, ove fossero autonomamente autorizzati terrebbero al di fuori della legislazione italiana l'effettivo gestore estero di scommesse svolte in Italia, in un settore di rilievo, oltre che in campo tributario, sotto il profilo della pubblica sicurezza. Ne deriva che nessuno spazio viene consentito a “formule organizzatorie che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l'individuazione dell'effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse” e, quindi, la ragionevolezza della previsione di un assoggettamento all'imposta, in solido, del gestore estero e del CTD italiano. Inoltre, la regolarizzazione della concessione in capo al proprio bookmaker …. non fa venir meno la legittimazione passiva della ricorrente che non ha mai regolarizzato la propria posizione, a prescindere dalla circostanza se poteva o meno effettuare detta regolarizzazione. dal momento che ciò che effettivamente ha rilievo è lo stato di fatto di ricevitore non autorizzato sulle cui scommesse non risulta pagato alcun tributo” (CTP Palermo, n. 1376\2022, cit.).
La suddetta disposizione normativa è stata, poi, ritenuta legittima anche con riferimento ai principi dell'equo processo stabiliti dall'art. 6 della CEDU, stante che, nella specie, l'intervento interpretativo con effetti retroattivi era adeguatamente sorretto da motivi imperativi d'interesse generale (C. cost. n. 27\18, cit.).
Sul punto, per la loro chiarezza, si ripropongono, ancora, le considerazioni formulate dalla CTP di Palermo in altro, omologo procedimento: “ne può profilarsi un contrasto con il principio euro-unitario di non discriminazione tra imprese, poiché l'imposta sulle scommesse si applica indistintamente a chiunque integri il presupposto indicato dall'art. 3 del D.lgs. n. 504/1,998, ossia la gestione di scommesse di qualsiasi genere. Ed ancora, si osserva che la imposta in esame non presenta alcun, ulteriore profilo di contrasto con i principi comunitari in materia fiscale e, in particolare, non arreca alcun vulnus al divieto della doppia imposizione, costituendo, ormai, jus receptum che l'IVA e la IUCP hanno natura e presupposti applicativi differenti. Invero, l'imposta unica non è tributo armonizzato ed ha caratteristiche del tutto diverse dall'Iva, in quanto incide su una base imponibile sottratta all'imposizione per Iva, e la sua istituzione è prevista dall'art.401 della Direttiva 2006/112/CE (in termini, CGUE, I, 10 giugno 2010, C-58\09): la IUCP, in quanto non è imposta aggiuntiva o concorrenziale ma alternativa all'Iva e con diversa base imponibile, è coerente con la detta Direttiva e non contrasta con il divieto di cui alla VI Direttiva di introduzione di imposte sulla cifra di affari, la cui ratio è quella di evitare distorsioni nel meccanismo di contribuzione nazionale alle necessità di finanziamento della Comunità europea. Non v'è, ancora, incompatibilità con l'art. 113 del TFUE, perché lo Stato italiano (adottando la disciplina sull'imposta unica sulle scommesse in cui si prevede anche la parziale esenzione dall'lVA) aveva preferito un tributo non armonizzato a discapito del tributo armonizzato. L'assunto non può essere condiviso, sia perché non sono chiari i profili di contrasto con l'art. 113 del Trattato, il quale si limita a stabilire la competenza del Consiglio Europeo ad adottare le disposizioni che riguardano I'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sia perché, come osservato, l'imposta unica sulle scommesse non si pone in contrasto con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” (CTP Palermo, Sez. I n. 388\2022; in termini analoghi si è espressa CTP Palermo, Sez. XI, n. 486\2022: < premesso che l'art. 401 della direttiva europea nr. 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativo al sistema comune di imposta sul valore aggiunto stabilisce che “ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi o sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume di affari, sempreché tale imposta, diritto o tasso non dia luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesso con il passaggio di una frontiera”. In buona sostanza, è rimessa ai singoli Stati membri la facoltà di intervenire in modo consentito dal diritto dell'Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi, né si configura, attraverso l'applicazione della Imposta Unica in oggetto, di una doppia imposizione in capo all'operatore comunitario>>).
