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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16602/2024 R.G. promossa da:
quale titolare LA cessata impresa individuale (P.I. Parte_1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio CILIEGI del Foro di Bologna ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Via Drapperie n. 12 Bologna, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria CISA ASINARI di GRÉSY del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Galileo Ferraris n. 159 Torino, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 19 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 4.12.2025 ed in atto di citazione):
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza od eccezione disattesa e reietta,
In via pregiudiziale di rito dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
Nel merito revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 11.12.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria eccezione e/o istanza,
In via principale,
- per tutti i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2219/2024, emesso dal
Tribunale di Torino in data 18/4/2024; ovvero,
- per tutti i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
la somma di Euro 18.673,07, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, calcolati secondo CP_1
i tassi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; in via subordinata,
- per tutti i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
la somma di Euro 16.369,10, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, calcolati secondo CP_1
i tassi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LA decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione LA sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti LA causa e delle ragioni giuridiche LA decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini LA decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_1
2219/2024, datato 18/04/2024, depositato in data 18/04/2024, ha ingiunto al sig. , titolare Parte_1 LA impresa individuale TRATTORIA IL CI, di pagare alla ricorrente la somma di Euro
18.673,07, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese LA procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.09.2024, il sig. , titolare LA Parte_1 cessata impresa individuale , ha convenuto in giudizio la ricorrente, Parte_2 proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. depositando comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c., successivamente sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (a seguito di istanza LA parte attrice opponente);
pagina 3 di 19 1.6. Con Ordinanza in data 21.02.2025 il Giudice ha formulato alle parti la proposta transattiva o conciliativa sotto indicata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022), tenendo conto:
• del concreto vantaggio di consentire alle parti una ponderata valutazione LA presente proposta conciliativa, tenuto conto del lasso intercorrente fino alla predetta udienza (laddove il limitato lasso di tempo disponibile all'udienza fisica in presenza rende invece estremamente difficile il raggiungimento di un accordo conciliativo);
• delle eccezioni proposte dalla parte attrice opponente;
• delle domande proposte dalla parte convenuta opposta;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevissimi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore conseguente vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza LA controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.:
§ versamento LA somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 16.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, da corrispondersi almeno 5 giorni prima dell'udienza sotto indicata;
§ con rinuncia LA parte convenuta opposta al decreto ingiuntivo opposto;
§ con rinuncia delle parti alle domande ed eccezioni proposte nel presente giudizio di
pagina 4 di 19 opposizione;
§ con spese del procedimento monitorio a carico LA parte convenuta opposta;
§ con spese del presente giudizio di opposizione compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese
Soltanto la parte convenuta opposta ha aderito alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c.
1.7. Con Ordinanza in data 26.03.2025 il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- ha ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., all'attore opponente sig. , quale titolare Parte_1 LA impresa individuale Trattoria il Cucciolo, di pagare in favore LA convenuta opposta
[...] la somma di Euro 16.369,10, oltre interessi di mora dalla scadenza dei previsti CP_1 pagamenti all'effettivo saldo, calcolati secondo i tassi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., oltre alle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
- ha dichiarato l'Ordinanza provvisoriamente esecutiva;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale LA causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento LA Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale LA causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione LA causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità LA controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale pagina 5 di 19 principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà LA relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- del resto, le Sezioni Unite LA Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità LA sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11 dicembre 20925 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia LA Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.9. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dall'11 dicembre 2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 6 di 19
2. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via pregiudiziale di rito, di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
2.1. La parte attrice opponente ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
L'eccezione risulta fondata.
2.2. Invero, l'art. 644 c.p.c., sotto la rubrica “mancata notificazione del decreto”, dispone testualmente quanto segue: “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio LA Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Il termine entro cui il decreto ingiuntivo dev'essere notificato a pena d'inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., decorre dalla data del deposito del provvedimento e non da quella LA pronuncia
(cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 08 maggio 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959; Cass. civile, sez. lav., 25 maggio 2001, n. 7160).
Nel caso di notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644
c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto (cfr., tra le tante, Cass. civile sez. VI, 02 ottobre 2018, n. 23903; Cass. civile, sez. III, 31 agosto 2015 n. 17308; Cass. civile, sez. I, 14 febbraio
2014, n. 3552).
2.3. Nel caso di specie, la notifica si è perfezionata oltre il termine di 60 giorni, con conseguente inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Pertanto, con la presente Sentenza deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, dev'essere revocato.
2.4. Le spese del procedimento monitorio devono conseguentemente restare a carico LA parte convenuta opposta.
2.5. Peraltro, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività LA sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione LA domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del giudice pagina 7 di 19 dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
in altre parole, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa LA parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese LA fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza LA pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VI, 09 dicembre 2019, n. 11360 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Roma sez. III, 05 giugno 2017, n. 11320 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale
Roma sez. X, 09 giugno 2016, n. 11793 in Redazione Giuffrè 2016; Cass. civile sez. III, 29 febbraio
2016, n. 3908; Tribunale Milano sez. XI, 24 febbraio 2016, n. 2476 in Guida al diritto 2016, 24, 40;
Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Tribunale Monza, 27 settembre 2012 in Redazione
Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. III, 23 marzo 2007, n. 7206; Cass. civile, sez. I, 28 settembre 2006, n.
21050; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
Pertanto, pur a fronte dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice non può comunque esimersi dalla decisione sul merito LA controversia.
3. Sul merito LA presente causa.
3.1. Ciò chiarito, può passarsi ad esaminare il merito LA presente causa.
3.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che è una società leader, da oltre 50 anni nel mercato LA comunicazione Controparte_1 outdoor, ovvero nell'attività di fabbricazione, il montaggio e l'installazione di impianti pubblicitari,
l'acquisto e la vendita degli stessi, l'utilizzazione o la gestione di spazi pubblicitari propri o di terzi, la predisposizione dei relativi cartelli, l'acquisto, la vendita e la locazione degli stessi, la concessione in noleggio degli spazi pubblicitari sia propri che di terzi;
pagina 8 di 19 - che nello svolgimento di tale attività imprenditoriale, la società ricorrente vanta un credito nei confronti del sig. titolare dell'omonima impresa individuale TRATTORIA IL Parte_1
CI di , in relazione al rapporto intercorso per la fornitura a noleggio di spazi Parte_1 pubblicitari in forza del contratto 33896 del 30.04.2019 (doc. 1) per un importo di Euro 18.673,07 a titolo di canoni contrattuali, canone patrimoniale, canone unico patrimoniale, canoni comunali, commissioni e imposte per noleggio spazi pubblicitari sino alla scadenza dei contratti, come qui di seguito dettagliatamente illustrato;
- che, in particolare, è dovuto l'importo di Euro 3.979,12 a titolo di canoni contrattuali, canone patrimoniale, canone unico patrimoniale, canoni comunali, commissioni e imposte per l'esposizione pubblicitaria portato dalle impagate e scadute fatture emesse da e mai oggetto di Controparte_1 contestazione da parte LA debitrice (doc. 2);
- che l'importo di cui sopra non è mai stato pagato dalla debitrice e, in tal senso, a nulla sono valsi i ripetuti solleciti inviati dalla società creditrice da ultimo le diffide in data 13.03.2023 e 17.01.2024 a firma dell'Avv. Paolo CISA di GRÉSY, rimaste priva di riscontro (docc. 3-4);
- che, inoltre, è dovuto l'ulteriore importo di Euro 14.693,95, per canoni contrattuali, canoni comunali e imposte proprio a cagione e per effetto dell'inadempimento LA società committente, come da prospetto prodotto (doc. 5);
- che il sig. , infatti, deve essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con la Parte_1 conseguenza che è creditrice anche per l'importo concernente tutte le somme Controparte_1 dovute sino alla scadenza del contratto, il tutto, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola n. 4 delle condizioni generali di contratto, la quale stabilisce che “in ogni caso di inadempienza anche parziale del Committente, l' potrà sospendere o interrompere le proprie prestazioni Controparte_1 pubblicitarie e la manutenzione degli impianti, i quali potranno essere rimossi. La Committente potrà essere considerata decaduta dal beneficio del termine con diritto di di agire per Controparte_1
l'integrale pagamento di tutte le somme (a titolo di canone contrattuale o di canoni di concessione, spese, imposte accessorie), anche se non ancora fatturate, sino alla scadenza, ripristinando la prestazione a pagamento ricevuto”;
- che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile ed il termine per il suo pagamento è ampiamente scaduto.
