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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1281/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14442/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190108355814000 I.C.I. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1112/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
"
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo vizi formali dell'atto, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria, la non dovutezza delle somme richieste.
Si costituivano sia il comune di Forio sia l'Agenzia delle Entrate IO ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dando lettura del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettatato.
Il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione è infondato . La Cartella di pagamento riporta nel dettaglio l'imposta per cui si chiede il pagamento, la data in cui è stato notificato l'avviso di accertamento, la modalità con cui sono state calcolate le sanzioni, gli interessi e le spese accessorie.
Pertanto non è possibile ravvisare alcun difetto di motivazione.
Il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata notifica degli atti pregressi è infondato . Come emerge dalla documentazione prodotta dal comune di Forio l'avviso di accertamento, provvedimento n. 1478/2016 inerente ICI anno d'imposta 2011, è stato regolarmente notificato in data 15/12/2016 a mezzo servizio postale ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del c.p.c. con raccomandata A.R. n.05245083164-1 spedito appunto in data 15.12.2016 e non curato il ritiro per il quale si formava la compiuta giacenza. Nulla sul punto ha eccepito parte ricorrente pertanto deve ritenersi raggiunta la prova della corretta notifica degli atti prodromici.
Anche il terzo , quarto ed il quinto motivo di appello sono infondati . Nel caso di specie laddove è incontrovertibile la prova che il Comune di Forio ha notificato gli atti impositivi (quali atti prodromici del documento impugnato), con il quale ha comunicato alla ricorrente una pretesa tributaria ormai definita, consolidata .
Pertanto la mancata, tempestiva opposizione, da parte della contribuente, dell'avviso di accertamento ritualmente notificato rende quest'ultimo definitivo ed inoppugnabilie, precludendo la possibilità di sollevare eccezioni di merito mediante l'impugnazione di atti successivi. Risulta quindi infondato ogni reclamo relativo alla decadenza della potestà impositiva da parte del comune o alla non dovutezza nel merito delle imposte di cui si chiede il pagamento formulate solo in questa sede dalla contribuente.
Anche il quinto motivo di reclamo è infondato. Innanzitutto nella cartella è indicato il soggetto responsabile del procediemnto. Quanto alla mancata sottoscrizione della cartella secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del
15/07/2024, Rv. 671642-01).. Invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto. (Ordinanza n. 26259 del 26 settembre 2025).
La novità della questione trattata, quanto all'ultimo motivo di reclamo, su cui peraltro la difesa dell'Agenzia delle Entrate riscossione non aveva preso posizione costituisce giustificato motivo per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14442/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190108355814000 I.C.I. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1112/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
"
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo vizi formali dell'atto, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e/o decadenza della pretesa tributaria, la non dovutezza delle somme richieste.
Si costituivano sia il comune di Forio sia l'Agenzia delle Entrate IO ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dando lettura del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettatato.
Il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione è infondato . La Cartella di pagamento riporta nel dettaglio l'imposta per cui si chiede il pagamento, la data in cui è stato notificato l'avviso di accertamento, la modalità con cui sono state calcolate le sanzioni, gli interessi e le spese accessorie.
Pertanto non è possibile ravvisare alcun difetto di motivazione.
Il secondo motivo di ricorso relativo alla mancata notifica degli atti pregressi è infondato . Come emerge dalla documentazione prodotta dal comune di Forio l'avviso di accertamento, provvedimento n. 1478/2016 inerente ICI anno d'imposta 2011, è stato regolarmente notificato in data 15/12/2016 a mezzo servizio postale ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del c.p.c. con raccomandata A.R. n.05245083164-1 spedito appunto in data 15.12.2016 e non curato il ritiro per il quale si formava la compiuta giacenza. Nulla sul punto ha eccepito parte ricorrente pertanto deve ritenersi raggiunta la prova della corretta notifica degli atti prodromici.
Anche il terzo , quarto ed il quinto motivo di appello sono infondati . Nel caso di specie laddove è incontrovertibile la prova che il Comune di Forio ha notificato gli atti impositivi (quali atti prodromici del documento impugnato), con il quale ha comunicato alla ricorrente una pretesa tributaria ormai definita, consolidata .
Pertanto la mancata, tempestiva opposizione, da parte della contribuente, dell'avviso di accertamento ritualmente notificato rende quest'ultimo definitivo ed inoppugnabilie, precludendo la possibilità di sollevare eccezioni di merito mediante l'impugnazione di atti successivi. Risulta quindi infondato ogni reclamo relativo alla decadenza della potestà impositiva da parte del comune o alla non dovutezza nel merito delle imposte di cui si chiede il pagamento formulate solo in questa sede dalla contribuente.
Anche il quinto motivo di reclamo è infondato. Innanzitutto nella cartella è indicato il soggetto responsabile del procediemnto. Quanto alla mancata sottoscrizione della cartella secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Sez. 5, n. 19327 del
15/07/2024, Rv. 671642-01).. Invero, per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto. (Ordinanza n. 26259 del 26 settembre 2025).
La novità della questione trattata, quanto all'ultimo motivo di reclamo, su cui peraltro la difesa dell'Agenzia delle Entrate riscossione non aveva preso posizione costituisce giustificato motivo per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.