Ogni Stato membro dell'UE ha, dunque, il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (CGUE 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; e 8 settembre 2009, causa C-42/07): nella specie, il legislatore nazionale ha proceduto a tale valutazione all'interno dell'art. 1, comma 4, L. n. 220/10, collocando tra gli obiettivi da perseguire «l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».
Costituisce corollario di tale premessa che ciascuno Stato membro non ha l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione, che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (CGUE in causa C-788/18 e 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).
Né pregnante appare il fatto, su cui da ultimo sono tornati ad insistere i ricorrenti, che il titolare del CTD non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4- bis, della I. 13 dicembre 1989, n. 401: tale evenienza, invero, non determina nessuna influenza sulla soggettività passiva della IUCP, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse (in termini Cass. n. 8757 del 2021).
Invero, “il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella legge n. 220 del 2010, art. 1, comma 66” (Cass. V, n. 5167\2022). In buona sostanza la giurisprudenza di legittimità, che i ricorrenti sembrano ignorare, ha più volte qualificate come “irrilevanti” le statuizioni assolutorie assunte dal giudice penale, stante che dette pronunce si riferiscono «alla diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, che questa Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni: e ciò perchè in tal caso rileva la non conformità agli artt. 49 e 56 del TFUE del regime concessorio interno. Difatti, ha sottolineato questa Corte con la sentenza in questione, “In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia…, il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali”. Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse» (Cass. n. 8757 del 30/03/2021).
Non si ravvisa, dunque, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate in ricorso, stante che le stesse si risolvono in una critica della sentenza resa nella causa C-788/18, che la stessa Corte di cassazione ha definito “sterile” (Cass. V, n. 8757\2021 cit.; nello stesso senso CTP Palermo, sez. III n. 1376\2022: <<… la Corte di Giustizia … con sentenza … n. 788 del 26/2/2020, ha affermato, in termini chiari, che la normativa di uno Stato membro, che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri trasmissione dati e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, non comporta alcuna restrizione discriminatoria e non pregiudica la libera prestazione dei servizi e non contrasta, pertanto, con l'art. 56 del TFUE>>). Conforme, sul punto, anche la giurisprudenza di questa Corte di Giustizia Tributaria, che si è già espressa nei termini che si riportano di seguito, con argomentazioni che questo Collegio non può che far proprie: «… Un'attenzione specifica va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso ed ulteriormente approfonditi in sede di memoria fondati, in sostanza sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale della Cassazione che, secondo l'assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificità della "peculiare posizione" nella quale la ricorrente si sarebbe venuta a trovare basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subita nel tempo dall'autorità nazionale. Va, sotto tale profilo, richiamata la sentenza della sezione tributaria della Cassazione n. 5167 del 17 febbraio 2022 in cui si è rilevato che la ricorrente è considerata soggetto passivo d'imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivo dell'imposta in esame. Si è poi evidenziato che la giurisprudenza penale della Cassazione (Cass. pen. 25439 del 10/09/2020) ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che la ricorrente era stata "illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea". Si è concluso nel senso che il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nella L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, che ha, come visto, disposto che: "Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 1, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) il D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni» (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Palermo n. 2915 del 2022; nello stesso senso cfr. Corte Giustizia Tributaria di Napoli n. 8995 del 2022).
Priva di alcun fondamento è, infine, la richiesta di esclusione delle sanzioni per le “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono”, considerando che la questione della raccolta di scommesse per siti esteri e l'applicabilità delle relative imposte risale ad almeno dieci anni orsono, ben prima dell'anno di imposta in contestazione.
Invero, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18405 del 12/07/2018), per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
Analoghe le conclusioni cui è pervenuta altra pronuncia della S.C., che di seguito si riportano: “poiché la presente controversia concerne l'anno di imposta 2011, non trova applicazione nella fattispecie in esame l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. Quanto alla richiesta di sospensione del giudizio sulle questioni pregiudiziali formulate dalla ricorrente, va anzitutto osservato che la Corte di Giustizia (sentenza 6 ottobre 2021, in causa C-561/19) ha affermato che l'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui 14 trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Orbene, sulle tematiche sottese alle questioni prospettate dalla ricorrente si è già pronunciata la Corte di Giustizia (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21), escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali dedotte in ricorso” (Cass. V, 12.1.2022, n. 741; in termini analoghi la giurisprudenza di questa Commissione: “il Collegio ritiene infondati i motivi esposti dalla ricorrente in ordine all'asserita illegittimità delle sanzioni, applicate ai sensi dell'art. 5 co. 6 del decreto legislativo n. 504/98, considerato che non sussistono dubbi, incertezze interpretative sulle disposizioni in questione”). Invero, non solo non è dato apprezzare il tertium genus delle imprese raccoglitrici delle scommesse, di derivazione giurisprudenziale, ma osta all'accoglimento della istanza suddetta il chiaro disposto dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 13 luglio 2011, n. 111 che, nel caso di scommesse comunque non affluite al Totalizzatore Nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, prevede che l'ADM determini l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, pur se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate.
Ric._1Nel caso di specie, non risulta che la abbia fornito adeguata documentazione contabile, che, per essere positivamente vagliata, avrebbe, in ogni caso, dovuto essere “analitica”, “attendibile” e “vidimata”.
Sicchè, con riferimento alle annualità d'imposta a partire dal 2015 in poi, trova applicazione l'art.1, comma 644, della legge n. 190/2014 alla lettera g) che testualmente recita: “L'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.
Sul punto, il Collegio, richiamandosi alle già svolte considerazioni, non può non dissentire dall'unico pronunciamento di segno (parzialmente) contrario reso da questa Corte (Corte di Giustizia di I grado di Palermo, Sezione XII, sentenza n. 1841\2024), dovendo qui ribadirsi che la mancata regolarizzazione di una impresa esercente l'attività di boomaker, operante sul territorio italiano ben prima della emanazione delle disposizioni (non discriminatorie), non è frutto di discriminazione, bensì di scelta imprenditoriale unilaterale.
E, a tal riguardo, per la loro intrinseca persuasività ed autorevolezza, nonché ai fini di una corretta ed attenta ricostruzione della giurisprudenza interna e transnazionale, che non può che condurre all'approdo cui è pervenuto questo Collegio, non può non farsi un breve riferimento alla vicenda processuale, che ha visto suo esito nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1498\2024, del 30\01.14\02\2024, incoata dianzi al Giudice amministrativo dalla stessa Ricorrente_1 (e da altro bookmaker) che avevano censurato – come di fatto è avvenuto anche nel presente giudizio - l'interpretazione, a sé sfavorevole, data dall'ADM all'art. 1 commi 143 e 144 della legge di stabilità 2015, chiedendo, la “disapplicazione” della interpretazione medesima o, in subordine – come in questa sede riproposto - la rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ovvero la sollevazione di questioni di legittimità costituzionale.
Ric._1In quella sede (come in questa), lamentava la come le previsioni contenute nella legge di Stabilità 2015 e negli atti attuativi fossero state adottate in pregiudizio del bookmaker ed a vantaggio dei concessionari nazionali e degli operatori illegali non discriminati, che per effetto di esse sono destinati a vedere incrementate le proprie reti di vendita;
ed invocava - analogamente a quanto sostenuto nel ricorso oggi all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria – il riconoscimento dello status di "soggetto sanato dalla giurisprudenza", tale da costituire una "eccezione alla regola [...] nel panorama Ric._1normativo italiano", che avrebbe consentito alla di continuare a raccogliere scommesse sul territorio nazionale.
Per completezza, va rilevato che, dianzi al Giudice amministrativo, controdeduceva l'ADM, rilevando che gli obiettivi perseguiti da controparte sarebbero stati, da una parte, quello di ottenere un "generale salvacondotto", proseguendo l'esercizio in Italia dell'attività di raccolta delle scommesse in rete fisica senza il rispetto del quadro regolatorio nazionale di settore – fondato sul binomio concessione e autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. - e, dall'altra, quello di produrre una liberalizzazione di fatto del settore, favorendo un quadro regolatorio nazionale quanto mai instabile che avrebbe prodotto il superamento dell'attuale sistema con l'affermazione di un sistema meramente autorizzatorio.