3.3. Nel caso di specie, si devono innanzitutto richiamare le seguenti circostanze documentalmente provate e/o pacifiche in causa:
- in data 30.04.20219 la società stipulava con il sig. , in qualità Controparte_1 Parte_1
pagina 9 di 19 dell'impresa individuale di , un contratto per la Parte_2 Parte_1 fornitura a noleggio di spazi pubblicitari, identificato con il n. 33896 (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta);
- nell'ambito di tale rapporto, la società emetteva le seguenti note di fattura nei Controparte_1 confronti del sig. a titolo di canoni, oneri e imposte per l'esposizione pubblicitaria Parte_1 relativa agli anni 2022 e 2023, per l'importo complessivo Euro 3.979,12 (cfr. docc. 2, 6, 7, 11, 12, 13,
14 LA parte convenuta opposta):
• fattura n. 43048 del 3/1/2022 per Euro 1.779,22;
• fattura n. 48654 del 27/1/2022 per Euro 105,63;
• fattura n. 48331 del 27/1/2023 per Euro 154,74.
• fattura n. 42804 del 2/1/2023 per Euro 1.939,53;
- tale importo non veniva pagato dall'attuale parte attrice opponente (circostanza pacifica in causa), nonostante i solleciti inviati dalla società in data 13/3/2023 ed in data 17/1/2024 Controparte_1
(cfr. docc. 3 e 4 LA parte convenuta opposta).
3.4. La parte attrice opponente ha ammesso di aver sottoscritto in data 30.4.2019 il contratto avente ad oggetto un cartello stradale pubblicitario con previsione di un canone annuo imponibile di Euro 800,00, eccependo, peraltro, innanzitutto:
- che la contrariamente a quanto allegato in sede monitoria, non emetteva nei Controparte_1 confronti del sig. alcuna fattura, ma solo le seguenti note: Parte_1
a) 43048 per l'anno 2022 di Euro 1.779,22 comprensiva di i.v.a.;
b) 48654 per l'anno 2022 di Euro 105,63 comprensiva di i.v.a.;
c) 48331 per l'anno 2023 di Euro 154,74 comprensiva di i.v.a.. per un totale di Euro 2.039,59 (in luogo di Euro 3.979,12 indicato al paragrafo 3 del ricorso);
- che in data 11/12/2022 il sig. chiedeva la rimozione del cartellone pubblicitario Parte_1 comunicando la chiusura aziendale;
la società riscontrava la richiesta, senza Controparte_1 accoglierla in mancanza di ulteriore documentazione comprovante la cessazione dell'attività (doc. 1 LA parte attrice opponente);
- che l'impresa individuale IL CI cessava in data 30/04/2023 (doc. 2 LA parte attrice opponente) e risulta inattiva (doc. 3 LA parte attrice opponente);
- che con la nota n. 43048 la società chiedeva per il solo anno 2022 l'importo di Controparte_1
Euro 800,00 a titolo di canone, nonchè l'importo di Euro 640,38 a titolo di rimborso di “canone unico patrimoniale”; del diritto al secondo importo, tuttavia, non vi è alcuna prova scritta in violazione del pagina 10 di 19 disposto di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.; la somma dei due importi, ad ogni buon conto, ammonta ad Euro
1.440,38; non vi è prova scritta nemmeno del diritto all'importo di Euro 18,00 a titolo di (non meglio identificato) rimborso spese;
l'importo di Euro 322,60 a titolo di i.v.a., certamente, non è dovuto in quanto il documento, come espressamente indicato “non costituisce fattura valida”;
- che la nota n. 48654 indica sempre per l'anno 2022 l'importo di Euro 80,58 nuovamente a titolo di rimborso di canone unico patrimoniale;
anche del diritto a tale importo non vi è alcuna prova scritta in violazione del disposto di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.; del resto, se il canone, per definizione, è “unico” non è dato comprendere come sia possibile la duplicazione LA richiesta a tale titolo;
non vi è prova scritta nemmeno del diritto all'importo di Euro 6,00 a titolo di (non meglio identificato) rimborso spese;
l'importo di Euro 19,05 a titolo di i.v.a., certamente, non è dovuto in quanto il documento, come espressamente indicato “non costituisce fattura valida”;
- che la nota n. 48331 indica per l'anno 2023 l'importo di Euro 120,84 a titolo di rimborso di canone unico patrimoniale;
anche del diritto a tale importo non vi è alcuna prova scritta in violazione del disposto di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.; non vi è prova scritta nemmeno del diritto all'importo di Euro
6,00 a titolo di (non meglio identificato) rimborso spese;
l'importo di Euro 27,90 a titolo di i.v.a., certamente, non è dovuto in quanto il documento, come espressamente indicato “non costituisce fattura valida”;
- che la somma degli importi totali delle tre note prodotte sub n. 2 in sede monitoria, ferma restando la contestazione delle singole voci, ammonta ad Euro 2.039,59 (in luogo di Euro 3.979,12 indicato al paragrafo 3 del ricorso); il maggior importo, pertanto, certamente non è dovuto.
Le predette eccezioni non risultano fondate.
Invero, si deve innanzitutto osservare che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte attrice opponente, la parte convenuta opposta ha fornito idonea prova scritta attraverso la produzione del contratto n. 33896 del 30/4/2019 (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta); secondo il fondamentale orientamento seguito dalla giurisprudenza prevalente, infatti, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia LA fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento LA controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Salerno, 27 pagina 11 di 19 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in
Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n.
1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso di specie, attraverso la produzione del citato contratto, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio.
La parte convenuta opposta ha altresì prodotto ulteriori documenti (note di fattura, estratti conto e lettere di diffida), idonei a quantificare il credito esigibile.
In particolare, la fattura n. 42804 del 2/1/2023 per Euro 1.939,53 è stata prodotta dalla parte convenuta opposta nel presente giudizio di opposizione sub doc. 6.
Con riferimento alle voci indicate nelle predette note a titolo di “canone unico patrimoniale” e di “rimborso spese”, la prova scritta principale resta il contratto e, infatti (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta):
- l'art. 8 del contratto prevede testualmente quanto segue: “I contraenti convengono che il canone di noleggio non comprende le imposte comunali di pubblicità e/o tributi richiesti da privati o enti competenti. I predetti importi dovranno essere corrisposti ad per gli incombenti del Controparte_1 caso secondo quanto sarà quantificato nelle fatture emesse. L'eventuale mancato pagamento di quanto sopra viene consensualmente equiparato dalle parti alla morosità circa il pagamento dei canoni”;
- l'art. 10 del contratto, prevede inoltre che “Per la gestione amministrativa delle imposte e/o tributi
l' chiederà una maggiorazione del 5%”; Controparte_1
- per espressa previsione contrattuale, il “canone unico patrimoniale” risulta dunque dovuto a titolo di rimborso delle imposte di pubblicità che la società è tenuta a versare per il Controparte_1 mantenimento dell'esposizione pubblicitaria.
