Articolo 14 della Legge 23 dicembre 1996, n. 664
Articolo 13Articolo 15
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2 marzo 1997
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14 novembre 1997
Art. 14. (( (Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole). )) (( 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, ai termini dell' articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 .
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165 , concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 1997, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano della pesca marittima ))
Entrata in vigore il 14 novembre 1997