Ebbene, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso presentato Ric.1D , non riconoscendo alla interpretazione adottata dall'ADM alcun carattere di “lesività” nei confronti della ricorrente, stante che non era stato Ric._1affatto inibito alla – prova ne sia la regolarizzazione cui avevano fatto accesso altri bookmakers quale la KS o la ET – di accedere alla procedura di regolarizzazione: solo dopo aver manifestato - quantomeno - la propria volontà d'adesione alla regolarizzazione avrebbe questa potuto dolersi delle asserite illegittimità al vaglio in questa sede.
Ric._1 Di contro, non avendo la partecipato alla regolarizzazione de qua, non poteva che rimanere soggetta alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014, alla quale va riconosciuto carattere meramente ricognitivo delle disposizioni penali (v. art. 4, comma 1 e comma 4-bis della l. n. 401 del 1989, ripreso dall'incipit del comma 644) ed amministrative (v. art. 16 T.U.L.P.S., richiamato dal comma 644 lett. e).
Quanto alla presunta "terza categoria di operatori", nella quale rientrerebbero Ricorrente_1“il ed i suoi CTD”, ed alla “sanatoria giurisprudenziale” invocata dal bookmaker, frutto di una presunta situazione di totale incertezza in relazione alla sua peculiare posizione giuridica (sia per la scarsa chiarezza ed elevata complessità della disciplina della regolarizzazione, sia per le conseguenze di tale procedura con riguardo al pagamento dell'Imposta Unica e ai possibili profili di autoincriminazione), secondo il Consiglio di Stato le
“deduzioni … in ordine ad una propria peculiare posizione distinta dagli altri operatori, che giustificherebbe la contestazione degli atti applicativi dell'art. 1, commi 643 e 644, della l. n. 190 del 2014, pur avendo scelto deliberatamente di non avere preso parte alla procedura di regolarizzazione, sono tutte prive di fondamento”. Al riguardo, in motivazione il Consiglio di Stato ha ribadito che parte ricorrente “non avendo partecipato alla procedura di regolarizzazione per propria autonoma scelta” non poteva invocare la presunta qualità di soggetto "sanato dalla giurisprudenza", tanto più che la giurisprudenza eurounitaria non ha mai espressamente riconosciuto la legittimità del modus operandi di Ric._1, affermando la sussistenza di una posizione terza di "eccezione alla regola" in capo alla medesima e ai suoi CTD, così da renderli sostanzialmente assimilabili agli operatori regolarmente in possesso dei pertinenti titoli abilitativi alla raccolta del gioco (Cfr. CGUE 19 dicembre 2018, causa C-375/17).
E infatti, la portata dalla giurisprudenza eurounitaria è diretta essenzialmente al mero riconoscimento della "non punibilità" sul piano penale dell'attività di raccolta del gioco svolta da operatori esteri privi dei pertinenti titoli abilitativi, esclusivamente laddove tali carenze siano il risultato dell'illegittima esclusione degli operatori esteri dalla partecipazione alle pertinenti procedure di gara bandite dallo Stato italiano (e, cioè, nello specifico, le procedure di gara bandite dallo Stato italiano nel 1999 e nel 2006).
In definitiva – conclude il Consiglio di Stato - non poteva ritenersi sussistente ai tempi dell'adozione della l. n. 190 del 2014 (né, a ben vedere, può ritenersi Ric._1sussistente ad oggi) «alcuna posizione peculiare in capo a , idonea a supportare il suo interesse a contestare gli atti impugnati e tale da renderla assimilabile de facto ai concessionari regolarmente in possesso dei pertinenti titoli abilitativi, pena l'attribuzione in capo a tale operatore di una posizione di privilegio inaccettabile sul piano sistematico, che non trova alcuna giustificazione sul piano della giurisprudenza eurounitaria e si pone apertamente in contrasto con il vigente quadro regolatorio nazionale … esclusa Ric._1la possibile sussistenza di una peculiare posizione in capo , consegue necessariamente che tale operatore doveva (e deve) essere equiparato a qualsivoglia operatore "aspirante" all'esercizio dell'attività di raccolta del gioco in Italia, ancorché in passato, negli anni dal 1999 al 2012, discriminato per effetto di una illegittima restrizione della concorrenza da parte dello Stato italiano e al quale l'ordinamento ha dato la possibilità di regolarizzare la propria posizione nelle more delle gare per l'assegnazione delle future concessioni».