Anche con riferimento alle voci indicate nelle predette note a titolo di “rimborso spese”, la prova scritta principale resta sempre il contratto sottoscritto dalle attuali parti in causa e, infatti (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta):
- la voce “rimborso spese”, pari ad Euro 6,00 per ciascun incasso, è previsto alla voce “CONDIZIONI
DI PAGAMENTO”, con la seguente dizione: “SALDO più spese per incasso a 30/60/90 gg. con inizio dalla posa in opera, mediante emissione RID/SEPA”;
- nella nota n. 43048/2022 l'importo dovuto risulta parti ad Euro 18,00, in quanto erano previsti tre incassi separati.
Infine, deve rilevarsi che, riguardo alle prestazioni di servizi, sino al momento del pagamento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell'I.V.A. pagina 12 di 19 Ora, se l'obbligo di fatturazione scaturisce solo a seguito del pagamento, quest'ultimo deve ricomprendere ovviamente anche l'IVA, che dev'essere poi versata all'erario dalla società
[...]
a seguito di emissione LA fattura definitiva. CP_1
Per completezza, deve aggiungersi che l'attuale parte attrice opponente è tenuta contrattualmente al pagamento dei predetti importi indicati nelle note di fattura prodotte, non essendo mai state contestate e, dunque, da considerarsi pienamente accettate, così come stabilito dall'art. 3 del contratto (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta): “Le fatture si intendono senz'altro pienamente accettate se non contestate entro otto giorni dal loro ricevimento”.
3.5. In secondo luogo, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente agli importi richiesti per il periodo 2024-2029:
- che la per gli anni 2024-2029 non solo non ha emesso alcuna fattura, ma non ha emesso CP_1 nemmeno alcuna nota, limitandosi a depositare in sede monitoria un prospetto in cui è indicata una serie di importi, totalmente rivi di aderenza con il contratto, per un totale di Euro 14.693,95;
- che la società a tutto voler concedere, potrebbe richiedere il pagamento del Controparte_1 solo canone annuo di Euro 800,00 per la durata (residua) del contratto.
L'eccezione, così come prospettata, non risulta fondata.
Invero, relativamente agli importi richiesti per il periodo 2024-2029, deve farsi anche riferimento all'art. 4 delle condizioni generali, ai sensi del quale, in caso di inadempimento LA committente, la stessa “potrà essere considerata decaduta dal beneficio del termine con diritto di
[...] di agire per l'integrale pagamento di tutte le somme (a titolo di canone contrattuale o di CP_1 canoni di concessione, spese, imposte accessorie), anche se non ancora fatturate, sino alla scadenza”.
La somma dovuta ai sensi del citato art. 4), peraltro, ammonta ad Euro 12.389,98.
3.6. In terzo luogo, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente alla “risoluzione anticipata”:
- che l'art. 5 del contratto prevede il diritto alla risoluzione anticipata del contratto in “caso di cessazione documentata dell'attività”;
- che il sig. aveva comunicato alla società alla fine dell'anno 2022 Parte_1 Controparte_1
l'imminente cessazione dell'attività; l'impresa, in effetti, aveva cessato la propria attività in data
30/4/2023 come da comunicazione inoltrata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme (cfr. doc.
2 LA parte attrice opponente);
- che, di conseguenza, tutti i canoni successivi non sono dovuti ad eccezione di uno, ai sensi LA clausola contrattuale sopra richiamata. pagina 13 di 19 L'eccezione non risulta fondata.
Contrariamente a quanto eccepito dalla parte attrice opponente, infatti, il contratto non può ritenersi risolto anticipatamente per cessazione dell'attività commerciale.
L'art. 5 del contratto, infatti, prevede che in caso di cessazione documentata dell'attività “il committente potrà richiedere la risoluzione del presente ordine, ma solo previo pagamento dell'importo dei canoni già maturati al momento LA richiesta e di una penalità pari all'importo dell'ultima annualità di canone”; inoltre, “non sarà opponibile una cessazione non documentata” (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta).
Nel caso di specie, tali condizioni non risultano soddisfatte.
In primo luogo, infatti, il sig. non aveva corrisposto integralmente i pagamenti Parte_1 dovuti: alla predetta data di richiesta di scioglimento del contratto l'attuale parte attrice opponente era già inadempiente sia relativamente al pagamento del canone per l'anno 2022 di cui alle citate note di fattura n. 43048 del 3/1/2022 e n. 48654 del 27/1/2022 sia relativamente alla penale prevista.
In secondo luogo, il sig. non aveva fornito alla società la Parte_1 Controparte_1 necessaria documentazione attestante cessazione dell'impresa individuale TRATTORIA IL
CI (poi prodotta nel presente giudizio sub docc. 2 e 3):
- precisamente, con mail in data 11.12.2024 il sig. aveva richiesto alla società Parte_1 [...] quanto segue (cfr. doc. 1 LA parte attrice opponente): CP_1
“Buongiorno, Sono PO LA TO il cucciolo Pt_1
Chiedo gentilmente di rimuovere cartellone pubblicitario sito in via Emilia, per cambio locazione… attendo un gentile riscontro cordialità. .”; Parte_1
- con mail in data 12.12.2024 la società aveva quindi risposto quanto segue (cfr. Controparte_1 doc. 1 LA parte attrice opponente):
“Gentile Cliente Buongiorno, la presente per chiederle cortesemente se l'attività è chiusa definitivamente oppure si trasferisce. Da condizioni generali del contratto la chiusura anticipata è prevista solo in caso di cessazione dell'attività. Se così fosse le chiediamo cortesemente di poterci inviare i documenti attestanti la chiusura (come ad esempio una visura).
Nell'attesa di un gentile riscontro in merito porgiamo, cordiali saluti.”;
- non risulta documentato che il sig. avesse ottemperato a tale tempestiva richiesta di Parte_1 chiarimenti e di documentazione;
- del resto, è la stessa parte attrice opponente ad ammettere e documentare che l'impresa individuale
TRATTORIA IL CI cessava soltanto in data 30.04.2023 (cfr. atto di citazione e docc. 2 e 3 pagina 14 di 19 LA parte attrice opponente) e, dunque, successivamente al citato scambio di mail del dicembre 2022;
- in mancanza di disdetta entro 12 mesi dalla prima scadenza del 31.12.2024, il contratto si era dunque tacitamente rinnovato per altri 5 anni fino al 31.12.2029.
3.7. In quarto luogo, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente al “mancato rinnovo del contratto”:
- che l'art. 6 del contratto prevede il rinnovo del contratto per un ugual periodo solo in caso mancata disdetta “almeno dodici mesi prima LA scadenza”;
- che la comunicazione del sig. di richiesta di rimozione del cartello in correlazione alla, Parte_1 pur non documentata, cessazione dell'attività integra, senza dubbio, una forma di disdetta del contratto che ha impedito il rinnovo del contratto.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
L'art. 6 del contratto, infatti, prevede quanto segue: “Il presente ordine s'intenderà tacitamente rinnovato da entrambe le parti per uguale periodo se non sarà disdettato con lettera raccomandata che dovrà pervenire al destinatario almeno dodici mesi prima LA scadenza”.
