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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1142/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/05/2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MUSONE NICOLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Nicola La Strada (Ce) in data 30/07/2008; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (16/10/2010) e 06/02/2012); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separatamente, liberi di stabilire la residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, prestando reciproco consenso per l'espatrio;
2. la casa coniugale sita in Caserta alla via Rosselli n. 2 verrà attribuita, di comune accordo con l'altrui coniuge, alla sig.ra ; Parte_3
3. disporre, l'affidamento condiviso, dei figli minori e con residenza e dimora privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre. Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà genitoriale sui minati per le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4. disporre il diritto-dovere del padre di tenere i minori figli, con sé, con le modalità più opportune in relazione all'interesse e all'esigenza degli stessi: 2
a) a weekend alterni dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:30 della domenica, con pernottamento;
b) Infrasettimanale: un pomeriggio a settimana (martedì) con cena compresa dalle ore 16.30 alle ore
21.30. Tanto sarà suscettibile di modifiche, sempre preventivamente comunicate, solo in considerazione di significative e rilevanti esigenze, impegni e/o necessità inderogabili dei rispettivi coniugi, ovvero di particolari esigenze scolastiche e non dei minori;
c) Vacanze estive: il padre, trascorrerà con i minori figli 15 giorni consecutivi (luglio o agosto) con onere di comunicazione alla madre da parte del padre entro due mesi prima dalla fruizione delle ferie, ovvero di pianificazione delle vacanze dell'una o dell'altra parte. Le parti, inoltre, prima di ogni periodo di vacanza e partenza saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze, nonché e qualora non disponibili i recapiti telefonici;
d) Vacanze Natalizie e Pasquali: i minori figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, preventivamente da concordarsi;
Tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con pernottamento, preventivamente da concordarsi;
e) Compleanno e onomastici: i genitori trascorreranno ad anni alterni i compleanni e gli onomastici dei minori figli, salvo unanime compartecipazione preventivamente accordata;
5. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore dei propri figli la somma di € Parte_2
1500,00 oltre € 640,80 per il canone di locazione dell'immobile condotto in locazione che verrà attribuito alla signora , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in Parte_3 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie prendere a riferimento il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di S. Maria C.V. ;
6. Adottare ogni diversa e motivata statuizione di legge.
7. Le spese di giudizio restano integralmente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/10/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
04/07/1978 in TORRE DEL GRECO (NA); 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 43, parte II, serie A, anno 2008);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1142/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 07/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 06/05/2025 da e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MUSONE NICOLA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Nicola La Strada (Ce) in data 30/07/2008; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (16/10/2010) e 06/02/2012); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi vivranno separatamente, liberi di stabilire la residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, prestando reciproco consenso per l'espatrio;
2. la casa coniugale sita in Caserta alla via Rosselli n. 2 verrà attribuita, di comune accordo con l'altrui coniuge, alla sig.ra ; Parte_3
3. disporre, l'affidamento condiviso, dei figli minori e con residenza e dimora privilegiata presso la Per_1 Per_2 madre. Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la potestà genitoriale sui minati per le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
4. disporre il diritto-dovere del padre di tenere i minori figli, con sé, con le modalità più opportune in relazione all'interesse e all'esigenza degli stessi: 2
a) a weekend alterni dalle ore 16:30 del venerdì alle ore 21:30 della domenica, con pernottamento;
b) Infrasettimanale: un pomeriggio a settimana (martedì) con cena compresa dalle ore 16.30 alle ore
21.30. Tanto sarà suscettibile di modifiche, sempre preventivamente comunicate, solo in considerazione di significative e rilevanti esigenze, impegni e/o necessità inderogabili dei rispettivi coniugi, ovvero di particolari esigenze scolastiche e non dei minori;
c) Vacanze estive: il padre, trascorrerà con i minori figli 15 giorni consecutivi (luglio o agosto) con onere di comunicazione alla madre da parte del padre entro due mesi prima dalla fruizione delle ferie, ovvero di pianificazione delle vacanze dell'una o dell'altra parte. Le parti, inoltre, prima di ogni periodo di vacanza e partenza saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze, nonché e qualora non disponibili i recapiti telefonici;
d) Vacanze Natalizie e Pasquali: i minori figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di
Natale o il giorno di Capodanno, preventivamente da concordarsi;
Tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con pernottamento, preventivamente da concordarsi;
e) Compleanno e onomastici: i genitori trascorreranno ad anni alterni i compleanni e gli onomastici dei minori figli, salvo unanime compartecipazione preventivamente accordata;
5. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore dei propri figli la somma di € Parte_2
1500,00 oltre € 640,80 per il canone di locazione dell'immobile condotto in locazione che verrà attribuito alla signora , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in Parte_3 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie prendere a riferimento il
Protocollo d'Intesa del Tribunale di S. Maria C.V. ;
6. Adottare ogni diversa e motivata statuizione di legge.
7. Le spese di giudizio restano integralmente compensate tra le parti. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 07/10/2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
04/07/1978 in TORRE DEL GRECO (NA); 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 43, parte II, serie A, anno 2008);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 07/10/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese