Articolo 16 della Legge 25 maggio 1981, n. 307
Articolo 15Articolo 17
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1 luglio 1981
Art. 16.
L' articolo 8 della legge 17 maggio 1952, n. 629 , modificato dalle leggi 19 luglio 1957, n. 588, e 28 luglio 1961, n. 723 , e' sostituito dal seguente:
"Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia cinquantatre impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli archivi notarili, dei quali undici della carriera direttiva, dieci della carriera di concetto, diciotto della carriera esecutiva, dieci della carriera ausiliaria addetta agli uffici e quattro di quella addetta al servizio degli automezzi.
Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, e' preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili".
Entrata in vigore il 1 luglio 1981