Nel caso di specie, non è stata rispettata alcuna delle due condizioni. In particolare, si deve ribadire che il sig. si era limitato ad inviare alla società la citata Parte_1 Controparte_1 mail in data 11.12.2024, del seguente tenore letterale (cfr. doc. 1 LA parte attrice opponente):
“Buongiorno, Sono PO LA TO . Chiedo gentilmente di rimuovere Pt_1 Parte_2 cartellone pubblicitario sito in via Emilia, per cambio locazione… attendo un gentile riscontro cordialità. .”. Parte_1
La suddetta dichiarazione non può certo essere qualificata come “disdetta”, trattandosi di una richiesta di rimozione del cartello senza ulteriori specificazioni (neanche con comunicazioni successive) e, in particolare, senza la manifestazione LA volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza.
Inoltre, tale dichiarazione era stata comunicata via mail e non mediante “lettera raccomandata” come espressamente richiesto dall'art. 6 del contratto.
Dunque, come si è detto, in mancanza di idonea disdetta entro 12 mesi dalla prima scadenza del
31.12.2024, il contratto si era tacitamente rinnovato per altri 5 anni fino al 31.12.2029.
3.8. Inoltre, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente alla “misura dei canoni”:
- che, fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni svolte relative alla intervenuta risoluzione del contratto ovvero al suo mancato rinnovo, l'importo richiesto in sede monitoria certamente non sarebbe corretto anche laddove il contratto si fosse effettivamente rinnovato fino al pagina 15 di 19 2029;
- che il prodotto del canone annuo di Euro 800,00 per i 6 anni di durata residua del contratto, infatti, ammonterebbe ad Euro 4.800,00 e non ad Euro 14.693,95.
L'eccezione, così come prospettata, non risulta fondata.
Invero, come si è detto, relativamente agli importi richiesti per il periodo 2024-2029, deve farsi anche riferimento all'art. 4 delle condizioni generali, ai sensi del quale, in caso di inadempimento LA committente, la stessa “potrà essere considerata decaduta dal beneficio del termine con diritto di
[...] di agire per l'integrale pagamento di tutte le somme (a titolo di canone contrattuale o di CP_1 canoni di concessione, spese, imposte accessorie), anche se non ancora fatturate, sino alla scadenza”.
Ai sensi di tale clausola e a fronte dell'inadempimento dell'attuale parte attrice opponente, la società aveva diritto di richiedere in unica soluzione tutte le somme dovute fino Controparte_1 alla scadenza del contratto e, dunque, fino al 31.12.2029, in forza dell'intervenuto tacito rinnovo.
Del resto, la parte attrice opponente non ha contestato la validità LA clausola in questione, ma solo gli importi azionati ai sensi LA clausola stessa.
Ciò chiarito, come si evince dal doc. 5 LA parte convenuta opposta, risultano dovuti i tre seguenti importi per ciascun anno fino alla scadenza del contratto (5 anni, dal 2024 al 2029):
- un primo importo, pari al canone vero è proprio, incrementato di anno in anno:
- un secondo importo, pari al canone di concessione;
- un terzo importo, pari alle altre imposte per l'esposizione pubblicitaria.
Con riferimento agli importi dei canoni, gli stessi sono stati incrementati annualmente così come previsto dal contratto nella parte riservata alla determinazione del canone (“il canone a partire dal secondo anno subirà un aumento ISTAT”).
Le parti hanno infatti deciso, in fase di trattativa, di sostituire l'aumento fisso del 3% con quello legato all'indice ISTAT, mediante modifica a penna.
Nel conteggiare, dunque, gli importi dovuti a titolo di canoni per gli anni 2024-2029, nell'impossibilità di avere indici ISTAT per il futuro, l'incremento è stato effettuato sulla base di una stima.
Ora, tenuto conto dell'intrinseca difficoltà di individuare un metodo di stima per l'applicazione degli incrementi ISTAT ai canoni per gli anni futuri, i canoni per gli anni 2024-2029 possono essere ricalcolati secondo l'ultimo importo applicato, così come da nota di fattura n. 42804 del 2/1/2023 (cfr. doc. 6 LA parte convenuta opposta) e, quindi, per Euro 872,00 + IVA ciascuno.
La somma dovuta ai sensi del citato art. 4), peraltro, ammonta ad Euro 12.389,98 (ossia Euro 872,00 +
Euro 699,78 + 120,84 = 1.692,62; moltiplicato per 6 annualità = Euro 10.155,72; aggiunta di IVA 22%
- Euro 12.389,98). pagina 16 di 19
3.9. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione proposta dal sig. , titolare LA cessata Parte_1 impresa individuale (ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto per la sua inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., secondo quanto si è detto in precedenza).
In accoglimento LA domanda di merito proposta dalla parte convenuta opposta in via subordinata, deve dichiararsi tenuto e condannarsi l'attore opponente sig. a corrispondere alla Parte_1 convenuta opposta società la somma di Euro 16.369,10 (di cui Euro 3.979,12 Controparte_1 per le note di fattura scadute + Euro 12.389,98 ai sensi del citato art. 4), oltre gli interessi di mora dalle scadenze dei singoli termini di pagamento al saldo (con la precisazione che, come si è detto, con
Ordinanza in data 26.03.2025 il Giudice ha ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., all'attore opponente sig. di pagare in favore LA convenuta opposta la Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 16.369,10, oltre interessi di mora dalla scadenza dei previsti pagamenti all'effettivo saldo, calcolati secondo i tassi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., oltre alle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende).
3.10. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento LA Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 pagina 17 di 19 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
4. Sulle spese processuali.
4.1. In virtù del principio LA soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, LA natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e LA complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147
(ai sensi del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), i compensi vengono liquidati sulla base LA Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio LA controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 1.523,10 ex art. 4, comma 1 bis, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55; pagina 18 di 19 per un totale di Euro 6.600,10, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4.2. Invece, le spese del procedimento monitorio devono restare a carico LA parte convenuta opposta, tenuto conto LA revoca del decreto ingiuntivo opposto per la sua inefficacia ai sensi dell'art. 644
c.p.c., secondo quanto si è detto in precedenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 16602/2024 R.G. promossa dal sig. , quale titolare LA Parte_1 cessata impresa individuale (attore opponente) contro la società Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (convenuta CP_1 Controparte_2 opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2219/2024, datato 18/04/2024, depositato in data 18/04/2024.
2) Rigetta nel merito l'opposizione proposta dall'attore opponente sig. . Parte_1
3) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente sig. a corrispondere alla convenuta Parte_1 opposta società la somma di Euro 16.369,1, oltre gli interessi di mora dalle Controparte_1 scadenze dei singoli termini di pagamento al saldo.
4) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente sig. , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta opposta società le spese del presente giudizio di Controparte_1 opposizione, liquidate in complessivi Euro 6.600,10 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione LA presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 16 dicembre 2025
. IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 16602/2024 R.G. promossa da:
quale titolare LA cessata impresa individuale (P.I. Parte_1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio CILIEGI del Foro di Bologna ed elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Via Drapperie n. 12 Bologna, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria CISA ASINARI di GRÉSY del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Galileo Ferraris n. 159 Torino, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 19 Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 4.12.2025 ed in atto di citazione):
“Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, ogni contraria istanza od eccezione disattesa e reietta,
In via pregiudiziale di rito dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
Nel merito revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 11.12.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria eccezione e/o istanza,
In via principale,
- per tutti i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2219/2024, emesso dal
Tribunale di Torino in data 18/4/2024; ovvero,
- per tutti i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
la somma di Euro 18.673,07, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, calcolati secondo CP_1
i tassi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.; in via subordinata,
- per tutti i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere, in favore di Parte_1 [...]
la somma di Euro 16.369,10, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, calcolati secondo CP_1
i tassi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e IVA se dovuta, come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 19
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LA decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione LA sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti LA causa e delle ragioni giuridiche LA decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini LA decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società il Tribunale di Torino, con decreto n. Controparte_1
2219/2024, datato 18/04/2024, depositato in data 18/04/2024, ha ingiunto al sig. , titolare Parte_1 LA impresa individuale TRATTORIA IL CI, di pagare alla ricorrente la somma di Euro
18.673,07, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese LA procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.09.2024, il sig. , titolare LA Parte_1 cessata impresa individuale , ha convenuto in giudizio la ricorrente, Parte_2 proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. depositando comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c., successivamente sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (a seguito di istanza LA parte attrice opponente);
pagina 3 di 19 1.6. Con Ordinanza in data 21.02.2025 il Giudice ha formulato alle parti la proposta transattiva o conciliativa sotto indicata, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022), tenendo conto:
• del concreto vantaggio di consentire alle parti una ponderata valutazione LA presente proposta conciliativa, tenuto conto del lasso intercorrente fino alla predetta udienza (laddove il limitato lasso di tempo disponibile all'udienza fisica in presenza rende invece estremamente difficile il raggiungimento di un accordo conciliativo);
• delle eccezioni proposte dalla parte attrice opponente;
• delle domande proposte dalla parte convenuta opposta;
• dei documenti prodotti dalle parti;
• dell'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell'opportunità di giungere in tempi brevissimi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall'esito incerto e, dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell'ulteriore conseguente vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• del vantaggio, per la parte convenuta opposta, nel caso in cui la controparte risultasse soccombente nei vari gradi di giudizio, di ottenere in tempi brevi una somma di denaro senza dover subire il rischio dell'eventuale insolvenza LA controparte e/o senza dover affrontare le incerte e costose procedure di esecuzione forzata, di cui la parte convenuta opposta dovrebbe comunque anticipare le ingenti spese e che potrebbero concludersi, in tutto o in parte, infruttuosamente;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda,
c.p.c.;
• dell'eventuale applicazione dell'art. 116 c.p.c.:
§ versamento LA somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 16.000,00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, da corrispondersi almeno 5 giorni prima dell'udienza sotto indicata;
§ con rinuncia LA parte convenuta opposta al decreto ingiuntivo opposto;
§ con rinuncia delle parti alle domande ed eccezioni proposte nel presente giudizio di
pagina 4 di 19 opposizione;
§ con spese del procedimento monitorio a carico LA parte convenuta opposta;
§ con spese del presente giudizio di opposizione compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese
Soltanto la parte convenuta opposta ha aderito alla predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c.
1.7. Con Ordinanza in data 26.03.2025 il Giudice:
- ha rigettato l'istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
- ha ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., all'attore opponente sig. , quale titolare Parte_1 LA impresa individuale Trattoria il Cucciolo, di pagare in favore LA convenuta opposta
[...] la somma di Euro 16.369,10, oltre interessi di mora dalla scadenza dei previsti CP_1 pagamenti all'effettivo saldo, calcolati secondo i tassi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., oltre alle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende;
- ha dichiarato l'Ordinanza provvisoriamente esecutiva;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale LA causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento LA Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale LA causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione LA causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità LA controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale pagina 5 di 19 principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà LA relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- del resto, le Sezioni Unite LA Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità LA sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11 dicembre 20925 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia LA Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.9. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dall'11 dicembre 2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 6 di 19
2. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente in via pregiudiziale di rito, di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
2.1. La parte attrice opponente ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.;
L'eccezione risulta fondata.
2.2. Invero, l'art. 644 c.p.c., sotto la rubrica “mancata notificazione del decreto”, dispone testualmente quanto segue: “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio LA Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Il termine entro cui il decreto ingiuntivo dev'essere notificato a pena d'inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., decorre dalla data del deposito del provvedimento e non da quella LA pronuncia
(cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 08 maggio 2012 in Redazione Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. I, 31 ottobre 2007, n. 22959; Cass. civile, sez. lav., 25 maggio 2001, n. 7160).
Nel caso di notificazione tardiva del decreto ingiuntivo, se non sia ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644
c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto (cfr., tra le tante, Cass. civile sez. VI, 02 ottobre 2018, n. 23903; Cass. civile, sez. III, 31 agosto 2015 n. 17308; Cass. civile, sez. I, 14 febbraio
2014, n. 3552).
2.3. Nel caso di specie, la notifica si è perfezionata oltre il termine di 60 giorni, con conseguente inefficacia del decreto stesso, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Pertanto, con la presente Sentenza deve dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, dev'essere revocato.
2.4. Le spese del procedimento monitorio devono conseguentemente restare a carico LA parte convenuta opposta.
2.5. Peraltro, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività LA sua notificazione non impedisce, nel caso di opposizione da parte dell'ingiunto, di costituzione dell'opposto creditore e di riproposizione LA domanda da parte di quest'ultimo, la decisione da parte del giudice pagina 7 di 19 dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere attraverso il ricorso per ingiunzione;
in altre parole, la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa LA parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese LA fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza LA pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VI, 09 dicembre 2019, n. 11360 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Roma sez. III, 05 giugno 2017, n. 11320 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale
Roma sez. X, 09 giugno 2016, n. 11793 in Redazione Giuffrè 2016; Cass. civile sez. III, 29 febbraio
2016, n. 3908; Tribunale Milano sez. XI, 24 febbraio 2016, n. 2476 in Guida al diritto 2016, 24, 40;
Cass. civile, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 951; Tribunale Monza, 27 settembre 2012 in Redazione
Giuffrè 2012; Cass. civile, sez. III, 23 marzo 2007, n. 7206; Cass. civile, sez. I, 28 settembre 2006, n.
21050; Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2002, n. 67; Cass. civile, sez. lav., 13 gennaio 1992, n. 287).
Pertanto, pur a fronte dell'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, questo Giudice non può comunque esimersi dalla decisione sul merito LA controversia.
3. Sul merito LA presente causa.
3.1. Ciò chiarito, può passarsi ad esaminare il merito LA presente causa.
3.2. L'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che è una società leader, da oltre 50 anni nel mercato LA comunicazione Controparte_1 outdoor, ovvero nell'attività di fabbricazione, il montaggio e l'installazione di impianti pubblicitari,
l'acquisto e la vendita degli stessi, l'utilizzazione o la gestione di spazi pubblicitari propri o di terzi, la predisposizione dei relativi cartelli, l'acquisto, la vendita e la locazione degli stessi, la concessione in noleggio degli spazi pubblicitari sia propri che di terzi;
pagina 8 di 19 - che nello svolgimento di tale attività imprenditoriale, la società ricorrente vanta un credito nei confronti del sig. titolare dell'omonima impresa individuale TRATTORIA IL Parte_1
CI di , in relazione al rapporto intercorso per la fornitura a noleggio di spazi Parte_1 pubblicitari in forza del contratto 33896 del 30.04.2019 (doc. 1) per un importo di Euro 18.673,07 a titolo di canoni contrattuali, canone patrimoniale, canone unico patrimoniale, canoni comunali, commissioni e imposte per noleggio spazi pubblicitari sino alla scadenza dei contratti, come qui di seguito dettagliatamente illustrato;
- che, in particolare, è dovuto l'importo di Euro 3.979,12 a titolo di canoni contrattuali, canone patrimoniale, canone unico patrimoniale, canoni comunali, commissioni e imposte per l'esposizione pubblicitaria portato dalle impagate e scadute fatture emesse da e mai oggetto di Controparte_1 contestazione da parte LA debitrice (doc. 2);
- che l'importo di cui sopra non è mai stato pagato dalla debitrice e, in tal senso, a nulla sono valsi i ripetuti solleciti inviati dalla società creditrice da ultimo le diffide in data 13.03.2023 e 17.01.2024 a firma dell'Avv. Paolo CISA di GRÉSY, rimaste priva di riscontro (docc. 3-4);
- che, inoltre, è dovuto l'ulteriore importo di Euro 14.693,95, per canoni contrattuali, canoni comunali e imposte proprio a cagione e per effetto dell'inadempimento LA società committente, come da prospetto prodotto (doc. 5);
- che il sig. , infatti, deve essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine, con la Parte_1 conseguenza che è creditrice anche per l'importo concernente tutte le somme Controparte_1 dovute sino alla scadenza del contratto, il tutto, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola n. 4 delle condizioni generali di contratto, la quale stabilisce che “in ogni caso di inadempienza anche parziale del Committente, l' potrà sospendere o interrompere le proprie prestazioni Controparte_1 pubblicitarie e la manutenzione degli impianti, i quali potranno essere rimossi. La Committente potrà essere considerata decaduta dal beneficio del termine con diritto di di agire per Controparte_1
l'integrale pagamento di tutte le somme (a titolo di canone contrattuale o di canoni di concessione, spese, imposte accessorie), anche se non ancora fatturate, sino alla scadenza, ripristinando la prestazione a pagamento ricevuto”;
- che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile ed il termine per il suo pagamento è ampiamente scaduto.