A parere di questa Corte, la vicenda qua rileva, inoltre, per le pregevoli considerazioni svolte dal giudice di prime cure, sulla legittimità delle quali il Consiglio di Stato non si era pronunciato, accogliendo la eccezione degli intervenienti in quel giudizio di “inammissibilità” originaria della domanda, nei termini già riassunti, ma che questo Collegio, come già accennato, ritiene di condividere pienamente per la loro articolazione conforme al dettato normativo ed ai principi costituzionali e transnazionali che in questa sede si lamenta siano stati violati dall'ADM.
Invero, il TAR per il Lazio – sede di Roma aveva respinto, nel merito, tutte le Ric._1doglianze della muovendo dalla premessa che il contestato intervento legislativo è volto a dare certezza alla situazione soggettiva ed oggettiva della raccolta scommesse su rete fisica su tutto il territorio italiano, offrendo l'opportunità ai singoli "gestori" dei punti di raccolta nonché ai bookmakers - Ric._1come - che operano senza concessione bensì invocando gli artt. 49 ss. e 56 ss. del T.F.U.E. di aderire alla regolarizzazione ed essere equiparati ai concessionari già esistenti-
Ric._1Pertanto, «l'essere stata - per come riconosciuto dalla C.G.U.E. - illegittimamente esclusa dalle procedure di affidamento delle concessioni di gioco del 1999 e del 2006 non fa sì che la stessa abbia acquisito la titolarità di una speciale posizione rispetto alla generalità degli esercenti, che le consenta di affrancarsi dal quadro regolatorio vigente in Italia».
Rimarcava, poi, che gli invocati arresti della Corte di Giustizia avrebbero Ric._1effetti, quanto alla posizione di rispetto all'ordinamento italiano, solo con riferimento alla non suscettibilità di applicazione delle sanzioni “penali” per l'esercizio del gioco da parte di propri esponenti aziendali o titolari dei CTD, in quanto illegittimamente esclusa dalle precedenti gare in virtù di una disciplina contraria ai principi del Trattato, in quanto “giammai è stata affermata, nelle citate pronunce, la conformità al diritto interno italiano del Ric._1modus operandi di ” ed anzi dovendo ormai ritenersi assodata «la compatibilità del sistema regolatorio italiano con le libertà fondamentali asseritamente incise nonché con i principi di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità organizzata, rispetto ai quali ogni Stato membro resta libero di adottare le norme e le misure necessarie a preservare tali principi».
Infine, la sentenza in oggetto aveva pure disatteso le censure con le quali la Ric._1 aveva contestato la disciplina primaria de qua, asserendone la sospetta illegittimità costituzionale sotto una serie di profili - artt. 3, 24, 41, 42, 117, comma primo, e 117, comma secondo, lett. e) Cost. - ai fini della relativa remissione alla Consulta;
e, in ordine alle questioni pregiudiziali di compatibilità con il diritto dell'Unione, aveva osservato che la ricorrente avrebbe preteso di «investire la Corte di Giustizia, puntando esse ad una sostanziale riscrittura del vigente quadro regolatorio nazionale - già ritenuto legittimo dalla stessa Corte - con un sistema meramente autorizzatorio, idoneo ad aprire ad un mercato nel settore delle scommesse, capace di consentire agli operatori di lasciare in Italia gli incommoda del gioco e di trasferire all'estero i commoda dei relativi ricavi».
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente che si liquidano in € 1.500,00.
Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente- est.
DO GN