3.3. Nel caso di specie, si devono innanzitutto richiamare le seguenti circostanze documentalmente provate e/o pacifiche in causa:
- in data 30.04.20219 la società stipulava con il sig. , in qualità Controparte_1 Parte_1
pagina 9 di 19 dell'impresa individuale di , un contratto per la Parte_2 Parte_1 fornitura a noleggio di spazi pubblicitari, identificato con il n. 33896 (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta);
- nell'ambito di tale rapporto, la società emetteva le seguenti note di fattura nei Controparte_1 confronti del sig. a titolo di canoni, oneri e imposte per l'esposizione pubblicitaria Parte_1 relativa agli anni 2022 e 2023, per l'importo complessivo Euro 3.979,12 (cfr. docc. 2, 6, 7, 11, 12, 13,
14 LA parte convenuta opposta):
• fattura n. 43048 del 3/1/2022 per Euro 1.779,22;
• fattura n. 48654 del 27/1/2022 per Euro 105,63;
• fattura n. 48331 del 27/1/2023 per Euro 154,74.
• fattura n. 42804 del 2/1/2023 per Euro 1.939,53;
- tale importo non veniva pagato dall'attuale parte attrice opponente (circostanza pacifica in causa), nonostante i solleciti inviati dalla società in data 13/3/2023 ed in data 17/1/2024 Controparte_1
(cfr. docc. 3 e 4 LA parte convenuta opposta).
3.4. La parte attrice opponente ha ammesso di aver sottoscritto in data 30.4.2019 il contratto avente ad oggetto un cartello stradale pubblicitario con previsione di un canone annuo imponibile di Euro 800,00, eccependo, peraltro, innanzitutto:
- che la contrariamente a quanto allegato in sede monitoria, non emetteva nei Controparte_1 confronti del sig. alcuna fattura, ma solo le seguenti note: Parte_1
a) 43048 per l'anno 2022 di Euro 1.779,22 comprensiva di i.v.a.;
b) 48654 per l'anno 2022 di Euro 105,63 comprensiva di i.v.a.;
c) 48331 per l'anno 2023 di Euro 154,74 comprensiva di i.v.a.. per un totale di Euro 2.039,59 (in luogo di Euro 3.979,12 indicato al paragrafo 3 del ricorso);
- che in data 11/12/2022 il sig. chiedeva la rimozione del cartellone pubblicitario Parte_1 comunicando la chiusura aziendale;
la società riscontrava la richiesta, senza Controparte_1 accoglierla in mancanza di ulteriore documentazione comprovante la cessazione dell'attività (doc. 1 LA parte attrice opponente);
- che l'impresa individuale IL CI cessava in data 30/04/2023 (doc. 2 LA parte attrice opponente) e risulta inattiva (doc. 3 LA parte attrice opponente);
- che con la nota n. 43048 la società chiedeva per il solo anno 2022 l'importo di Controparte_1
Euro 800,00 a titolo di canone, nonchè l'importo di Euro 640,38 a titolo di rimborso di “canone unico patrimoniale”; del diritto al secondo importo, tuttavia, non vi è alcuna prova scritta in violazione del pagina 10 di 19 disposto di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.; la somma dei due importi, ad ogni buon conto, ammonta ad Euro
1.440,38; non vi è prova scritta nemmeno del diritto all'importo di Euro 18,00 a titolo di (non meglio identificato) rimborso spese;
l'importo di Euro 322,60 a titolo di i.v.a., certamente, non è dovuto in quanto il documento, come espressamente indicato “non costituisce fattura valida”;
- che la nota n. 48654 indica sempre per l'anno 2022 l'importo di Euro 80,58 nuovamente a titolo di rimborso di canone unico patrimoniale;
anche del diritto a tale importo non vi è alcuna prova scritta in violazione del disposto di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.; del resto, se il canone, per definizione, è “unico” non è dato comprendere come sia possibile la duplicazione LA richiesta a tale titolo;
non vi è prova scritta nemmeno del diritto all'importo di Euro 6,00 a titolo di (non meglio identificato) rimborso spese;
l'importo di Euro 19,05 a titolo di i.v.a., certamente, non è dovuto in quanto il documento, come espressamente indicato “non costituisce fattura valida”;
- che la nota n. 48331 indica per l'anno 2023 l'importo di Euro 120,84 a titolo di rimborso di canone unico patrimoniale;
anche del diritto a tale importo non vi è alcuna prova scritta in violazione del disposto di cui all'art. 633 n. 1 c.p.c.; non vi è prova scritta nemmeno del diritto all'importo di Euro
6,00 a titolo di (non meglio identificato) rimborso spese;
l'importo di Euro 27,90 a titolo di i.v.a., certamente, non è dovuto in quanto il documento, come espressamente indicato “non costituisce fattura valida”;
- che la somma degli importi totali delle tre note prodotte sub n. 2 in sede monitoria, ferma restando la contestazione delle singole voci, ammonta ad Euro 2.039,59 (in luogo di Euro 3.979,12 indicato al paragrafo 3 del ricorso); il maggior importo, pertanto, certamente non è dovuto.
Le predette eccezioni non risultano fondate.
Invero, si deve innanzitutto osservare che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte attrice opponente, la parte convenuta opposta ha fornito idonea prova scritta attraverso la produzione del contratto n. 33896 del 30/4/2019 (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta); secondo il fondamentale orientamento seguito dalla giurisprudenza prevalente, infatti, “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia LA fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento LA controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Salerno, 27 pagina 11 di 19 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in
Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n.
1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Nel caso di specie, attraverso la produzione del citato contratto, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio.
La parte convenuta opposta ha altresì prodotto ulteriori documenti (note di fattura, estratti conto e lettere di diffida), idonei a quantificare il credito esigibile.
In particolare, la fattura n. 42804 del 2/1/2023 per Euro 1.939,53 è stata prodotta dalla parte convenuta opposta nel presente giudizio di opposizione sub doc. 6.
Con riferimento alle voci indicate nelle predette note a titolo di “canone unico patrimoniale” e di “rimborso spese”, la prova scritta principale resta il contratto e, infatti (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta):
- l'art. 8 del contratto prevede testualmente quanto segue: “I contraenti convengono che il canone di noleggio non comprende le imposte comunali di pubblicità e/o tributi richiesti da privati o enti competenti. I predetti importi dovranno essere corrisposti ad per gli incombenti del Controparte_1 caso secondo quanto sarà quantificato nelle fatture emesse. L'eventuale mancato pagamento di quanto sopra viene consensualmente equiparato dalle parti alla morosità circa il pagamento dei canoni”;
- l'art. 10 del contratto, prevede inoltre che “Per la gestione amministrativa delle imposte e/o tributi
l' chiederà una maggiorazione del 5%”; Controparte_1
- per espressa previsione contrattuale, il “canone unico patrimoniale” risulta dunque dovuto a titolo di rimborso delle imposte di pubblicità che la società è tenuta a versare per il Controparte_1 mantenimento dell'esposizione pubblicitaria.
Anche con riferimento alle voci indicate nelle predette note a titolo di “rimborso spese”, la prova scritta principale resta sempre il contratto sottoscritto dalle attuali parti in causa e, infatti (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta):
- la voce “rimborso spese”, pari ad Euro 6,00 per ciascun incasso, è previsto alla voce “CONDIZIONI
DI PAGAMENTO”, con la seguente dizione: “SALDO più spese per incasso a 30/60/90 gg. con inizio dalla posa in opera, mediante emissione RID/SEPA”;
- nella nota n. 43048/2022 l'importo dovuto risulta parti ad Euro 18,00, in quanto erano previsti tre incassi separati.
Infine, deve rilevarsi che, riguardo alle prestazioni di servizi, sino al momento del pagamento non sussiste obbligo di fatturazione né di versamento dell'I.V.A. pagina 12 di 19 Ora, se l'obbligo di fatturazione scaturisce solo a seguito del pagamento, quest'ultimo deve ricomprendere ovviamente anche l'IVA, che dev'essere poi versata all'erario dalla società
[...]
a seguito di emissione LA fattura definitiva. CP_1
Per completezza, deve aggiungersi che l'attuale parte attrice opponente è tenuta contrattualmente al pagamento dei predetti importi indicati nelle note di fattura prodotte, non essendo mai state contestate e, dunque, da considerarsi pienamente accettate, così come stabilito dall'art. 3 del contratto (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta): “Le fatture si intendono senz'altro pienamente accettate se non contestate entro otto giorni dal loro ricevimento”.
3.5. In secondo luogo, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente agli importi richiesti per il periodo 2024-2029:
- che la per gli anni 2024-2029 non solo non ha emesso alcuna fattura, ma non ha emesso CP_1 nemmeno alcuna nota, limitandosi a depositare in sede monitoria un prospetto in cui è indicata una serie di importi, totalmente rivi di aderenza con il contratto, per un totale di Euro 14.693,95;
- che la società a tutto voler concedere, potrebbe richiedere il pagamento del Controparte_1 solo canone annuo di Euro 800,00 per la durata (residua) del contratto.
L'eccezione, così come prospettata, non risulta fondata.
Invero, relativamente agli importi richiesti per il periodo 2024-2029, deve farsi anche riferimento all'art. 4 delle condizioni generali, ai sensi del quale, in caso di inadempimento LA committente, la stessa “potrà essere considerata decaduta dal beneficio del termine con diritto di
[...] di agire per l'integrale pagamento di tutte le somme (a titolo di canone contrattuale o di CP_1 canoni di concessione, spese, imposte accessorie), anche se non ancora fatturate, sino alla scadenza”.
La somma dovuta ai sensi del citato art. 4), peraltro, ammonta ad Euro 12.389,98.
3.6. In terzo luogo, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente alla “risoluzione anticipata”:
- che l'art. 5 del contratto prevede il diritto alla risoluzione anticipata del contratto in “caso di cessazione documentata dell'attività”;
- che il sig. aveva comunicato alla società alla fine dell'anno 2022 Parte_1 Controparte_1
l'imminente cessazione dell'attività; l'impresa, in effetti, aveva cessato la propria attività in data
30/4/2023 come da comunicazione inoltrata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme (cfr. doc.
2 LA parte attrice opponente);
- che, di conseguenza, tutti i canoni successivi non sono dovuti ad eccezione di uno, ai sensi LA clausola contrattuale sopra richiamata. pagina 13 di 19 L'eccezione non risulta fondata.
Contrariamente a quanto eccepito dalla parte attrice opponente, infatti, il contratto non può ritenersi risolto anticipatamente per cessazione dell'attività commerciale.
L'art. 5 del contratto, infatti, prevede che in caso di cessazione documentata dell'attività “il committente potrà richiedere la risoluzione del presente ordine, ma solo previo pagamento dell'importo dei canoni già maturati al momento LA richiesta e di una penalità pari all'importo dell'ultima annualità di canone”; inoltre, “non sarà opponibile una cessazione non documentata” (cfr. doc. 1 LA parte convenuta opposta).
Nel caso di specie, tali condizioni non risultano soddisfatte.
In primo luogo, infatti, il sig. non aveva corrisposto integralmente i pagamenti Parte_1 dovuti: alla predetta data di richiesta di scioglimento del contratto l'attuale parte attrice opponente era già inadempiente sia relativamente al pagamento del canone per l'anno 2022 di cui alle citate note di fattura n. 43048 del 3/1/2022 e n. 48654 del 27/1/2022 sia relativamente alla penale prevista.
In secondo luogo, il sig. non aveva fornito alla società la Parte_1 Controparte_1 necessaria documentazione attestante cessazione dell'impresa individuale TRATTORIA IL
CI (poi prodotta nel presente giudizio sub docc. 2 e 3):
- precisamente, con mail in data 11.12.2024 il sig. aveva richiesto alla società Parte_1 [...] quanto segue (cfr. doc. 1 LA parte attrice opponente): CP_1
“Buongiorno, Sono PO LA TO il cucciolo Pt_1
Chiedo gentilmente di rimuovere cartellone pubblicitario sito in via Emilia, per cambio locazione… attendo un gentile riscontro cordialità. .”; Parte_1
- con mail in data 12.12.2024 la società aveva quindi risposto quanto segue (cfr. Controparte_1 doc. 1 LA parte attrice opponente):
“Gentile Cliente Buongiorno, la presente per chiederle cortesemente se l'attività è chiusa definitivamente oppure si trasferisce. Da condizioni generali del contratto la chiusura anticipata è prevista solo in caso di cessazione dell'attività. Se così fosse le chiediamo cortesemente di poterci inviare i documenti attestanti la chiusura (come ad esempio una visura).
Nell'attesa di un gentile riscontro in merito porgiamo, cordiali saluti.”;
- non risulta documentato che il sig. avesse ottemperato a tale tempestiva richiesta di Parte_1 chiarimenti e di documentazione;
- del resto, è la stessa parte attrice opponente ad ammettere e documentare che l'impresa individuale
TRATTORIA IL CI cessava soltanto in data 30.04.2023 (cfr. atto di citazione e docc. 2 e 3 pagina 14 di 19 LA parte attrice opponente) e, dunque, successivamente al citato scambio di mail del dicembre 2022;
- in mancanza di disdetta entro 12 mesi dalla prima scadenza del 31.12.2024, il contratto si era dunque tacitamente rinnovato per altri 5 anni fino al 31.12.2029.
3.7. In quarto luogo, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente al “mancato rinnovo del contratto”:
- che l'art. 6 del contratto prevede il rinnovo del contratto per un ugual periodo solo in caso mancata disdetta “almeno dodici mesi prima LA scadenza”;
- che la comunicazione del sig. di richiesta di rimozione del cartello in correlazione alla, Parte_1 pur non documentata, cessazione dell'attività integra, senza dubbio, una forma di disdetta del contratto che ha impedito il rinnovo del contratto.
Neppure tale eccezione risulta fondata.
L'art. 6 del contratto, infatti, prevede quanto segue: “Il presente ordine s'intenderà tacitamente rinnovato da entrambe le parti per uguale periodo se non sarà disdettato con lettera raccomandata che dovrà pervenire al destinatario almeno dodici mesi prima LA scadenza”.
Nel caso di specie, non è stata rispettata alcuna delle due condizioni. In particolare, si deve ribadire che il sig. si era limitato ad inviare alla società la citata Parte_1 Controparte_1 mail in data 11.12.2024, del seguente tenore letterale (cfr. doc. 1 LA parte attrice opponente):
“Buongiorno, Sono PO LA TO . Chiedo gentilmente di rimuovere Pt_1 Parte_2 cartellone pubblicitario sito in via Emilia, per cambio locazione… attendo un gentile riscontro cordialità. .”. Parte_1
La suddetta dichiarazione non può certo essere qualificata come “disdetta”, trattandosi di una richiesta di rimozione del cartello senza ulteriori specificazioni (neanche con comunicazioni successive) e, in particolare, senza la manifestazione LA volontà di non rinnovare il contratto alla scadenza.
Inoltre, tale dichiarazione era stata comunicata via mail e non mediante “lettera raccomandata” come espressamente richiesto dall'art. 6 del contratto.
Dunque, come si è detto, in mancanza di idonea disdetta entro 12 mesi dalla prima scadenza del
31.12.2024, il contratto si era tacitamente rinnovato per altri 5 anni fino al 31.12.2029.
3.8. Inoltre, la parte attrice opponente ha eccepito, relativamente alla “misura dei canoni”:
- che, fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni svolte relative alla intervenuta risoluzione del contratto ovvero al suo mancato rinnovo, l'importo richiesto in sede monitoria certamente non sarebbe corretto anche laddove il contratto si fosse effettivamente rinnovato fino al pagina 15 di 19 2029;
- che il prodotto del canone annuo di Euro 800,00 per i 6 anni di durata residua del contratto, infatti, ammonterebbe ad Euro 4.800,00 e non ad Euro 14.693,95.
L'eccezione, così come prospettata, non risulta fondata.
Invero, come si è detto, relativamente agli importi richiesti per il periodo 2024-2029, deve farsi anche riferimento all'art. 4 delle condizioni generali, ai sensi del quale, in caso di inadempimento LA committente, la stessa “potrà essere considerata decaduta dal beneficio del termine con diritto di
[...] di agire per l'integrale pagamento di tutte le somme (a titolo di canone contrattuale o di CP_1 canoni di concessione, spese, imposte accessorie), anche se non ancora fatturate, sino alla scadenza”.
Ai sensi di tale clausola e a fronte dell'inadempimento dell'attuale parte attrice opponente, la società aveva diritto di richiedere in unica soluzione tutte le somme dovute fino Controparte_1 alla scadenza del contratto e, dunque, fino al 31.12.2029, in forza dell'intervenuto tacito rinnovo.
Del resto, la parte attrice opponente non ha contestato la validità LA clausola in questione, ma solo gli importi azionati ai sensi LA clausola stessa.
Ciò chiarito, come si evince dal doc. 5 LA parte convenuta opposta, risultano dovuti i tre seguenti importi per ciascun anno fino alla scadenza del contratto (5 anni, dal 2024 al 2029):
- un primo importo, pari al canone vero è proprio, incrementato di anno in anno:
- un secondo importo, pari al canone di concessione;
- un terzo importo, pari alle altre imposte per l'esposizione pubblicitaria.
Con riferimento agli importi dei canoni, gli stessi sono stati incrementati annualmente così come previsto dal contratto nella parte riservata alla determinazione del canone (“il canone a partire dal secondo anno subirà un aumento ISTAT”).
Le parti hanno infatti deciso, in fase di trattativa, di sostituire l'aumento fisso del 3% con quello legato all'indice ISTAT, mediante modifica a penna.
Nel conteggiare, dunque, gli importi dovuti a titolo di canoni per gli anni 2024-2029, nell'impossibilità di avere indici ISTAT per il futuro, l'incremento è stato effettuato sulla base di una stima.
Ora, tenuto conto dell'intrinseca difficoltà di individuare un metodo di stima per l'applicazione degli incrementi ISTAT ai canoni per gli anni futuri, i canoni per gli anni 2024-2029 possono essere ricalcolati secondo l'ultimo importo applicato, così come da nota di fattura n. 42804 del 2/1/2023 (cfr. doc. 6 LA parte convenuta opposta) e, quindi, per Euro 872,00 + IVA ciascuno.
La somma dovuta ai sensi del citato art. 4), peraltro, ammonta ad Euro 12.389,98 (ossia Euro 872,00 +
Euro 699,78 + 120,84 = 1.692,62; moltiplicato per 6 annualità = Euro 10.155,72; aggiunta di IVA 22%
- Euro 12.389,98). pagina 16 di 19
3.9. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione proposta dal sig. , titolare LA cessata Parte_1 impresa individuale (ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto per la sua inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., secondo quanto si è detto in precedenza).
In accoglimento LA domanda di merito proposta dalla parte convenuta opposta in via subordinata, deve dichiararsi tenuto e condannarsi l'attore opponente sig. a corrispondere alla Parte_1 convenuta opposta società la somma di Euro 16.369,10 (di cui Euro 3.979,12 Controparte_1 per le note di fattura scadute + Euro 12.389,98 ai sensi del citato art. 4), oltre gli interessi di mora dalle scadenze dei singoli termini di pagamento al saldo (con la precisazione che, come si è detto, con
Ordinanza in data 26.03.2025 il Giudice ha ingiunto, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., all'attore opponente sig. di pagare in favore LA convenuta opposta la Parte_1 Controparte_1 somma di Euro 16.369,10, oltre interessi di mora dalla scadenza dei previsti pagamenti all'effettivo saldo, calcolati secondo i tassi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., oltre alle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge e successive occorrende).
3.10. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento LA Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 pagina 17 di 19 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
4. Sulle spese processuali.
4.1. In virtù del principio LA soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, LA natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e LA complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), nonché di quanto previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147
(ai sensi del quale “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”), i compensi vengono liquidati sulla base LA Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio LA controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Euro 1.523,10 ex art. 4, comma 1 bis, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55; pagina 18 di 19 per un totale di Euro 6.600,10, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4.2. Invece, le spese del procedimento monitorio devono restare a carico LA parte convenuta opposta, tenuto conto LA revoca del decreto ingiuntivo opposto per la sua inefficacia ai sensi dell'art. 644
c.p.c., secondo quanto si è detto in precedenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 16602/2024 R.G. promossa dal sig. , quale titolare LA Parte_1 cessata impresa individuale (attore opponente) contro la società Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (convenuta CP_1 Controparte_2 opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2219/2024, datato 18/04/2024, depositato in data 18/04/2024.
2) Rigetta nel merito l'opposizione proposta dall'attore opponente sig. . Parte_1
3) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente sig. a corrispondere alla convenuta Parte_1 opposta società la somma di Euro 16.369,1, oltre gli interessi di mora dalle Controparte_1 scadenze dei singoli termini di pagamento al saldo.
4) Dichiara tenuto e condanna l'attore opponente sig. , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a Parte_1 rimborsare alla convenuta opposta società le spese del presente giudizio di Controparte_1 opposizione, liquidate in complessivi Euro 6.600,10 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale LA prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione LA presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 16 dicembre 2025
. IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 19 di 19